Articolo 1 della Legge 20 dicembre 1965, n. 1435
Articolo 2
Versione
19 gennaio 1966
Art. 1.
Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino da almeno un anno la propria opera per le speciali esigenze dei Servizi delle informazioni e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per quelle del Ministero del turismo e dello spettacolo possono, a domanda, essere assunte a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520 , prescindendo dal limite di eta' richiesto per tale assunzione.
La domanda di cui al precedente comma dovra' essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1966