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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/09/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente est. dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1341 del Registro Generale VG 2024
TRA
, n. a MESSINA (ME) il 13/06/1955 Parte_1
E
, n. a MILANO (MI) il 29/05/1960, Parte_2
rappresentati dall'avv. SANTILANO GIAN MARIA, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con il parere del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale i coniugi e , Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 13/07/1985, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina e che dall'unione erano nate due figlie, ormai maggiorenni ed autosufficienti
1 economicamente, chiedevano omologarsi l'accordo di separazione e, conseguentemente, pronunciarsi sentenza di divorzio;
evidenziato che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con provvedimento del 10 gennaio 2025;
che le parti hanno proseguito il giudizio evidenziando che la separazione si è protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
Le parti facevano pervenire, nelle forme di legge, rinuncia all'udienza in presenza, dichiarando di insistere nel ricorso, escludendo ogni possibilità di conciliazione;
la causa veniva assunta in decisione per essere riferita al collegio.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
La domanda deve essere accolta.
Risulta, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
2 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 16 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 13/07/1985 e trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Messina, tra e Parte_1 Pt_2
, come generalizzati in intestazione, alle condizioni concordate
[...]
dalle parti nel ricorso congiunto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto
Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Barcellona P.G. il 17 settembre 2025.
Il Presidente est.
(Antonino Orifici)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente est. dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1341 del Registro Generale VG 2024
TRA
, n. a MESSINA (ME) il 13/06/1955 Parte_1
E
, n. a MILANO (MI) il 29/05/1960, Parte_2
rappresentati dall'avv. SANTILANO GIAN MARIA, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con il parere del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale i coniugi e , Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 13/07/1985, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina e che dall'unione erano nate due figlie, ormai maggiorenni ed autosufficienti
1 economicamente, chiedevano omologarsi l'accordo di separazione e, conseguentemente, pronunciarsi sentenza di divorzio;
evidenziato che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con provvedimento del 10 gennaio 2025;
che le parti hanno proseguito il giudizio evidenziando che la separazione si è protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
Le parti facevano pervenire, nelle forme di legge, rinuncia all'udienza in presenza, dichiarando di insistere nel ricorso, escludendo ogni possibilità di conciliazione;
la causa veniva assunta in decisione per essere riferita al collegio.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
La domanda deve essere accolta.
Risulta, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
2 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 16 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 13/07/1985 e trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Messina, tra e Parte_1 Pt_2
, come generalizzati in intestazione, alle condizioni concordate
[...]
dalle parti nel ricorso congiunto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto
Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Barcellona P.G. il 17 settembre 2025.
Il Presidente est.
(Antonino Orifici)
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