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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/12/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1457/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. TOGNETTI CRISTINA;
elettivamente domiciliato in VIA BIZZARRI N. 19 - MACERATA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. MONALDI NAZZARENO, elett.te dom.to in v. don Minzoni n. 96, presso il difensore;
, C.F. ; Controparte_2 C.F._3 non assistita nè difesa --- CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione testamento - divisione ereditaria
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 28.11.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
pagina 1 di 11 1- Inammissibile la domanda di nullità del testamento olografo redatto il 22.8.22 da CP_3
(deceduta il 24.06.2023), pubblicato dal notaio dr. il 26.06.2023 (rep. 1875 –
[...] Persona_1 racc. 1414), avanzata da (sorella ed erede legittima di , nubile e Parte_1 CP_3 senza figli) nei confronti di (nipote di e legatario dell'unità Controparte_1 CP_3 immobiliare sita a Treia in viale Diaz n. 53, distinto al catasto dei fabbricati del predetto Comune al fg. 56, part. 227, sub. 13 -appartamento-, sub. 3 – garage-) sul presupposto della non riconducibilità della scrittura olografa alla testatrice.
1.1 - Infatti l'attrice non ha preventivamente esercitato, per come invece tenuta in virtù della proposta domanda di nullità del testamento, l'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura privata (tale è la natura del testamento olografo), secondo principio di diritto pronunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 12307 del 15 Giugno
2015 (“La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa”). Tale non può intendersi la domanda preliminarmente svolta intesa ad “accertare e dichiarare la falsità del testamento olografo…”.
1.2 – Fondate invece, e per questo da accogliersi, la domanda di annullamento del testamento olografo parimenti avanzata dall'attrice sul presupposto dell'asserita incapacità di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione dello stesso e quella di nullità della donazione per vizio di forma di complessivi euro 60.000,00 eseguita il 19.06.2023 dalla de cuius in favore di (sorella dell'attrice e della defunta ) mediante Controparte_2 CP_3 operazione di c.d. postagiro.
1.4 - Infondata al contrario, e per questo da respingersi, la domanda di nullità della donazione per vizio di forma di complessivi euro 15.000,00 eseguita il 28.12.2022 dalla de cuius in favore di mediante operazione di c.d. postagiro. Controparte_1
1.5 - Fondata, ma per importo inferiore, la domanda di condanna di alla Controparte_2 restituzione alla massa dell'importo di euro 172.187,60 “… o il minore o maggiore importo che risulterà all'esito dell'istruttoria in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto…” da questa prelevata dal c.c. banco posta n. 1048441826 cointestato con la defunta e/o utilizzata senza titolo e autorizzazione di . CP_3
2 – Nonostante ritualmente convenuta rimaneva contumace. Controparte_2
pagina 2 di 11 3 - Sulla base della documentazione medica in atti, rappresentata da:
a) screening neuro-psicologico della dott.ssa del 06.07.2021 in cui viene Persona_2 dato atto di “…un quadro neuropsicologico compatibile con un deterioramento cognitivo di grado moderato caratterizzato da deficit di apprendimento e disorientamento, inoltre vi è un rallentamento ideativo. A livello funzionale la signora ha bisogno di essere aiutata in tutte CP_3 le attività di base di tipo strumentale e avrebbe bisogno di un aiuto continuativo diurno per provvedere alla gestione quotidiana…” ;
b) certificato redatto il 27.10.2022 dal Dott. (medico di famiglia) due mesi Persona_3 dopo la redazione del testamento olografo contestato, dove accerta nella testatrice un
“decadimento cognitivo di recente insorgenza con note di aggressività e sporadici episodi di lucidità in paziente disorientata spazio-temporalmente con riduzioni di controllo sfinteriale con perdita di feci e urine ed atteggiamenti inappropriati”; il CTU, dott. accerta che la testatrice presentava sia in epoca anteriore Persona_4
(sulla base del certificato del 06.07.2021, di cui al superiore punto a) che successiva (sulla base del certificato del 27.10.2022 di cui al superiore punto b) a quella di redazione del testamento
(22.08.22) “…una patologia demenziale di entità tale, da annullare, o grandemente ridurre, le funzioni psicointellettive, e la capacitò di critica e di giudizio”.
3.1 - Sulla base dei dati anamnestici e documentali, il dott. sostiene “…con Per_4 margini di probabilità vicini alla certezza…” che “…all'epoca di redazione delle disposizioni testamentaria, sussisteva una compromissione del quadro neuropsichico di entità tale da abolire la capacità di intendere e di volere” e che tale incapacità “…appariva non transitoria…” in quanto connessa ad una condizione cronica stabilizzata lentamente evolutiva.
3.2 – La rilevata natura non transitoria dell'incapacità risulterebbe apparentemente in contrasto gli “sporadici episodi di lucidità” accertati dal medico di famiglia il 27.10.22. Tuttavia, le conclusioni del CTU sulla permanenza dell'incapacità risultano pienamente coerenti con le altre circostanze fattuali certificate dal dott. quali il disorientamento spazio- Persona_3 temporale, il comportamento aggressivo e la riduzione del controllo sfinteriale che evidenziano un grave deterioramento cognitivo indice di patologia demenziale avanzata che isolano e limitano grandemente i momenti di lucidità, tanto nella frequenza quanto nella durata.
3.3 - Inoltre, le conclusioni del CTU sono coerenti anche con quanto emerso nell'ambito dell'istruttoria. Su punto il teste amico di lunga data di , Testimone_1 CP_3
pagina 3 di 11 all'udienza del 28.01.2025 ha affermato che la de cuius “…per quanto posso capire, è rimasta lucida fino al 2015 per peggiorare sempre più”.
Contraddittoria, e quindi non completamente valutabile, la deposizione resa dalla teste
, compagna del convenuto dal 2019 al 2024, ove da un lato afferma Testimone_2 CP_1 che “… fino al 15 settembre 2022 eravamo io, e mia figlia a fare CP_1 Persona_5 compagnia ad che non aveva bisogno di assistenza…” e dall'altro dichiara che “ CP_3 Per_6 era una collaboratrice domestica nel senso che aiutava nelle faccende domestiche e le teneva compagnia durante il giorno, tranne la “pausa pranzo””.
3.4 - Irrilevanti invece le conclusioni del CTU sulla documentazione amministrativa allegata in atti, il cui esame esulava dall'ambito dell'indagine circoscritta dal giudice alla documentazione medica;
di minima utilizzabilità la deduzione dell'aggravamento della incapacità a seguito del decesso del consorte della de cuius del 12.08.2022, dieci giorni prima della redazione del testamento;
evento che, a detta del CTU, “notoriamente” conduce sovente “…nel coniuge superstite, ad evoluzione peggiorativa ed aggiuntiva di patologia neuro cognitiva e comportamentale”.
4 - Accertato così che versava al momento della redazione delle CP_3 disposizioni testamentarie in condizioni di infermità tali “… che ne abolivano di fatto la capacità di disporre…” escludendone la capacità d'intendere escludendone la capacità d'intendere, va pronunciato l'annullamento del testamento olografo redatto il 22.08.2022 con efficacia ex tunc.
Per l'effetto: l'unità immobiliare sita a Treia, come meglio individuata al superiore punto 1, legata al convenuto deve considerarsi come mai uscita dal patrimonio della defunta, CP_1 con la conseguenza che rientra nell'asse da questa relitto.
5 - In relazione alla composizione dell'asse, va risolta preliminarmente la questione attinente alla titolarità delle somme depositate sul c.c. Bancoposta n. 1048441826 cointestato alla de cuius e alla convenuta contumace, a firma disgiunta.
5.1 – Sul punto, l'art. 1298, co. 2 del c.c. stabilisce che nei rapporti interni tra concreditori, salvo patto contrario, si presume l'eguaglianza delle quote. Tuttavia, la Cassazione ha più volte ribadito, e da ultimo con ord. 1643/2025, che tale presunzione non ha carattere assoluto, ammettendo prova contraria anche fondata su presunzioni semplici.
5.2 – Nel caso di specie l'attrice ha documentalmente provato che le somme depositate sul c.c. Bancoposta n. 1048441826 provengono esclusivamente dalla de cuius, in particolare:
pagina 4 di 11 - euro 50.000,00 versato il 02.01.2020 tramite vaglia presentato da;
CP_3
- euro 6.700,00 annui relativi alla di lei pensione, come evidenziato dalla richiesta di accredito della pensione sul c.c. di contitolarità e dal relativo estratto conto dal quale CP_4 emerge l'accredito mensile;
- euro 50.058,48 ed euro 57.104,14 venivano accreditati il 27.12.2022 quali saldo attivo dei due conti correnti (nn. 77091/12 e 77091/10) preesistenti a quello in contestazione, cointestati ai coniugi , premorto, e , unica erede di quello. Parte_2 CP_3
5.3 – I menzionati depositi rappresentano le uniche entrate che hanno alimentato il c.c.
BancoPosta n. 1048441826, dalla data della sua accensione (02.01.2020) sino alla data di decesso di . Risulta così superata la presunzione di solidarietà di cui all'art. 1298, CP_3 co. 2 del c.c. pertanto le già menzionate somme vanno considerate di esclusiva titolarità della de cuius.
6 – L'asse ereditario relitto è altresì composto da una unità immobiliare sita a Treia in Viale
Diaz G.A. n. 53, censita al catasto dei fabbricati al foglio 56, p.lla 227, composta da:
- appartamento uso civile abitazione (sub. 13) al piano terra con relativi vani accessori al piano seminterrato uno e cantine al piano seminterrato due con corte esclusiva;
- garage (sub. 3) al piano seminterrato primo;
- beni comuni non censibili: corte di mq 385,00 (sub. 9); soffitta al piano secondo (sub. 8).
6.1 - Il CTU geom. nominato al fine di accertare i valori dei beni Persona_7 immobili oggetto di compendio ereditario ha riscontrato che lo stato dei luoghi dell'unità immobiliare “… non è urbanisticamente conforme […] e ad oggi non è commerciabile…” e ha quantificato in complessivi euro 20.700,00 le spese da sostenere per rendere commerciabile l'intero compendio, di cui: euro 6.000,00 per spese tecniche e aggiornamento catastale;
euro
12.200,00 per sanzioni in favore del Comune di Treia;
euro 2.500,00 per opere edili. Importo da detrarre al valore di mercato dell'unità immobiliare.
6.2 – Il CTU applicando il procedimento di stima reddituale per capitalizzazione diretta
(reddito annuo lordo diviso il saggio di capitalizzazione annuo) ha stimato il valore di mercato complessivo dell'unità immobiliare in euro 192.000,00; valore al quale vanno detratte le spese di regolarizzazione per come meglio specificato nel precedente punto 6.1. di euro 20.700,00; per un totale di euro 171.000,00 (per arrotondamento).
pagina 5 di 11 7 - Quanto alle donazioni censurate dalla attrice di carenza di forma, a prescindere dalla causale del trasferimento, le due operazioni di postagiro di euro 15.000,00 (con causale
“donazione”) ed euro 60.000,00 (con casuale “postagiro”) eseguiti dalla de cuius rispettivamente in favore di e di integrano una vera e propria donazione Controparte_1 CP_3 diretta ad esecuzione indiretta che, in quanto tali, presuppongono la stipulazione dell'atto pubblico, salva l'ipotesi del modico valore da parametrarsi al patrimonio del donante al momento in cui l'atto di liberalità è stato eseguito.
7.1- Sul punto si rinvia al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017: “Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato
a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta;
ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore”.
8 - Per valutare l'incidenza delle donazioni eseguite sul patrimonio della donante occorre ricostruire il patrimonio di quest'ultima all'epoca delle disposizioni, cioè alla data del 28.12.2022 e del 19.06.2023.
8.1 - Sulla base dei documenti in atti e della CTU espletata sul valore dell'unità immobiliare di titolarità della de cuius è emerso che:
8.1.1 - Alla data del 28.12.2022 aveva un valore patrimoniale stimato dal CP_3
CTU di euro 279.110,92, di cui:
-euro 171.000,00 valore di mercato dell'unità immobiliare (di euro 191.000,00) decurtate le spese di regolarizzazione (di euro 20.700);
- euro 3.750,00 pari al valore nominale delle quote societarie della UDAT di MA MA
e C. s.n.c. di titolarità di (pari a 1/10 del valore del capitale sociale di complessivi CP_3 euro 37.500);
- euro 104.260,92 pari al saldo del c.c. Bancoposta n. 1048441826 di titolarità per ½ della de cuius alla data del 28.12.2022 prima della donazione;
pagina 6 di 11 -nulla in merito al c.c. Bancoposta n. 57868838 di titolarità esclusiva della de cuius per impossibilità di risalire in base alla documentazione in atti al saldo finale del conto alla data del
28.12.2022;
- euro 100,00 valore equitativamente determinato dal giudice da attribuire alla data del
28.12.2022 all'autovettura Opel Agila immatricolata il 02.02.2001, tg. BR515HC (acquistata dalla de cuius in data 23.09.2022 al prezzo di euro 100,00).
8.1.2 – Mentre alla data del 19.06.2023, aveva un valore patrimoniale CP_3 stimato di euro 237.649,08, di cui:
-euro 171.000,00 valore di mercato dell'unità immobiliare (di euro 191.000,00) decurtate le spese di regolarizzazione (di euro 20.700);
- euro 3.750,00 pari al valore nominale delle quote societarie della UDAT di MA MA
e C. s.n.c. di titolarità di (pari a 1/10 del valore del capitale sociale di complessivi CP_3 euro 37.500);
- euro 62.849,08 pari al saldo del c.c. Bancoposta n. 1048441826 di titolarità per ½ della de cuius alla data del 19.06.2023 prima della donazione;
- nulla in merito al c.c. Bancoposta n. 57868838 di titolarità esclusiva della de cuius per impossibilità di risalire in base alla documentazione in atti al saldo finale del conto alla data del
19.06.2023;
- euro 50,00 valore equitativamente determinato dal giudice da attribuire alla data del
19.06.2021 all'autovettura Opel Agila immatricolata il 02.02.2001, tg. BR515HC (acquistata dalla de cuius in data 23.09.2022 al prezzo di euro 100,00).
8.2 – La donazione di euro 15.000,00 in favore del convenuto va così ritenuta di modico valore e in quanto tale esclusa delle regole sulla forma prescritte dall'art. per le donazioni. Infatti, tale donazione rappresenta il 5,37% del patrimonio della donante al momento della liberalità, avendo sullo stesso un'incidenza quasi irrilevante.
8.2.1 – Si precisa, tuttavia, che la donazione in esame è intervenuta il 28.12.2022, in un momento successivo all'accertata incapacità di intendere della defunta. Pertanto, la donazione sarebbe comunque annullabile per incapacità della donante, domanda tuttavia non proposta.
8.2.2 – Neppure può condannarsi il convenuto alla restituzione della somma quale ingiustificato arricchimento, azione sussidiaria che presuppone l'assenza di un'azione tipica che tutela il diritto.
pagina 7 di 11 Peraltro, l'azione sarebbe esercitabile in mancanza di causa, che tuttavia nel caso di specie sarebbe sussistente e da individuarsi in quella tipica della donazione.
8.3 – La donazione di euro 60.000,00 in favore di non può invece ritenersi Controparte_2 di modico valore in quanto rappresenta il 25,24% del patrimonio della donante al momento della liberalità, avendo sullo stesso inciso in modo significativo.
Pertanto, ne va dichiarata la nullità per carenza di forma prescritta ad substantiam ai sensi dell'art. 782 c.c.
Anche tale somma va inclusa nell'asse relitto.
9 – Quanto alla somma di euro 172.187,60 indebitamente prelevata da e/o Controparte_2 utilizzata senza titolo e autorizzazione della defunta, l'attrice precisa che:
- euro 165.773,24 sono stati prelevati per pagamenti e donazioni;
- euro 37.249,25 ed euro per spese varie (farmacia, abbigliamento, calzature, ottica, estetica ed alimentari) di cui euro 2.902,00 per pagamento onoranze funebri del marito della de cuius ed euro 4.882,50 per costi di assistenza della (n. 3 postagiro del 31.03.2023, CP_3
02.05.2023, 31.05.2023 in favore di ); Controparte_5
- euro 20.027,90 saldo del c.c. Bancoposta cointestato alla data del decesso di CP_3
.
[...]
9.1- Riferisce il teste , responsabile dell'ufficio postale di Treia dal 2018, Testimone_3 all'udienza del 11.03.2025 che “…il nuovo conto corrente [ndr. il n. 1048441826] venne alimentato esclusivamente con la pensione di e vennero emesse due carte bancomat ...”; CP_3 come documentato dai verbali di restituzione delle carte di debito Postepay del 21.09.2023 la n.
5354762790211631 era intestata a mentre invece la n. 5355740712975516 a CP_3
; carte che nell'estratto conto allegato in atti sono riportate con i seguenti numeri Controparte_2 riassuntivi, rispettivamente la “CARTA 79021163” e la “CARTA 71297551”.
9.2 - Già accertata l'incapacità d'intendere di alla data del 22.08.2022 e la CP_3 mancanza di autorizzazione delle spese e dei prelievi eseguiti con la carta n. 71297551 sul conto n. 1048441826 dalla data del 22.08.2022 sino a quella di chiusa del c.c.; rilevato che le anzidette operazioni vanno riferite a intestataria della carta n. 71297551 con la quale sono Controparte_2 state eseguite, quest'ultima va condannata alla restituzione dell'importo di euro 54.834,81 pari alla somma dei pagamenti e dei prelievi eseguiti dalla data del 22.08.2022 sino a quella di chiusa del c.c., escluso l'importo di euro 2.902,00 per pagamento spese funebri del marito della de cuius
pagina 8 di 11 ed euro 4.882,50 per costi di assistenza della (n. 3 postagiro del 31.03.2023, 02.05.2023, CP_3
31.05.2023 in favore di ). Controparte_5
Anche tale somma va inclusa nell'asse relitto.
9.3 – Invece infondata la domanda relativa ai pagamenti e ai prelievi effettuati prima del
22.08.2022, non essendovi prova dell'incapacità di intendere della de cuius in riferimento a tale periodo.
10 - FORMAZIONE DELLA MASSA EREDITARIA di complessivi euro 289.584,81, di cui:
- euro 60.000,00 donazione in favore di;
CP_3
- euro 54.834,81 somma dei pagamenti e dai prelievi eseguiti dalla data del 22.08.2022 sino a quella di chiusa del c.c.;
- euro 171.000,00 valore accertato dal CTU dei beni immobili oggetto del compendio ereditario composto dall'unità immobiliare sita a Treia in viale Diaz n. 53, distinto al catasto dei fabbricati del predetto Comune al fg. 56, part. 227, sub. 13 -appartamento-, sub. 3 – garage-, sub.
9 -beni comuni non censibili corte di mq 385,00 – e sub.
8 - soffitta al piano secondo -; si precisa che tale valore rimarrà invariato solo nell'ipotesi dell'assegnazione dell'unità immobiliare o della divisione in natura;
nel diverso caso della divisione a mezzo vendita il valore subirà la variazione derivante dal ricavato del bene al netto delle spese necessarie per l'alienazione con modalità competitive. Con i riflessi sulla determinazione delle quote di ciascun erede legittimo;
- euro 3.750,00 pari al valore nominale delle quote societarie della UDAT di MA MA
e C. s.n.c. di titolarità di (pari a 1/10 del valore del capitale sociale di complessivi CP_3 euro 37.500);
- alcun valore invece può attribuirsi all'autovettura Opel Agila immatricolata il 02.02.2001, tg. BR515HC (acquistata dalla de cuius in data 23.09.2022 al prezzo di euro 100,00).
10.1 – Da escludersi dalla formazione della massa ereditaria il saldo attivo del conto Banco
Posta 1048441826, già liquidato in favore delle eredi legittime ( e ) Parte_1 Controparte_2 secondo quote di legge (euro 9.973,13 ciascuna).
10.2- DETERMINAZIONE DELLE QUOTE
: euro 144.792,405 (pari ad 1/2 della massa ereditaria); Parte_1
: euro 144.792,405 (pari ad 1/2 della massa ereditaria). Controparte_2
10.3 - Quota SP IA: euro 144.792,405
- totale avere dalla massa dalla massa euro 144.792,405
pagina 9 di 11 10.4 - Quota SP : euro 144.792,405 CP_2
- quota dei valori mobiliari donati euro 60.000,00
- quota dei valori mobiliare illegittimamente trattenuta euro 54.834,81
- totale avere dalla massa euro 29.957,595
10.5 -
conguaglio avere euro 144.792,405 Parte_1
conguaglio avere euro 29.957,595 Controparte_2 tutto a prelevarsi dal valore degli immobili che ricadono nell'asse ereditario.
11 - Così definita la composizione dell'asse e la determinazione delle quote, la causa deve proseguire per le operazioni divisionali.
12 - Le spese seguono la soccombenza sulle domande che interessano la successione testamentaria e vengono liquidate in questa sede anche in ragione della auspicabile possibilità che le operazioni divisionali, pure richieste da parte attrice, si concludano con ordinanza.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella contumacia di , DICHIARA Controparte_2 aperta la successione di in data 24.6.23 e dichiara suoi eredi e CP_3 Parte_1
, nella quota di un mezzo ciascuna;
Controparte_2
DICHIARA inammissibile l'azione di nullità del testamento olografo redatto da CP_3
proposta da;
[...] Parte_3
ANNULLA il testamento olografo di redatto il 22.08.2022, pubblicato dal CP_3 notaio il 26.06.2023 (rep. 1875 – racc. 1414) e per l'effetto CO Persona_1 CP_1
a restituire alla massa ereditaria il legato costituito in suo favore dall'unità immobiliare
[...] sita a Treia in viale Diaz n. 53, distinta al catasto dei fabbricati del predetto Comune al fg. 56, part. 227, sub. 13 -appartamento-, sub. 3 – garage -, sub.
9 -beni comuni non censibili corte di mq 385,00 – e sub.
8 - soffitta al piano secondo-;
RESPINGE la domanda di nullità della donazione di euro 15.000,00 in favore di CP_1
;
[...]
DICHIARA la nullità della donazione di euro 60.000,00 in favore di e per Controparte_2
l'effetto condanna a restituire la somma alla massa ereditaria;
Controparte_2
ACCERTA che l'importo di euro 54.834,81 illegittimamente appreso da Controparte_2 costituisce componente attivo della massa ereditaria e pertanto va in essa conferita;
pagina 10 di 11 RESPINGE tutte le altre domande;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la divisione dei beni;
COMPENSA per intero tra l'attrice e e condanna a Controparte_1 Controparte_2 sostenere le spese della attrice, che liquida in euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre accessori e spese.
Macerata, 23 dicembre 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1457/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. TOGNETTI CRISTINA;
elettivamente domiciliato in VIA BIZZARRI N. 19 - MACERATA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. MONALDI NAZZARENO, elett.te dom.to in v. don Minzoni n. 96, presso il difensore;
, C.F. ; Controparte_2 C.F._3 non assistita nè difesa --- CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione testamento - divisione ereditaria
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 28.11.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
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pagina 1 di 11 1- Inammissibile la domanda di nullità del testamento olografo redatto il 22.8.22 da CP_3
(deceduta il 24.06.2023), pubblicato dal notaio dr. il 26.06.2023 (rep. 1875 –
[...] Persona_1 racc. 1414), avanzata da (sorella ed erede legittima di , nubile e Parte_1 CP_3 senza figli) nei confronti di (nipote di e legatario dell'unità Controparte_1 CP_3 immobiliare sita a Treia in viale Diaz n. 53, distinto al catasto dei fabbricati del predetto Comune al fg. 56, part. 227, sub. 13 -appartamento-, sub. 3 – garage-) sul presupposto della non riconducibilità della scrittura olografa alla testatrice.
1.1 - Infatti l'attrice non ha preventivamente esercitato, per come invece tenuta in virtù della proposta domanda di nullità del testamento, l'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura privata (tale è la natura del testamento olografo), secondo principio di diritto pronunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 12307 del 15 Giugno
2015 (“La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa”). Tale non può intendersi la domanda preliminarmente svolta intesa ad “accertare e dichiarare la falsità del testamento olografo…”.
1.2 – Fondate invece, e per questo da accogliersi, la domanda di annullamento del testamento olografo parimenti avanzata dall'attrice sul presupposto dell'asserita incapacità di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione dello stesso e quella di nullità della donazione per vizio di forma di complessivi euro 60.000,00 eseguita il 19.06.2023 dalla de cuius in favore di (sorella dell'attrice e della defunta ) mediante Controparte_2 CP_3 operazione di c.d. postagiro.
1.4 - Infondata al contrario, e per questo da respingersi, la domanda di nullità della donazione per vizio di forma di complessivi euro 15.000,00 eseguita il 28.12.2022 dalla de cuius in favore di mediante operazione di c.d. postagiro. Controparte_1
1.5 - Fondata, ma per importo inferiore, la domanda di condanna di alla Controparte_2 restituzione alla massa dell'importo di euro 172.187,60 “… o il minore o maggiore importo che risulterà all'esito dell'istruttoria in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto…” da questa prelevata dal c.c. banco posta n. 1048441826 cointestato con la defunta e/o utilizzata senza titolo e autorizzazione di . CP_3
2 – Nonostante ritualmente convenuta rimaneva contumace. Controparte_2
pagina 2 di 11 3 - Sulla base della documentazione medica in atti, rappresentata da:
a) screening neuro-psicologico della dott.ssa del 06.07.2021 in cui viene Persona_2 dato atto di “…un quadro neuropsicologico compatibile con un deterioramento cognitivo di grado moderato caratterizzato da deficit di apprendimento e disorientamento, inoltre vi è un rallentamento ideativo. A livello funzionale la signora ha bisogno di essere aiutata in tutte CP_3 le attività di base di tipo strumentale e avrebbe bisogno di un aiuto continuativo diurno per provvedere alla gestione quotidiana…” ;
b) certificato redatto il 27.10.2022 dal Dott. (medico di famiglia) due mesi Persona_3 dopo la redazione del testamento olografo contestato, dove accerta nella testatrice un
“decadimento cognitivo di recente insorgenza con note di aggressività e sporadici episodi di lucidità in paziente disorientata spazio-temporalmente con riduzioni di controllo sfinteriale con perdita di feci e urine ed atteggiamenti inappropriati”; il CTU, dott. accerta che la testatrice presentava sia in epoca anteriore Persona_4
(sulla base del certificato del 06.07.2021, di cui al superiore punto a) che successiva (sulla base del certificato del 27.10.2022 di cui al superiore punto b) a quella di redazione del testamento
(22.08.22) “…una patologia demenziale di entità tale, da annullare, o grandemente ridurre, le funzioni psicointellettive, e la capacitò di critica e di giudizio”.
3.1 - Sulla base dei dati anamnestici e documentali, il dott. sostiene “…con Per_4 margini di probabilità vicini alla certezza…” che “…all'epoca di redazione delle disposizioni testamentaria, sussisteva una compromissione del quadro neuropsichico di entità tale da abolire la capacità di intendere e di volere” e che tale incapacità “…appariva non transitoria…” in quanto connessa ad una condizione cronica stabilizzata lentamente evolutiva.
3.2 – La rilevata natura non transitoria dell'incapacità risulterebbe apparentemente in contrasto gli “sporadici episodi di lucidità” accertati dal medico di famiglia il 27.10.22. Tuttavia, le conclusioni del CTU sulla permanenza dell'incapacità risultano pienamente coerenti con le altre circostanze fattuali certificate dal dott. quali il disorientamento spazio- Persona_3 temporale, il comportamento aggressivo e la riduzione del controllo sfinteriale che evidenziano un grave deterioramento cognitivo indice di patologia demenziale avanzata che isolano e limitano grandemente i momenti di lucidità, tanto nella frequenza quanto nella durata.
3.3 - Inoltre, le conclusioni del CTU sono coerenti anche con quanto emerso nell'ambito dell'istruttoria. Su punto il teste amico di lunga data di , Testimone_1 CP_3
pagina 3 di 11 all'udienza del 28.01.2025 ha affermato che la de cuius “…per quanto posso capire, è rimasta lucida fino al 2015 per peggiorare sempre più”.
Contraddittoria, e quindi non completamente valutabile, la deposizione resa dalla teste
, compagna del convenuto dal 2019 al 2024, ove da un lato afferma Testimone_2 CP_1 che “… fino al 15 settembre 2022 eravamo io, e mia figlia a fare CP_1 Persona_5 compagnia ad che non aveva bisogno di assistenza…” e dall'altro dichiara che “ CP_3 Per_6 era una collaboratrice domestica nel senso che aiutava nelle faccende domestiche e le teneva compagnia durante il giorno, tranne la “pausa pranzo””.
3.4 - Irrilevanti invece le conclusioni del CTU sulla documentazione amministrativa allegata in atti, il cui esame esulava dall'ambito dell'indagine circoscritta dal giudice alla documentazione medica;
di minima utilizzabilità la deduzione dell'aggravamento della incapacità a seguito del decesso del consorte della de cuius del 12.08.2022, dieci giorni prima della redazione del testamento;
evento che, a detta del CTU, “notoriamente” conduce sovente “…nel coniuge superstite, ad evoluzione peggiorativa ed aggiuntiva di patologia neuro cognitiva e comportamentale”.
4 - Accertato così che versava al momento della redazione delle CP_3 disposizioni testamentarie in condizioni di infermità tali “… che ne abolivano di fatto la capacità di disporre…” escludendone la capacità d'intendere escludendone la capacità d'intendere, va pronunciato l'annullamento del testamento olografo redatto il 22.08.2022 con efficacia ex tunc.
Per l'effetto: l'unità immobiliare sita a Treia, come meglio individuata al superiore punto 1, legata al convenuto deve considerarsi come mai uscita dal patrimonio della defunta, CP_1 con la conseguenza che rientra nell'asse da questa relitto.
5 - In relazione alla composizione dell'asse, va risolta preliminarmente la questione attinente alla titolarità delle somme depositate sul c.c. Bancoposta n. 1048441826 cointestato alla de cuius e alla convenuta contumace, a firma disgiunta.
5.1 – Sul punto, l'art. 1298, co. 2 del c.c. stabilisce che nei rapporti interni tra concreditori, salvo patto contrario, si presume l'eguaglianza delle quote. Tuttavia, la Cassazione ha più volte ribadito, e da ultimo con ord. 1643/2025, che tale presunzione non ha carattere assoluto, ammettendo prova contraria anche fondata su presunzioni semplici.
5.2 – Nel caso di specie l'attrice ha documentalmente provato che le somme depositate sul c.c. Bancoposta n. 1048441826 provengono esclusivamente dalla de cuius, in particolare:
pagina 4 di 11 - euro 50.000,00 versato il 02.01.2020 tramite vaglia presentato da;
CP_3
- euro 6.700,00 annui relativi alla di lei pensione, come evidenziato dalla richiesta di accredito della pensione sul c.c. di contitolarità e dal relativo estratto conto dal quale CP_4 emerge l'accredito mensile;
- euro 50.058,48 ed euro 57.104,14 venivano accreditati il 27.12.2022 quali saldo attivo dei due conti correnti (nn. 77091/12 e 77091/10) preesistenti a quello in contestazione, cointestati ai coniugi , premorto, e , unica erede di quello. Parte_2 CP_3
5.3 – I menzionati depositi rappresentano le uniche entrate che hanno alimentato il c.c.
BancoPosta n. 1048441826, dalla data della sua accensione (02.01.2020) sino alla data di decesso di . Risulta così superata la presunzione di solidarietà di cui all'art. 1298, CP_3 co. 2 del c.c. pertanto le già menzionate somme vanno considerate di esclusiva titolarità della de cuius.
6 – L'asse ereditario relitto è altresì composto da una unità immobiliare sita a Treia in Viale
Diaz G.A. n. 53, censita al catasto dei fabbricati al foglio 56, p.lla 227, composta da:
- appartamento uso civile abitazione (sub. 13) al piano terra con relativi vani accessori al piano seminterrato uno e cantine al piano seminterrato due con corte esclusiva;
- garage (sub. 3) al piano seminterrato primo;
- beni comuni non censibili: corte di mq 385,00 (sub. 9); soffitta al piano secondo (sub. 8).
6.1 - Il CTU geom. nominato al fine di accertare i valori dei beni Persona_7 immobili oggetto di compendio ereditario ha riscontrato che lo stato dei luoghi dell'unità immobiliare “… non è urbanisticamente conforme […] e ad oggi non è commerciabile…” e ha quantificato in complessivi euro 20.700,00 le spese da sostenere per rendere commerciabile l'intero compendio, di cui: euro 6.000,00 per spese tecniche e aggiornamento catastale;
euro
12.200,00 per sanzioni in favore del Comune di Treia;
euro 2.500,00 per opere edili. Importo da detrarre al valore di mercato dell'unità immobiliare.
6.2 – Il CTU applicando il procedimento di stima reddituale per capitalizzazione diretta
(reddito annuo lordo diviso il saggio di capitalizzazione annuo) ha stimato il valore di mercato complessivo dell'unità immobiliare in euro 192.000,00; valore al quale vanno detratte le spese di regolarizzazione per come meglio specificato nel precedente punto 6.1. di euro 20.700,00; per un totale di euro 171.000,00 (per arrotondamento).
pagina 5 di 11 7 - Quanto alle donazioni censurate dalla attrice di carenza di forma, a prescindere dalla causale del trasferimento, le due operazioni di postagiro di euro 15.000,00 (con causale
“donazione”) ed euro 60.000,00 (con casuale “postagiro”) eseguiti dalla de cuius rispettivamente in favore di e di integrano una vera e propria donazione Controparte_1 CP_3 diretta ad esecuzione indiretta che, in quanto tali, presuppongono la stipulazione dell'atto pubblico, salva l'ipotesi del modico valore da parametrarsi al patrimonio del donante al momento in cui l'atto di liberalità è stato eseguito.
7.1- Sul punto si rinvia al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017: “Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato
a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta;
ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore”.
8 - Per valutare l'incidenza delle donazioni eseguite sul patrimonio della donante occorre ricostruire il patrimonio di quest'ultima all'epoca delle disposizioni, cioè alla data del 28.12.2022 e del 19.06.2023.
8.1 - Sulla base dei documenti in atti e della CTU espletata sul valore dell'unità immobiliare di titolarità della de cuius è emerso che:
8.1.1 - Alla data del 28.12.2022 aveva un valore patrimoniale stimato dal CP_3
CTU di euro 279.110,92, di cui:
-euro 171.000,00 valore di mercato dell'unità immobiliare (di euro 191.000,00) decurtate le spese di regolarizzazione (di euro 20.700);
- euro 3.750,00 pari al valore nominale delle quote societarie della UDAT di MA MA
e C. s.n.c. di titolarità di (pari a 1/10 del valore del capitale sociale di complessivi CP_3 euro 37.500);
- euro 104.260,92 pari al saldo del c.c. Bancoposta n. 1048441826 di titolarità per ½ della de cuius alla data del 28.12.2022 prima della donazione;
pagina 6 di 11 -nulla in merito al c.c. Bancoposta n. 57868838 di titolarità esclusiva della de cuius per impossibilità di risalire in base alla documentazione in atti al saldo finale del conto alla data del
28.12.2022;
- euro 100,00 valore equitativamente determinato dal giudice da attribuire alla data del
28.12.2022 all'autovettura Opel Agila immatricolata il 02.02.2001, tg. BR515HC (acquistata dalla de cuius in data 23.09.2022 al prezzo di euro 100,00).
8.1.2 – Mentre alla data del 19.06.2023, aveva un valore patrimoniale CP_3 stimato di euro 237.649,08, di cui:
-euro 171.000,00 valore di mercato dell'unità immobiliare (di euro 191.000,00) decurtate le spese di regolarizzazione (di euro 20.700);
- euro 3.750,00 pari al valore nominale delle quote societarie della UDAT di MA MA
e C. s.n.c. di titolarità di (pari a 1/10 del valore del capitale sociale di complessivi CP_3 euro 37.500);
- euro 62.849,08 pari al saldo del c.c. Bancoposta n. 1048441826 di titolarità per ½ della de cuius alla data del 19.06.2023 prima della donazione;
- nulla in merito al c.c. Bancoposta n. 57868838 di titolarità esclusiva della de cuius per impossibilità di risalire in base alla documentazione in atti al saldo finale del conto alla data del
19.06.2023;
- euro 50,00 valore equitativamente determinato dal giudice da attribuire alla data del
19.06.2021 all'autovettura Opel Agila immatricolata il 02.02.2001, tg. BR515HC (acquistata dalla de cuius in data 23.09.2022 al prezzo di euro 100,00).
8.2 – La donazione di euro 15.000,00 in favore del convenuto va così ritenuta di modico valore e in quanto tale esclusa delle regole sulla forma prescritte dall'art. per le donazioni. Infatti, tale donazione rappresenta il 5,37% del patrimonio della donante al momento della liberalità, avendo sullo stesso un'incidenza quasi irrilevante.
8.2.1 – Si precisa, tuttavia, che la donazione in esame è intervenuta il 28.12.2022, in un momento successivo all'accertata incapacità di intendere della defunta. Pertanto, la donazione sarebbe comunque annullabile per incapacità della donante, domanda tuttavia non proposta.
8.2.2 – Neppure può condannarsi il convenuto alla restituzione della somma quale ingiustificato arricchimento, azione sussidiaria che presuppone l'assenza di un'azione tipica che tutela il diritto.
pagina 7 di 11 Peraltro, l'azione sarebbe esercitabile in mancanza di causa, che tuttavia nel caso di specie sarebbe sussistente e da individuarsi in quella tipica della donazione.
8.3 – La donazione di euro 60.000,00 in favore di non può invece ritenersi Controparte_2 di modico valore in quanto rappresenta il 25,24% del patrimonio della donante al momento della liberalità, avendo sullo stesso inciso in modo significativo.
Pertanto, ne va dichiarata la nullità per carenza di forma prescritta ad substantiam ai sensi dell'art. 782 c.c.
Anche tale somma va inclusa nell'asse relitto.
9 – Quanto alla somma di euro 172.187,60 indebitamente prelevata da e/o Controparte_2 utilizzata senza titolo e autorizzazione della defunta, l'attrice precisa che:
- euro 165.773,24 sono stati prelevati per pagamenti e donazioni;
- euro 37.249,25 ed euro per spese varie (farmacia, abbigliamento, calzature, ottica, estetica ed alimentari) di cui euro 2.902,00 per pagamento onoranze funebri del marito della de cuius ed euro 4.882,50 per costi di assistenza della (n. 3 postagiro del 31.03.2023, CP_3
02.05.2023, 31.05.2023 in favore di ); Controparte_5
- euro 20.027,90 saldo del c.c. Bancoposta cointestato alla data del decesso di CP_3
.
[...]
9.1- Riferisce il teste , responsabile dell'ufficio postale di Treia dal 2018, Testimone_3 all'udienza del 11.03.2025 che “…il nuovo conto corrente [ndr. il n. 1048441826] venne alimentato esclusivamente con la pensione di e vennero emesse due carte bancomat ...”; CP_3 come documentato dai verbali di restituzione delle carte di debito Postepay del 21.09.2023 la n.
5354762790211631 era intestata a mentre invece la n. 5355740712975516 a CP_3
; carte che nell'estratto conto allegato in atti sono riportate con i seguenti numeri Controparte_2 riassuntivi, rispettivamente la “CARTA 79021163” e la “CARTA 71297551”.
9.2 - Già accertata l'incapacità d'intendere di alla data del 22.08.2022 e la CP_3 mancanza di autorizzazione delle spese e dei prelievi eseguiti con la carta n. 71297551 sul conto n. 1048441826 dalla data del 22.08.2022 sino a quella di chiusa del c.c.; rilevato che le anzidette operazioni vanno riferite a intestataria della carta n. 71297551 con la quale sono Controparte_2 state eseguite, quest'ultima va condannata alla restituzione dell'importo di euro 54.834,81 pari alla somma dei pagamenti e dei prelievi eseguiti dalla data del 22.08.2022 sino a quella di chiusa del c.c., escluso l'importo di euro 2.902,00 per pagamento spese funebri del marito della de cuius
pagina 8 di 11 ed euro 4.882,50 per costi di assistenza della (n. 3 postagiro del 31.03.2023, 02.05.2023, CP_3
31.05.2023 in favore di ). Controparte_5
Anche tale somma va inclusa nell'asse relitto.
9.3 – Invece infondata la domanda relativa ai pagamenti e ai prelievi effettuati prima del
22.08.2022, non essendovi prova dell'incapacità di intendere della de cuius in riferimento a tale periodo.
10 - FORMAZIONE DELLA MASSA EREDITARIA di complessivi euro 289.584,81, di cui:
- euro 60.000,00 donazione in favore di;
CP_3
- euro 54.834,81 somma dei pagamenti e dai prelievi eseguiti dalla data del 22.08.2022 sino a quella di chiusa del c.c.;
- euro 171.000,00 valore accertato dal CTU dei beni immobili oggetto del compendio ereditario composto dall'unità immobiliare sita a Treia in viale Diaz n. 53, distinto al catasto dei fabbricati del predetto Comune al fg. 56, part. 227, sub. 13 -appartamento-, sub. 3 – garage-, sub.
9 -beni comuni non censibili corte di mq 385,00 – e sub.
8 - soffitta al piano secondo -; si precisa che tale valore rimarrà invariato solo nell'ipotesi dell'assegnazione dell'unità immobiliare o della divisione in natura;
nel diverso caso della divisione a mezzo vendita il valore subirà la variazione derivante dal ricavato del bene al netto delle spese necessarie per l'alienazione con modalità competitive. Con i riflessi sulla determinazione delle quote di ciascun erede legittimo;
- euro 3.750,00 pari al valore nominale delle quote societarie della UDAT di MA MA
e C. s.n.c. di titolarità di (pari a 1/10 del valore del capitale sociale di complessivi CP_3 euro 37.500);
- alcun valore invece può attribuirsi all'autovettura Opel Agila immatricolata il 02.02.2001, tg. BR515HC (acquistata dalla de cuius in data 23.09.2022 al prezzo di euro 100,00).
10.1 – Da escludersi dalla formazione della massa ereditaria il saldo attivo del conto Banco
Posta 1048441826, già liquidato in favore delle eredi legittime ( e ) Parte_1 Controparte_2 secondo quote di legge (euro 9.973,13 ciascuna).
10.2- DETERMINAZIONE DELLE QUOTE
: euro 144.792,405 (pari ad 1/2 della massa ereditaria); Parte_1
: euro 144.792,405 (pari ad 1/2 della massa ereditaria). Controparte_2
10.3 - Quota SP IA: euro 144.792,405
- totale avere dalla massa dalla massa euro 144.792,405
pagina 9 di 11 10.4 - Quota SP : euro 144.792,405 CP_2
- quota dei valori mobiliari donati euro 60.000,00
- quota dei valori mobiliare illegittimamente trattenuta euro 54.834,81
- totale avere dalla massa euro 29.957,595
10.5 -
conguaglio avere euro 144.792,405 Parte_1
conguaglio avere euro 29.957,595 Controparte_2 tutto a prelevarsi dal valore degli immobili che ricadono nell'asse ereditario.
11 - Così definita la composizione dell'asse e la determinazione delle quote, la causa deve proseguire per le operazioni divisionali.
12 - Le spese seguono la soccombenza sulle domande che interessano la successione testamentaria e vengono liquidate in questa sede anche in ragione della auspicabile possibilità che le operazioni divisionali, pure richieste da parte attrice, si concludano con ordinanza.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella contumacia di , DICHIARA Controparte_2 aperta la successione di in data 24.6.23 e dichiara suoi eredi e CP_3 Parte_1
, nella quota di un mezzo ciascuna;
Controparte_2
DICHIARA inammissibile l'azione di nullità del testamento olografo redatto da CP_3
proposta da;
[...] Parte_3
ANNULLA il testamento olografo di redatto il 22.08.2022, pubblicato dal CP_3 notaio il 26.06.2023 (rep. 1875 – racc. 1414) e per l'effetto CO Persona_1 CP_1
a restituire alla massa ereditaria il legato costituito in suo favore dall'unità immobiliare
[...] sita a Treia in viale Diaz n. 53, distinta al catasto dei fabbricati del predetto Comune al fg. 56, part. 227, sub. 13 -appartamento-, sub. 3 – garage -, sub.
9 -beni comuni non censibili corte di mq 385,00 – e sub.
8 - soffitta al piano secondo-;
RESPINGE la domanda di nullità della donazione di euro 15.000,00 in favore di CP_1
;
[...]
DICHIARA la nullità della donazione di euro 60.000,00 in favore di e per Controparte_2
l'effetto condanna a restituire la somma alla massa ereditaria;
Controparte_2
ACCERTA che l'importo di euro 54.834,81 illegittimamente appreso da Controparte_2 costituisce componente attivo della massa ereditaria e pertanto va in essa conferita;
pagina 10 di 11 RESPINGE tutte le altre domande;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la divisione dei beni;
COMPENSA per intero tra l'attrice e e condanna a Controparte_1 Controparte_2 sostenere le spese della attrice, che liquida in euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre accessori e spese.
Macerata, 23 dicembre 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
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