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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/04/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 02.04.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3270/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Assunta Lombardo e Carlo La Spina;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_1
Cammaroto;
Controparte_2
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 resistente rappresentato e difeso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
, c.f. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, resistente contumace.
Oggetto: assegno di invalidità civile, esenzione ticket iscrizione liste di collocamento speciali
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.06.2023 esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 12.09.2020, domanda per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il proprio diritto all'assegno di invalidità civile o all'esenzione ticket o all'iscrizione nelle liste speciali di disoccupazione;
- che l' di Messina la aveva riconosciuta non invalida;
CP_1
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 1922/2021 R.G.) per l'accertamento del proprio grado di invalidità, ma che il Ctu, con perizia depositata il 24.05.2023, la aveva riconosciuta invalida nella misura del 60% a decorrere dall'01.09.2022;
- che in data 31.05.2023 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
1 Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile, condannando l' al riconoscimento della chiesta prestazione dalla domanda CP_1 amministrativa o dalla diversa data accertata dal Ctu;
in via gradata, instava per l'accertamento del proprio diritto all'esenzione ticket e/o per la conferma della percentuale riconosciuta, utile ai fini dell'iscrizione nelle liste speciali di disoccupazione;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' , costituitosi in Controparte_2 giudizio con memoria del 27.11.2023, lamentava il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo altresì il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
L' costituitosi con memoria del 14.12.2023, rilevava l'inammissibilità della domanda di condanna CP_1 al riconoscimento della prestazione e, nel merito, l'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.
L'udienza del 02.04.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che Controparte_3 sebbene regolarmente citata non si è costituita in giudizio.
3. Con riferimento alla legittimazione passiva si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di controversie assistenziali, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' avendo l'art. 20 del d.l. n. 78 del 2009 trasferito all sia la responsabilità CP_1 CP_4 ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo "status" di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa” Cass.
2022 n. 20862).
4. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile, all'esenzione ticket o all'iscrizione nelle liste speciali di disoccupazione (giudizio iscritto al n. R.G. 1922/2021), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da “Disturbo di attacchi di panico. Disturbo di abuso di sostanze(alcool). Disturbo di personalità NAS (Cluster B). In buon compenso emodinamico. Prolasso e lieve insufficienza mitralica. Classe NYHA II. Sindrome algo/disfunzionale rachide lombosacrale da spondilosi e discopatia L4-L5 con radicopatia dx” e che, conseguentemente, il grado di invalidità era pari al 60% a decorrere dall'01.09.2022.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile, all'esenzione ticket o all'iscrizione nelle liste speciali di disoccupazione.
2 La domanda è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposto il richiamo del ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha affermato che la ricorrente è affetta da “Disturbo di attacchi di panico. Disturbo di abuso Pt_1 di sostanze(alcool). Disturbo di personalità NAS (Cluster B).(Cod.2206=35%).Prolasso e lieve insufficienza mitralica.
Classe NYHA II°.(Cod.6442=41%).Sindrome algo/disfunzionale rachide lombosacrale da spondilosi e discopatia L4-
L5 con radicopatia dx.(Cod.7010=40%)” e che le patologie sono tali da determinare “un grado di invalidità valutabile nella misura pari al 76% (settantasei per cento) a decorrere dal 01.08.2023”.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della visita medico-legale - va dichiarato che presenta le condizioni Parte_1 sanitarie utili all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento dall'1.9.2022 e utili all'esenzione ticket ed all'assegno di invalidità civile dall'agosto 2023.
5. La natura di mero accertamento del presente giudizio, limitato alla sussistenza delle sole condizioni sanitarie, preclude la declaratoria del diritto attoreo all'erogazione delle prestazioni conseguenti.
6. Data la decorrenza attestata dal ctu, le spese di lite della presente fase e di quella di A.T.P. devono essere integralmente compensate fra parte ricorrente e l CP_1
Atteso l'esito della lite e le ragioni della decisione vanno compensate le spese tra le altre parti.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie utili all'iscrizione nelle liste speciali Parte_1 di collocamento dall'1.9.2022 ed utili all'esenzione ticket ed all'assegno di invalidità civile dall'agosto
2023;
3 - compensa integralmente le spese di lite della fase di A.T.P. e della presente;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate;
CP_1
Messina, 3 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 02.04.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3270/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Assunta Lombardo e Carlo La Spina;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_1
Cammaroto;
Controparte_2
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 resistente rappresentato e difeso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
, c.f. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, resistente contumace.
Oggetto: assegno di invalidità civile, esenzione ticket iscrizione liste di collocamento speciali
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.06.2023 esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 12.09.2020, domanda per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il proprio diritto all'assegno di invalidità civile o all'esenzione ticket o all'iscrizione nelle liste speciali di disoccupazione;
- che l' di Messina la aveva riconosciuta non invalida;
CP_1
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 1922/2021 R.G.) per l'accertamento del proprio grado di invalidità, ma che il Ctu, con perizia depositata il 24.05.2023, la aveva riconosciuta invalida nella misura del 60% a decorrere dall'01.09.2022;
- che in data 31.05.2023 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
1 Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile, condannando l' al riconoscimento della chiesta prestazione dalla domanda CP_1 amministrativa o dalla diversa data accertata dal Ctu;
in via gradata, instava per l'accertamento del proprio diritto all'esenzione ticket e/o per la conferma della percentuale riconosciuta, utile ai fini dell'iscrizione nelle liste speciali di disoccupazione;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' , costituitosi in Controparte_2 giudizio con memoria del 27.11.2023, lamentava il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo altresì il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
L' costituitosi con memoria del 14.12.2023, rilevava l'inammissibilità della domanda di condanna CP_1 al riconoscimento della prestazione e, nel merito, l'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.
L'udienza del 02.04.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che Controparte_3 sebbene regolarmente citata non si è costituita in giudizio.
3. Con riferimento alla legittimazione passiva si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di controversie assistenziali, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' avendo l'art. 20 del d.l. n. 78 del 2009 trasferito all sia la responsabilità CP_1 CP_4 ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo "status" di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa” Cass.
2022 n. 20862).
4. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile, all'esenzione ticket o all'iscrizione nelle liste speciali di disoccupazione (giudizio iscritto al n. R.G. 1922/2021), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da “Disturbo di attacchi di panico. Disturbo di abuso di sostanze(alcool). Disturbo di personalità NAS (Cluster B). In buon compenso emodinamico. Prolasso e lieve insufficienza mitralica. Classe NYHA II. Sindrome algo/disfunzionale rachide lombosacrale da spondilosi e discopatia L4-L5 con radicopatia dx” e che, conseguentemente, il grado di invalidità era pari al 60% a decorrere dall'01.09.2022.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile, all'esenzione ticket o all'iscrizione nelle liste speciali di disoccupazione.
2 La domanda è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposto il richiamo del ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha affermato che la ricorrente è affetta da “Disturbo di attacchi di panico. Disturbo di abuso Pt_1 di sostanze(alcool). Disturbo di personalità NAS (Cluster B).(Cod.2206=35%).Prolasso e lieve insufficienza mitralica.
Classe NYHA II°.(Cod.6442=41%).Sindrome algo/disfunzionale rachide lombosacrale da spondilosi e discopatia L4-
L5 con radicopatia dx.(Cod.7010=40%)” e che le patologie sono tali da determinare “un grado di invalidità valutabile nella misura pari al 76% (settantasei per cento) a decorrere dal 01.08.2023”.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato la perizianda nel corso della visita medico-legale - va dichiarato che presenta le condizioni Parte_1 sanitarie utili all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento dall'1.9.2022 e utili all'esenzione ticket ed all'assegno di invalidità civile dall'agosto 2023.
5. La natura di mero accertamento del presente giudizio, limitato alla sussistenza delle sole condizioni sanitarie, preclude la declaratoria del diritto attoreo all'erogazione delle prestazioni conseguenti.
6. Data la decorrenza attestata dal ctu, le spese di lite della presente fase e di quella di A.T.P. devono essere integralmente compensate fra parte ricorrente e l CP_1
Atteso l'esito della lite e le ragioni della decisione vanno compensate le spese tra le altre parti.
Le spese della ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie utili all'iscrizione nelle liste speciali Parte_1 di collocamento dall'1.9.2022 ed utili all'esenzione ticket ed all'assegno di invalidità civile dall'agosto
2023;
3 - compensa integralmente le spese di lite della fase di A.T.P. e della presente;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate;
CP_1
Messina, 3 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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