Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2004, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del Presidente legale rapp.te p.t. prof. Enzo Cardi, elett.te domta in Roma, via Plinio 21 presso l'avv. Luigi Fiorillo che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
- Ricorrente -
contro
HI RO;
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bologna n. 208/2000 in data 1 marzo/21 giugno 2000 (R.G. 831/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2003 dal Cons. Dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Nicola De Marinis per delega dell'avv. Luigi Fiorino;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Iannelli Domenico, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna, respingendo l'appello, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato accertato il diritto dei dipendenti della s.p.a. Poste Italiane di percepire la retribuzione per il periodo feriale in misura rapportata al corrispettivo del loro lavoro normale, comprensivo - quindi - della maggiorazione per le prestazioni notturne svolte secondo turni regolari e predeterminati. Avverso detta sentenza Poste Italiane s.p.a. ricorre per Cassazione, formulando un unico motivo di impugnazione, illustrato anche da memoria. La parte intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciando "omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversi", la società ricorrente critica l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale considerato che, sebbene nel vigente ordinamento la retribuzione riferibile al periodo feriale sia garantita da norma costituzionale, oltre che ordinaria, poiché queste fonti legali nulla dispongono circa la sua determinazione ed i criteri di computo, ogni disciplina al riguardo è rimessa all'autonomia negoziale, ad essa compatendo l'individuazione, fra quelle di natura retributiva, delle singole voci dell'emolumento in questione. Nella speeie, il C.C.N.L. applicabile fornisce indirettamente il criterio per la determinazione della base di computo della retribuzione relativa al periodo feriale, atteso che l'art. 14, nel prevedere, con riguardo al caso della sopravvenuta impossibilità, totale o parziale, del godimento delle ferie, l'erogazione di un'indennità sostitutiva delle stesse, rinvia, al fine di stabilire quali emolumenti compongano la relativa base di computo, alla nozione di "retribuzione fissa", di cui al successivo art. 56, che espressamente esclude la possibilità di comprendere in quest'ultima l'indennità per lavoro notturno. Inoltre, l'art. 55, nel distinguere la retribuzione fissa da quella variabile, quest'ultima comprensiva di ulteriori indennità, lascia intendere che queste non possono essere corrisposte quando il dipendente non svolge le prestazioni che le legittimano.
Il ricorso è inammissibile perché notificato alla controparte tardivamente.
Infatti, la sentenza del Tribunale di Bologna n. 208/2000, non notificata, risulta depositata il 21 giugno 2000. Il ricorso è stato notificato all'odierna parte intimata, presso l'avvocato Francesco Banchini, procuratore costituito nel giudizio di appello, presso il suo studio in Parma, B.go Garimberti n. 4, il 5 luglio 2001, quindi oltre il termine annuale di cui all'art. 327, primo comma, c.p.c., non applicandosi nelle cause di lavoro la sospensione feriale dei termini.
Non rileva che Poste Italiane abbia richiesto una prima notifica all'appellato (il 21 giugno 2001) "nel suo domicilio eletto in Bologna, via Santa Margherita 9 presso il Sindacato UGL", e che la notifica, pur tentata entro l'anno, non sia stata ivi eseguita "perché lo stesso non è domiciliato c/o UGL". Invero, i termini per l'impugnazione delle sentenze, qualificati perentori dall'art. 326 c.p.c. inquadrandosi nell'istituto generale della decadenza,
decorrono per il solo fatto oggettivo del trascorrere del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che detti termini non restano sospesi o interrotti per la necessità di reperire il nuovo recapito del destinatario della notifica dell'atto di impugnazione, che nelle more abbia trasferito altrove il proprio domicilio (Cass. 15 marzo 1993 n. 3043; 15 maggio 1996 n. 4505; 6 dicembre 2002 n. 17402). Consegue altresì che, ove la notificazione dell'impugnazione presso il domiciliatario non sia andata a buon fine, per non avere l'ufficiale giudiziario reperito detto domiciliatario nel luogo indicato dall'istante, tale tentativo di notifica non produce alcun effetto giuridico (Cass. 10 settembre 1993 n. 9473; 13 marzo 1998 n. 2740), mentre la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del domiciliatario medesimo spiega rilevanza in ordine all'individuazione delle modalità con le quali la notificazione stessa deve essere rinnovata (in detto diverso recapito, ovvero con deposito in cancelleria, ovvero presso il procuratore costituito), ma non tocca la necessità che tale rinnovazione avvenga entro la scadenza del termine perentorio fissato per l'impugnazione, restando a carico dell'istante il rischio che le nuove modalità notificatorie non consentano di rispettare detto termine (Cass. 4 settembre 1991 n. 9366; 16 maggio 1995 n. 5353; 13 luglio 1998 n. 6843). Nessuna influenza esplica nella fattispecie la recente sentenza costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002, giacché essa riguarda il caso che l'inosservanza del termine sia imputabile al ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante ma a soggetto diverso (ufficiale giudiziario o agente postale). Nel caso in esame, invece, nessuna disfunzione è ravvisabile, ne' viene denunciata, nell'operato dell'organo che ha (tentato o) proceduto alle notifiche.
L'inesistenza della notifica (tale è il caso di quella non eseguita presso l'originario indirizzo del domiciliatario) rende il vizio non suscettibile di sanatoria, rimedio invece esperibile nei soli casi di notifica, ancorché nulla (Cass. 29 maggio 1997 n. 4746), compiuta nel termine prescritto.
Nella specie, la notifica tentata in via Santa Margherita 9 è da ritenere inesistente, perché dalla sentenza impugnata risulta che il lavoratore appellato era domiciliato "in Bologna, via Tovaglie n. 12 c/o Sede del Sindacato UGL". Se, come si desume dalla interlineatura, nella relata di notifica, delle parole "via Tovaglie n. 12" e loro sostituzione con le parole "via Santa margherita 9", il domiciliatario si era trasferito dalla prima di dette vie alla seconda, l'elezione di domicilio aveva perso efficacia (art. 141, ult. comma, c.p.c), con la conseguenza che il tentativo di notifica in via Santa Margherita 9 è privo di qualsiasi rilievo;
ed, in quanto eseguito in luogo non riferibile o collegabile al destinatario della notificazione, inesistente.
Nulla per le spese, non essendovi stata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004