Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8085
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Sentenza 15 giugno 2001

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La facoltà di opzione per la prosecuzione del rapporto lavorativo oltre la soglia dell'età pensionabile allo scopo di incrementare l'anzianità contributiva - prevista dall'art. 6 legge n. 54 del 1982 e consentita agli autoferrotranvieri in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 1990 - non può essere esercitata da parte dei lavoratori già dichiarati inidonei al servizio e inseriti nei programmi di esodo anticipato ex art. 3 legge n. 270 del 1988 (salvo che siano stati successivamente adibiti a mansioni equivalenti o superiori a quelle della qualifica di provenienza), dato che per tali lavoratori tale forma di esodo costituisce un "prepensionamento esclusivamente obbligatorio", che comporta la risoluzione forzata del rapporto di lavoro con l'immediata corresponsione del trattamento pensionistico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8085
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8085
    Data del deposito : 15 giugno 2001

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