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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 30/05/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1099 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/03/2025 da:
1) n. a CASARSA DELLA DELIZIA (PN) il 27/12/1969 Parte_1
( ; residente in [...]; CodiceFiscale_1
e
2) . a CONCORDIA SAGITTARIA il 07/02/1964 (C.F. ); Parte_2 C.F._2 residente in [...], Belfiore di Pramaggiore (VE);
entrambi con l'Avv. BATTESTA FEDERICO presso il quale hanno eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 8/4/1989 presso il Comune di Portogruaro
(VE), successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo
(anno 1989; atto n. 15; parte 2; serie A);
separati consensualmente con decreto di omologa del 20/12/2011;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 08.04.89 nel Comune di
Portogruaro (VE), trascritto nel registro dello Stato Civile del citato Comune nella parte 2 serie A sotto il numero 15 anno 1989;
2. revocare l'obbligo al contributo nel mantenimento disposto a carico del Sig. nei Parte_2 confronti del figlio , per quanto esposto in narrativa;
CP_1
3. disporre che i genitori e provvedano al 50% al pagamento delle Parte_2 Parte_1 spese di natura straordinaria, scolastica – eccedenti l'eventuale borsa di studio percepita dal figlio
- , sportiva, medica – ove non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale – anche dentistica, debitamente documentate e concordate, come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Pordenone, a cui si fa espresso riferimento;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in PORTOGRUARO il 08/04/1989 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTOGRUARO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (Registro degli Atti di Matrimonio anno 1989; atto n. 15; parte 2; serie A).
Così deciso in Pordenone, il 27/5/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/03/2025 da:
1) n. a CASARSA DELLA DELIZIA (PN) il 27/12/1969 Parte_1
( ; residente in [...]; CodiceFiscale_1
e
2) . a CONCORDIA SAGITTARIA il 07/02/1964 (C.F. ); Parte_2 C.F._2 residente in [...], Belfiore di Pramaggiore (VE);
entrambi con l'Avv. BATTESTA FEDERICO presso il quale hanno eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 8/4/1989 presso il Comune di Portogruaro
(VE), successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo
(anno 1989; atto n. 15; parte 2; serie A);
separati consensualmente con decreto di omologa del 20/12/2011;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 08.04.89 nel Comune di
Portogruaro (VE), trascritto nel registro dello Stato Civile del citato Comune nella parte 2 serie A sotto il numero 15 anno 1989;
2. revocare l'obbligo al contributo nel mantenimento disposto a carico del Sig. nei Parte_2 confronti del figlio , per quanto esposto in narrativa;
CP_1
3. disporre che i genitori e provvedano al 50% al pagamento delle Parte_2 Parte_1 spese di natura straordinaria, scolastica – eccedenti l'eventuale borsa di studio percepita dal figlio
- , sportiva, medica – ove non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale – anche dentistica, debitamente documentate e concordate, come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Pordenone, a cui si fa espresso riferimento;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in PORTOGRUARO il 08/04/1989 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTOGRUARO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (Registro degli Atti di Matrimonio anno 1989; atto n. 15; parte 2; serie A).
Così deciso in Pordenone, il 27/5/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa