Sentenza 14 febbraio 2013
Massime • 1
L'ambito conoscitivo del giudice del riesame è circoscritto alla valutazione delle acquisizioni coeve all'emissione dell'ordinanza coercitiva, delle sopravvenienze favorevoli all'indagato (art. 309, comma quinto, cod. proc. pen.) e degli ulteriori elementi "addotti dalle parti nel corso dell'udienza" (art. 309, comma nono, cod. proc. pen.), anche se non presentati al giudice che emise la misura, mentre eventuali acquisizioni successive rispetto al momento della chiusura della discussione dinanzi al collegio non assumono alcun rilievo nell'ambito del successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatte valere soltanto con la richiesta di revoca o modifica della misura al giudice competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2013, n. 8460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8460 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 14/02/2013
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 372
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 43209/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI PU ON N. IL 02/03/1972;
avverso l'ordinanza n. 2599/2012 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 18/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Aldo Policastro che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 18 luglio 2012, il Tribunale di Napoli, 12^ sezione penale per il riesame, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione della decisione del Tribunale del 18.7.2011, confermava l'ordinanza del GIP del Tribunale in sede, con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Di RT DO, perché gravemente indiziato in relazione al delitto di cui al capo A (art. 416 bis cod. pen.) per partecipazione all'associazione camorristica del clan dei casalesi. Il Tribunale dava atto che la coerente lettura delle dichiarazioni dei collaboratori dava conto dell'esistenza dell'organizzazione nella quale, a seguito della detenzione di numerosi esponenti di vertice dell'associazione criminale, aveva assunto ruolo preminente CH NI che si avvaleva della collaborazione, con ruolo di rilievo, di alcune persone fra le quali il Di RT, per come indicato da IC AF, SO VA, CH DR e TA GI, attendibili per come risultante dai verbali delle dichiarazioni dei predetti, nuovamente esibiti dal PM che allegava anche un' annotazione della Squadra Mobile del 21.5.2012, atti al cui esame dettagliato i giudici di merito provvedevano. Evidenziava in particolare il Tribunale che IC aveva indicato l'indagato (da lui conosciuto con il nome di ER) come incaricato del commercio di stupefacenti e della gestione e recupero delle armi nonché della cura della contabilità (accanto a NI Panaro); che SO e CH avevano reso analoghe dichiarazioni (SO lo indicava come depositario di tre AL e di due pistole;
CH come detentore di armi per conto del clan, partecipe delle riunioni organizzative e interessato anche al ramo delle estorsioni); che TA e GA, pur avendo reso propalazioni meno significative, avevano comunque confortato il quadro descrittivo degli altri dichiaranti. Tali fonti erano inoltre confermate dai servizi di osservazione di p.g. che davano conto della frequentazione del Di RT con altri affiliati. Le esigenze cautelari scaturivano dalla prognosi di elavata pericolosità fondata sul pericolo di reiterazione che richiedeva la misura custodiate in carcere.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale nonché per mancanza o manifesta illogicità della motivazione:
- per essersi innanzi tutto violato il principio del divieto del ne bis in idem per avere il Tribunale espressamente riconosciuto che senza la nota della polizia giudiziaria non sarebbe stato possibile riconoscere l'attendibilità dei singoli dichiaranti;
- il Tribunale si è poi limitato a condividere la valutazione di attendibilità già formulata dalla detta nota, della cui produzione non vi è traccia e che comunque viola il disposto dell'art. 309 cod. proc. pen., comma 5;
- infine le propalazioni dei tre principali collaboratori (IC, SO e CH) sono generiche, discordanti fra loro, intrinsecamente inattendibili ed illogiche, fideisticamente accolte senza rigorosa verifica in ordine all'attendibilità del dichiarante e alla credibilità intrinseca in considerazione di significative divergenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato, perché non vi è stata violazione del divieto del ne bis in idem, "quanto l'ordinanza annullata aveva formulato la sua valutazione allo stato degli atti.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, perché l'art.309 cod. proc. pen., comma 9, consente alle parti di addurre elementi ulteriori nel corso dell'udienza.
Va ribadito che l'ambito conoscitivo del giudice del riesame è circoscritto alla valutazione delle acquisizioni coeve all'emissione dell'ordinanza coercitiva, delle sopravvenienze favorevoli all'indagato (art. 309 cod. proc. pen., comma 5) e degli ulteriori elementi "addotti dalle parti nel corso dell'udienza" (art. 309 cod. proc. pen., comma 9,), anche se non presentati al giudice che emise la misura: eventuali acquisizioni successive rispetto al momento della chiusura della discussione dinanzi al collegio non assumono alcun rilievo nell'ambito del successivo giudizio di legittimità, e possono essere fatte valere soltanto con la richiesta di revoca o modifica della misura al giudice competente (Cass. Sez. 1, 13.07.2007 n. 34616).
3. Le ulteriori critiche sono ancora infondate.
Ed invero, le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi. (In motivazione la Corte ha affermato che l'art. 192 cod. proc. pen., comma 3, non pone alcuna limitazione per quanto riguarda l'individuazione dei riscontri, che possono consistere in elementi di qualsivoglia natura purché, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata in correità, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova;
Cass. Sez. 1, 4.11.2004 n. 46954). Nè il Tribunale ha omesso di procedere alla verifica dell'attendibilità, in quanto ha rammentato che dai servizi di osservazione effettuati dalla polizia giudiziaria è risultata la frequentazione del ricorrente con persone appartenenti all'associazione criminale dei casalesi.
4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013