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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/06/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1912/2024 R.G. LAVORO
TRA
, (codice fiscale ) in persona della Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata, dall'avv. Parte_2
Rosa Lombardo (codice fiscale ed elettivamente CodiceFiscale_1
Parte domiciliata presso l'Ufficio Affari Legali della medesima sito in Parte_1
Via Sant'Anna II Tronco. ricorrente
E
, , residente in [...], Controparte_1 C.F._2
Viale Italia n. 46, rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Porcelli (C.F.:
) e dall'Avv. Emanuela Porcelli, (C.F.: C.F._3
), congiuntamente e/o disgiuntamente e domiciliato presso il C.F._4
loro studio in Gioia Tauro (RC) Via Tripodi n. 267resistente
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – Mancato pagamento remunerazione
Covid-19. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/07/2024, la parte opponente in epigrafe chiedeva
“Revocare immediatamente la accordata efficacia al decreto ingiuntivo opposto.
Dichiarare, nel merito, che nulla è dovuto attesa l'intervenuto pagamento da parte della resistente e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso. Condannare, in ogni caso, parte ricorrente alle spese e competenze di giudizio anche per lite temeraria”.
Deduceva la non debenza delle somme indicate nel decreto ingiuntivo n. 66/2024 emesso in data 14.06.2024, e stante l'estinzione del credito per avvenuto pagamento adiva il Tribunale.
si costituiva in giudizio e deduceva di aver effettivamente ricevuto Controparte_1
il pagamento delle somme pretese con il decreto ingiuntivo n.66/2024, rinunciava quindi alla pretesa contenuta nello stesso e chiedeva, quindi, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, spese vinte.
All' udienza del 24/06/2025, il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
*****
In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante, così come dedotto dalla stessa parte ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia. Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n.
1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni
(Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, a rinuncia del diritto dell'opposto ad ottenere le somme contenute nel decreto ingiuntivo Parte n.66/2024 e la richiesta di pagamento da parte dell resistente risultano dalla memoria di costituzione del , avvenuti nel corso del giudizio. Controparte_1 Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso de quo è pacifico che il riconoscimento della non debenza delle somme contenute nel decreto ingiuntivo n. 66/2024 è intervenuto nl corso del giudizio a seguito del deposito del ricorso introduttivo nonché successiva alla notifica dello stesso. La correttezza del comportamento della parte convenuta che ha pagato evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare l' al pagamento della residua metà, liquidate nella misura di cui al CP_2
dispositivo considerata equa in assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 66/2024, non essendo dovuto nulla in favore dell'opposto stante l'intervenuto pagamento delle somme nello stesso contenute;
b) condanna , pagamento della metà delle spese di giudizio che Controparte_1
liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori se dovuti;
c) compensa tra le parti la residua metà.
Palmi, 25/06/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Carlo Gabutti