Sentenza 15 giugno 2001
Massime • 1
La facoltà di opzione per la prosecuzione del rapporto lavorativo oltre la soglia dell'età pensionabile allo scopo di incrementare l'anzianità contributiva - prevista dall'art. 6 legge n. 54 del 1982 e consentita agli autoferrotranvieri in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 1990 - non può essere esercitata da parte dei lavoratori già dichiarati inidonei al servizio e inseriti nei programmi di esodo anticipato ex art. 3 legge n. 270 del 1988 (salvo che siano stati successivamente adibiti a mansioni equivalenti o superiori a quelle della qualifica di provenienza), dato che per tali lavoratori tale forma di esodo costituisce un "prepensionamento esclusivamente obbligatorio", che comporta la risoluzione forzata del rapporto di lavoro con l'immediata corresponsione del trattamento pensionistico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8085 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da TI DO, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Marrazzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Quattro Fontane n. 149, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CO.TRA.L. - Consorzio Trasporti Pubblici Lazio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Di Luccio e presso la stessa domiciliato elettivamente in Roma alla via dei Rogazionisti n. 16, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma-Sezione Lavoro n. 1631/98 del 29 gennaio 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 72144/1994).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 marzo 2001 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Domenico Marrazzo e Marina Di Luccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 433 cod. proc. civ. al Tribunale di Roma - Sezione Lavoro (quale Giudice del lavoro di secondo grado) DO TI proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma Giudice del Lavoro, con la quale era stata rigettata la domanda dallo stesso proposta nei confronti del CO.TRA.L., avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento di esonero dal servizio disposto dal Consorzio con decorrenza 24 novembre 1990. A sostegno dell'appello lo TI deduceva che erroneamente il Pretore lo aveva ritenuto destinatario del provvedimento di esodo disposto dal CO.TRA.L. con comunicazione del 28 ottobre 1990.
Si costituiva ritualmente il Consorzio che concludeva per il rigetto dell'appello in quanto integralmente infondato "in fatto" ed "in diritto".
Il Tribunale di Roma, con la sentenza menzionata in epigrafe, rigettava l'appellò compensando tra le parti le spese di giudizio. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha evidenziato che: a) "l'appellante, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 270/1988, venne regolarmente inserito nel programma quinquennale di esodo dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza, essendo stato dichiarato inidoneo alle mansioni della qualifica di provenienza in epoca antecedente al 20 giugno 1986"; b) "la logica conseguenza di tale declaratoria di inidoneità - e del correlativo inquadramento nelle liste degli esodanti - era, pertanto, la cessazione del rapporto di lavoro alla data determinata sulla base dell'anzianità di servizio"; c) "a tale situazione conseguiva anche l'impossibilità per il dipendente di esercitare il diritto di opzione ex art. 6 della legge n. 54/1982, essendo già stata appurata la sua inidoneità all'esercizio delle mansioni ... e non essendo avvenuto che egli avesse precedentemente trovato un reimpiego, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, in mansioni superiori o quantomeno equivalenti a quelle proprie della qualifica di provenienza".
Per la cassazione di tale sentenza DO TI ha proposto ricorso affidato ad un motivo (articolato su due profili).
Il CO.TRA.L. ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con l'unico complesso motivo il ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 270/1988, dell'art. 27 dell'allegato A) r.d. n. 148/1931 e dell'art. 6 della legge n. 54/1982 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" - censura la sentenza del Tribunale di Roma, sotto il primo profilo della "violazione di legge" per "non avere considerato che lo TI aveva presentato regolare domanda ex art. 6 della legge n. 54/1982 per rimanere in servizio per cui non poteva essere esonerato per raggiungimento del sessantesimo anno di età ... con la conseguenza che egli poteva continuare il servizio fino al sessantacinquesimo anno di età non sussistendo i presupposti di un provvedimento aziendale di esonero in base all'art. 27 cit. ... provvedimento di esodo di tale gravità che può essere giustificato solo se vi è in cambio un qualche guadagno da parte del lavoratore (guadagno che per il ricorrente è del tutto escluso"; e, sotto l'altro profilo del "vizio di motivazione", per avere apoditticamente assunto che "sarebbe risultato per tabulas l'adozione del provvedimento ex art. 3 della legge n. 270/1988 ... mentre, in realtà, per tabulas esiste al contrario un provvedimento di esonero ex art. 27 lettera b) e risulta solo l'avvio del procedimento ex art. 3 cit., ma non la conclusione effettiva dello stesso con il relativo provvedimento".
2 - Per un'esatta individuazione della portata delle censure proposte dal ricorrente occorre, preliminarmente, precisare sintetim i termini della fattispecie: 1) lo TI fin dal 1980 venne dichiarato inidoneo all'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza ed inserito nelle liste dei dipendenti destinati all'esodo anticipato ex art. 3 della legge n. 270/1988; 2) la data dell'esonero venne fissata al 24 novembre 1990 in coincidenza con il compimento, da parte dello TI del sessantesimo anno di età; 3) successivamente alla determinazione dello scaglionamento di cui al programma quinquennale di esodo, lo TI presentava istanza, in data 3 maggio 1990, per essere trattenuto in servizio oltre il sessantesimo anno di età ai sensi della legge n. 54/1982; 4) con provvedimento del 21 settembre 1990 il CO.TRA.L. comunicava allo TI che la cennata richiesta non poteva essere accolta in quanto "il suo nominativo era stato incluso nell'elenco del personale in esodo ex legge n. 270/1988 già trasmesso all'I.N.P.S."; 5) con istanza in data 4 ottobre 1990 lo TI avanzava ulteriore richiesta "di essere sottoposto a visita superiore presso il Ministero dei Trasporti al fine di potere essere reintegrato nella qualifica di appartenenza"; 6) infine, con nota in data 18 ottobre 1990 il CO.TRA.L. comunicava allo TI che "in applicazione dell'art. 27 lettera b) dell'allegato A al r.d. n. 148/1931 il rapporto avrebbe avuto termine con il 24 novembre 1990 ultimo giorno di servizio".
3 - Da quanto testè precisato appare evidente l'infondatezza del "profilo" di censura contenuto nell'ultima parte del motivo di ricorso - con cui si addebita al Tribunale di Roma di "avere obliterato del tutto l'infungibilità e tassatività delle cause di cessazione del rapporto di lavoro degli autoferrotranviari ex art. 27 lettera b) dell'allegato A al r.d. n. 148/1931" -, in quanto, come esattamente ritenuto dal giudice di appello, l'erroneo riferimento contenuto nella summenzionata nota del CO.TRA.L. in data 18 ottobre 1990 all'art. 27 cit. non poteva inficiare la pregressa procedura (di cui al provvedimento del 21 settembre 1990) adottata ex art. 3 della legge n. 270/1988, in forza della quale il dipendente, dichiarato inidoneo, avrebbe comunque dovuto lasciare il posto di lavoro. D'altronde - vale aggiungere con riferimento a quanto rilevato dal Tribunale - il mancato espletamento della visita medica richiesta dallo TI con l'istanza del 4 ottobre 1990 (formulata a distanza di circa dieci anni dal provvedimento che accertava la sua inidoneità al servizio) non costituiva circostanza idonea ad impedire la cessazione del rapporto di lavoro verificatasi in forza della pregressa applicazione di altra normativa di legge (art. 3 cit.).
In ogni caso, l'interpretazione data dal Tribunale di Roma al provvedimento del CO.TRA.L. rientra nell'ambito dell'interpretazione delle disposizioni negoziali (così come, per altro verso, degli atti amministrativi) che è riservata al giudice del merito e non è soggetta al sindacato di legittimità quando sia stata condotta (come nella specie) secondo le regole di ermeneutica fissate dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. (la cui eventuale violazione, non è stata neppure denunciata nel ricorso in esame) e sia stata congruamente motivata: donde, comunque, l'inamissibilità della cennata censura.
4 - Si appalesano, anche, infondati i primi due "profili" del motivo di ricorso - attinentì il primo al mancato accoglimento dell'opzione per la prosecuzione del rapporto ex art. 6 della legge n. 54/1982 ed il secondo alla peculiare situazione di non potere il ricorrente fruire di alcun beneficio a seguito dell'esodo dal servizio ex art. 3 della legge n. 270/1988 -, in quanto lo TI è stato correttamente inserito nel programma quinquennale di esodo ex art. 3 cit., data la sua inidoneità alle mansioni della qualifica di appartenenza accertata e dichiarata in epoca antecedente al 20 giugno 1986, con la conseguenza che a tale dichiarazione di inidoneità al servizio - ed al relativo inquadramento nelle liste degli esodanti - doveva necessariamente seguire la cessazione del rapporto di lavoro alla data indicata nel summenzionato programma di esodo in base all'anzianità di servizio.
Al riguardo è da rilevare - in linea generale - che l'istituto definito come "prepensionamento" (o "esodo") si caratterizza per l'attribuzione della pensione al lavoratore interessato prima del raggiungimento dell'età pensionabile sulla base dell'aumento figurativo dell'anzianità contributiva già raggiunta, in modo da conseguire prima del tempo la pensione di vecchiaia. È da aggiungere che, per poter avvalersi del prepensionamento, occorre che siano stati già raggiunti limiti minimi di contribuzione e/o di età, per cui in genere all'istituto possono accedere i lavoratori di una certa anzianità su loro domanda rimessa al soggettivo giudizio di convenienza.
Da tale tipo di prepensionamento si distacca sensibilmente - come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60/1991 - quello regolato dall'art. 3 della legge n. 270/1988, poiché dalla cennata norma l'esodo non è disposto per far fronte ad una situazione di crisi aziendale che richiede un vasto ridimensionamento del carico di mano d'opera, ma per realizzare economie e semplificazioni nell'organizzazione aziendale;
non si rivolge ai dipendenti appartenenti a singole qualifiche con personale esuberante, ma ai lavoratori che appartengono a tutte le qualifiche e che sono contraddistinti dal fatto di essere stati dichiarati inidonei a precedenti mansioni rivestite;
non viene contenuto nella fascia dei lavoratori anziani, potendo riguardare dipendenti con solo quindici anni di contribuzione e senza limiti minimi di età; e, soprattutto, esso non è subordinato alla domanda dei lavoratori interessati, ma si impone ad essi indipendentemente dalla loro volontà. Di conseguenza, si è definita tale forma di esodo quale "prepensionamento esclusivamente obbligatorio", cioè quale provvedimento)( che comporta per tutti una forzata risoluzione del rapporto di lavoro, pur attenuandone le conseguenze mediante l'immediata corresponsione del trattamento pensionistico. Dall'inquadramento dell'istituto in linea generale deriva, quindi, che, nella specie, l'esercizio della facoltà di opzione per la prosecuzione del rapporto lavorativo oltre la soglia dell'età pensionabile allo scopo di incrementare l'anzianità contributiva - consentita anche agli autoferrotranvieri in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 226/1990 - non può interferire con quanto previsto ex art. 3 della legge n. 270/1998 nei confronti dei lavoratori già dichiarati inidonei al servizio in forza di tale norma e che hanno fruito della relativa normativa.
Unica eccezione rispetto alla cennata situazione può riguardare i lavoratori inclusi nel programma quinquennale di esodo ex art. 3 cit. che, dichiarati inidonei alle mansioni proprie della qualifica di provenienza, abbiano successivamente svolto e svolgano mansioni a queste equivalenti o superiori (così Corte cost. n. 60/1991). Ma ciò non si è verificato nella specie, essendo incontroverso - e, comunque, non essendo stato specificamente dedotto il contrario - che lo TI non ha mai svolto, successivamente alla declaratoria della sua inidoneità al servizio ed al suo inserimento nel programma di esodo, mansioni equivalenti o superiori a quelle di appartenenza (e della declaratoria di inidoneità).
Di conseguenza, appare infondata la doglianza del ricorrente su tale punto, così come è infondata quella relativa alla peculiare situazione (in cui esso ricorrente si è venuto a trovare) di non fruire di alcun beneficio a seguito dell'esodo "obbligatorio" ex art. 3 cit.
In relazione a quest'ultima censura, - nel premettere che, in virtù della particolare normativa, lo TI è comunque rimasto in servizio nonostante il suo stato di inidoneità accertato circa dieci anni prima della cessazione del servizio stesso - si evidenzia che la medesima Corte Costituzionale ha chiarito che l'espletamento attuale, da parte dei lavoratori inidonei, di mansioni equivalenti o superiori a quelle precedentemente rivestite ed in relazione alle quali sono stati dichiarati inidoneista a significare che i lavoratori "ex- inidonei" sono pienamente utilizzabili e ritenuti del tutto capaci di svolgere mansioni quanto meno dello stesso livello delle precedenti, sicché solo ed esclusivamente in tale caso - non essendo il costo del lavoro di detti lavoratori più sperequato data la loro effettiva utilizzazione - non viene legittimata la loro estromissione dall'azienda al fine di un alleggerimento di costi eccessivi. Ove, però, non ricorra tale ipotesi - come, appunto, nella specie -, non è consentita la permanenza in servizio del lavoratore inidoneo e ciò a prescindere dalla peculiare situazione soggettiva in cui questi versi - che, ovviamente, non può condizionare l'applicazione della norma - di fruizione, o meno, di particolari benefici, oltre quello dell'immediata corresponsione del trattamento pensionistico a seguito del prepensionamento.
5 - Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato. Il ricorrente, per effetto della soccombenza, deve essere condannato al rimborso, a favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 30.000, oltre a L.
3.000.000 di onorario.
Così deciso, in Roma, il giorno 28 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2001