Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 14/06/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1821/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1821 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 27.5.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via XX Settembre n.34 presso lo studio dell'avv.to Daniela Bruno che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1
- contumace –
- RESISTENTE -
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni relative a figlio nato da convivenza more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per la ricorrente ed il resistente: “conclusioni congiunte come da verbale del 27.5.2025”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 25.11.2024 chiedeva regolamentarsi le Parte_1 condizioni relative ad affidamento, collocazione regime di visite e mantenimento dei figli minori (6 anni, essendo nato il [...]) e (4 anni, essendo Per_1 Per_2 nato il [...]), nati a seguito della convivenza more uxorio con ormai CP_1 cessata. Chiedeva, in particolare, che i figli minori fossero congiuntamente affidati ad entrambi i genitori e presso di sé collocati, con regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, inoltre, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e fosse posto un assegno dell'importo di € Per_1 Per_2
650,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Pur senza essersi ritualmente costituito nonostante la notifica regolarmente ricevuta, compariva personalmente all'udienza del 27.5.2025 il resistente che, dopo CP_1 confronto alla presenza del Giudice, raggiungeva un accordo con la controparte.
Alla medesima udienza il Tribunale, ritenuto che la causa - senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed in ragione dell'accordo “nella sostanza” raggiunto tra le parti - potesse considerarsi matura per la decisione, invitava parte ricorrente, unica costituita, alla discussione orale ed a precisare le conclusioni. Acquisite quelle del Pubblico Ministero e visto l'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come parte ricorrente, dopo essersi confrontata con il resistente (personalmente comparso all'udienza del 27.5.23025) ed aver raggiunto un accordo, abbia rassegnato conclusioni ad esso conformi;
accordo con il quale le parti sono pervenute alla soluzione delle problematiche inerenti affidamento e collocazione dei figli minori e delineando altresì un regime di visite del genitore non Per_1 Per_2 collocatario che appare adeguatamente rispettoso del loro diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età degli stessi. Hanno, inoltre, previsto un contributo paterno al mantenimento dei figli adeguato alle loro esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato (vds. “...Dopo discussione con il Giudice le parti, senza che il resistente ravvisi necessità di costituirsi a mezzo difensore, dichiarano di potersi accordare nei seguenti termini: affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre. Previsione che il padre possa tenerli con sé a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola/asilo fino al lunedì mattina quando ivi li riaccompagnerà nonché ogni settimana il mercoledì dall'uscita da scuola/asilo fino all'inizio della sua attività lavorativa (ore 18.00). Contributo paterno al mantenimento dei minori in misura di € 400 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie, consentendo alla madre la percezione dell'intero AUU per i figli minori...”).
L'accordo nella sostanza raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1821/2024 R.G.A.C.C.
1) affida congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori e Per_1 Per_2 con collocazione prevalente e residenza degli stessi stesso presso l'abitazione della madre;
2) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà tenere con sé i figli minori e a weekend alternati dal venerdì all'uscita da Per_1 Per_2 scuola/asilo fino al lunedì mattina quando ivi li riaccompagnerà nonché ogni settimana il mercoledì dall'uscita da scuola/asilo fino all'inizio della sua attività lavorativa (ore 18.00);
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e mediante versamento alla madre di un assegno Per_1 Per_2 mensile dell'importo di € 400,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
4) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo sub 3), l'assegno unico universale per i figli minori e Per_1
Per_2
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
dr. Andrea CANCIANI 3 n. 1821/2024 R.G.A.C.C.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 13.6.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 4