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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 456 -1/2024 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 456-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
AZ LE & C. S.r.l. (C.f./P.I.01389120294), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Desmond Kipenge del foro di Padova
- RICORRENTE- nei confronti di
Caselette Market S.r.l. (c.f./P.i. 12236540014), con sede legale in 10142 Torino (TO), Via
Villa Giusti 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Antonio Manno
- CONVENUTA–
***
Con ricorso depositato il 5 settembre 2024 AZ LE & C. S.r.l. ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Caselette Market S.r.l. (c.f./P.i.
12236540014), con sede legale a Torino (TO), in Via Villa Giusti 2. Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati dalla Cancelleria alla convenuta con pec del 6 settembre 2024.
La società si è costituita a mezzo di difensore il 7.10.2024, contestando la legittimazione attiva della società ricorrente, in quanto il credito di cui alla Fattura n. 5777/VO del
25.09.2023 si riferisce ad una fornitura di merce “per la quale il sig. OR AR quale legale rappresentante p.t. della Caselette Market S.r.l. non ha provveduto al pagamento perché sussistevano e sussistono ancora ad oggi, svariate contestazioni circa la qualità della merce”.
Inoltre, ha eccepito di non essere sottoponibile a liquidazione giudiziale in quanto impresa minore. Sotto tale profilo, ha argomentato che non corrisponderebbe al vero il dato riportato nel bilancio chiuso al 31.12.2022, da cui risultano un attivo patrimoniale pari ad € 518.945,00
e ricavi per vendite e prestazioni pari ad € 655.105,00. Secondo la difesa “Verosimilmente, per mero errore materiale, sono stati pubblicati nel Registro delle imprese, dati non confacenti alla società resistente, nelle more si è cercato di contattare il commercialista che assisteva la Caselette Market S.r.l. al fine di produrre la documentazione, inerente la reale situazione patrimoniale della stessa, purtroppo senza esiti, essendo il commercialista deceduto”. Ha, dunque, riservato di provare i reali dati con altra documentazione.
Infine, ha contestato di trovarsi in stato di insolvenza, argomentando che sulla base dei bilanci di esercizio per gli anni 2023 e 2022 prodotti dalla ricorrente risulta che “con l'attivo circolante e le disponibilità liquide, la società è in grado di far fronte ai debiti sia a medio che
a lungo termine. Infatti, dalla documentazione prodotta, risulta un attivo circolante al 2023 di circa € 137.767 non considerando le rimanenze per € 133.600,00 , altrimenti si avrebbe un attivo circolante di circa € 272.000,00, per tabulas pag. 2 di 15 Stato Patrimoniale voce
C) Attivo Circolante (All. 2) a fronte di un debito totale di € 107.622 ,00 (Vedi voce D passivo
) (All. 2) per cui , non sussiste lo stato di insolvenza”. le parti hanno depositato una nota congiunta in data 7.10.2024, con la quale hanno chiesto un rinvio ad una successiva udienza da fissarsi decorsi quattro o cinque mesi al fine concludere le trattative tra le stesse intercorrenti. All'udienza 8.10.2024 nessuno è comparso e il giudice relatore, richiamata la nota 7.10.2024, ritenuto di non poter accogliere l'istanza di differimento dell'udienza nei termini richiesti dalle parti, incompatibili con il principio di ragionevole durata del procedimento unitario e con le funzioni dello stesso, ha rinviato l'udienza al 12.11.2024 per verificare gli intendimenti delle parti.
Alla successiva udienza del 12.11.2024, il legale di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda, osservando che la convenuta non ha depositato i registri Iva
2 e le scritture contabili ed argomentando di non ritenere trattarsi di impresa minore. Sotto tale profilo, ha dichiarato che dal bilancio per l'anno di esercizio 2023 risulta uno sforamento dei parametri in relazione al volume di affari e di non ritenere credibile la tesi della convenuta circa la non verità di tale dato, che secondo la difesa resistente sarebbe stato indicato dal commercialista oggi defunto e non troverebbe spiegazione.
Circa l'insolvenza, ha argomentato di ritenerla riscontrata dal mancato pagamento del proprio credito, relativo a fornitura di scatolette per animali al supermercato convenuto, in relazione a cui non è stata fornita alcuna contestazione della merce, osservando in particolare che non risulta alcuna rimostranza sollevata dai clienti finali del supermercato resistente.
Il legale della convenuta si è opposto all'accoglimento della domanda, dichiarando che vi è stata contestazione della merce e sostenendo l'assenza di insolvenza.
A domanda del Giudice, ha precisato di non sapere se i debiti indicati nel bilancio 2023 siano stati pagati o meno, in quanto è morto il commercialista e sostenuto che “probabilmente il convenuto avrà pagato ma non è possibile documentare i pagamenti. In ordine al superamento delle soglie dimensionali e le indicazioni contenute nel bilancio ha risposto di non avere documentazione in quanto “aveva tutta la documentazione il commercialista che
è deceduto” nel 2023, essendo da allora stata richiesta la documentazione senza esito, non essendo il professionista stato sostituito nella attività e non essendo dunque possibile recuperare i documenti allo stato. Inoltre, ha sostenuto che il legale rappresentante abbia avuto problemi di salute.
A domanda del giudice ha dichiarato che non è stata depositata documentazione circa la contestazione della merce “che probabilmente sarà stata effettuata la contestazione tramite pec ma il legale rappresentante non ha documentazione”.
Durante la medesima udienza, il legale della ricorrente ha replicato che il bilancio (2023) è stato depositato il 4 aprile 2024 e dunque il deposito dello stesso è successivo alla data indicata come di decesso del commercialista.
Il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio che, con ordinanza depositata il
3.12.2024, ha ritenuto necessario acquisire l'informativa già richiesta ad INPS con il decreto di fissazione di udienza e sentire parte convenuta per la precisazione dell'ammontare complessivo della propria situazione debitoria attuale, non avendo all'udienza 21.11.2024 saputo dare delucidazioni circa la persistenza o meno dei debiti indicati nel bilancio dell'anno di esercizio 2023. E' stata, dunque, sollecitata la trasmissione da parte di INPS della certificazione degli eventuali debiti della convenuta ed invitata la società resistente a
3 depositare, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento, una memoria di precisazione relativa all'ammontare attuale dei propri debiti, in particolare in relazione all'esposizione debitoria indicata nel bilancio per l'anno 2023.
Il 20 gennaio 2025 Caselette Market S.r.l. ha deposita “nota bilancio di esercizio al
31.12.2023, precisando che i debiti relativi all'esercizio 2023 ammontano ad Euro
110.655,00 con un utile di esercizio pari ad Euro 70,420”, riservando il deposito del prospetto analitico dei debiti richiesto al commercialista e non ancora trasmesso.
Infine, all'udienza 21.1.2025, il giudice designato all'istruttoria ha rilevato preliminarmente che, nonostante il sollecito inviato in data 6.12.2024 l'Inps non ha soddisfatto la richiesta di informative e il legale di parte convenuta ha precisato “che la situazione debitoria attuale coincide con quella indicata nel bilancio 2023 come indicato nella nota depositata”.
Parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda, la convenuta si è opposta ed ha chiesto rinviarsi l'udienza per poter raggiungere una soluzione concordata. All'esito il
Giudice designato alla trattazione ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e che non vi siano ragioni per consentire il rinvio di udienza sollecitato da ultimo dalla convenuta, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente, la quale deve essere valutata alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte nella vigenza della legge fallimentare, applicabili nel caso in esame non essendosi il CCII discostato dalla disciplina anteriore in ordine a tale presupposto processuale. Con maggiore dettaglio, come è noto, “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 23/01/2013, n. 1521; Cass. civ. Sez.
I Sent., 22/05/2014, n. 11421; Cass. civ. Sez. I Ord., 28/11/2018, n. 30827).
Nella fattispecie la società ricorrente ha agito allegando: di essere creditrice sulla base della fattura n. 5777/VO del 25.9.2023; di aver ricevuto per il pagamento di tale fattura un assegno bancario che portato all'incasso è risultato insoluto per irregolarità; di aver quindi comunicato le proprie coordinate bancarie per il pagamento, senza aver ottenuto il pagamento;
di aver da ultimo richiesto il pagamento tramite pec del legale 9.7.2024, quantificando il proprio
4 credito in euro 4.490,94. Nelle udienze sopra citate, ha altresì precisato che la fattura era riferita ad una fornitura di scatolette per animali e di non aver ricevuto contestazioni.
La convenuta sin dalla memoria di costituzione ha sostenuto di non pagare per esservi contestazioni sulla qualità della merce fornita, non meglio precisate, e la ricorrente ha replicato di non aver mai ricevuto contestazioni né di avere notizia che i clienti del supermercato resistente abbiano sollevato rimostranze.
Mette conto osservare che, come noto, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore deve provare la fonte del proprio diritto (Cass. civ. Sez. Unite, 30-10-2001, n. 13533) e nella fattispecie incontestato il rapporto contrattuale tra le parti, la ricorrente ha allegato il mancato pagato da parte della convenuta, la quale ha eccepito di non pagare per esservi contestazioni circa la qualità della merce fornita. Ciò posto, in assenza di contestazioni circa l'esistenza del rapporto contrattuale e l'avvenuta fornitura, queste devono ritenersi provate, mentre difetta una specifica allegazione da parte di Caselette Market S.r.l. dei vizi da cui le scatolette per animali consegnate sarebbero state affette. Non può, dunque, ritenersi provata (mancando in radice una allegazione specifica) l'eccezione di inesatto adempimento nella consegna dei beni sollevata dalla resistente. Peraltro, Caselette Market
S.r.l. non ha contestato di aver consegnato in pagamento della citata fattura un assegno poi risultato impagato per irregolarità, circostanza che appare confliggere con la genericamente asserita contestazione della merce. Per quanto esposto, parte ricorrente appare dotata della necessaria legittimazione ad agire;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, poiché che la sede legale della società è a Torino (TO), in Via Villa Giusti 2 (cfr. visura camerale del
9.9.2024 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate e si è costituita a mezzo di legale;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata che esercita attività di “minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari”, come risulta dalla visura in atti) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. co 1 lett.
d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
5 Al riguardo deve osservarsi che dal bilancio per l'anno 2022 risulta un attivo superiore ai
300.000,00 euro indicati come soglia dall'art. 2 co 1 lett. d), in particolare risultano euro
4.659,00 per immobilizzazioni materiali, euro 137.767,00 per rimanenze, euro 332.715,00 per crediti, euro 33.538,00 per disponibilità liquide ed euro 516 per ratei e risconti, dunque attivo per una somma complessiva superiore a 500.000,00 euro.
Anche i ricavi indicati nel conto economico sia per l'anno 2022 che 2021 riportano numeri superiori alla soglia di euro 200.000,00 di cui all'art. 2 co 1 lett. d) (per il 2022 euro
249.970,00 e per il 2021 euro 260.000). I ricavi per l'anno 2023 nel bilancio sono pari ad euro 655.105,00, dunque anche in tal caso superiori alle soglie dimensionali relative all'impresa minore.
A fronte di tali dati, non può accogliersi la tesi della convenuta, secondo cui si tratterebbe di dati che non corrispondono alla realtà, inspiegabili ed indicati dal commercialista per errore materiale. Anche a voler prescindere dalla formale approvazione dei bilanci da parte del competente organo e dalla assoluta carenza di prova in ordine ai non meglio precisati problemi di salute del legale rappresentante della resistente nonché al decesso del commercialista che in tesi avrebbe comportato l'impossibilità di fornire la documentazione contabile sottostante ai bilanci e contraria alle risultanze degli stessi, si tratta di sforamenti non minimali, relativi a più dati (attivo e ricavi) e a più anni (2023, 2022 e 2021), così da escludere che si tratti di errori materiali del commercialista e, dunque non vi è prova che si tratti di un'impresa minore e come tale sottratta alla liquidazione giudiziale. Inoltre, si tratta di dati coerenti con le dichiarazioni fiscali trasmesse da Agenzia delle Entrate che, ad esempio, indicano nell'anno 2021 ricavi per euro 260.000,00 (modello IRAP 2022 per l'anno
2021), somma esattamente corrispondente a quanto riportato nel bilancio 2021;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza si ricava: dal mancato pagamento del credito della ricorrente, nonostante l'ammontare esiguo (poco meno di 4.5000 euro secondo la quantificazione di cui al ricorso); dalla circostanza non contestata della emissione al fine del pagamento della ricorrente di un assegno irregolare (doc. 3 di parte ricorrente); dall'assenza di documentazione contabile, affermata dalla stessa convenuta ed attribuita al decesso del commercialista collocato nell'anno 2023; dalla mancata sostituzione del professionista, che si afferma mancato nel 2023, per oltre un anno e dalla redazione dunque di un bilancio, per l'anno 2023, in assenza di dati contabili, secondo la stessa prospettazione
6 della resistente;
la mancata conoscenza della propria situazione debitoria emersa in udienza ed a seguito di specifiche domande del giudice relatore e del collegio con l'ordinanza interlocutoria citata e l'incapacità di spiegare i dati riportati nei bilanci approvati e depositati.
Mette conto osservare, quanto alla difesa della convenuta che contesta la sussistenza di insolvenza sulla base dei dati di bilancio, che essa stessa sostiene trattarsi di numeri inspiegabili e privi di alcuna base documentale sottostante, così che appaiono inidonei ad assolvere alla prova della mancata insolvenza, a fronte della incapacità di pagare il debito nei confronti della ricorrente per meno di 5.000 euro;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria può ritenersi complessivamente superiore ad Euro 30.000,00. Al riguardo occorre osservare che oltre al credito della ricorrente e di quello riportato nella certificazione trasmessa da DE (poco più di 1.000 euro al 9.9.2024 risultante dall'informativa inserita nel fascicolo telematico il 10.9.2024), vi sono i debiti indicati nel bilancio 2023, in ordine ai quali, da ultimo all'udienza 21 gennaio 2025 (fissata dal Collegio affinchè la parte prendesse posizione sul punto, avendo in precedenza dichiarato di non sapere se i debiti indicati nel bilancio 2023 fossero stati pagati o meno, in quanto è morto il commercialista e sostenuto che “probabilmente il convenuto avrà pagato ma non è possibile documentare i pagamenti” (verbale di udienza 12.11.2024), è stato indicato che la situazione coincide con quella indicata nel bilancio 2023, che riporta debiti per euro 107.622. Né, in ordine a tale presupposto vi è stata alcuna contestazione o difesa della resistente che ha, invece, chiesto il rigetto della domanda sostenendo di non essere insolvente e di essere impresa minore.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Caselette Market S.r.l.
(c.f./P.i. 12236540014), con sede legale in 10142 Torino (TO), Via Villa Giusti 2, in persona del legale rappresentante pro tempore;
nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
7 Curatore la dott.ssa Marina Antonelli, che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 13 maggio 2025 alle ore 14:45 nell'aula 9, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
8 avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 23.1.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 456-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
AZ LE & C. S.r.l. (C.f./P.I.01389120294), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Desmond Kipenge del foro di Padova
- RICORRENTE- nei confronti di
Caselette Market S.r.l. (c.f./P.i. 12236540014), con sede legale in 10142 Torino (TO), Via
Villa Giusti 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Antonio Manno
- CONVENUTA–
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Con ricorso depositato il 5 settembre 2024 AZ LE & C. S.r.l. ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Caselette Market S.r.l. (c.f./P.i.
12236540014), con sede legale a Torino (TO), in Via Villa Giusti 2. Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati dalla Cancelleria alla convenuta con pec del 6 settembre 2024.
La società si è costituita a mezzo di difensore il 7.10.2024, contestando la legittimazione attiva della società ricorrente, in quanto il credito di cui alla Fattura n. 5777/VO del
25.09.2023 si riferisce ad una fornitura di merce “per la quale il sig. OR AR quale legale rappresentante p.t. della Caselette Market S.r.l. non ha provveduto al pagamento perché sussistevano e sussistono ancora ad oggi, svariate contestazioni circa la qualità della merce”.
Inoltre, ha eccepito di non essere sottoponibile a liquidazione giudiziale in quanto impresa minore. Sotto tale profilo, ha argomentato che non corrisponderebbe al vero il dato riportato nel bilancio chiuso al 31.12.2022, da cui risultano un attivo patrimoniale pari ad € 518.945,00
e ricavi per vendite e prestazioni pari ad € 655.105,00. Secondo la difesa “Verosimilmente, per mero errore materiale, sono stati pubblicati nel Registro delle imprese, dati non confacenti alla società resistente, nelle more si è cercato di contattare il commercialista che assisteva la Caselette Market S.r.l. al fine di produrre la documentazione, inerente la reale situazione patrimoniale della stessa, purtroppo senza esiti, essendo il commercialista deceduto”. Ha, dunque, riservato di provare i reali dati con altra documentazione.
Infine, ha contestato di trovarsi in stato di insolvenza, argomentando che sulla base dei bilanci di esercizio per gli anni 2023 e 2022 prodotti dalla ricorrente risulta che “con l'attivo circolante e le disponibilità liquide, la società è in grado di far fronte ai debiti sia a medio che
a lungo termine. Infatti, dalla documentazione prodotta, risulta un attivo circolante al 2023 di circa € 137.767 non considerando le rimanenze per € 133.600,00 , altrimenti si avrebbe un attivo circolante di circa € 272.000,00, per tabulas pag. 2 di 15 Stato Patrimoniale voce
C) Attivo Circolante (All. 2) a fronte di un debito totale di € 107.622 ,00 (Vedi voce D passivo
) (All. 2) per cui , non sussiste lo stato di insolvenza”. le parti hanno depositato una nota congiunta in data 7.10.2024, con la quale hanno chiesto un rinvio ad una successiva udienza da fissarsi decorsi quattro o cinque mesi al fine concludere le trattative tra le stesse intercorrenti. All'udienza 8.10.2024 nessuno è comparso e il giudice relatore, richiamata la nota 7.10.2024, ritenuto di non poter accogliere l'istanza di differimento dell'udienza nei termini richiesti dalle parti, incompatibili con il principio di ragionevole durata del procedimento unitario e con le funzioni dello stesso, ha rinviato l'udienza al 12.11.2024 per verificare gli intendimenti delle parti.
Alla successiva udienza del 12.11.2024, il legale di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda, osservando che la convenuta non ha depositato i registri Iva
2 e le scritture contabili ed argomentando di non ritenere trattarsi di impresa minore. Sotto tale profilo, ha dichiarato che dal bilancio per l'anno di esercizio 2023 risulta uno sforamento dei parametri in relazione al volume di affari e di non ritenere credibile la tesi della convenuta circa la non verità di tale dato, che secondo la difesa resistente sarebbe stato indicato dal commercialista oggi defunto e non troverebbe spiegazione.
Circa l'insolvenza, ha argomentato di ritenerla riscontrata dal mancato pagamento del proprio credito, relativo a fornitura di scatolette per animali al supermercato convenuto, in relazione a cui non è stata fornita alcuna contestazione della merce, osservando in particolare che non risulta alcuna rimostranza sollevata dai clienti finali del supermercato resistente.
Il legale della convenuta si è opposto all'accoglimento della domanda, dichiarando che vi è stata contestazione della merce e sostenendo l'assenza di insolvenza.
A domanda del Giudice, ha precisato di non sapere se i debiti indicati nel bilancio 2023 siano stati pagati o meno, in quanto è morto il commercialista e sostenuto che “probabilmente il convenuto avrà pagato ma non è possibile documentare i pagamenti. In ordine al superamento delle soglie dimensionali e le indicazioni contenute nel bilancio ha risposto di non avere documentazione in quanto “aveva tutta la documentazione il commercialista che
è deceduto” nel 2023, essendo da allora stata richiesta la documentazione senza esito, non essendo il professionista stato sostituito nella attività e non essendo dunque possibile recuperare i documenti allo stato. Inoltre, ha sostenuto che il legale rappresentante abbia avuto problemi di salute.
A domanda del giudice ha dichiarato che non è stata depositata documentazione circa la contestazione della merce “che probabilmente sarà stata effettuata la contestazione tramite pec ma il legale rappresentante non ha documentazione”.
Durante la medesima udienza, il legale della ricorrente ha replicato che il bilancio (2023) è stato depositato il 4 aprile 2024 e dunque il deposito dello stesso è successivo alla data indicata come di decesso del commercialista.
Il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio che, con ordinanza depositata il
3.12.2024, ha ritenuto necessario acquisire l'informativa già richiesta ad INPS con il decreto di fissazione di udienza e sentire parte convenuta per la precisazione dell'ammontare complessivo della propria situazione debitoria attuale, non avendo all'udienza 21.11.2024 saputo dare delucidazioni circa la persistenza o meno dei debiti indicati nel bilancio dell'anno di esercizio 2023. E' stata, dunque, sollecitata la trasmissione da parte di INPS della certificazione degli eventuali debiti della convenuta ed invitata la società resistente a
3 depositare, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento, una memoria di precisazione relativa all'ammontare attuale dei propri debiti, in particolare in relazione all'esposizione debitoria indicata nel bilancio per l'anno 2023.
Il 20 gennaio 2025 Caselette Market S.r.l. ha deposita “nota bilancio di esercizio al
31.12.2023, precisando che i debiti relativi all'esercizio 2023 ammontano ad Euro
110.655,00 con un utile di esercizio pari ad Euro 70,420”, riservando il deposito del prospetto analitico dei debiti richiesto al commercialista e non ancora trasmesso.
Infine, all'udienza 21.1.2025, il giudice designato all'istruttoria ha rilevato preliminarmente che, nonostante il sollecito inviato in data 6.12.2024 l'Inps non ha soddisfatto la richiesta di informative e il legale di parte convenuta ha precisato “che la situazione debitoria attuale coincide con quella indicata nel bilancio 2023 come indicato nella nota depositata”.
Parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda, la convenuta si è opposta ed ha chiesto rinviarsi l'udienza per poter raggiungere una soluzione concordata. All'esito il
Giudice designato alla trattazione ha riservato di riferire al Collegio.
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Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e che non vi siano ragioni per consentire il rinvio di udienza sollecitato da ultimo dalla convenuta, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente, la quale deve essere valutata alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte nella vigenza della legge fallimentare, applicabili nel caso in esame non essendosi il CCII discostato dalla disciplina anteriore in ordine a tale presupposto processuale. Con maggiore dettaglio, come è noto, “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 23/01/2013, n. 1521; Cass. civ. Sez.
I Sent., 22/05/2014, n. 11421; Cass. civ. Sez. I Ord., 28/11/2018, n. 30827).
Nella fattispecie la società ricorrente ha agito allegando: di essere creditrice sulla base della fattura n. 5777/VO del 25.9.2023; di aver ricevuto per il pagamento di tale fattura un assegno bancario che portato all'incasso è risultato insoluto per irregolarità; di aver quindi comunicato le proprie coordinate bancarie per il pagamento, senza aver ottenuto il pagamento;
di aver da ultimo richiesto il pagamento tramite pec del legale 9.7.2024, quantificando il proprio
4 credito in euro 4.490,94. Nelle udienze sopra citate, ha altresì precisato che la fattura era riferita ad una fornitura di scatolette per animali e di non aver ricevuto contestazioni.
La convenuta sin dalla memoria di costituzione ha sostenuto di non pagare per esservi contestazioni sulla qualità della merce fornita, non meglio precisate, e la ricorrente ha replicato di non aver mai ricevuto contestazioni né di avere notizia che i clienti del supermercato resistente abbiano sollevato rimostranze.
Mette conto osservare che, come noto, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore deve provare la fonte del proprio diritto (Cass. civ. Sez. Unite, 30-10-2001, n. 13533) e nella fattispecie incontestato il rapporto contrattuale tra le parti, la ricorrente ha allegato il mancato pagato da parte della convenuta, la quale ha eccepito di non pagare per esservi contestazioni circa la qualità della merce fornita. Ciò posto, in assenza di contestazioni circa l'esistenza del rapporto contrattuale e l'avvenuta fornitura, queste devono ritenersi provate, mentre difetta una specifica allegazione da parte di Caselette Market S.r.l. dei vizi da cui le scatolette per animali consegnate sarebbero state affette. Non può, dunque, ritenersi provata (mancando in radice una allegazione specifica) l'eccezione di inesatto adempimento nella consegna dei beni sollevata dalla resistente. Peraltro, Caselette Market
S.r.l. non ha contestato di aver consegnato in pagamento della citata fattura un assegno poi risultato impagato per irregolarità, circostanza che appare confliggere con la genericamente asserita contestazione della merce. Per quanto esposto, parte ricorrente appare dotata della necessaria legittimazione ad agire;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, poiché che la sede legale della società è a Torino (TO), in Via Villa Giusti 2 (cfr. visura camerale del
9.9.2024 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate e si è costituita a mezzo di legale;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata che esercita attività di “minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari”, come risulta dalla visura in atti) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. co 1 lett.
d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
5 Al riguardo deve osservarsi che dal bilancio per l'anno 2022 risulta un attivo superiore ai
300.000,00 euro indicati come soglia dall'art. 2 co 1 lett. d), in particolare risultano euro
4.659,00 per immobilizzazioni materiali, euro 137.767,00 per rimanenze, euro 332.715,00 per crediti, euro 33.538,00 per disponibilità liquide ed euro 516 per ratei e risconti, dunque attivo per una somma complessiva superiore a 500.000,00 euro.
Anche i ricavi indicati nel conto economico sia per l'anno 2022 che 2021 riportano numeri superiori alla soglia di euro 200.000,00 di cui all'art. 2 co 1 lett. d) (per il 2022 euro
249.970,00 e per il 2021 euro 260.000). I ricavi per l'anno 2023 nel bilancio sono pari ad euro 655.105,00, dunque anche in tal caso superiori alle soglie dimensionali relative all'impresa minore.
A fronte di tali dati, non può accogliersi la tesi della convenuta, secondo cui si tratterebbe di dati che non corrispondono alla realtà, inspiegabili ed indicati dal commercialista per errore materiale. Anche a voler prescindere dalla formale approvazione dei bilanci da parte del competente organo e dalla assoluta carenza di prova in ordine ai non meglio precisati problemi di salute del legale rappresentante della resistente nonché al decesso del commercialista che in tesi avrebbe comportato l'impossibilità di fornire la documentazione contabile sottostante ai bilanci e contraria alle risultanze degli stessi, si tratta di sforamenti non minimali, relativi a più dati (attivo e ricavi) e a più anni (2023, 2022 e 2021), così da escludere che si tratti di errori materiali del commercialista e, dunque non vi è prova che si tratti di un'impresa minore e come tale sottratta alla liquidazione giudiziale. Inoltre, si tratta di dati coerenti con le dichiarazioni fiscali trasmesse da Agenzia delle Entrate che, ad esempio, indicano nell'anno 2021 ricavi per euro 260.000,00 (modello IRAP 2022 per l'anno
2021), somma esattamente corrispondente a quanto riportato nel bilancio 2021;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza si ricava: dal mancato pagamento del credito della ricorrente, nonostante l'ammontare esiguo (poco meno di 4.5000 euro secondo la quantificazione di cui al ricorso); dalla circostanza non contestata della emissione al fine del pagamento della ricorrente di un assegno irregolare (doc. 3 di parte ricorrente); dall'assenza di documentazione contabile, affermata dalla stessa convenuta ed attribuita al decesso del commercialista collocato nell'anno 2023; dalla mancata sostituzione del professionista, che si afferma mancato nel 2023, per oltre un anno e dalla redazione dunque di un bilancio, per l'anno 2023, in assenza di dati contabili, secondo la stessa prospettazione
6 della resistente;
la mancata conoscenza della propria situazione debitoria emersa in udienza ed a seguito di specifiche domande del giudice relatore e del collegio con l'ordinanza interlocutoria citata e l'incapacità di spiegare i dati riportati nei bilanci approvati e depositati.
Mette conto osservare, quanto alla difesa della convenuta che contesta la sussistenza di insolvenza sulla base dei dati di bilancio, che essa stessa sostiene trattarsi di numeri inspiegabili e privi di alcuna base documentale sottostante, così che appaiono inidonei ad assolvere alla prova della mancata insolvenza, a fronte della incapacità di pagare il debito nei confronti della ricorrente per meno di 5.000 euro;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria può ritenersi complessivamente superiore ad Euro 30.000,00. Al riguardo occorre osservare che oltre al credito della ricorrente e di quello riportato nella certificazione trasmessa da DE (poco più di 1.000 euro al 9.9.2024 risultante dall'informativa inserita nel fascicolo telematico il 10.9.2024), vi sono i debiti indicati nel bilancio 2023, in ordine ai quali, da ultimo all'udienza 21 gennaio 2025 (fissata dal Collegio affinchè la parte prendesse posizione sul punto, avendo in precedenza dichiarato di non sapere se i debiti indicati nel bilancio 2023 fossero stati pagati o meno, in quanto è morto il commercialista e sostenuto che “probabilmente il convenuto avrà pagato ma non è possibile documentare i pagamenti” (verbale di udienza 12.11.2024), è stato indicato che la situazione coincide con quella indicata nel bilancio 2023, che riporta debiti per euro 107.622. Né, in ordine a tale presupposto vi è stata alcuna contestazione o difesa della resistente che ha, invece, chiesto il rigetto della domanda sostenendo di non essere insolvente e di essere impresa minore.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Caselette Market S.r.l.
(c.f./P.i. 12236540014), con sede legale in 10142 Torino (TO), Via Villa Giusti 2, in persona del legale rappresentante pro tempore;
nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
7 Curatore la dott.ssa Marina Antonelli, che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 13 maggio 2025 alle ore 14:45 nell'aula 9, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
8 avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 23.1.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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