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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 26.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5560/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
C.F.: , rappresentata e difesa dall' avvocato Adriana Cioffi, Parte_1 C.F._1
in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, e presso il di lei studio elettivamente domiciliata in Montecorvino Rovella (SA) alla via Del Carmine, 17
RICORRENTE
E
, in persona del ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dal dirigente dott. Mimì Minella, dal dott. Alvaro Saporito e dalla dott.ssa
Consiglia Serena Alfano elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2
, via Monticelli - loc Fuorni in virtù di mandato in calce alla memoria
[...]
difensiva,
RESISTENTE
Avente ad oggetto: riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del periodo di servizio pre-ruolo prestato nell'anno scolastico 2000/01 ai fini della ricostruzione della carriera con conseguente corresponsione delle differenze retributive
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 la ricorrente in epigrafe esponeva di essere un insegnante di scuola secondaria di primo grado -classe di concorso A022, attualmente in servizio presso l'I.C. di T. Tasso di -,immessa in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2012 a CP_2 seguito di passaggio di ruolo dalla scuola materna alla scuola secondaria di primo grado;
che nell'a.s.
2000/2001 la ricorrente è stata destinataria, tra l'altro, di contratti a tempo determinato con decorrenza dal 18.01.2001 al 09.06.2001,
e partecipazione agli scrutini il giorno 12.06.2001; che, tuttavia, con decreto prot. n. 2400 del 12-06-
2015, l'Istituzione Scolastica di competenza procedeva alla ricostruzione della carriera non riconoscendo l'anno scolastico 2000/2001, in quanto inferiore alla durata minima prevista dall' ordinamento vigente;
La ricorrente lamentava la violazione dell'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994, del D.M. n. 131/2007
e s.m.i., art. 7 comma 4, dell'articolo 11 della legge 124/1999 e dell'art. 37 CCNL sostenendo che illegittimamente l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto , ai fini del calcolo del periodo lavorativo , dei giorni festivi coincidenti con la brevissima interruzione di servizio tra un incarico a termine e l'altro e comunque del servizio prestato fino al termine degli scrutini finali .
Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro rassegnando le seguenti conclusioni: “1. Annullare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione della carriera n. 40 del
13.04.2015 nella parte in cui non riconosce l'anno scolastico 2000/01; 2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'a.s. 2000/2001, quale servizio svolto ininterrottamente presso l'Istituto Polispecialistico Casoria anche considerando il giorno 10.06.2001 e, quindi, 3. accertare e dichiarare che nell'a.s. 2000/2001 la ricorrente ha svolto un periodo di servizio utile ai fini della ricostruzione della carriera e per la progressione economica;
4. Accertare e dichiarare in ogni caso - previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera impugnato, della normativa nazionale in materia e del C.C.N.L. di settore - il diritto della docente di ruolo al riconoscimento per intero ai fini giuridici, previdenziali ed economici dell'anzianità maturata connessa all' a.s. 2000/01 con corresponsione delle differenze retributive, valutando per intero il relativo anno.
5. Condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il convenuto CP_1 contestando la fondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, ribadendo che l'Amministrazione aveva quantificato gli anni di servizio svolti dalla ricorrente conformemente alla normativa di settore, non riconoscendo l'anno scolastico 2000/2001, in quanto i giorni di lavoro non solo erano inferiori a 180, ma la stessa non aveva nemmeno lavorato ininterrottamente dal 01.02 fino al termine delle attività didattiche. La causa è stata istruita in via documentale e alla odierna udienza questo Giudicante preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
*********
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Appare evidente, dalla documentazione prodotta in atti , che nel caso di specie il CP_1
convenuto, al momento dell'immissione in ruolo della parte ricorrente, ha ricostruito la carriera della docente valutando in maniera corretta il periodo pre-ruolo.
La norma fondamentale in materia di ricostruzione di carriera risulta essere l'art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1995 n. 297, in cui si prevede che: “1: Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”, aggiunge il comma 2 che “agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo
e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie”.
L'articolo 485 del D. Lgs. N. 297/94, va poi letto in combinato disposto con l'art. 489 del medesimo
D.lgs. (intitolato "Periodi di servizio utili al riconoscimento") in cui, al primo comma, si prevede che
“ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”; la norma va letta congiuntamente all'art. 11, comma 14, della legge 124/1999 che stabilisce che “il comma 1 dell'art. 489 del testo unico
è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno
180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 ° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”.
Le norme sopra richiamate chiariscono quindi quali devono essere i requisiti che il servizio prestato deve avere per essere riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera , ossia una durata di almeno 180 giorni , oppure , se di durata inferiore , che sia prestato ininterrottamente dal 1° febbraio e fino al termine delle operazioni di scrutinio finale .
Ebbene , abbiamo sopra anticipato che , nel caso che ci occupa la ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'anno scolastico 2000/2001 , anno nel quale la ricorrente ha avuto un incarico di
18 ore settimanali nel periodo dal 24 ottobre 2000 al 6 novembre 2001 , e ancora un incarico per 16 ore settimanali dal :
18 gennaio 2001 al 13 febbraio 2001 ,
dal 14 febbraio 2001 al 15 marzo 2001 ,
dal 16 marzo 2001 al 13 aprile 2001 ,
dal 14 aprile 2001 al 22 maggio 2001 .
dal 23 maggio 2001 al 9 giugno 2001 ,
e un contratto per il solo giorno 12 giugno 2001 .
Ma , se questo è il periodo di servizio prestato dalla ricorrente nell'anno scolastico 2000/2001 , certamente non è possibile riconoscere un anno intero ai fini della ricostruzione di carriera .
Nella specie , infatti , non ricorre l'ipotesi del servizio prestato per almeno 180 giorni , atteso che , sommando tutti i periodi di servizio prestati , si perviene al risultato finale di sole 158 giornate .
Vale la pena a questo punto evidenziare che non ha rilievo ,ai fini che ci occupano , la questione sollevata in ricorso circa il mancato conteggio delle festività che cadono tra la stipula di un contratto a termine e il successivo e pertanto non è pertinente il precedente della Corte d'Appello prodotto nel fascicolo attoreo .
La ricorrente richiamata in proposito il D.M. n. 131/2007 e s.m.i., art. 7 comma 4 , che così statuisce
: «Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.».
La ricorrente ha anche evidenziato che l' con nota del 28.04.2008 in risposta a nota prot. Tes_1
A00DGPER/5606 ha chiarito che: «la formulazione dell'art. 40, comma 3 del C.C.N.L. del
29.11.2007 del comparto Scuola, secondo cui “nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del Codice civile” trova la sua radice, oltre che nella su citata norma codicistica, nell'art.
36 della Costituzione. Dal combinato disposto delle due norme, infatti, deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto. Nel caso prospettato, dunque,
e a condizione che il supplente abbia svolto tutto l'orario settimanale proprio del titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva della domenica, ma anche la giornata del sabato
, ancorché non lavorativa».
Perciò , le giornate del sabato e della domenica vanno compùtate nell'anzianita di servizio, sia ai fini giùridici che economici.
Nel caso che ci occupa , tuttavia , la doglianza della ricorrente non coglie nel segno perché i periodi di servizio che abbiamo sopra richiamati comprendono tutti i giorni del mese , compresi sabato e festivi , e non risultano stipulati più contratti a termine intervallati soltanto dal giorno festivo .
E dunque certamente non ricorre l'ipotesi dei 180 giorni di servizio prestati nell'anno .
Rimane quindi da verificare soltanto se ricorre la seconda ipotesi individuata dalla normativa di settore per il riconoscimento dell'anno intero , vale a dire un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale .
Ebbene , nella specie , è documentato in atti che la ricorrente ha prestato servizio ininterrottamente dal 18 gennaio 2001 fino al 9 giugno 2001 ed ha poi sottoscritto un contratto a termine per il solo giorno 12 giugno 2001 .
Ciò è chiaramente avvenuto sulla base della Nota prot. n. 9038 del 17.6.2009 secondo cui :
“ Per il restante personale docente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi del copracitato art. 37– si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale”.
Pertanto, al di là dell'ipotesi di cui all'art. 37 del CCNL, in tutti gli altri casi ai docenti che si trovano in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto uno specifico contratto per i soli giorni in cui sono impegnati in scrutini e questo comporterà una interruzione del contratto fra il termine delle lezioni e gli scrutini stessi (salvo che gli scrutini si tengano già il giorno successivo al termine delle lezioni).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie , atteso che la ricorrente ha terminato le attività didattiche il giorno 9 giugno 2001 ed ha poi stipulato un ulteriore contratto a termine per svolgere le attività di scrutino il giorno 12 giugno .
E' evidente , quindi , che nella specie non si è verificato un servizio ininterrotto fino al termine delle operazioni di scrutinio finale atteso che il servizio ha subito una interruzione nei giorni 10 e 11 giugno
, giorni non coincidenti con la domenica , almeno per quanto riguarda l'11 giugno . Discorso diverso va fatto con riferimento alla ipotesi disciplinata dall' art.37 del CCNL comparto scuola . La Nota Ministeriale prot. n. 8556 del 10 giugno 2009 prevede che “per ragioni di continuità didattica, ove l'assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti
a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione – estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l'incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali – comporta che l'eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare .il
La norma in questione quindi prevede che, nel caso in cui il docente titolare si assenti per almeno 150 giorni (ridotti al 90 nel caso in cui abbia le classi terminali, ovvero le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado o le classi terze della scuola secondaria di primo grado), il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e ad esso deve essere prorogato il contratto fino al termine delle operazioni. In questo caso si parla di “proroga” e non di “conferma” con la conseguenza che il contratto non avrà interruzioni fra il termine delle lezioni e gli scrutini stessi. Sennonché , nel caso che ci occupa , la ricorrente nulla deduce circa la sussistenza delle condizioni previste dalla suddetta norma contrattuale che , come abbiamo visto , è l'unica che consente di valutare come servizio anche quello tra il termine delle lezioni e le operazioni di scrutinio finale . In altre parole , la ricorrente nulla deduce circa l'assenza del docente titolare per almeno 150 giorni , periodo che , al contrario , sembrerebbe escluso dalla durata dell'incarico a tempo determinato attribuito alla ricorrente;
né deduce alcunchè circa la docenza prestata nella classe terza della scuola secondaria di primo grado , condizione che avrebbe consentito di ridurre i 150 giorni sopra indicati a sole 90 giornate . Pertanto
, mancando nella specie la continuità di servizio fino al termine delle operazioni di scrutinio , correttamente l'Amministrazione convenuta non ha valutato come anno intero il servizio prestato nell'anno scolastico 2000/2001 .Il ricorso , per come proposto , va pertanto rigettato . Le spese del giudizio , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi €
1.040,00 .
Salerno 26 marzo 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 26.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5560/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
C.F.: , rappresentata e difesa dall' avvocato Adriana Cioffi, Parte_1 C.F._1
in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, e presso il di lei studio elettivamente domiciliata in Montecorvino Rovella (SA) alla via Del Carmine, 17
RICORRENTE
E
, in persona del ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dal dirigente dott. Mimì Minella, dal dott. Alvaro Saporito e dalla dott.ssa
Consiglia Serena Alfano elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2
, via Monticelli - loc Fuorni in virtù di mandato in calce alla memoria
[...]
difensiva,
RESISTENTE
Avente ad oggetto: riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del periodo di servizio pre-ruolo prestato nell'anno scolastico 2000/01 ai fini della ricostruzione della carriera con conseguente corresponsione delle differenze retributive
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 la ricorrente in epigrafe esponeva di essere un insegnante di scuola secondaria di primo grado -classe di concorso A022, attualmente in servizio presso l'I.C. di T. Tasso di -,immessa in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2012 a CP_2 seguito di passaggio di ruolo dalla scuola materna alla scuola secondaria di primo grado;
che nell'a.s.
2000/2001 la ricorrente è stata destinataria, tra l'altro, di contratti a tempo determinato con decorrenza dal 18.01.2001 al 09.06.2001,
e partecipazione agli scrutini il giorno 12.06.2001; che, tuttavia, con decreto prot. n. 2400 del 12-06-
2015, l'Istituzione Scolastica di competenza procedeva alla ricostruzione della carriera non riconoscendo l'anno scolastico 2000/2001, in quanto inferiore alla durata minima prevista dall' ordinamento vigente;
La ricorrente lamentava la violazione dell'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994, del D.M. n. 131/2007
e s.m.i., art. 7 comma 4, dell'articolo 11 della legge 124/1999 e dell'art. 37 CCNL sostenendo che illegittimamente l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto , ai fini del calcolo del periodo lavorativo , dei giorni festivi coincidenti con la brevissima interruzione di servizio tra un incarico a termine e l'altro e comunque del servizio prestato fino al termine degli scrutini finali .
Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro rassegnando le seguenti conclusioni: “1. Annullare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione della carriera n. 40 del
13.04.2015 nella parte in cui non riconosce l'anno scolastico 2000/01; 2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'a.s. 2000/2001, quale servizio svolto ininterrottamente presso l'Istituto Polispecialistico Casoria anche considerando il giorno 10.06.2001 e, quindi, 3. accertare e dichiarare che nell'a.s. 2000/2001 la ricorrente ha svolto un periodo di servizio utile ai fini della ricostruzione della carriera e per la progressione economica;
4. Accertare e dichiarare in ogni caso - previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera impugnato, della normativa nazionale in materia e del C.C.N.L. di settore - il diritto della docente di ruolo al riconoscimento per intero ai fini giuridici, previdenziali ed economici dell'anzianità maturata connessa all' a.s. 2000/01 con corresponsione delle differenze retributive, valutando per intero il relativo anno.
5. Condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il convenuto CP_1 contestando la fondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, ribadendo che l'Amministrazione aveva quantificato gli anni di servizio svolti dalla ricorrente conformemente alla normativa di settore, non riconoscendo l'anno scolastico 2000/2001, in quanto i giorni di lavoro non solo erano inferiori a 180, ma la stessa non aveva nemmeno lavorato ininterrottamente dal 01.02 fino al termine delle attività didattiche. La causa è stata istruita in via documentale e alla odierna udienza questo Giudicante preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
*********
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Appare evidente, dalla documentazione prodotta in atti , che nel caso di specie il CP_1
convenuto, al momento dell'immissione in ruolo della parte ricorrente, ha ricostruito la carriera della docente valutando in maniera corretta il periodo pre-ruolo.
La norma fondamentale in materia di ricostruzione di carriera risulta essere l'art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1995 n. 297, in cui si prevede che: “1: Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”, aggiunge il comma 2 che “agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo
e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie”.
L'articolo 485 del D. Lgs. N. 297/94, va poi letto in combinato disposto con l'art. 489 del medesimo
D.lgs. (intitolato "Periodi di servizio utili al riconoscimento") in cui, al primo comma, si prevede che
“ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”; la norma va letta congiuntamente all'art. 11, comma 14, della legge 124/1999 che stabilisce che “il comma 1 dell'art. 489 del testo unico
è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno
180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 ° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”.
Le norme sopra richiamate chiariscono quindi quali devono essere i requisiti che il servizio prestato deve avere per essere riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera , ossia una durata di almeno 180 giorni , oppure , se di durata inferiore , che sia prestato ininterrottamente dal 1° febbraio e fino al termine delle operazioni di scrutinio finale .
Ebbene , abbiamo sopra anticipato che , nel caso che ci occupa la ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'anno scolastico 2000/2001 , anno nel quale la ricorrente ha avuto un incarico di
18 ore settimanali nel periodo dal 24 ottobre 2000 al 6 novembre 2001 , e ancora un incarico per 16 ore settimanali dal :
18 gennaio 2001 al 13 febbraio 2001 ,
dal 14 febbraio 2001 al 15 marzo 2001 ,
dal 16 marzo 2001 al 13 aprile 2001 ,
dal 14 aprile 2001 al 22 maggio 2001 .
dal 23 maggio 2001 al 9 giugno 2001 ,
e un contratto per il solo giorno 12 giugno 2001 .
Ma , se questo è il periodo di servizio prestato dalla ricorrente nell'anno scolastico 2000/2001 , certamente non è possibile riconoscere un anno intero ai fini della ricostruzione di carriera .
Nella specie , infatti , non ricorre l'ipotesi del servizio prestato per almeno 180 giorni , atteso che , sommando tutti i periodi di servizio prestati , si perviene al risultato finale di sole 158 giornate .
Vale la pena a questo punto evidenziare che non ha rilievo ,ai fini che ci occupano , la questione sollevata in ricorso circa il mancato conteggio delle festività che cadono tra la stipula di un contratto a termine e il successivo e pertanto non è pertinente il precedente della Corte d'Appello prodotto nel fascicolo attoreo .
La ricorrente richiamata in proposito il D.M. n. 131/2007 e s.m.i., art. 7 comma 4 , che così statuisce
: «Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.».
La ricorrente ha anche evidenziato che l' con nota del 28.04.2008 in risposta a nota prot. Tes_1
A00DGPER/5606 ha chiarito che: «la formulazione dell'art. 40, comma 3 del C.C.N.L. del
29.11.2007 del comparto Scuola, secondo cui “nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del Codice civile” trova la sua radice, oltre che nella su citata norma codicistica, nell'art.
36 della Costituzione. Dal combinato disposto delle due norme, infatti, deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto. Nel caso prospettato, dunque,
e a condizione che il supplente abbia svolto tutto l'orario settimanale proprio del titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva della domenica, ma anche la giornata del sabato
, ancorché non lavorativa».
Perciò , le giornate del sabato e della domenica vanno compùtate nell'anzianita di servizio, sia ai fini giùridici che economici.
Nel caso che ci occupa , tuttavia , la doglianza della ricorrente non coglie nel segno perché i periodi di servizio che abbiamo sopra richiamati comprendono tutti i giorni del mese , compresi sabato e festivi , e non risultano stipulati più contratti a termine intervallati soltanto dal giorno festivo .
E dunque certamente non ricorre l'ipotesi dei 180 giorni di servizio prestati nell'anno .
Rimane quindi da verificare soltanto se ricorre la seconda ipotesi individuata dalla normativa di settore per il riconoscimento dell'anno intero , vale a dire un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale .
Ebbene , nella specie , è documentato in atti che la ricorrente ha prestato servizio ininterrottamente dal 18 gennaio 2001 fino al 9 giugno 2001 ed ha poi sottoscritto un contratto a termine per il solo giorno 12 giugno 2001 .
Ciò è chiaramente avvenuto sulla base della Nota prot. n. 9038 del 17.6.2009 secondo cui :
“ Per il restante personale docente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi del copracitato art. 37– si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale”.
Pertanto, al di là dell'ipotesi di cui all'art. 37 del CCNL, in tutti gli altri casi ai docenti che si trovano in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto uno specifico contratto per i soli giorni in cui sono impegnati in scrutini e questo comporterà una interruzione del contratto fra il termine delle lezioni e gli scrutini stessi (salvo che gli scrutini si tengano già il giorno successivo al termine delle lezioni).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie , atteso che la ricorrente ha terminato le attività didattiche il giorno 9 giugno 2001 ed ha poi stipulato un ulteriore contratto a termine per svolgere le attività di scrutino il giorno 12 giugno .
E' evidente , quindi , che nella specie non si è verificato un servizio ininterrotto fino al termine delle operazioni di scrutinio finale atteso che il servizio ha subito una interruzione nei giorni 10 e 11 giugno
, giorni non coincidenti con la domenica , almeno per quanto riguarda l'11 giugno . Discorso diverso va fatto con riferimento alla ipotesi disciplinata dall' art.37 del CCNL comparto scuola . La Nota Ministeriale prot. n. 8556 del 10 giugno 2009 prevede che “per ragioni di continuità didattica, ove l'assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti
a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione – estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l'incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali – comporta che l'eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare .il
La norma in questione quindi prevede che, nel caso in cui il docente titolare si assenti per almeno 150 giorni (ridotti al 90 nel caso in cui abbia le classi terminali, ovvero le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado o le classi terze della scuola secondaria di primo grado), il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e ad esso deve essere prorogato il contratto fino al termine delle operazioni. In questo caso si parla di “proroga” e non di “conferma” con la conseguenza che il contratto non avrà interruzioni fra il termine delle lezioni e gli scrutini stessi. Sennonché , nel caso che ci occupa , la ricorrente nulla deduce circa la sussistenza delle condizioni previste dalla suddetta norma contrattuale che , come abbiamo visto , è l'unica che consente di valutare come servizio anche quello tra il termine delle lezioni e le operazioni di scrutinio finale . In altre parole , la ricorrente nulla deduce circa l'assenza del docente titolare per almeno 150 giorni , periodo che , al contrario , sembrerebbe escluso dalla durata dell'incarico a tempo determinato attribuito alla ricorrente;
né deduce alcunchè circa la docenza prestata nella classe terza della scuola secondaria di primo grado , condizione che avrebbe consentito di ridurre i 150 giorni sopra indicati a sole 90 giornate . Pertanto
, mancando nella specie la continuità di servizio fino al termine delle operazioni di scrutinio , correttamente l'Amministrazione convenuta non ha valutato come anno intero il servizio prestato nell'anno scolastico 2000/2001 .Il ricorso , per come proposto , va pertanto rigettato . Le spese del giudizio , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi €
1.040,00 .
Salerno 26 marzo 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio