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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3721 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 3006 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, cui è riunito il procedimento R.G. n. 3027/2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 12-6-2025, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
Via Francesco Denza n. 16/d, presso lo studio dell'Avv. Ernesto Iannacci, che lo
rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Leili Mazi, in virtù di procura in atti;
- Appellanti -
e
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, elettivamente domiciliati in Roma, Via A.G. Bragaglia n. 134, presso lo
[...]
studio dell'Avv. Federica Giachetti, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellati -
nonché
, e;
Controparte_5 Controparte_6 CP_7
Appellati non costituiti
Oggetto: Azione revocatoria.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. Controparte_1 Controparte_2
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Controparte_3 Controparte_4
Tivoli i sigg. e (questi Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 ultimi tre in qualità, rispettivamente, di coniuge e di figli del sig. , al fine Parte_1 di sentire dichiarare la revocatoria ex art. 2901 dell'atto a rogito Notaio del 18 Per_1 marzo 2016 (rep. n. 2034, racc. n. 1361), avente ad oggetto “cessioni in adempimento di 3
accordi di separazione”, con il quale il signor in ottemperanza ed in Parte_1 esecuzione del decreto di omologazione della separazione coniugale pronunciato dal
Tribunale di Tivoli in data 28/1/2016 (decreto n. 321/2016), aveva ceduto:
- alla moglie i diritti a lui spettanti sulle porzioni immobiliari (casa di Controparte_5 abitazione in villino in Formello via della Ficoraccia 34, con terreno, magazzino box etc.) meglio descritte nel rogito notarile, e precisamente: “piena proprietà di un'abitazione in villino in Comune di Formello (RM), Via della Ficoraccia n. 34 (in catasto Località Monte Lavatore) sviluppantesi su due piani, composto da due vani ad uso cantina, garage, rispostigli ed intercapedine al piano seminterrato, ingresso su corridoio, soggiorno con angolo cottura, quattro stanze, ripostiglio e tre servizi al piano terra con annesso terreno della complessiva superficie di circa mq. 14.739
(quattordicimila settecentotrentanove) sul quale insiste un locale magazzino indipendente composto tre locali e servizio, in confine con Via della Ficoraccia, particelle 1620 e 2053 stesso foglio, salvo altri;
il tutto riportato: - in Catasto
Fabbricati di detto Comune al Foglio 20: - Particella 1613 Subalterno 1, Località
Monte Lavatore, Piano T-S1, Categoria A/7, Classe 3, Vani 9, Rendita Euro 1.533,88
(l'abitazione in villino); - Particella 1613 Subalterno 2, Via Della Ficoraccia n. 34,
Piano SI, Categoria C/6, Classe 7, Mq. 59, Rendita Euro 42,66 (il box auto annesso al villino); - Particella 1614, Via Della Ficoraccia n. 34, Piano T, Categoria C/2, Classe 3,
Mq. 87, Rendita Euro 67,40 (il locale magazzino indipendente); - in Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 20: - particella 1044, seminativo, classe 5, are 23, centiare 00,
R.D. Euro 3,56, R.A. Euro 2,97”;
- al figlio la quota di 1/2 dei diritti spettanti sulle porzioni immobiliari Controparte_6
(villino bifamiliare con garage in Comune di Magliano de' Marsi, via Cicolana) descritte nel rogito notarile, e precisamente: “villino bifamiliare sita in Comune di Magliano De'
Marsi (AQ), Via Cicolana, composto di un unico piano terra, composto da soggiorno, cucina, corridoio, tre camere, due bagni, garage con annesso giardino, in confine con
Strada Provinciale Cicolana, Subalterni 15 e 17 stesso foglio e particella, salvo altri;
il tutto riportato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 25 Particella 13: -
Subalterno 7, Via Cicolana, Categoria A/3, Classe l, Vani 7, Rendita Euro 325,57
(l'appartamento); - Subalterno 6, Via Cicolana, Categoria C/6, Classe 9, Mq. 25 4
Rendita Euro 51,65 (locale ad uso garage); - Subalterno 14, bene comune non censibile ai subb. 6 e 7, senza rendita (il giardino)”;
- al figlio i diritti sulle porzioni immobiliari (appartamento via Cassia CP_7
1776H int. 6 con box auto) descritte nel rogito notarile, e precisamente: “piena proprietà delle porzioni immobiliari site in Comune di Roma (RM), Via Cassia n.
1776/H e precisamente: - appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno 6 (sei), composto da soggiorno, angolo cottura, due camere, bagno e balcone, in confine con appartamento interno 5 (cinque), vano scala e distacco su proprietà condominiale, salvo altri;
- box auto al piano interrato, distinto con il numero 6 (sei), della superficie di circa Mq. 36 (trentasei), in confine con area di manovra e box numero 4 (quattro), 5 (cinque) e 7 (sette), salvo altri;
il tutto riportato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 46 Particella 1240: - Subalterno 30,
Via Cassia n. 1776/H, Piano 2, Interno 6, z.c. 6, Categoria A/2, Classe 4, Vani 3,5,
Rendita Euro 415,75 (l'appartamento); - Subalterno 40, Via Cassia n. 1776/H, Piano
S1, Interno 6, z.c. 6, Categoria C/6, Classe 12, Mq. 36, Rendita Euro 145,02 (il box auto).”
Gli attori, a sostegno della domanda, assumevano che dai trasferimenti in questione era evincibile non solo l'intenzione del sig. di frodare i creditori, ma anche la Parte_1 conoscenza, da parte della sig.ra e dei sigg. e Controparte_5 CP_6 CP_7 figli di entrambi, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori.
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano la fondatezza dell'azione, eccependo,
“in primis”, la peculiare tipicità delle assegnazioni disposte in sede di separazione che,
a loro avviso, ne impediva la riconducibilità agli atti soggetti ad azione revocatoria, nonché il difetto di legittimazione degli attori che, con atto notificato il 7/7/2017, avevano ceduto il loro credito a terzi;
inoltre, nel merito, si limitavano a resistere, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n. 545/20, accoglieva la domanda, dichiarando l'inefficacia, nei confronti degli attori, dell'atto a rogito Notar del 18 marzo 2016 e condannando altresì i convenuti, in solido tra Per_1 loro, alla rifusione delle spese processuali. 5
Il Tribunale, sostanzialmente, reputava che fossero ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della domanda in quanto gli attori avevano fornito la prova dell'esistenza del credito (riconosciuto dal Tribunale di Tivoli con sentenza n.
8079/2019, provvisoriamente esecutiva, con la quale il sig. era stato Parte_1 condannato a pagare ai sigg. , e la somma CP_1 CP_4 CP_2 Controparte_3 di Euro 3.632.431,78, oltre interessi e spese di lite) e dell'atto di disposizione del patrimonio compiuto dal debitore, mentre sotto il profilo soggettivo erano emersi i requisiti del “consilium fraudis” (essendo stato l'atto dispositivo compiuto mentre era in corso l'azione civile promossa dai fratelli dell'attore, poi esitata nella citata sentenza di condanna), sia della “scientia damni” (stante il fatto che l'atto era intervenuto tra soggetti tra cui intercorrevano particolari legami, che li avevano certamente posti a conoscenza della posizione debitoria del sig. . Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un unico, articolato motivo di censura, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado laddove il Tribunale, in violazione del disposto di cui all'art. 2901 c.c., aveva reputato di ravvisare la consapevolezza del debitore di ledere la garanzia del credito in ragione del mero accertamento dell'esistenza di un pregiudizio per i creditori scaturente dall'atto dispositivo.
Al contrario, secondo l'appellante, l'art. 2901 c.c., lungi dall'equiparare il pregiudizio
(“eventus damni”) a detta consapevolezza (“consilium fraudis”), aveva tenuto ben distinti i due requisiti, sicché gli attori avrebbero dovuto provare non solo che il patrimonio del debitore, a seguito dell'atto dispositivo, era divenuto insufficiente a soddisfare il loro credito, ma anche che i terzi erano a conoscenza dei debiti di costui e dell'insufficienza della sua restante porzione di patrimonio a fornire adeguata garanzia.
Al contrario, a detta dell'appellante, non solo gli attori non avevano mai fornito la prova di una “consapevolezza pregiudizievole”, ma lui stesso si era “offerto di provare la reale consistenza del suo patrimonio, del quale è parte rilevante, o almeno lo era al momento della proposta azione revocatoria, la partecipazione nelle due società di famiglia, al fine di dimostrare l'insussistenza dell'eventus damni in ragione delle ampie residualità patrimoniali”. 6
In particolare, il sig. riferiva di aver prodotto apposita documentazione Parte_1 dalla quale risultava che il suo patrimonio aveva “ben altra consistenza”, in quanto egli:
1) era titolare di quote della società Seiemme pari a circa 680.000,00 Euro;
2) era contitolare, “pro indiviso” con gli altri fratelli, “ora come anche al momento degli accordi di separazione in forza dei quali [erano] stati trasferiti i beni oggetto di causa”, di una serie di immobili “indicati nella relazione notarile notaio , per i Per_1 quali egli aveva già promosso un giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, il cui valore, prudenzialmente, era stato indicato in Euro 800.000,00; 3) era creditore nei confronti dei propri germani di varie indennità di occupazione, da lui chieste per il mancato uso di detti beni, da quantificarsi in Euro 1.000.000,00; 4) era anche comproprietario con i suoi fratelli della società e della Mariotti Calcestruzzi, la Pt_1 cui quota era di rilevante valore, come dimostrato anche da quanto accertato dal
Tribunale di Roma con sentenza n. 18818/2017.
In ogni caso, poi, l'appellante si doleva anche del fatto che il Tribunale non avesse accolto la richiesta di C.T.U. da lui formulata, che avrebbe consentito di provare la reale consistenza di dette società.
Infine, nel sostenere che il suo patrimonio, al momento dell'omologa della separazione personale dalla sig.ra era di gran lunga sufficiente per soddisfare la Controparte_5 pretesa creditoria dei fratelli, ammontando ad un valore complessivamente pari ad oltre 3.700.o00,00 Euro, l'appellante deduceva che nel giudizio civile menzionato nell'impugnata sentenza, attualmente in fase di appello, egli aveva avanzato numerose domande riconvenzionali, per un ammontare di oltre 1.0000.000,00 di Euro.
Da ultimo, al fine di dimostrare l'inconfigurabilità, in capo al coniuge ed ai propri figli, della “scientia damni” erroneamente ravvisata dal giudicante di prime cure,
l'appellante, nel richiamare alcuni precedenti giurisprudenziali, evidenziava che l'atto dispositivo, posto in essere in adempimento del proprio obbligo di mantenimento in favore del coniuge e dei figli, doveva essere qualificato a titolo oneroso, in quanto i coniugi, in sede di separazione, avevano fatto esplicito riferimento alla natura compensativa solutoria dei trasferimenti immobiliari, perché volti “a compensare anche ragioni risarcitorie collegate all'addebito della separazione al marito”, sicché, ai fini dell'accoglimento dell'azione, si sarebbe reso necessario accertare la prova “della 7
conoscenza nel terzo di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore”, la quale non poteva certo ravvisarsi per il solo fatto dell'esistenza del rapporto di coniugio e di parentela tra le parti.
Pertanto, nel ritenere l'inconferenza di un precedente giurisprudenziale richiamato dal giudicante di prime cure, l'appellante concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria, reiterava la richiesta di C.T.U. già avanzata in primo grado, chiedendo anche l'interrogatorio formale degli appellati.
Costituitisi in giudizio, i sigg. e dopo aver CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 riepilogato i fatti di causa, si limitavano a resistere, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
I sigg. , e , benché ritualmente citati, Controparte_5 Controparte_6 CP_7 non si costituivano in giudizio, preferendo rimanere contumaci.
Disposta la riunione al presente fascicolo d'ufficio, recante il n. G.R. 3006/20, del fascicolo d'ufficio R.G. n. 3027/20 (costituente una sua semplice duplicazione), all'udienza del 12/6/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, riguardo alla natura dell'atto dispositivo ed alla sua pretesa onerosità, si osserva che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, cui questa Corte di merito ritiene di aderire, “il trasferimento della proprietà di un bene, in adempimento di un accordo tra coniugi nell'ambito di una separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, giacché quest'ultima spiega efficacia meramente dichiarativa, non incidente sulla 8
natura contrattuale di tale accordo” Cass. n. 26127/2024; nello stesso senso, in precedenza, vedi anche Cass. n. 15169/2022).
In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio- compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale” (Cass. n. 10443/2019; nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 8516/2006, citata da Tribunale, e Cass. n. 18899/2023).
A ciò, poi, aggiungasi che è altresì ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, traendo esso origine dalla libera determinazione del coniuge e divenendo “dovuto” solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché anche l'accordo separativo va considerato parte dell'operazione revocabile (Cass. n. 21358/2020).
Acclarato, quindi, sul piano teorico, che l'atto di trasferimento di un diritto reale in esecuzione di accordi intervenuti in occasione della separazione consensuale dei coniugi è revocabile, con specifico riguardo al caso che ne occupa si rileva che l'atto, pur nella sua “tipicità”, può essere valutato (come, del resto, ritenuto anche dal giudicante di prime cure) di natura sostanzialmente onerosa, perché volto a dar luogo ad una più ampia sistemazione solutorio/compensativa dei rapporti di natura patrimoniale insorti 9
tra i coniugi durante il periodo di convivenza matrimoniale, e ciò anche alla luce della disparità economica esistente tra i coniugi stessi.
Ne consegue, quindi, che ai fini della revocabilità dell'atto oggetto di causa, in ragione di quanto stabilito dall'art. 2901, comma 3, c.c., era necessario dimostrare non solo che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che esso arrecava alle ragioni dei creditori
(e, in caso di sua anteriorità rispetto all'insorgenza del credito, che fosse dolosamente preordinato per pregiudicarne il soddisfacimento), ma che anche il terzo fosse consapevole di tale pregiudizio (o, in caso di anteriorità dell'atto al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione).
Ciò premesso, questa Corte ritiene di condividere le valutazioni del giudicante di prime cure, che ha ravvisato l'esistenza dei presupposti per accogliere la domanda degli attori.
Infatti costoro hanno dato la prova dell'esistenza del loro consistente credito nei confronti del sig. avendo prodotto la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_8
8079/19 (provvisoriamente esecutiva), con la quale egli è stato condannato al pagamento, in favore dei germani, della somma di Euro 3.632.431,78, oltre interessi legali e spese processuali.
Inoltre, sotto il profilo dello “eventus damni”, è indubbio che l'atto dispositivo abbia oggettivamente comportato un pregiudizio nei confronti delle ragioni creditorie degli odierni appellati, avendo determinato una pressoché totale menomazione del patrimonio del disponente e, comunque, avendo reso più difficile ed oneroso il soddisfacimento del credito vantato dai germani, stante la verosimile infruttuosità di una futura esecuzione nei confronti del comune debitore.
Analogamente, poi, devono ritenersi sussistenti i requisiti soggettivi del “consilium fraudis” e della “scientia damni”.
Circa la consapevolezza di compiere un atto idoneo a pregiudicare i creditori, con l'intento di impedire o rendere più difficile la soddisfazione dei loro crediti, relativamente alla persona del debitore può certamente essere ravvisata nella stessa tempistica in cui si è collocato l'atto, che risulta essere stato stipulato dopo l'avvenuta introduzione, da parte dei germani del sig. di un'apposita azione civile Parte_1 nei confronti di costui, poi conclusasi con la pronunzia di una sentenza di condanna per l'ingente somma di Euro 3.632.431,78, oltre interessi e spese processuali;
inoltre, come correttamente ritenuto dal Tribunale, tale rilievo non può essere inficiato dal fatto che il trasferimento sia stato operato nell'ambito del formale adempimento delle obbligazioni 10
assunte dai coniugi in sede di omologazione della loro separazione consensuale, in quanto le condizioni della separazione furono concordate dopo l'insorgenza del credito vantato dagli attori e, come già rilevato, in epoca successiva all'introduzione del giudizio civile esitato nella sentenza n. 8079/19; a ciò, poi, va aggiunto che, come più sopra rammentato, in giurisprudenza è stata ripetutamente ammessa la revocabilità del trasferimento di un immobile effettuato dal genitore in favore dei figli in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, traendo esso origine dalla libera determinazione del coniuge e divenendo “dovuto” solo in ragione di un impegno assunto in costanza di un'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, con la conseguenza che in tal caso anche l'accordo separativo deve ritenersi costituire parte dell'operazione revocabile.
Infine, riguardo alla posizione dei terzi acquirenti, la consapevolezza del pregiudizio arrecato dall'atto ai creditori del disponente può senz'altro essere ravvisata -come già ritenuto dal Tribunale- nei peculiari rapporti di parentela intercorrenti tra le parti (e, relativamente, ai sigg. ed alla di lui ex moglie, anche lavorativi), che Parte_1 possono essere certamente valutati alla stregua di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti da cui desumere l'esistenza della “scientia damni” in capo ai predetti.
Ciò premesso, riguardo all'affermazione del sig. secondo cui il suo Parte_1 patrimonio non sarebbe mai divenuto insufficiente a soddisfare il credito vantato dai suoi germani, si osserva che dalla documentazione prodotta non risulta assolutamente che detto patrimonio, dopo la stipula dell'atto oggetto di revocazione, fosse ancora in grado di garantire il soddisfacimento di detto credito.
Infatti, relativamente alle “due società di famiglia”, è sufficiente osservare che la
è addirittura fallita, mentre riguardo alla Seiemme s.r.l., alla data del Controparte_9 recesso dalla compagine sociale, le quote di proprietà del sig. pari ad 1/6 Parte_1 del capitale, avevano un valore di “soli” Euro 678.610,00.
Inoltre, riguardo alla riferita contitolarità, “pro indiviso” con gli altri fratelli, di una serie di immobili “indicati nella relazione notarile notaio , per i quali l'odierno Per_1 appellante ha dichiarato di aver già promosso un giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, si osserva che la semplice indicazione del presunto valore della quota nella misura di Euro 800.000,00 risulta del tutto teorica, così come l'ammontare delle indennità di occupazione asseritamente vantate nei confronti dei propri germani 11
per il mancato uso di tali beni (la cui debenza è tutta da verificare), che lo stesso appellante ha personalmente quantificato nella misura di Euro 1.000.000,00.
Infine, identiche conclusioni valgono anche per le domande riconvenzionali che il sig. ha dichiarato di aver proposto nei confronti dei propri fratelli nel giudizio Parte_1 civile conclusosi con la citata sentenza n. 8079/19, attualmente in fase di appello.
In tale situazione, va escluso che ciò che ancora resta del patrimonio del sig.
[...]
(che, peraltro, sul punto non ha neanche prodotto una perizia di stima di Pt_1 parte) possa essere considerato di consistenza tale da garantire il soddisfacimento dell'ingente credito vantato dai suoi fratelli, né al riguardo non può essere accolta la richiesta di C.T.U. nuovamente avanzata dall'appellante in questa fase del giudizio, in quanto essa avrebbe chiaramente un carattere del tutto esplorativo (basti pensare che l'appellante ne ha chiesto l'espletamento anche per accertare la reale consistenza delle società di cui sopra).
Ne consegue che l'appello, totalmente infondato, non può che essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di CP_1
, , , come da dispositivo,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 facendo applicazione dei valori medi stabiliti per le cause di valore indeterminabile di complessità media, ad eccezione della voce “istruttoria”, che viene liquidata nei minimi.
Sono invece irripetibili le spese sostenute dall'appellante nei confronti di CP
, e , rimasti contumaci.
[...] Controparte_6 CP_7
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, , , nonché di , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e , avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_6 CP_7
545/2020, che conferma;
12
condanna l'appellante al pagamento, in favore di , Controparte_1 Controparte_2
, , delle spese del grado di appello, che vengono Controparte_3 Controparte_4 liquidate in Euro 10.313,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
dichiara l'irripetibilità delle spese sostenute dall'appellante nei confronti di CP
, e;
[...] Controparte_6 CP_7
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 12-6-2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò