CASS
Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 14913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14913 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA IO VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/11/2022 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore Avv. Antonio Ingroia concludeva per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14913 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Caltanissetta, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, rigettava l'appello proposto nell'interesse di SA ID AL nei confronti dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca fio sostituzione della massima misura in relazione all'attenuazione delle esigenze cautelari 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen) e vizio di motivazione: l'ordinanza sarebbe viziata in quanto, nel ritenere il pericolo di reiterazione in relazione all'unico reato per cui la misura risultava applicata, ovvero il reato di estorsione, indicava come vi fossero elementi per effettuare una prognosi negativa in ordine alla reiterazione di condotte dirette 4. ledere l' "integrità psicofisica" della vittima, bene non protetto dalla norma incriminatrice che tutelerebbe solo la libertà di autodeterminazione ed il patrimonio 2.2. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con nota trasmessa il 2 marzo 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.La doglianza è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la consolidata e condivisa giurisprudenza secondo cui in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I. Rv. 277392 - 01; Sez. 5, n. 52301 del 14\07\2016, Petroni Rv. 268444). Nel caso di specie il Tribunale evidenziava la natura plurioffensiva dell'estorsione che lede sia la persona, che il patrimonio, sicché la misura era stata legittimamente confermata sulla base della valutazione della sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di condotte lesive sia della persona, che del patrimonio (pag. 8 del provvedimento impugnato). La motivazione del provvedimento impugnato si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al 2 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il giorno 8 marzo 2023 L'estensore Il Presi ente
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore Avv. Antonio Ingroia concludeva per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14913 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Caltanissetta, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, rigettava l'appello proposto nell'interesse di SA ID AL nei confronti dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca fio sostituzione della massima misura in relazione all'attenuazione delle esigenze cautelari 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen) e vizio di motivazione: l'ordinanza sarebbe viziata in quanto, nel ritenere il pericolo di reiterazione in relazione all'unico reato per cui la misura risultava applicata, ovvero il reato di estorsione, indicava come vi fossero elementi per effettuare una prognosi negativa in ordine alla reiterazione di condotte dirette 4. ledere l' "integrità psicofisica" della vittima, bene non protetto dalla norma incriminatrice che tutelerebbe solo la libertà di autodeterminazione ed il patrimonio 2.2. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con nota trasmessa il 2 marzo 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.La doglianza è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la consolidata e condivisa giurisprudenza secondo cui in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I. Rv. 277392 - 01; Sez. 5, n. 52301 del 14\07\2016, Petroni Rv. 268444). Nel caso di specie il Tribunale evidenziava la natura plurioffensiva dell'estorsione che lede sia la persona, che il patrimonio, sicché la misura era stata legittimamente confermata sulla base della valutazione della sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di condotte lesive sia della persona, che del patrimonio (pag. 8 del provvedimento impugnato). La motivazione del provvedimento impugnato si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al 2 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il giorno 8 marzo 2023 L'estensore Il Presi ente