Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 08/05/2026, n. 8587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8587 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08587/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03622/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3622 del 2023, proposto da
Stago Italia - S.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Sommaruga, Paola Sangiovanni, Federico Ianeselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Piovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, Azienda Sanitaria Ospedaliera Ss. Antonio e Biagio e C. Arrigo, Azienda Ospedaliero - Universitaria Citta' della Salute e della Scienza di Torino, Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carita', Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga, Asl al - Azienda Sanitaria Locale Al, Azienda Sanitaria Locale di Asti - Asl At, Azienda Sanitaria Locale di Biella, Asl - Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino", Asl Cn 1, Asl Cn 2, Asl No, Asl To 3, Asl To 4, Asl To 5, Asl Vc, Asl Vco, non costituiti in giudizio;
nei confronti
3 M.C.-Societa' per Azioni, non costituita in giudizio;
per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità
• della determinazione dirigenziale 14 dicembre 2022, n. 2426/A1400A/2022, adottata dal Direttore della Direzione sanità e welfare della Regione Piemonte, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”;
• del comunicato pubblicato sul B.U. n. 47 S4 in data 24 novembre 2022, avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022 del decreto 6 luglio 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale, n. 216”;
• del decreto 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie generale, n. 251;
• del decreto 6 luglio 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale, n. 216;
• nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non noto, ivi inclusi per quanto occorrer possa:
(i) l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 28 settembre 2022, rep. atti n. 213/CSR, avente ad oggetto “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” ;
(ii) l'intesa sancita dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14 settembre 2022, atto n. 22/179/CR6/C7, avente ad oggetto “schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115” ;
(iii) la nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022, avente ad oggetto “NOTA ESPLICATIVA RIPIANO DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015 – 2018, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 TER DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015 N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N.125, COME MODIFICATO AL COMMA 8 DELL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145” ;
(iv) l'accordo 7 novembre 2019 rep. n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
(v) la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;
(vi) tutti gli atti e/o provvedimenti degli Enti del SSR della Regione Piemonte con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, tra cui:
- la deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;
- la deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;
- la deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;
- la deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;
- la deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara;
- la deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;
- la deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL;
- la deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT;
- la deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI;
- la deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino;
- la deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1;
- la deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2;
- la deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO;
- la deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3;
- la deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4;
- la deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;
- la deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC;
- la deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato Regioni e Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 24 aprile 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la parte ricorrente ha contestato, con il ricorso introduttivo, i provvedimenti indicati in epigrafe relativi all’applicazione del c.d. payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018;
- durante la pendenza del giudizio è stato approvato l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni con legge n. 118 dell’8 agosto 2025, secondo cui: « Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 »;
- con memoria del 20 marzo 2026, parte ricorrente ha rappresentato di aver provveduto al versamento in favore della Regione Piemonte degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018 posti a suo carico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025” , depositando in atti le ricevute attestanti l’avvenuto pagamento;
- la Regione Piemonte, per il tramite della d.d. 29 ottobre 2025, n. 651 depositata in giudizio in data 17 marzo 2026, ha preso atto dell’avvenuto pagamento degli importi dovuti;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 aprile 2026, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o, comunque, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, e la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto la Regione ha depositato il provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto dalla ricorrente, come prescritto dal citato art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025;
Ritenuto infine che le spese della lite possano essere integralmente compensate stante l’evidente complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AN, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | IA AN |
IL SEGRETARIO