Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 dicembre 1995 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 dicembre 1995 |
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 12
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Versioni del testo
- Art. 1. (Abrogazione della normativa
sui culti ammessi) 1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 20 aprile 1993, allegata alla presente legge.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 , cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi della CELI e delle Comunita', degli enti che ne fanno parte e degli organi e persone che la costituiscono.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 24 giugno 1929, n. 1159 , reca: "Disposizioni sull'esercizio di culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi".
- Il R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 , reca: "Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 , sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato". - Art. 2. (Liberta' religiosa) 1. In conformita' ai principi della Costituzione, e' riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la fede evangelica secondo la confessione luterana di Augusta del 1530 in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderne e di esercitarne in privato od in pubblico il culto ed i riti.
2. E' garantita alle Comunita' della CELI, alle loro associazioni ed organizzazioni la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. - Art. 3. (Riconoscimento dell'autonomia della CELI) 1. La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia della CELI e delle comunita' che ne fanno parte, liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e tradizioni e disciplinate dai propri statuti.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, le celebrazioni di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della CELI e delle sue Comunita', si svolgono senza ingerenza statale.
3. La Repubblica italiana garantisce altresi' la libera comunicazione e collaborazione della CELI con il Consiglio Mondiale delle Chiese (CEC), con federazioni ed enti nazionali ed internazionali.