CASS
Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2023, n. 15440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15440 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PI QU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/06/2022 della Corte di appello di Napoli. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. DO EC, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito per l'imputato l'avv. TE SA del Foro di Pescara, anche in sostituzione dell'Avv. De Marco Giancarlo del Foro di Pescara, che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha concluso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. con sentenza del 14/06/2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 01/12/2020 del Giudice per l'udienza preliminare di Napoli, emessa in esito a giudizio abbreviato, condannava l'imputato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 6.000 di rAulta in ordine alla commissione del delitto di cui agli articoli 56-110 cod. pen., in riferimento all'articolo 73, comma Penale Sent. Sez. 3 Num. 15440 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 22/02/2023 4, del d.P.R. 309/90, concedendo allo stesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Allo stesso veniva contestato di avere organizzato tra 1'8 e il 10 giugno 2019 (unitamente alla sua convivente NA RA) un viaggio a Napoli per rifornirsi di stupefacente da tale RI TO;
l'acquisto non era andato a buon fine per cause indipendenti dalla volontà dell'agente e segnatamente a causa dell'arresto del fornitore poco prima dell'incontro. 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione: 2.1. con il primo motivo, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento agli articoli 129 e 192, cod. proc. pen., avendo i giudici di primo e secondo grado fondato la pronuncia di condanna sulla base di una valutazione dei fatti oggetto di prova erronea, sommaria e conseguentemente opinabile, soprattutto in ordine alla prova della destinazione alla cessione a terzi della sostanza stupefacente;
2.2. con il secondo motivo, lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice di appello effettuato un esame sommario degli elementi dai quali ha tratto il suo convincimento, senza porre a fondamento della decisione elementi certi e rilevanti, idonei a dimostrare inequivocabilmente la penale responsabilità dell'imputato, soprattutto trattandosi di c.d. «droga parlata»; in particolare, lamenta il ricorrente che sia la sentenza di primo che di secondo grado si sono limitate a riportare (con il meccanismo del «copia-incolla») ampi stralci dell'ordinanza genetica della misura cautelare, senza destinare che poche righe alla propria autonoma valutazione e, soprattutto, al vaglio critico degli articolati motivi di appello: nessun riferimento, ad esempio, si rinviene su come la famiglia PI avrebbe pagato lo stupefacente, posto che alcuna somma di denaro è stata rinvenuta in possesso degli imputati;
2.3. con il terzo motivo, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento agli articoli 62-bis e 133 cod. pen., avendo i giudici di entrambi i gradi di giudizio omesso di effettuare una corretta valutazione in ordine alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche fondata sulla verifica in concreto del grado di riprovevolezza della condotta e della pericolosità dell'agente, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro elemento individualizzante. Contesta, inoltre, il ricorrente che i giudici abbiano ritenuto, senza idonea motivazione, di scostarsi dal minimo edittale, non potendosi a tal fine considerare i precedenti dell'imputato. 2 2.3. con il quarto motivo, lamenta il travisamento del fatto risultante dalla sentenza, non meglio specificato in concreto, limitandosi il ricorso a riportare in quali casi la giurisprudenza ha ritenuto sussistente tale vizio;
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. Esso, infatti, non si confronta con le motivazioni assunte dal giudice di appello, limitandosi ad una contestazione assolutamente aspecifica della valutazione del compendio indiziario fornita dai giudici di primo e secondo grado, sprovvista di qualsivoglia articolazione del motivo. Come è infatti stato precisato da Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, RV 268823 - 01, «l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata». Ed è questo il caso che ricorre nella specie, in cui già la Corte di appello aveva affermato che le censure difensive proposte con la prima impugnazione «a stento si confrontano con le osservazioni del primo giudice», prescindendo peraltro in modo totale dal contenuto delle conversazioni intercettate. 2. Il secondo motivo è parzialmente inammissibile e parzialmente infondato. 2.1. La prima parte del motivo, enfatizzando elementi diversi da quelli valorizzati della corte di appello e dal giudice di primo grado (quali il mancato rinvenimento di denaro in possesso dell'imputato), procede ad una lettura «alternativa» del fatto, operazione non consentita in sede di legittimità, in quanto il sindacato della Corte «deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali» (Sez. 4, n. 24826, del 16/03/2021, Benenati, n. m.; Sez.4, n. 5693, del 31.03.1999 rv 213798-01; Sez.1, n.10528, del 12.07.2000, rv 217052-01; Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Non sono deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua «mancanza», la sua «manifesta 3 illogicità», la sua «contraddittorietà» (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, e sono dunque da ritenersi inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Ciò, aggiunge il collegio, soprattutto in Presenza di una c.d. «doppia conforme», in cui le due pronunce si saldano formando un corpo unico, da valutare complessivamente (v. paragrafo che segue). Il motivo di ricorso è pertanto, in parte qua, inammissibile. 2.2. La seconda parte del motivo di ricorso lamenta come la sentenza impugnata sarebbe stata redatta tramite l'utilizzo del c.d. «copia-incolla», riportando l'intera motivazione della sentenza di primo grado e dedicando alla propria autonoma valutazione solo rapide e generiche considerazioni. Il vulnus sarebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, particolarmente grave, trattandosi di un caso di c.d. «droga parlata», in cui la valutazione del compendio indiziario deve essere effettuata con particolare attenzione e rigore, soprattutto ove siano possibili (e prospettate) più ipotesi ricostruttive del fatto. Il motivo è infondato. La Corte ha sempre ritenuta la legittimità del ricorso a tali forme di motivazione, sempre che sia possibile affermare che il giudice abbia fatto luogo ad «un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto» (Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Rv. 267350). «Vaglio» la cui sussistenza va analizzata alla luce della totalità dell'impianto motivazionale del provvedimento in esame (Sez. 6, n. 30777 del 20/06/2018; Sez. 6, n. 3067 del 03.10.2017, dep. 23.01.2018, Rv. 272135). La sentenza di appello, che rinvia per relationem al provvedimento emesso dal giudice per l'udienza preliminare (si tratta di una ipotesi di c.d. «doppia conforme, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità; v. Cass. pen., Sez. 2, n. 1309 del 22/11/ 1993, Rv. 197250; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, Rv. 252615), ben lungi dal fondare l'affermazione di responsabilità esclusivamente sulle conversazioni intercettate, utilizza altri e convergenti elementi di prova: 4 - l'assenza di rapporti di natura professionale o amicale tra l'imputato e il TO che giustificassero la trasferta campana;
- l'incontro con lo stesso, avvenuto non in luogo turistico o conviviale ma all'interno del parcheggio di un hotel;
-la circostanza che il TO, appena arrestato, anziché avvisare i familiari dell'avvenuto arresto invii messaggi l'imputato per metterlo in guardia (progr. 18639: «Fraè à detto l'istettore se vi facevo partire ti arrestavan' a te»; progr. 18640: «Fratè stavan' a doss' a te») e lo inviti a badare alla sua famiglia (progr. 18641 e 18655); - i messaggi scambiati dalla RA con altri soggetti, quali IO IA, costantemente informata dello sviluppo della situazione, che informa la ragazza che li avrebbe raggiunti a Napoli;
- la preoccupazione esternata dalla medesima RA per essersi accorta di essere pedinata. Il provvedimento impugnato risulta pertanto immune da aporie di ordine logico e appare saldamente ancorato all'acquisito compendio probatorio, non presentando profili di manifesta illogicità o di contraddittorietà nelle argomentazioni, che ha sviluppato in maniera autonoma rispetto al giudice di prima cura. Il motivo, pertanto, in parte qua è infondato. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Lo PI ha proposto due distinti atti di appello avverso la sentenza di condanna emessa in data 01/12/2020 dal GUP di Napoli, che non aveva riconosciuto allo stesso le circostanze attenuanti generiche: il primo a firma dell'Avv. Giancarlo De Marco, in data 20/12/2020, e il secondo a firma dell'Avv. TE SA in data 21/12/2020. Orbene, nessuno dei due ricorsi conteneva la specifica doglianza relativa all'omessa applicazione dell'articolo 62-bis cod. pen. ovvero alla dosimetria della pena. Il primo, articolato in due motivi, contestava in primo luogo il merito della sentenza, chiedendo ai giudici di appello di pronunciare sentenza ex art. 530 cod. proc. pen., e in secondo luogo chiedeva riconoscersi la fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309/1990; il secondo ricorso dal canto suo, nel suo unico motivo, riproponeva il primo motivo dell'altro ricorso circa l'assoluzione nel merito. Il profilo di doglianza, pertanto, è stato introdotto per la prima volta con il ricorso per cassazione ed è pertanto inammissibile ai sensi dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen.. 5 4 risolvendosi in una valutazione puramente astratta dei requisiti che debba avere '4 t la sentenza in punto di ricostruzione del fatto per essere immune da censure sotto il profilo del travisamento del fatto, senza alcun riferimento, in concreto, al provvedimento impugnato. 4. Il quarto motivo è poi palesemente inammissibile per genericità, 5. L'infondatezza dei motivi determina il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna alla refusione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/02/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. DO EC, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito per l'imputato l'avv. TE SA del Foro di Pescara, anche in sostituzione dell'Avv. De Marco Giancarlo del Foro di Pescara, che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha concluso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. con sentenza del 14/06/2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 01/12/2020 del Giudice per l'udienza preliminare di Napoli, emessa in esito a giudizio abbreviato, condannava l'imputato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 6.000 di rAulta in ordine alla commissione del delitto di cui agli articoli 56-110 cod. pen., in riferimento all'articolo 73, comma Penale Sent. Sez. 3 Num. 15440 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 22/02/2023 4, del d.P.R. 309/90, concedendo allo stesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Allo stesso veniva contestato di avere organizzato tra 1'8 e il 10 giugno 2019 (unitamente alla sua convivente NA RA) un viaggio a Napoli per rifornirsi di stupefacente da tale RI TO;
l'acquisto non era andato a buon fine per cause indipendenti dalla volontà dell'agente e segnatamente a causa dell'arresto del fornitore poco prima dell'incontro. 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione: 2.1. con il primo motivo, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento agli articoli 129 e 192, cod. proc. pen., avendo i giudici di primo e secondo grado fondato la pronuncia di condanna sulla base di una valutazione dei fatti oggetto di prova erronea, sommaria e conseguentemente opinabile, soprattutto in ordine alla prova della destinazione alla cessione a terzi della sostanza stupefacente;
2.2. con il secondo motivo, lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice di appello effettuato un esame sommario degli elementi dai quali ha tratto il suo convincimento, senza porre a fondamento della decisione elementi certi e rilevanti, idonei a dimostrare inequivocabilmente la penale responsabilità dell'imputato, soprattutto trattandosi di c.d. «droga parlata»; in particolare, lamenta il ricorrente che sia la sentenza di primo che di secondo grado si sono limitate a riportare (con il meccanismo del «copia-incolla») ampi stralci dell'ordinanza genetica della misura cautelare, senza destinare che poche righe alla propria autonoma valutazione e, soprattutto, al vaglio critico degli articolati motivi di appello: nessun riferimento, ad esempio, si rinviene su come la famiglia PI avrebbe pagato lo stupefacente, posto che alcuna somma di denaro è stata rinvenuta in possesso degli imputati;
2.3. con il terzo motivo, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento agli articoli 62-bis e 133 cod. pen., avendo i giudici di entrambi i gradi di giudizio omesso di effettuare una corretta valutazione in ordine alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche fondata sulla verifica in concreto del grado di riprovevolezza della condotta e della pericolosità dell'agente, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro elemento individualizzante. Contesta, inoltre, il ricorrente che i giudici abbiano ritenuto, senza idonea motivazione, di scostarsi dal minimo edittale, non potendosi a tal fine considerare i precedenti dell'imputato. 2 2.3. con il quarto motivo, lamenta il travisamento del fatto risultante dalla sentenza, non meglio specificato in concreto, limitandosi il ricorso a riportare in quali casi la giurisprudenza ha ritenuto sussistente tale vizio;
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. Esso, infatti, non si confronta con le motivazioni assunte dal giudice di appello, limitandosi ad una contestazione assolutamente aspecifica della valutazione del compendio indiziario fornita dai giudici di primo e secondo grado, sprovvista di qualsivoglia articolazione del motivo. Come è infatti stato precisato da Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, RV 268823 - 01, «l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata». Ed è questo il caso che ricorre nella specie, in cui già la Corte di appello aveva affermato che le censure difensive proposte con la prima impugnazione «a stento si confrontano con le osservazioni del primo giudice», prescindendo peraltro in modo totale dal contenuto delle conversazioni intercettate. 2. Il secondo motivo è parzialmente inammissibile e parzialmente infondato. 2.1. La prima parte del motivo, enfatizzando elementi diversi da quelli valorizzati della corte di appello e dal giudice di primo grado (quali il mancato rinvenimento di denaro in possesso dell'imputato), procede ad una lettura «alternativa» del fatto, operazione non consentita in sede di legittimità, in quanto il sindacato della Corte «deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali» (Sez. 4, n. 24826, del 16/03/2021, Benenati, n. m.; Sez.4, n. 5693, del 31.03.1999 rv 213798-01; Sez.1, n.10528, del 12.07.2000, rv 217052-01; Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Non sono deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua «mancanza», la sua «manifesta 3 illogicità», la sua «contraddittorietà» (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, e sono dunque da ritenersi inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Ciò, aggiunge il collegio, soprattutto in Presenza di una c.d. «doppia conforme», in cui le due pronunce si saldano formando un corpo unico, da valutare complessivamente (v. paragrafo che segue). Il motivo di ricorso è pertanto, in parte qua, inammissibile. 2.2. La seconda parte del motivo di ricorso lamenta come la sentenza impugnata sarebbe stata redatta tramite l'utilizzo del c.d. «copia-incolla», riportando l'intera motivazione della sentenza di primo grado e dedicando alla propria autonoma valutazione solo rapide e generiche considerazioni. Il vulnus sarebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, particolarmente grave, trattandosi di un caso di c.d. «droga parlata», in cui la valutazione del compendio indiziario deve essere effettuata con particolare attenzione e rigore, soprattutto ove siano possibili (e prospettate) più ipotesi ricostruttive del fatto. Il motivo è infondato. La Corte ha sempre ritenuta la legittimità del ricorso a tali forme di motivazione, sempre che sia possibile affermare che il giudice abbia fatto luogo ad «un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto» (Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Rv. 267350). «Vaglio» la cui sussistenza va analizzata alla luce della totalità dell'impianto motivazionale del provvedimento in esame (Sez. 6, n. 30777 del 20/06/2018; Sez. 6, n. 3067 del 03.10.2017, dep. 23.01.2018, Rv. 272135). La sentenza di appello, che rinvia per relationem al provvedimento emesso dal giudice per l'udienza preliminare (si tratta di una ipotesi di c.d. «doppia conforme, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità; v. Cass. pen., Sez. 2, n. 1309 del 22/11/ 1993, Rv. 197250; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, Rv. 252615), ben lungi dal fondare l'affermazione di responsabilità esclusivamente sulle conversazioni intercettate, utilizza altri e convergenti elementi di prova: 4 - l'assenza di rapporti di natura professionale o amicale tra l'imputato e il TO che giustificassero la trasferta campana;
- l'incontro con lo stesso, avvenuto non in luogo turistico o conviviale ma all'interno del parcheggio di un hotel;
-la circostanza che il TO, appena arrestato, anziché avvisare i familiari dell'avvenuto arresto invii messaggi l'imputato per metterlo in guardia (progr. 18639: «Fraè à detto l'istettore se vi facevo partire ti arrestavan' a te»; progr. 18640: «Fratè stavan' a doss' a te») e lo inviti a badare alla sua famiglia (progr. 18641 e 18655); - i messaggi scambiati dalla RA con altri soggetti, quali IO IA, costantemente informata dello sviluppo della situazione, che informa la ragazza che li avrebbe raggiunti a Napoli;
- la preoccupazione esternata dalla medesima RA per essersi accorta di essere pedinata. Il provvedimento impugnato risulta pertanto immune da aporie di ordine logico e appare saldamente ancorato all'acquisito compendio probatorio, non presentando profili di manifesta illogicità o di contraddittorietà nelle argomentazioni, che ha sviluppato in maniera autonoma rispetto al giudice di prima cura. Il motivo, pertanto, in parte qua è infondato. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Lo PI ha proposto due distinti atti di appello avverso la sentenza di condanna emessa in data 01/12/2020 dal GUP di Napoli, che non aveva riconosciuto allo stesso le circostanze attenuanti generiche: il primo a firma dell'Avv. Giancarlo De Marco, in data 20/12/2020, e il secondo a firma dell'Avv. TE SA in data 21/12/2020. Orbene, nessuno dei due ricorsi conteneva la specifica doglianza relativa all'omessa applicazione dell'articolo 62-bis cod. pen. ovvero alla dosimetria della pena. Il primo, articolato in due motivi, contestava in primo luogo il merito della sentenza, chiedendo ai giudici di appello di pronunciare sentenza ex art. 530 cod. proc. pen., e in secondo luogo chiedeva riconoscersi la fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309/1990; il secondo ricorso dal canto suo, nel suo unico motivo, riproponeva il primo motivo dell'altro ricorso circa l'assoluzione nel merito. Il profilo di doglianza, pertanto, è stato introdotto per la prima volta con il ricorso per cassazione ed è pertanto inammissibile ai sensi dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen.. 5 4 risolvendosi in una valutazione puramente astratta dei requisiti che debba avere '4 t la sentenza in punto di ricostruzione del fatto per essere immune da censure sotto il profilo del travisamento del fatto, senza alcun riferimento, in concreto, al provvedimento impugnato. 4. Il quarto motivo è poi palesemente inammissibile per genericità, 5. L'infondatezza dei motivi determina il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna alla refusione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/02/2023.