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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/06/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 4731/2019 di R.G. avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ),
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca De Lorenzo, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1 (P. IVA P.IVA_1 ), per essa, quale
Controparte_2 (P. Iva P.IVA_1
- C.F. P.IVA_2 ),procuratore,
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata dall'avv. Raffaele Zurlo e dall'avv. Andrea Ornati in forza di procura allegata al ricorso monitorio,
domiciliata come in atti;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.03.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte_1 conveniva in giudizio, Con atto di citazione, la sig.ra dinanzi al Tribunale di Nola, la Controparte 1 proponendo opposizione al decreto R.G. n. 922/2019 emesso dal Tribunale di Nola il 26.04.2019,
con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 19.465,88
oltre interessi come da domanda, nonché delle spese della procedura monitoria, liquidate in euro 540,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, per il mancato
pagamento delle rate relative ai contratti di finanziamento n. 3672638 e n. 1106115364.
Come dedotto in via monitoria la Controparte_1 sulla base di un contratto sottoscritto il 23.06.2016, si era resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., nella titolarità di Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a., capogruppo del gruppo bancario “Monte dei Paschi di Siena", quale avente causa di Consum.it s.p.a., in seguito a un'operazione per incorporazione di Consum.it s.p.a. nella società
cedente, efficace dal 01.06.2015.
In data 05.07.2016, con atto della dott.ssa Persona_1 Notaio in
,
Milano, Rep. n. 327 e Racc. n.104, Controparte_1 ha conferito a [...]
Parte_2 procura speciale per la gestione, la riscossione e il recupero dei propri crediti anomali, tra i quali sono ricompresi i rapporti per cui è causa.
Dall'01.07.2017, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., la soc. incorporante [...]
CP_2 è subentrata con soluzione di continuità in tutto il patrimonio,
attivo e passivo, della società incorporata Pt_2 Parte_2 e in
tutti i rapporti facenti capo a quest'ultima, tra cui vi sono i crediti oggetto del presente giudizio.
La sig.ra Parte_1 aveva stipulato i contratti di finanziamento
Controparte 1 risultan. 3672638 e n. 1106115364, rispetto ai quali la titolare esclusiva delle ragioni di credito già vantate dalla cedente nei confronti dell'opponente, in virtù della menzionata cessione.
In via preliminare, l'opponente eccepiva la nullità del contratto per inosservanza della forma scritta.
Parte opponente eccepiva, inoltre, la mancanza di attestazione della conformità della documentazione ex adverso prodotta.
La sig.ra Parte_1 eccepiva, infine, la non debenza di interessi e spese, considerata la nullità del contratto e, in particolare, la nullità delle clausole n.16 e n.17. La Controparte_1 costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza dell'avversa opposizione, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, il Tribunale rileva, quanto alla procedibilità della domanda, che in data 11.06.2020 risulta depositato il verbale relativo al procedimento di mediazione concluso per impossibilità di raggiungere un accordo, considerata l'assenza della parte opposta.
Di conseguenza, va dato atto della corretta instaurazione del procedimento di mediazione su iniziativa di parte opponente.
Ancora in via preliminare, va rigettata, in quanto tardiva, poiché sollevata solo in sede conclusionale e in ogni caso infondata, l'eccezione sollevata dall'opponente in merito al presunto difetto di legittimazione processuale della Controparte_1
In atti è depositato un estratto della G.U. (parte seconda, n.108 del
10.09.2016), contenente un avviso di cessione di crediti pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 e dell'articolo 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Con la pubblicazione di tale avviso, la Controparte_1 rendeva noto che,
ai sensi di un contratto di cessione di crediti sottoscritto in data
23.06.2016, si era resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi dell'art. 58
del Testo Unico Bancario, nella titolarità di Banca Monte dei Paschi di
Siena s.p.a. quale avente causa di Consum.it s.p.a.
Nell'avviso contenuto nella Gazzetta ufficiale è specificato che: "Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al
Cessionario tutti gli accessori e gli altri diritti spettanti alle cedenti in relazione ai
Crediti, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi,
gli interessi maturati e maturandi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione,
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione salvo il presente avviso e l'iscrizione del medesimo avviso nel registro imprese ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico
Bancario".
Nello stesso avviso è espressamente indicato, dunque, che oggetto della cessione è ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai crediti ceduti, senza bisogno di alcuna formalità. La pubblicazione dell'avviso menzionato risulta conforme alla disciplina relativa agli oneri pubblicitari da adempiere in ipotesi di cessione dei crediti bancari.
Ai sensi dell'art. 58 T.U. bancario, comma 2, è evidenziato che: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Inoltre, al comma 4, è stabilito che: "Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del Codice civile".
Dal tenore della normativa sopra enunciata, si evince che la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale contente l'avviso di cessione dei crediti in bocco costituisce prova idonea dell'avvenuta cessione del credito in capo all'opposta.
A seguito del subingresso nella posizione creditoria originariamente vantata da Consum.it nei confronti della sig.ra Parte_1 la
Controparte_1 risulta legittimata a far valere in giudizio ogni situazione giuridica direttamente collegata al diritto di credito oggetto di causa.
Le censure sollevate da parte opponente risultano strettamente collegate al diritto di credito in questione, in quanto riguardano profili inerenti alla validità del contratto e alla conseguente fondatezza della pretesa creditoria fatta valere in giudizio.
Va inoltre evidenziato, in questa sede, che l'opposta ha prodotto in giudizio, a riprova della intervenuta cessione, una folta documentazione,
che si riporta di seguito:
- estratti conto e lista movimenti (cfr. fascicolo monitorio);
- l'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione (doc. 1
- prod. opposta);
atto di fusione (doc. 3 – fascicolo monitorio).
Sulla base della documentazione versata in atti, come sopra elencata, si evince che la Controparte_1 ha pienamente provato la propria legittimazione ad agire in giudizio per il dei crediti oggetto di recupero causa.
Nel merito, parte opponente solleva eccezione di nullità dei contratti n.
3672638 e n. 1106115364, per mancanza del requisito della forma scritta,
in quanto sostiene che la documentazione depositata da controparte non sarebbe idonea a configurare il requisito menzionato, espressamente richiesto dalla normativa in materia bancaria.
Sul punto, va effettuata una distinzione tra i due rapporti contrattuali per cui è causa, alla luce della documentazione depositata dall'opposta.
Con riguardo al contratto n. 3672638, l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente va rigettata, in quanto infondata.
In atti, invero, è stato depositato il contratto di finanziamento n.
-3672638 (cfr. doc. 5 – prod. Opposta allegata alla memoria istruttoria ex art 183 comma VI cpc II termine) munito di apposita sottoscrizione sia dell'opponente che dell'addetto alla filiale della banca.
Al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, il contratto depositato,
cui sono allegate tutte le condizioni che regolamentano il rapporto tra le parti, soddisfa pienamente il requisito della forma scritta richiesta dalla legge e deve pertanto ritenersi valido.
Sul punto, a nulla vale il disconoscimento effettuato dall'opponente, in quanto, in omaggio al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione sul tema, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, in maniera circostanziata (cfr., tra le tante, Cass. n. 3227 del
2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020;
16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).
Non può ritenersi efficace, dunque, il disconoscimento effettuato da una parte in maniera del tutto generica, laddove sussistano, come nel caso di specie, tutti gli elementi che facciano propendere per la veridicità dei documenti prodotti dall'opposta e per la piena conformità delle copie rispetto all'originale. Di conseguenza, va ritenuto inefficace il disconoscimento effettuato dall'odierno opponente, in quanto del tutto generico e fondato su argomentazioni apodittiche, che non possono essere ritenute valide dal punto di vista processuale.
Resta assorbita l'eccezione sollevata dall'opponente in relazione alla non debenza di interessi e spese.
Va inoltre rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata da parte opponente relativa alla presunta vessatorietà delle condizioni indicate nelle clausole n. 16 e n. 17, in quanto formulata in termini eccessivamente generici,priva di un qualsivoglia riferimento specifico alle stesse clausole contestate.
Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza è costante nel ritenere che
“Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori,
l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale,
la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. civ.,
sez. un., 18.09.2020, n. 19597). L'opponente si è limitato a censurare in via del tutto generica le clausole contrattuali espressive degli interessi, di qualsivoglia natura, contenute nel contratto di per cui è causa, senza alcun riferimento alla misura del tasso applicato nel periodo considerato e agli altri elementi utili all'individuazione della addotta nullità.
L'eccezione di nullità per difetto di forma scritta sollevata dall'opponente va invece accolta con riguardo al contratto n. 1106115364, in quanto fondata.
Parte opposta non ha depositato, invero, opportuna documentazione, in quanto in atti è presente esclusivamente copia del documento relativo alle condizioni praticate, ma non è presente il contratto sottoscritto relativo al rapporto n. 1106115364.
Per questo motivo, il contratto n. 1106115364 deve essere dichiarato nullo, per difetto del requisito della forma scritta.
Secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 125-bis del T.U.B., invero, “I
contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti. Inoltre, ai sensi dell'art. 117, comma 3 del T.U.B., richiamato dalla suddetta disposizione, è stabilito che: "Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”.
Si tratta di un elemento essenziale del contratto, in quanto la forma è
prevista dal legislatore quale requisito ad substantiam.
Come statuito più volte in giurisprudenza, la nullità del contratto per mancanza della forma scritta determina come conseguenza la non debenza di tutti gli addebiti effettuati a titolo di interessi, spese,
commissioni, capitalizzazione, che vanno quindi espunti dal calcolo del saldo di conto corrente, da ricostruire mediante la sola applicazione degli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto (cfr. Trib.
Civitavecchia, 25.01.2024).
In particolare, la Cassazione, con sentenza n. 5609/2017, ha statuito che in mancanza di forma scritta per il contratto di apertura di conto corrente, non solo il contratto ma l'intero rapporto è nullo, con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti.
Alla declaratoria di nullità dell'intero rapporto contrattuale per mancata produzione in giudizio da parte della banca del contratto di
finanziamento consegue la necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto, sulla base del principio per cui la revoca in esame si impone anche quando risulti la fondatezza parziale dell'opposizione. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, ex art. 92,
comma 2, c.p.c., in considerazione della sostanziale soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 4731/2019, così provvede:
- dichiara la nullità del rapporto di cui al contratto di finanziamento n.
1106115364 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo R.G. n.
922/2019, emesso dal Tribunale di Nola il 26.04.2019;
- condanna l'opponente, la sig.ra Parte_1 al pagamento della somma di euro 11.218,67, oltre interessi legali sulla sola sorte capitale e rivalutazione monetaria, a favore dell'opposta, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nola, lì 17.06. 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura