Art. 1.
Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, e' autorizzato a corrispondere alla Societa' per azioni "Manifatture cotoniere meridionali" con sede in Napoli la somma di sei miliardi di lire, contro totale cessione degli indennizzi e contributi spettanti alla Societa' medesima, a norma dell' art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e della legge 9 gennaio 1951, n. 10 , per danni e requisizioni derivanti da eventi bellici subiti in territorio nazionale e d'oltremare.
Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, e' autorizzato a corrispondere alla Societa' per azioni "Manifatture cotoniere meridionali" con sede in Napoli la somma di sei miliardi di lire, contro totale cessione degli indennizzi e contributi spettanti alla Societa' medesima, a norma dell' art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e della legge 9 gennaio 1951, n. 10 , per danni e requisizioni derivanti da eventi bellici subiti in territorio nazionale e d'oltremare.