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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/12/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 493/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente – relatrice
2) dott. Roberto Rivello Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 493/2022 R.G. promossa da:
P. con sede in Campobasso, piazza V. Parte_1 PartitaIVA_1
Emanuele II n. 38, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Nicola Lavanga del foro di Campobasso, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Email_1
Campobasso, piazza V. Emanuele II n. 9
- APPELLANTE-
CONTRO
C.F./P. IVA , con sede in Valenza, piazza Damiano CP_1 P.IVA_2
Grassi “Damiani” n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Barbara Amirante del foro di Milano, PEC
1 e Caterina Guardalben del foro di Torino, Email_2
PEC presso il cui studio è Email_3
elettivamente domiciliata, in Torino, corso Francia n. 224
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 6 aprile 2022, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n.772/2021, resa in data 7 ottobre 2021 dal
Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, secondo le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Dichiara la propria competenza territoriale e
Rigetta le domande di e conferma il decreto ingiuntivo n. 1484/2019 emesso Parte_1
dal Tribunale di Alessandria il 30.10.2019, in persona del G.I. Dott. Corrado Croci;
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1
liquidano in € € 4.000 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“In Via Preliminare:
- accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Alessandria in favore del
Tribunale di Campobasso;
- per l'effetto revocare la sentenza n. 772/2021 emessa dal Tribunale di Alessandria, in persona del
G.O.T. Dott. Marcello Adriano Mazzola, il 07.10.2021 e pubblicata in pari data e di conseguenza
2 revocare anche il decreto ingiuntivo n. 1484/2019 emesso dal Tribunale di Alessandria il 30.10.2019 e
notificato il 05.11.2019;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
Nel Merito ed in subordine
- Accertare e dichiarare che le somme oggetto di ingiunzione non sono dovute per le causali di cui
in narrativa del presente atto;
- Per l'effetto, accogliere il presente appello revocare la sentenza n. 772/2021 emessa dal Tribunale
di Alessandria, in persona del G.O.T. Dott. Marcello Adriano Mazzola, il 07.10.2021 e pubblicata in
pari data, con contestuale dichiarazione di nullità e inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo n.
1484/2019 emesso dal Tribunale di Alessandria il 30.10.2019, in persona del G.I. Dott. Corrado Croci,
e notificato il 05.11.2019;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutte del doppio grado di giudizio.”.
Per parte Appellata:
“-In via preliminare e di merito:
- rigettare l'appello proposto da in persona del legale rapp.te pro Parte_1
tempore, come in epigrafe rappresentata e difesa, avverso la sentenza n. 772/2021
del Tribunale di Alessandria pubblicata in data 7.10.2021, poiché infondato in
fatto e in diritto per le ragioni compiutamente dedotte nella comparsa di
costituzione e risposta in appello e, per l'effetto, confermare integralmente la
decisione impugnata;
- con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio.”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
3 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO
A seguito di ricorso ex art. 638 c.p.c., ha ottenuto dal Tribunale di CP_1
Alessandria pronuncia di decreto provvisoriamente esecutivo n. 1484/2019, in data 30
novembre 2019, di ingiunzione a di pagamento dell'importo di € Parte_1
6.067,11, oltre interessi e spese di procedura, allegando e documentando, a fondamento del ricorso, diverse fatture relative a forniture di merce effettuate a favore di detta società.
ha citato in giudizio presentando opposizione Parte_1 CP_1
avverso detto decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Alessandria in favore del Tribunale di Campobasso,
sull'asserito presupposto che il credito vantato fosse illiquido e, pertanto, da adempiersi al domicilio del debitore ex art. 1182, comma 4, c.c.
Nel merito, ha domandato revocarsi il decreto ingiuntivo, allegando a fondamento della contestazione della pretesa creditoria:
1) che il rapporto intercorso tra le parti dovesse qualificarsi come contratto estimatorio, con conseguente inesigibilità del pagamento in assenza di effettiva vendita della merce;
2) che la documentazione prodotta dalla nel giudizio monitorio – CP_1
in particolare, le fatture e i DDT – fosse inidonea a comprovare il diritto vantato,
trattandosi di documenti formati unilateralmente e, come tali, privi di valore probatorio e, in ogni caso, oggetto di contestazione.
costituitasi ritualmente in giudizio con comparsa di costituzione, CP_1
ha contestato la fondatezza di tale domanda, producendo in tale sede i DDT relativi alle forniture, attestanti, a suo dire, la consegna della merce alla controparte, allegando e sostenendo:
4 - con riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente,
che il credito azionato, traendo origine da un rapporto qualificabile in termini di compravendita commerciale di beni mobili con emissione di fatture a seguito della documentata consegna della merce, fosse certo, liquido ed esigibile, con conseguente applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c. in tema di obbligazioni pecuniarie portabili, sicché il pagamento andava effettuato presso il domicilio del creditore, correttamente radicato innanzi al Tribunale di Alessandria;
- che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, il rapporto intercorso tra le parti non avesse natura estimatoria, bensì di compravendita commerciale di beni mobili, come comprovato dai DDT recanti causale “vendita”, dalle fatture emesse a seguito delle consegne, dalle RIBA annotate;
- che i DDT prodotti non erano stati specificatamente contestati dall'opponente e le comunicazioni prodotte dalla come la lettera datata 16 aprile Parte_1
2018, confermavano che la merce era stata trattenuta per mesi presso il punto vendita e solo in seguito l'opponente aveva chiesto il ritiro dei beni invenduti;
- che il versamento della somma di €1.000,00 effettuato dalla in Parte_1
suo favore era inequivocabilmente un riconoscimento di debito.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, ha rigettato l'opposizione proposta dalla
[...]
confermando il decreto ingiuntivo n. 1484/2019 e condannando Parte_1
l'opponente alla refusione delle spese di lite.
In particolare, in relazione alla competenza territoriale, il Tribunale ha ritenuto priva di fondamento l'eccezione sollevata dalla affermando che il Parte_1
credito azionato fosse liquido ed esigibile, derivante da una ordinaria vendita di beni mobili, con conseguente applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c. e individuazione del domicilio del creditore quale luogo di adempimento.
5 Evidenziava, inoltre, che la documentazione prodotta dalla specie i CP_1
DDT recanti causale “vendita”, non fosse stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente, sicché la consegna della merce e la natura del rapporto potevano considerarsi provate. Priva di fondamento, infine, risultava la tesi dell'opponente in ordine alla natura estimatoria del rapporto, non avendo l'opponente fornito alcuna prova idonea a supporto, tantomeno formulato istanze istruttorie idonee a corroborare la qualificazione del rapporto in termini di contratto estimatorio.
ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e Parte_1
meritevole di essere riformata, ha interposto appello, articolando tre motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Censurabilità del giudicato abnorme. Erronea valutazione in fatto e diritto delle
circostanze e della produzione documentale effettuata dalle parti. Contraddittorietà
delle motivazioni poste a fondamento della decisione”;
- “Circa l'eccepita incompetenza territoriale del giudice adito respinta immotivatamente dal Tribunale di Alessandria”;
- “Circa l'errata valutazione della documentazione depositata dalla CP_1
Infondatezza della richiesta creditoria – Mancato assolvimento onere probatorio ex art.
2697 c.c. Nullità assoluta e insanabile del decreto ingiuntivo n. 1484/2019 del Tribunale
di Alessandria”
2. MOTIVI DI APPELLO
I motivi di gravame avanzati dall'Appellante possono, per il loro contenuto, essere ricondotti a due.
Con un primo motivo d'impugnazione, l'Appellante si duole della reiezione dell'eccezione di incompetenza territoriale, lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto il credito azionato da ed esigibile sulla base Controparte_2
6 dei documenti prodotti dal creditore, senza verificare l'effettiva idoneità degli stessi a comprovare la liquidità e l'esigibilità del credito, addivenendo a confermare la competenza territoriale presso il foro del creditore, in virtù della disciplina prevista dal comma 3 dell'art. 1182 c.c.
Sostiene parte Appellante che la pretesa creditoria si fonderebbe su documentazione di formazione unilaterale – DDT non sottoscritti e fatture – inidonea a comprovare la consegna della merce e la determinazione del valore dell'obbligazione, evidenziando come le parti non avrebbero mai pattuito il prezzo della merce. Di talché, essendo l'obbligazione illiquida, la controversia avrebbe dovuto essere radicata presso il foro del debitore, ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c. quindi innanzi al Tribunale di
Campobasso.
Con il secondo motivo di gravame, parte Appellante lamenta che il Tribunale avrebbe qualificato il rapporto come compravendita di beni mobili sulla base del mero criterio della “maggiore probabilità”, in assenza di alcun riscontro probatorio e a fronte di una contestazione specifica dell'allegazione di controparte, ribadendo ch, invece il rapporto intercorso tra le parti avrebbe dovuto essere ricondotto alla figura del contratto estimatorio ex artt. 1556 ss. c.c., essendo la merce esclusivamente destinata all'esposizione e alla vendita al dettaglio, generando l'obbligazione di pagamento solo a vendita avvenuta.
Ad avviso dell'Appellante il Giudice di prime cure avrebbe invertito il riparto dell'onere probatorio, ritenendo fondato il credito sulla base della mera produzione documentale e ritenendo come non contestati documenti che sarebbero stati invece specificatamente contestati sin dall'atto introduttivo.
Parte Appellata, dal canto suo, costituitasi regolarmente in giudizio, ha contestato integralmente le censure avanzate dall'Appellante, chiedendo il rigetto dell'appello,
poiché infondato in fatto e in diritto, evidenziandone la strumentalità poiché reiterativo
7 delle medesime questioni già sollevate nel giudizio di primo grado, allegando e sostenendo:
- che del tutto correttamente il Tribunale ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale in virtù della disciplina prevista dal comma 3 dell'art. 1182 c.c., essendo il credito azionato liquido ed esigibile, derivante da una ordinaria compravendita commerciale di beni mobili e determinato nelle fatture emesse a seguito delle consegne regolarmente documentate;
- che la qualificazione del rapporto come contratto di compravendita risulterebbe confermata dai DDT prodotti, tutti recanti la causale “vendita” e non oggetto di contestazione specifica da parte della debitrice, la quale, di contro, allegava a sostegno delle proprie deduzioni delle comunicazioni in cui la stessa riconosceva l'avvenuta ricezione della merce;
- che il versamento dell'importo di € 1.000,00 eseguito dalla Parte_1
rappresenterebbe un inequivoco riconoscimento del debito, come la richiesta di concordare un piano di rientro manifestata dall'Appellante che confermerebbe la natura sinallagmatica del rapporto di vendita e la piena esigibilità del credito.
3. DECISIONE
Le censure prospettate con l'atto di gravame riguardano, da un lato, la competenza territoriale del giudice adito e, dall'altro, la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti e la prova del credito. Trattandosi di questioni tra loro connesse, posto che l'individuazione del foro competente dipende dalla natura dell'obbligazione dedotta,
andranno trattate secondo un ordine logico che tenga conto della loro reciproca interferenza.
La censura relativa alla competenza per territorio del Tribunale di Alessandria, quale foro del creditore, anche alla luce di quanto si dirà infra in ordine alla natura dell'obbligazione azionata e, di conseguenza, il criterio di individuazione del foro
8 competente non appare meritevole di accoglimento e, pertanto, va rigettata.
Giova in proposito premettere che effettivamente la giurisprudenza a Sezioni Unite
n. 17989/2016 - chiamata a risolvere il precedente contrasto giurisprudenziale relativo all'applicazione del criterio della competenza fissato dall'art. 1182 c.c., commi 3 e 4,
c.c. alle obbligazioni pecuniarie aventi ad oggetto un credito illiquido – sancendo l'ormai noto principio secondo cui “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali”, ha precisato che le esigenze di protezione del debitore, poste a fondamento della predetta interpretazione restrittiva dell'art. 1182, comma 3, c.c.
richiedono evidentemente che la liquidità del credito sia ancorata a dati oggettivi, sì da non lasciare al mero arbitrio del creditore la determinazione del foro competente, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale.
Nel caso di specie, come meglio si dirà infra in relazione alla qualificazione del rapporto, il credito azionato dal ricorrente discende da rapporti di compravendita commerciale ordinari, determinato nel suo ammontare mediante fatture emesse da
(docc. 1-11) tutte recanti importi nella forma di dati numerici precisi e CP_1
riferiti alle consegne documentate dai DDT prodotti (docc. 2-3-4), non contestati dalla
Parte_1
A tal proposito, sebbene i documenti di trasporto privi della sottoscrizione del destinatario non costituiscono, di per sé, prova piena dell'avvenuta consegna della merce
- trattandosi, come correttamente rilevato dall'Appellante, di atti formati unilateralmente dal mittente - è tuttavia noto che tale limitazione operi soltanto laddove gli stessi siano oggetto di tempestiva e specifica contestazione da parte del soggetto nei cui confronti vengono prodotti;
in difetto di ciò, possono i DDT possono concorrere a
9 provare la consegna della merce.
Nel caso di specie, avendo prodotto per la prima volta i DDT con la CP_1
comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione, da tale momento incombeva sulla l'onere di contestare specificatamente la riferibilità e Parte_1
l'effettività della consegna della merce indicate nei singoli documenti. Tuttavia, né nell'atto di opposizione tantomeno nelle memorie autorizzate ex art. 183, comma 6,
c.p.c. l'opponente ha preso posizione sui DDT, contestandone la valenza probatoria unicamente con l'atto di appello.
In siffatto contesto, dunque, la mancata sottoscrizione dei DDT non ne pregiudica la valenza probatoria, trovando il loro contenuto riscontro, da un canto, nelle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo e, dall'altro, nella successiva richiesta della stessa
[...]
di ritirare parte della merce rimasta invenduta. Parte_1
Del tutto correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che l'obbligazione dovesse qualificarsi come “portabile” ex art. 1182, comma 3, c.c., con conseguente individuazione del domicilio del creditore – il foro di Alessandria, quale luogo di adempimento – in quanto, in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione deve qualificarsi liquida allorquando sia determinata in base a criteri oggettivi e verificabili.
Difatti, l'art. 1182 c.c., comma 3, c.c. presuppone che la somma oggetto dell'obbligazione sia predeterminata nel suo importo, situazione che si riscontra non solo ove vi sia un titolo negoziale che individui il quantum debeatur, ma anche nel caso in cui la somma sia determinata sulla base di elementi certi che ne stabiliscano l'ammontare e il debitore non contesti specificatamente gli importi così determinati.
L'Appellante non ha provato l'esistenza di pattuizioni diverse o di altri elementi idonei ad escludere la liquidità della pretesa creditoria, né può assumere rilievo la circostanza, da quest'ultima dedotta, secondo cui la somma sarebbe stata determinata
10 unilateralmente dalla poiché – anche a voler ritenere le sole fatture CP_1
inidonee a fondare la liquidità del credito, in assenza di titolo convenzionale o giudiziale
– la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ove il contenuto della domanda monitoria non sia oggetto di specifica contestazione, in merito al suo ammontare, deve reputarsi che l'obbligazione pecuniaria possa essere considerata liquida, con attrazione della controversia presso il foro del creditore ( fonte ItalGiure Web, Cass. Civ., sez. VI,
ordinanza n. 36835 del 15.12.2022).
Passando al merito, l'appellante sostiene che le forniture di beni oggetto di causa non integrerebbero una compravendita commerciale, bensì un contratto estimatorio o una fornitura in conto vendita, con conseguente insorgenza dell'obbligo di pagamento solo all'esito della vendita al pubblico, allegando che i documenti di trasporto prodotti dall'opposta – sulla cui base veniva emesso il decreto ingiuntivo opposto – non sarebbero idonei a provare la consegna della merce in quanto privi di sottoscrizione.
Parimenti tale censura non appare meritevole di accoglimento e va rigettata.
In primis, in relazione alle fatture emesse da priva di pregio risulta la CP_1
censura secondo cui il Tribunale avrebbe attribuito alle stesse un valore probatorio improprio, trattandosi di documenti unilaterali, atteso che, ove non specificatamente contestate, esse possono concorrere alla prova del credito.
L'Appellante, sul punto, si è limitata a sostenere genericamente, in sede di atto di opposizione al decreto ingiuntivo, “premettendo l'impugnazione in ogni loro parte delle fatture depositate, mai recapitate all'odierno opponente” e successivamente con l'atto di appello “il credito azionato dalla nei confronti della CP_1 Parte_1
oltre ad essere stato contestato anche nel suo esatto ammontare, non poteva né può essere considerato liquido ed esigibile dal momento che non è stata fornita dalla parte attorea alcuna prova inerente la negoziazione dei prezzi indicati nelle fatture, fatture che, come eccepito sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non venivano mai
11 recapitate all'appellante che apprendeva della loro esistenza solo dopo aver estratto i documenti depositati con il ricorso monitorio”, senza, tuttavia, fornire alcuna prova a sostegno di tali allegazioni, né contestare adeguatamente il quantum della pretesa creditoria.
In relazione all'an e, dunque, con riguardo alla qualificazione del rapporto prospettata dall'Appellante in termini di contratto estimatorio – che, a suo dire, avrebbe comportato il sorgere dell'obbligo di pagamento solo ove la stessa avesse rivenduto la merce,
circostanza non avvenuta nel caso di specie - appare opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'esistenza di un particolare tipo contrattuale incombe su chi lo allega.
L'Appellante, in tal caso, si è limitata ad affermare che i beni sarebbero stati inviati in conto esposizione, non producendo né allegando elementi idonei a comprovare tale assunto, quali, per esempio, comunicazioni tra le parti dalle quali possa evincersi la facoltà di restituzione della merce invenduta.
Anzi, il contenuto delle comunicazioni intercorse tra le due società (doc. 2- 3, lettere del 16 aprile 2018 e del 22 giugno 2018) prodotte dalla stessa a Parte_1
sostegno delle proprie ragioni, depone finanche in senso contrario, atteso che mediante le stesse la richiedeva esplicitamente alla di ritirare la Parte_1 CP_1
merce rimasta invenduta, ammettendo dunque in maniera inequivocabile la precedente ricezione della stessa.
Tali circostanze, unitamente al versamento parziale di un importo pari a € 1.000,00 effettuato dalla a favore della allegato da quest'ultima Parte_1 CP_1
e non contestato dall'Appellante, confermano che le parti hanno intrattenuto un rapporto di compravendita commerciale e non già un contratto estimatorio, che presuppone, per sua natura, l'assenza di un obbligo di pagamento immediato e la possibilità originaria di restituire la merce non venduta.
12 La impugnata sentenza deve essere, quindi, integralmente confermata.
6. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia
(determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 ), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte
Appellata, nei seguenti termini (valore minimo per fase istruttoria, in quanto non espletata, e medio per le altre voci:
- per la fase di studio euro 1.134,00
- per la fase introduttiva euro 921,00
- per la fase istruttoria euro 1843,00
- per la fase decisoria euro 922,00
Totale: euro 4.888,00
Oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
13
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte appellante al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio in favore della parte appellata, liquidate nella misura di euro
4.888,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 19 novembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Cecilia Marino
14
R.G. 493/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente – relatrice
2) dott. Roberto Rivello Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 493/2022 R.G. promossa da:
P. con sede in Campobasso, piazza V. Parte_1 PartitaIVA_1
Emanuele II n. 38, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Nicola Lavanga del foro di Campobasso, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Email_1
Campobasso, piazza V. Emanuele II n. 9
- APPELLANTE-
CONTRO
C.F./P. IVA , con sede in Valenza, piazza Damiano CP_1 P.IVA_2
Grassi “Damiani” n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Barbara Amirante del foro di Milano, PEC
1 e Caterina Guardalben del foro di Torino, Email_2
PEC presso il cui studio è Email_3
elettivamente domiciliata, in Torino, corso Francia n. 224
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 6 aprile 2022, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n.772/2021, resa in data 7 ottobre 2021 dal
Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, secondo le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Dichiara la propria competenza territoriale e
Rigetta le domande di e conferma il decreto ingiuntivo n. 1484/2019 emesso Parte_1
dal Tribunale di Alessandria il 30.10.2019, in persona del G.I. Dott. Corrado Croci;
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1
liquidano in € € 4.000 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“In Via Preliminare:
- accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Alessandria in favore del
Tribunale di Campobasso;
- per l'effetto revocare la sentenza n. 772/2021 emessa dal Tribunale di Alessandria, in persona del
G.O.T. Dott. Marcello Adriano Mazzola, il 07.10.2021 e pubblicata in pari data e di conseguenza
2 revocare anche il decreto ingiuntivo n. 1484/2019 emesso dal Tribunale di Alessandria il 30.10.2019 e
notificato il 05.11.2019;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
Nel Merito ed in subordine
- Accertare e dichiarare che le somme oggetto di ingiunzione non sono dovute per le causali di cui
in narrativa del presente atto;
- Per l'effetto, accogliere il presente appello revocare la sentenza n. 772/2021 emessa dal Tribunale
di Alessandria, in persona del G.O.T. Dott. Marcello Adriano Mazzola, il 07.10.2021 e pubblicata in
pari data, con contestuale dichiarazione di nullità e inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo n.
1484/2019 emesso dal Tribunale di Alessandria il 30.10.2019, in persona del G.I. Dott. Corrado Croci,
e notificato il 05.11.2019;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutte del doppio grado di giudizio.”.
Per parte Appellata:
“-In via preliminare e di merito:
- rigettare l'appello proposto da in persona del legale rapp.te pro Parte_1
tempore, come in epigrafe rappresentata e difesa, avverso la sentenza n. 772/2021
del Tribunale di Alessandria pubblicata in data 7.10.2021, poiché infondato in
fatto e in diritto per le ragioni compiutamente dedotte nella comparsa di
costituzione e risposta in appello e, per l'effetto, confermare integralmente la
decisione impugnata;
- con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio.”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
3 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO
A seguito di ricorso ex art. 638 c.p.c., ha ottenuto dal Tribunale di CP_1
Alessandria pronuncia di decreto provvisoriamente esecutivo n. 1484/2019, in data 30
novembre 2019, di ingiunzione a di pagamento dell'importo di € Parte_1
6.067,11, oltre interessi e spese di procedura, allegando e documentando, a fondamento del ricorso, diverse fatture relative a forniture di merce effettuate a favore di detta società.
ha citato in giudizio presentando opposizione Parte_1 CP_1
avverso detto decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Alessandria in favore del Tribunale di Campobasso,
sull'asserito presupposto che il credito vantato fosse illiquido e, pertanto, da adempiersi al domicilio del debitore ex art. 1182, comma 4, c.c.
Nel merito, ha domandato revocarsi il decreto ingiuntivo, allegando a fondamento della contestazione della pretesa creditoria:
1) che il rapporto intercorso tra le parti dovesse qualificarsi come contratto estimatorio, con conseguente inesigibilità del pagamento in assenza di effettiva vendita della merce;
2) che la documentazione prodotta dalla nel giudizio monitorio – CP_1
in particolare, le fatture e i DDT – fosse inidonea a comprovare il diritto vantato,
trattandosi di documenti formati unilateralmente e, come tali, privi di valore probatorio e, in ogni caso, oggetto di contestazione.
costituitasi ritualmente in giudizio con comparsa di costituzione, CP_1
ha contestato la fondatezza di tale domanda, producendo in tale sede i DDT relativi alle forniture, attestanti, a suo dire, la consegna della merce alla controparte, allegando e sostenendo:
4 - con riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente,
che il credito azionato, traendo origine da un rapporto qualificabile in termini di compravendita commerciale di beni mobili con emissione di fatture a seguito della documentata consegna della merce, fosse certo, liquido ed esigibile, con conseguente applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c. in tema di obbligazioni pecuniarie portabili, sicché il pagamento andava effettuato presso il domicilio del creditore, correttamente radicato innanzi al Tribunale di Alessandria;
- che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, il rapporto intercorso tra le parti non avesse natura estimatoria, bensì di compravendita commerciale di beni mobili, come comprovato dai DDT recanti causale “vendita”, dalle fatture emesse a seguito delle consegne, dalle RIBA annotate;
- che i DDT prodotti non erano stati specificatamente contestati dall'opponente e le comunicazioni prodotte dalla come la lettera datata 16 aprile Parte_1
2018, confermavano che la merce era stata trattenuta per mesi presso il punto vendita e solo in seguito l'opponente aveva chiesto il ritiro dei beni invenduti;
- che il versamento della somma di €1.000,00 effettuato dalla in Parte_1
suo favore era inequivocabilmente un riconoscimento di debito.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, ha rigettato l'opposizione proposta dalla
[...]
confermando il decreto ingiuntivo n. 1484/2019 e condannando Parte_1
l'opponente alla refusione delle spese di lite.
In particolare, in relazione alla competenza territoriale, il Tribunale ha ritenuto priva di fondamento l'eccezione sollevata dalla affermando che il Parte_1
credito azionato fosse liquido ed esigibile, derivante da una ordinaria vendita di beni mobili, con conseguente applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c. e individuazione del domicilio del creditore quale luogo di adempimento.
5 Evidenziava, inoltre, che la documentazione prodotta dalla specie i CP_1
DDT recanti causale “vendita”, non fosse stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente, sicché la consegna della merce e la natura del rapporto potevano considerarsi provate. Priva di fondamento, infine, risultava la tesi dell'opponente in ordine alla natura estimatoria del rapporto, non avendo l'opponente fornito alcuna prova idonea a supporto, tantomeno formulato istanze istruttorie idonee a corroborare la qualificazione del rapporto in termini di contratto estimatorio.
ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e Parte_1
meritevole di essere riformata, ha interposto appello, articolando tre motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Censurabilità del giudicato abnorme. Erronea valutazione in fatto e diritto delle
circostanze e della produzione documentale effettuata dalle parti. Contraddittorietà
delle motivazioni poste a fondamento della decisione”;
- “Circa l'eccepita incompetenza territoriale del giudice adito respinta immotivatamente dal Tribunale di Alessandria”;
- “Circa l'errata valutazione della documentazione depositata dalla CP_1
Infondatezza della richiesta creditoria – Mancato assolvimento onere probatorio ex art.
2697 c.c. Nullità assoluta e insanabile del decreto ingiuntivo n. 1484/2019 del Tribunale
di Alessandria”
2. MOTIVI DI APPELLO
I motivi di gravame avanzati dall'Appellante possono, per il loro contenuto, essere ricondotti a due.
Con un primo motivo d'impugnazione, l'Appellante si duole della reiezione dell'eccezione di incompetenza territoriale, lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto il credito azionato da ed esigibile sulla base Controparte_2
6 dei documenti prodotti dal creditore, senza verificare l'effettiva idoneità degli stessi a comprovare la liquidità e l'esigibilità del credito, addivenendo a confermare la competenza territoriale presso il foro del creditore, in virtù della disciplina prevista dal comma 3 dell'art. 1182 c.c.
Sostiene parte Appellante che la pretesa creditoria si fonderebbe su documentazione di formazione unilaterale – DDT non sottoscritti e fatture – inidonea a comprovare la consegna della merce e la determinazione del valore dell'obbligazione, evidenziando come le parti non avrebbero mai pattuito il prezzo della merce. Di talché, essendo l'obbligazione illiquida, la controversia avrebbe dovuto essere radicata presso il foro del debitore, ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c. quindi innanzi al Tribunale di
Campobasso.
Con il secondo motivo di gravame, parte Appellante lamenta che il Tribunale avrebbe qualificato il rapporto come compravendita di beni mobili sulla base del mero criterio della “maggiore probabilità”, in assenza di alcun riscontro probatorio e a fronte di una contestazione specifica dell'allegazione di controparte, ribadendo ch, invece il rapporto intercorso tra le parti avrebbe dovuto essere ricondotto alla figura del contratto estimatorio ex artt. 1556 ss. c.c., essendo la merce esclusivamente destinata all'esposizione e alla vendita al dettaglio, generando l'obbligazione di pagamento solo a vendita avvenuta.
Ad avviso dell'Appellante il Giudice di prime cure avrebbe invertito il riparto dell'onere probatorio, ritenendo fondato il credito sulla base della mera produzione documentale e ritenendo come non contestati documenti che sarebbero stati invece specificatamente contestati sin dall'atto introduttivo.
Parte Appellata, dal canto suo, costituitasi regolarmente in giudizio, ha contestato integralmente le censure avanzate dall'Appellante, chiedendo il rigetto dell'appello,
poiché infondato in fatto e in diritto, evidenziandone la strumentalità poiché reiterativo
7 delle medesime questioni già sollevate nel giudizio di primo grado, allegando e sostenendo:
- che del tutto correttamente il Tribunale ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale in virtù della disciplina prevista dal comma 3 dell'art. 1182 c.c., essendo il credito azionato liquido ed esigibile, derivante da una ordinaria compravendita commerciale di beni mobili e determinato nelle fatture emesse a seguito delle consegne regolarmente documentate;
- che la qualificazione del rapporto come contratto di compravendita risulterebbe confermata dai DDT prodotti, tutti recanti la causale “vendita” e non oggetto di contestazione specifica da parte della debitrice, la quale, di contro, allegava a sostegno delle proprie deduzioni delle comunicazioni in cui la stessa riconosceva l'avvenuta ricezione della merce;
- che il versamento dell'importo di € 1.000,00 eseguito dalla Parte_1
rappresenterebbe un inequivoco riconoscimento del debito, come la richiesta di concordare un piano di rientro manifestata dall'Appellante che confermerebbe la natura sinallagmatica del rapporto di vendita e la piena esigibilità del credito.
3. DECISIONE
Le censure prospettate con l'atto di gravame riguardano, da un lato, la competenza territoriale del giudice adito e, dall'altro, la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti e la prova del credito. Trattandosi di questioni tra loro connesse, posto che l'individuazione del foro competente dipende dalla natura dell'obbligazione dedotta,
andranno trattate secondo un ordine logico che tenga conto della loro reciproca interferenza.
La censura relativa alla competenza per territorio del Tribunale di Alessandria, quale foro del creditore, anche alla luce di quanto si dirà infra in ordine alla natura dell'obbligazione azionata e, di conseguenza, il criterio di individuazione del foro
8 competente non appare meritevole di accoglimento e, pertanto, va rigettata.
Giova in proposito premettere che effettivamente la giurisprudenza a Sezioni Unite
n. 17989/2016 - chiamata a risolvere il precedente contrasto giurisprudenziale relativo all'applicazione del criterio della competenza fissato dall'art. 1182 c.c., commi 3 e 4,
c.c. alle obbligazioni pecuniarie aventi ad oggetto un credito illiquido – sancendo l'ormai noto principio secondo cui “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali”, ha precisato che le esigenze di protezione del debitore, poste a fondamento della predetta interpretazione restrittiva dell'art. 1182, comma 3, c.c.
richiedono evidentemente che la liquidità del credito sia ancorata a dati oggettivi, sì da non lasciare al mero arbitrio del creditore la determinazione del foro competente, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale.
Nel caso di specie, come meglio si dirà infra in relazione alla qualificazione del rapporto, il credito azionato dal ricorrente discende da rapporti di compravendita commerciale ordinari, determinato nel suo ammontare mediante fatture emesse da
(docc. 1-11) tutte recanti importi nella forma di dati numerici precisi e CP_1
riferiti alle consegne documentate dai DDT prodotti (docc. 2-3-4), non contestati dalla
Parte_1
A tal proposito, sebbene i documenti di trasporto privi della sottoscrizione del destinatario non costituiscono, di per sé, prova piena dell'avvenuta consegna della merce
- trattandosi, come correttamente rilevato dall'Appellante, di atti formati unilateralmente dal mittente - è tuttavia noto che tale limitazione operi soltanto laddove gli stessi siano oggetto di tempestiva e specifica contestazione da parte del soggetto nei cui confronti vengono prodotti;
in difetto di ciò, possono i DDT possono concorrere a
9 provare la consegna della merce.
Nel caso di specie, avendo prodotto per la prima volta i DDT con la CP_1
comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione, da tale momento incombeva sulla l'onere di contestare specificatamente la riferibilità e Parte_1
l'effettività della consegna della merce indicate nei singoli documenti. Tuttavia, né nell'atto di opposizione tantomeno nelle memorie autorizzate ex art. 183, comma 6,
c.p.c. l'opponente ha preso posizione sui DDT, contestandone la valenza probatoria unicamente con l'atto di appello.
In siffatto contesto, dunque, la mancata sottoscrizione dei DDT non ne pregiudica la valenza probatoria, trovando il loro contenuto riscontro, da un canto, nelle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo e, dall'altro, nella successiva richiesta della stessa
[...]
di ritirare parte della merce rimasta invenduta. Parte_1
Del tutto correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che l'obbligazione dovesse qualificarsi come “portabile” ex art. 1182, comma 3, c.c., con conseguente individuazione del domicilio del creditore – il foro di Alessandria, quale luogo di adempimento – in quanto, in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione deve qualificarsi liquida allorquando sia determinata in base a criteri oggettivi e verificabili.
Difatti, l'art. 1182 c.c., comma 3, c.c. presuppone che la somma oggetto dell'obbligazione sia predeterminata nel suo importo, situazione che si riscontra non solo ove vi sia un titolo negoziale che individui il quantum debeatur, ma anche nel caso in cui la somma sia determinata sulla base di elementi certi che ne stabiliscano l'ammontare e il debitore non contesti specificatamente gli importi così determinati.
L'Appellante non ha provato l'esistenza di pattuizioni diverse o di altri elementi idonei ad escludere la liquidità della pretesa creditoria, né può assumere rilievo la circostanza, da quest'ultima dedotta, secondo cui la somma sarebbe stata determinata
10 unilateralmente dalla poiché – anche a voler ritenere le sole fatture CP_1
inidonee a fondare la liquidità del credito, in assenza di titolo convenzionale o giudiziale
– la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ove il contenuto della domanda monitoria non sia oggetto di specifica contestazione, in merito al suo ammontare, deve reputarsi che l'obbligazione pecuniaria possa essere considerata liquida, con attrazione della controversia presso il foro del creditore ( fonte ItalGiure Web, Cass. Civ., sez. VI,
ordinanza n. 36835 del 15.12.2022).
Passando al merito, l'appellante sostiene che le forniture di beni oggetto di causa non integrerebbero una compravendita commerciale, bensì un contratto estimatorio o una fornitura in conto vendita, con conseguente insorgenza dell'obbligo di pagamento solo all'esito della vendita al pubblico, allegando che i documenti di trasporto prodotti dall'opposta – sulla cui base veniva emesso il decreto ingiuntivo opposto – non sarebbero idonei a provare la consegna della merce in quanto privi di sottoscrizione.
Parimenti tale censura non appare meritevole di accoglimento e va rigettata.
In primis, in relazione alle fatture emesse da priva di pregio risulta la CP_1
censura secondo cui il Tribunale avrebbe attribuito alle stesse un valore probatorio improprio, trattandosi di documenti unilaterali, atteso che, ove non specificatamente contestate, esse possono concorrere alla prova del credito.
L'Appellante, sul punto, si è limitata a sostenere genericamente, in sede di atto di opposizione al decreto ingiuntivo, “premettendo l'impugnazione in ogni loro parte delle fatture depositate, mai recapitate all'odierno opponente” e successivamente con l'atto di appello “il credito azionato dalla nei confronti della CP_1 Parte_1
oltre ad essere stato contestato anche nel suo esatto ammontare, non poteva né può essere considerato liquido ed esigibile dal momento che non è stata fornita dalla parte attorea alcuna prova inerente la negoziazione dei prezzi indicati nelle fatture, fatture che, come eccepito sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non venivano mai
11 recapitate all'appellante che apprendeva della loro esistenza solo dopo aver estratto i documenti depositati con il ricorso monitorio”, senza, tuttavia, fornire alcuna prova a sostegno di tali allegazioni, né contestare adeguatamente il quantum della pretesa creditoria.
In relazione all'an e, dunque, con riguardo alla qualificazione del rapporto prospettata dall'Appellante in termini di contratto estimatorio – che, a suo dire, avrebbe comportato il sorgere dell'obbligo di pagamento solo ove la stessa avesse rivenduto la merce,
circostanza non avvenuta nel caso di specie - appare opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'esistenza di un particolare tipo contrattuale incombe su chi lo allega.
L'Appellante, in tal caso, si è limitata ad affermare che i beni sarebbero stati inviati in conto esposizione, non producendo né allegando elementi idonei a comprovare tale assunto, quali, per esempio, comunicazioni tra le parti dalle quali possa evincersi la facoltà di restituzione della merce invenduta.
Anzi, il contenuto delle comunicazioni intercorse tra le due società (doc. 2- 3, lettere del 16 aprile 2018 e del 22 giugno 2018) prodotte dalla stessa a Parte_1
sostegno delle proprie ragioni, depone finanche in senso contrario, atteso che mediante le stesse la richiedeva esplicitamente alla di ritirare la Parte_1 CP_1
merce rimasta invenduta, ammettendo dunque in maniera inequivocabile la precedente ricezione della stessa.
Tali circostanze, unitamente al versamento parziale di un importo pari a € 1.000,00 effettuato dalla a favore della allegato da quest'ultima Parte_1 CP_1
e non contestato dall'Appellante, confermano che le parti hanno intrattenuto un rapporto di compravendita commerciale e non già un contratto estimatorio, che presuppone, per sua natura, l'assenza di un obbligo di pagamento immediato e la possibilità originaria di restituire la merce non venduta.
12 La impugnata sentenza deve essere, quindi, integralmente confermata.
6. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia
(determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 ), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte
Appellata, nei seguenti termini (valore minimo per fase istruttoria, in quanto non espletata, e medio per le altre voci:
- per la fase di studio euro 1.134,00
- per la fase introduttiva euro 921,00
- per la fase istruttoria euro 1843,00
- per la fase decisoria euro 922,00
Totale: euro 4.888,00
Oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
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P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte appellante al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio in favore della parte appellata, liquidate nella misura di euro
4.888,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa, rimborso contributo unificato per gli atti giudiziari e spese di bollo nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 19 novembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Cecilia Marino
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