Sentenza 26 novembre 2015
Massime • 1
In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen.
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RIFLESSIONI SULLA APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 54 C.P. ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA. Giulio La Barbiera Introduzione La presente trattazione verte sulla analisi peculiare dell'applicazione, sostanziale e processuale, della normativa prevista all'articolo 54 c.p., in funzione di scriminante. 1) Profili di diritto penale sostanziale e processuale relativi all'articolo 54 c.p. Muovendo da tale premessa, va evidenziato che, lo stato di necessità è cosa diversa dalla legittima difesa. Nel caso di legittima difesa, il bene che viene leso dalla reazione dell'aggredito è un bene dell'aggressore stesso, mentre nelle ipotesi di cui all'art. 54, l'azione lesiva è diretta nei confronti di un …
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In tema di furto aggravato, la circostanza aggravante speciale dell'esposizione della cosa sottratta alla pubblica fede per ragioni di necessità di cui all'art. 625, 1° comma, n. 7) c.p. è integrata quando l'oggetto materiale del delitto sia costituito da una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via: in tale ipotesi, infatti, non rileva lo specifico utilizzo più o meno consolidato del mezzo di trasporto, e neppure l'affermazione della consuetudine avente ad oggetto l'apprestamento di efficaci sistemi di tutela contro il furto, quanto piuttosto l'indefettibile necessità che il veicolo rimanga esposto alla pubblica fede alla stregua di un criterio di elementare ragionevolezza (perché una …
Leggi di più… - 5. Furto in stazione di servizio videosorvegliata è aggravato (Cass. 35909/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 dicembre 2020
Tutto quanto contenuto in un box, destinato ad ufficio e posto a servizio di un'attività commerciale esercitata all'esterno, rientri senz'altro nell'esposizione alla fede pubblica, trattandosi di luogo privato ma aperto al pubblico per l'assolvimento di specifiche prestazioni inerenti all'esercizio, come tale soggetto a sorveglianza saltuaria da parte dell'avente diritto, impegnato anche nell'esecuzione dell'opera svolta all'esterno o nel monitoraggio degli addetti. In tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per "necessità" richiede che sia puntualmente accertata, in concreto, la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2015, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2015 |
Testo completo
5 2 7 2 4 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 245012015 - Presidente - N. Dott. FRANCO FIANDANESE - Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO REGISTRO GENERALE N. 18967/2014 - Consigliere - Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - Dott. LUCIA AIELLI - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCALAMBRIERI MASSIMO N. IL 09/07/1987 avverso la sentenza n. 3110/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 28/05/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Fodorow che ha concluso per l'ine w mhiera del reas Ø Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Catania confermava la sentenza di primo grado con il quale era stata inflitta all'imputato ricorrente la pena di mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa in relazione al reato di danneggiamento aggravato dalla esposizione dei beni alla pubblica fede.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato che deduceva violazione dell'art. 635 cod. pen. in quanto il fatto per cui si procedeva non sarebbe aggravato dalla esposizione dei beni alla pubblica fede. La porta danneggiata era di un locale privato ed era deputato a garantire la inviolabilità di tale locale dall'intervento di terzi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato 1.1. Il ricorrente invoca la illegittimità della aggravante della esposizione alla pubblica fede in ragione del fatto che la porta di ingresso di un locale privato sorvegliato con sistemi video non sia riconducibile alla categoria dei beni maggiormente tutelata. Circa la idoneità della sorveglianza del bene ad escludere la "esposizione" si registrano orientamenti giurisprudenziali non sempre coerenti. Cosi, ad esempio si è deciso che nel reato di furto, la circostanza aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede non sussiste qualora la tutela dello stesso risulti garantita da congegni idonei ad assicurare una sorveglianza assidua e continuativa (fattispecie di furto di autovettura, parcheggiata su strada pubblica, munita di sistema di antifurto satellitare che ne consentiva la sorveglianza continua ad opera di incaricato del proprietario: Cass. sez. 5, n. 44157 del 21/10/2008, Rv. 241690). In modo parzialmente difforme si è deciso che integra il reato di furto aggravato dall' esposizione alla pubblica fede della cosa la condotta di chi sottrae alcune racchette da tennis ed alcuni capi di abbigliamento all'interno dei locali di un circolo sportivo privato dotato di sistema di video sorveglianza a circuito chiuso, quando la sorveglianza è esercitata in modo non continuativo ed è quindi inidonea ad impedire il libero accesso da parte del pubblico, atteso che, ai fini della configurabilità dell'aggravante, assume rilievo non la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene, ma la facilità di raggiungere la "res" oggetto di sottrazione (Cass. sez. 5 n. 14022 del 08/01/2014, Rv. 259870; in senso analogo Cass. sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. 2015, Rv. 263258). La giurisprudenza si presenta dunque orientata ad escludere che l'esposizione alla pubblica fede sia compatibile con la sorveglianza "continua" del bene quasi che l'esposizioni implichi un affidamento, da escludere ogni volta che si eserciti sul bene un controllo permanente. Tale interpretazione che esclude l'affidamento alla pubblica fede in presenza di sistemi di controllo con caratteristiche di continuità, non valorizza l'ineliminabile affidamento insito nella collocazione del bene protetto in un luogo accessibile al pubblico, dunque raggiungibile da un numero indeterminato di facilmente persone. Il controllo della res esposta al pubblico con un sistema di videosorveglianza attenua ma non elide l'esposizione alla pubblica fede, ovvero il presupposto fattuale per il riconoscimento dell'aggravante. È stato, infatti, affermato che la ragione dell'aggravamento previsto dalla suddetta norma è data dalla volontà di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per "necessità" o per "consuetudine" (nei sensi sopra indicati) e che, perciò, possono essere più facilmente sottratte (vedi Cass. Sez. 4^, 07 novembre 2007, n. 5113). La videosorveglianza rappresenta una forma di controllo che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa e dunque non elide il presupposto dell'aggravante, ovvero l'affidamento alla pubblica fede conseguente alla esposizione del bene in un luogo raggiungibile da un numero indeterminato di persone. La inaffidabilità di tale sistema di protezione, che non garantisce la inviolabilità delle cose collocate in luoghi accessibili al pubblico, legittima la protezione aggravata che costituisce la ratio della circostanza prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. In modo coerente con tale interpretazione è stato deciso che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero M 3 del bene (Cass. sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Rv. 260204; Cass. sez. 5, n. 12436 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 259869). Dunque: non una qualsiasi sorveglianza esclude l'esposizione del bene alla pubblica fede;
ma una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione dell'oggetto (Cass. sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Rv. 260204).
2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 26 novembre 2015 Il Presidente L'estensore Franco FiandaneseFranco andary Sandra Recchione DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 21 GEN. 2016 CANGELTERE Claudia Pianell +