Art. 69.
Nella prima attuazione della presente legge, gli uffici locali e le agenzie sono classificati secondo i punteggi seguenti:
uffici locali di gruppo A con punti superiori a 35.000;
uffici locali di gruppo B con punti da 16.701 a 35.000;
uffici locali di gruppo C con punti da 7.150 a 16.700;
uffici locali di gruppo D con punti da 2.181, a 7.150;
uffici locali di gruppo E con punti da 851 a 2.180;
Agenzie con punti fino a 850.
La classificazione di cui al precedente comma, e' determinata in base all'entita' del lavoro svolto presso gli uffici nell'esercizio finanziario 1961-62.
L'entita' del lavoro e' valutata mediante l'assegnazione dei punti secondo i criteri previsti dalla tabella A allegata al regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816 .
Per la classificazione prevista dal presente articolo non si applicano gli articoli 2 e 3 del Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816 .
La classifica, determinata ai sensi del precedente comma e' approvata con decreto del Ministro.
Nella prima attuazione della presente legge, gli uffici locali e le agenzie sono classificati secondo i punteggi seguenti:
uffici locali di gruppo A con punti superiori a 35.000;
uffici locali di gruppo B con punti da 16.701 a 35.000;
uffici locali di gruppo C con punti da 7.150 a 16.700;
uffici locali di gruppo D con punti da 2.181, a 7.150;
uffici locali di gruppo E con punti da 851 a 2.180;
Agenzie con punti fino a 850.
La classificazione di cui al precedente comma, e' determinata in base all'entita' del lavoro svolto presso gli uffici nell'esercizio finanziario 1961-62.
L'entita' del lavoro e' valutata mediante l'assegnazione dei punti secondo i criteri previsti dalla tabella A allegata al regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816 .
Per la classificazione prevista dal presente articolo non si applicano gli articoli 2 e 3 del Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816 .
La classifica, determinata ai sensi del precedente comma e' approvata con decreto del Ministro.