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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALMIERI ANDREA, Giudice monocratico in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 48/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982024000167369000 TARES
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 12 dicembre 2024, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Rag. Difensore_1, ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 2982024000167316900, ricevuta il 25 ottobre 2024, emessa su ruolo dell'Resistente_1 1 S.p.A. in liquidazione, per il pagamento della TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) relativa all'anno 2006 e 2007, per un importo complessivo di euro 308,00.
La ricorrente ha dedotto, tra i motivi di impugnazione, la nullità della cartella per inesistenza giuridica della notificazione, la carenza di qualifica del messo notificatore, la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti, la decadenza dal potere di riscossione per superamento dei termini di legge, nonché la mancanza di sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio o di un suo delegato.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, in quanto di competenza esclusiva dell'Ente Impositore, nel merito sostenendo la regolarità della procedura di notifica e la tempestività dell'azione esecutiva.
Non si costituiva l'Resistente_1 in liquidazione a fronte di regolare notifica del ricorso (dal file eml: consegna il giorno 12/12/2024 via pec).
All'udienza del 4.7.25 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che nel caso concreto l'iscrizione a ruolo della SU non necessitava di emissione di avviso di liquidazione.
Infatti, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71 prevede l'emissione dell'avviso di accertamento relativo alla TARSU soltanto nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la denuncia prescritta dal D.Lgs.
15 novembre 1993, n. 507, art. 70 oppure nel caso in cui l'ufficio ritenga che la denuncia presentata sia infedele od incompleta, mentre, qualora la denuncia sia stata presentata, l'ente impositore, ove ritenga di non contestarla, procede attraverso la notifica della cartella esattoriale senza previa emissione di alcun avviso di accertamento, guidando il tributo in base agli elementi dichiarati dallo stesso contribuente o a seguito di denuncia di variazione. Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1, consente dunque al Comune – e, per esso, al gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti – di procedere direttamente alla liquidazione della TARSU, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento, soltanto nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla base di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione.
Ciò posto deve allora ritenersi, in conformità al dettato dell'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, che “in tema di TARSU, ove il Comune si avvalga del sistema di riscossione mediante ruolo, opera in via generale il termine di decadenza annuale di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, poiché tale sistema non ha subito modifiche per effetto della l. n. 296 del 2006 che ha riguardato esclusivamente le ipotesi in cui il Comune eserciti la propria potestà accertativa a fronte di un'omessa, infedele o incompleta dichiarazione del contribuente” (vedi Sez. 5 - , Ordinanza n. 14043 del 23/05/2019).
Per utilità di comprensione si riporta il dettato dell'art. 72 d.lgs. n. 507 del 1993
1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare
Al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato (…).
Sul piano concreto, la consegna del ruolo ad AdER solo nel 2024 risulta così tardiva, ciò considerando come l'anno d'imposta 2006 e 2007 richiedessero, a pena espressa di decadenza, la consegna ad AdER dei ruoli rispettivamente entro il 31.12.06 e 31.12.07.
L'eccezione di decadenza merita così accoglimento, con assorbimento delle altre censure.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna di Resistente_1 in liquidazione, non costituito, cui appare addebitabile l'esito della lite (per la tardiva consegna del ruolo), al pagamento delle spese di lite a favore del contribuente, liquidate in euro 150,00 oltre Iva e Cassa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Siracusa, 1 sezione, annulla la cartella impugnata e condanna Resistente_1 in liquidazione al pagamento delle spese di lite a favore del contribuente, liquidate in euro 150,00 oltre Iva e Cassa.
Così deciso in Siracusa, 4.7.25 Il Giudice Monocratico
EA PA
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALMIERI ANDREA, Giudice monocratico in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 48/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982024000167369000 TARES
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 12 dicembre 2024, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Rag. Difensore_1, ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 2982024000167316900, ricevuta il 25 ottobre 2024, emessa su ruolo dell'Resistente_1 1 S.p.A. in liquidazione, per il pagamento della TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) relativa all'anno 2006 e 2007, per un importo complessivo di euro 308,00.
La ricorrente ha dedotto, tra i motivi di impugnazione, la nullità della cartella per inesistenza giuridica della notificazione, la carenza di qualifica del messo notificatore, la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti, la decadenza dal potere di riscossione per superamento dei termini di legge, nonché la mancanza di sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio o di un suo delegato.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, in quanto di competenza esclusiva dell'Ente Impositore, nel merito sostenendo la regolarità della procedura di notifica e la tempestività dell'azione esecutiva.
Non si costituiva l'Resistente_1 in liquidazione a fronte di regolare notifica del ricorso (dal file eml: consegna il giorno 12/12/2024 via pec).
All'udienza del 4.7.25 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che nel caso concreto l'iscrizione a ruolo della SU non necessitava di emissione di avviso di liquidazione.
Infatti, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71 prevede l'emissione dell'avviso di accertamento relativo alla TARSU soltanto nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la denuncia prescritta dal D.Lgs.
15 novembre 1993, n. 507, art. 70 oppure nel caso in cui l'ufficio ritenga che la denuncia presentata sia infedele od incompleta, mentre, qualora la denuncia sia stata presentata, l'ente impositore, ove ritenga di non contestarla, procede attraverso la notifica della cartella esattoriale senza previa emissione di alcun avviso di accertamento, guidando il tributo in base agli elementi dichiarati dallo stesso contribuente o a seguito di denuncia di variazione. Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1, consente dunque al Comune – e, per esso, al gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti – di procedere direttamente alla liquidazione della TARSU, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento, soltanto nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla base di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione.
Ciò posto deve allora ritenersi, in conformità al dettato dell'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, che “in tema di TARSU, ove il Comune si avvalga del sistema di riscossione mediante ruolo, opera in via generale il termine di decadenza annuale di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, poiché tale sistema non ha subito modifiche per effetto della l. n. 296 del 2006 che ha riguardato esclusivamente le ipotesi in cui il Comune eserciti la propria potestà accertativa a fronte di un'omessa, infedele o incompleta dichiarazione del contribuente” (vedi Sez. 5 - , Ordinanza n. 14043 del 23/05/2019).
Per utilità di comprensione si riporta il dettato dell'art. 72 d.lgs. n. 507 del 1993
1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare
Al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato (…).
Sul piano concreto, la consegna del ruolo ad AdER solo nel 2024 risulta così tardiva, ciò considerando come l'anno d'imposta 2006 e 2007 richiedessero, a pena espressa di decadenza, la consegna ad AdER dei ruoli rispettivamente entro il 31.12.06 e 31.12.07.
L'eccezione di decadenza merita così accoglimento, con assorbimento delle altre censure.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna di Resistente_1 in liquidazione, non costituito, cui appare addebitabile l'esito della lite (per la tardiva consegna del ruolo), al pagamento delle spese di lite a favore del contribuente, liquidate in euro 150,00 oltre Iva e Cassa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Siracusa, 1 sezione, annulla la cartella impugnata e condanna Resistente_1 in liquidazione al pagamento delle spese di lite a favore del contribuente, liquidate in euro 150,00 oltre Iva e Cassa.
Così deciso in Siracusa, 4.7.25 Il Giudice Monocratico
EA PA