Ordinanza collegiale 4 luglio 2019
Ordinanza collegiale 10 marzo 2020
Ordinanza collegiale 10 febbraio 2021
Decreto presidenziale 9 novembre 2021
Decreto presidenziale 31 gennaio 2022
Sentenza 27 aprile 2022
Ordinanza collegiale 2 maggio 2024
Improcedibile
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/02/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01021/2025REG.PROV.COLL.
N. 08047/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8047 del 2022, proposto da
RO GI, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Barboni e Annamaria Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sottocommissione n. 6 del corso-concorso per accesso ai ruoli dirigenza scolastica, non costituita in giudizio
nei confronti
RA ER, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 05085/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio e dell’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Marco Valentini, nessuno è presente per le parti;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l’annullamento:
con il ricorso introduttivo:
- dell'elenco dei 3795 candidati ammessi a sostenere la prova orale nell'ambito del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, elenco allegato al D.D.G. n. 395 del 27 marzo 2019, in parte qua, nella parte cioè in cui non include la Prof.ssa RO GI;
- del Verbale n. 8 del 5 marzo 2019 della continuazione delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte relativo alla riunione della sottocommissione n. 6 (costituita con D.D. 31 dicembre 2018, n. 2080 per lo svolgimento del corso-concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica);
- della scheda/griglia di valutazione della prova scritta della Prof.ssa RO GANGI;
con i motivi aggiunti del 28 ottobre 2019:
-del decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 1205 del 1 agosto 2019 – come rettificato con decreto 1229 del 7.8.2019 - di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici bandito con DDG 1259 del 23 novembre 2017, e della graduatoria allegata, in parte qua, nella parte in cui risultano lesivi dell'interesse della ricorrente, con ogni atto presupposto connesso e consequenziale ivi compresi ove occorra - tutti in parte qua, nella parte cioè in cui risultano lesivi dell'interesse della ricorrente;
- dell'Avviso del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 35372 del 1 agosto 2019 nel quale si legge che: “i candidati utilmente collocati nei primi 1984 posti della suddetta graduatoria potranno indicare l'ordine di preferenza tra le 17 regioni disponibili esclusivamente tramite POLIS a partire dalle ore 15:00 del 1 agosto 2019 e fino alle ore 23:59 del 4 agosto 2019. Secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Bando, i vincitori saranno assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun USR;
-della Nota del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 36621 del 8 agosto 2019 avente ad oggetto: Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23 novembre 2019, con l'allegato elenco delle assegnazioni ai ruoli regionali dei primi 1.984 vincitori del concorso di cui all'oggetto:
con i motivi aggiunti del 3 novembre 2020:
- del decreto del Direttore Generale del M.I. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, prot. 998 del 14 agosto 2020, che così dispone: “la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, e già modificata con decreti n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019, n. AOODPIT 977 e n. AOODPIT 978 del 5 agosto 2020 e con decreto n. AOODPIT 986 del 6 agosto 2020 è, pertanto, rettificata come da allegato che è parte integrante del presente decreto”, e della graduatoria allegata, in parte qua, nella parte in cui risultano lesivi dell'interesse della ricorrente, con ogni atto presupposto connesso e consequenziale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GI RO il 4 novembre 2021:
-Impugnazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 (già approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1agosto 2019) come rettificata con decreto prot. n. AOODPIT 1357 del 12 agosto 2021;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GI RO il 4 novembre 2021:
-Impugnazione di tutti gli atti endo-procedimentali (elaborati; verbali; schede di valutazione) relativi alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ex D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 riferiti ai candidati giudicati idonei all'esito della prova stessa, rilasciati su supporto pen-drive in data 4 agosto 2021 dal Ministero (come da nota prot. 23747 del 29 luglio 2021) - quali atti presupposti e/o connessi agli esiti del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259 già impugnati nel presente giudizio.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
Avverso la sentenza impugnata in data 24 ottobre 2022 è stato depositato ricorso in appello.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale Lazio e l’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna.
Nell’udienza pubblica del 4 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, è stato dedotto:
- sull’erroneo apprezzamento del primo motivo del ricorso principale, di cui alla sentenza appellata: sul vizio della commissione concorsuale
Argomenta l’appellante che la sentenza appellata si presta ad essere censurata sotto il profilo dell’erronea, negativa, valutazione della censura proposta in via principale relativa alla violazione del “principio del collegio perfetto” per la ragione che eventuali contestazioni sulla veridicità di quanto affermato con il verbale devono essere dedotte mediante lo strumento all’uopo preposto della querela di falso.
L’incongruenza denunciata era rappresentata dalla circostanza che il confronto tra il verbale e i due documenti citati attestava la contestuale presenza - nella medesima data, nelle medesime ore – del componente della citata sottocommissione dott. Giuseppe Cantisano anche nell’aula del Consiglio Comunale di Napoli.
È vero che, evidenzia l’appellante, il verbale è un atto giuridico con dignità di pubblica fede fino a querela di falso.
Nondimeno, il solo fatto che nella specie tale fede venisse messa in dubbio da atti credibili quali un articolo di giornale, un comunicato stampa, e una ripresa video - anche in difetto della prova di legge rappresentata dall’accertamento nel procedimento per querela di falso - creava quel periculum idoneo a concretizzare il vizio qui asserito di violazione del principio del collegio perfetto, periculum ex se idoneo a inficiare la composizione dell’organo concorsuale e degli atti dal medesimo compiuti in quella data, fino all’elenco finale gravato in parte qua.
- sull’erronea e/o omessa pronuncia sulle domande di cui ai motivi aggiunti del 4/11/2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 2 c.p.a
Secondo l’appellante, la sentenza impugnata si presenterebbe, in via concorrente, viziata sotto il profilo dell’erronea e/o omessa pronuncia da parte del TAR Lazio su motivi svolti e conseguenti domande formulate dall’odierna appellante nel ricorso per motivi aggiunti depositato il 4.11.2021.
Sono poi riproposti i motivi dedotti in primo grado.
L’appello va dichiarato improcedibile.
Con ordinanza collegiale della Sezione n. 4007/2024 è stato disposto “ Considerato necessario, al fine del decidere, acquisire sia dalla parte appellante che dalla parte appellata notizie circa l’eventuale partecipazione dell’appellante al corso intensivo di formazione previsto dall’art. 5, comma 11quinqies del d.l. n. 198/2022, nel testo introdotto dalla legge di conversione n.14/2023, per coloro che avessero un ricorso giurisdizionale pendente per mancato superamento della prova scritta alla data del 28 febbraio 2023, le cui modalità di partecipazione sono state fissate dal d.m. n. 107/2023;
Ritenuto che al predetto adempimento la parte appellante e la parte appellata dovranno provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza”
Con memoria depositata il 30 gennaio 2025 l’amministrazione appellata ha soddisfatto l’incombente istruttorio, rilevando che, in disparte il merito delle doglianze formulate nel ricorso in appello, allo stato, l’accertamento positivo della circostanza sottoposta al contraddittorio delle parti, con l’ordinanza richiamata, fa venire meno l’interesse alla decisione e, conseguentemente, il giudizio merita di essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere, insistendo affinché l’appello in esame sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ovvero infondato nel merito, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio.
L’istante, infatti, ha partecipato alla procedura straordinaria di cui al decreto-legge n. 198/2022 e di cui al D.M. 107/2023 che si sta svolgendo in condizioni di parità e merito.
Da qui, secondo la parte appellata, la sopravvenuta carenza di interesse in capo alla ricorrente, dato che le modifiche legislative e regolamentari intervenute hanno sostanzialmente soddisfatto le ragioni della ricorrente, rendendo superflua la prosecuzione del contenzioso.
Le prove, all’uopo calendarizzate, si sono svolte e la ricorrente risulta aver superato la prova scritta in data 6 maggio 2024.
Tanto premesso, osserva il Collegio che la documentazione depositata in atti a seguito dell’interpello istruttorio appare idonea a sostenere la circostanza, dirimente ai fini del decidere, che l’ammissione e la partecipazione dell’appellante alla procedura straordinaria ha soddisfatto le ragioni della ricorrente, facendo venir meno l’interesse alla prosecuzione del contenzioso, avendo quest’ultima conseguito il bene della vita desiderato.
L’appello pertanto, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione delle spese tra le parti della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
dichiara l 'appello improcedibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO