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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/12/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1056/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nazzareno Parte_1
Lopreiato (PEC: . Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 6/6/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione con cui l'Ente previdenziale, il 30.12.2024 chiedeva la restituzione dell'importo pari a € 1.773,81, in ragione dell'asserito indebito versamento della prestazione di disoccupazione agricola per il periodo intercorrente fra l'1.1.2013 e il 31.12.2013, fondato sulla motivazione “Revoca disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione prot. n. CP_1
2202.27/07/2015.0085363”. Parte ricorrente deduceva: I) di aver, il 27.3.2025, proposto ricorso amministrativo avverso la comunicazione suddetta, rigettato (il 22.5.2025) sulla motivazione secondo cui “il riesame della DS Agricola per gli anni 2013 e 2014 è stato definito a luglio 2018 e notificato entro i termini di prescrizione”; II) di non aver mai ricevuto alcun sollecito di pagamento
1 relativo alla prestazione in contestazione, segnalando, pertanto, l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione;
III) di aver ricevuto, in buona fede, la prestazione in discussione, chiedendo di tutelare, pertanto, l'affidamento ingenerato nella liquidazione della prestazione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione del diritto dell alla ripetizione delle somme oggi richieste per i CP_1 motivi esposti in narrativa;
2) in via preliminare accertare e dichiarare che l è decaduta dal CP_1 diritto di pretendere la restituzione dell'indebito; 3) in via principale accertare e dichiarare che le somme pretese dall a titolo di indebito non sono dovute e, comunque, la illegittimità ed CP_1 infondatezza in fatto ed in diritto della richiesta avanzata nei confronti della ricorrente per tutti i motivi esposti in narrativa;
4) condannare l'ente resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. dichiarando, all'uopo, il sottoscritto procuratore di aver tutto anticipato e nulla riscosso;
5) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti come per legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Prescindendo dall'omessa, dimostrata, contestazione intempestiva del disconoscimento delle giornate agricole da parte della ricorrente, l' previdenziale ha portato alla conoscenza di CP_2 la richiesta di restituzione di quanto indebitamente versato, oltre i termini di Pt_1 prescrizione previsti dalla legge.
2.1. Ed invero, come si evince dalla documentazione versata in atti, il provvedimento di ripetizione impugnato, è stato notificato a solo il 30.12.2024, mentre, l'asserito indebito Pt_1 fa riferimento al periodo intercorrente fra l'1.1.2013 e il 31.12.2013, con effettivo versamento nella data del 16.6.2024.
3. Si precisa come non possa considerarsi atto interruttivo il Verbale Unico di Accertamento n. 2202.29/06/2016.0070912 – rappresentativo delle risultanze emerse durante CP_1
l'espletamento dell'ispezione presso la ditta individuale di De TA – richiamato CP_3 dall'Ente previdenziale per contestare le deduzioni della ricorrente, poiché non rappresenta un atto attraverso cui risulta essere intimato al ricorrente il pagamento.
3.1. Né parte resistente – che deduce l'avvenuto riconoscimento del debito da parte della ricorrente, che, in seguito all'iscrizione a ruolo del giudizio, ha presentato istanza di rateizzazione – fornisce adeguata prova da cui desumere che la richiesta di rateizzazione attenga alla prestazione in discussione.
3.2. Non possono, pertanto, trovare valorizzazione le deduzioni sollevate da parte resistente.
4. L'azione di ripetizione di indebito soggiace al termine decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.) decorrente dal momento in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione, ritenuta indebita.
5. Come si è anzidetto e come risulta, altresì, dalla documentazione versata nel procedimento (si cfr. all. 4 del ricorso introduttivo) il versamento della ds agricola contestata, in favore della ricorrente, è avvenuto il 16.6.2014. Ed è proprio da tale data che decorre il decennio
2 prescrizionale, il quale è abbondantemente decorso, alla data di notifica del provvedimento di ripetizione di indebito (30.12.2024).
6. L'Ente di previdenza, pertanto, decorso, senza interruzioni, il termine ordinario di prescrizione, non avrebbe potuto avanzare la pretesa oggetto di odierna discussione nei confronti del ricorrente, stante l'avvenuta estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
7. Per tutto quanto fin qui detto, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la richiesta di ripetizione di indebito deve ritenersi illegittima.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione della pretesa creditoria, per intervenuta prescrizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 500,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente siccome dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 10/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nazzareno Parte_1
Lopreiato (PEC: . Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 6/6/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione con cui l'Ente previdenziale, il 30.12.2024 chiedeva la restituzione dell'importo pari a € 1.773,81, in ragione dell'asserito indebito versamento della prestazione di disoccupazione agricola per il periodo intercorrente fra l'1.1.2013 e il 31.12.2013, fondato sulla motivazione “Revoca disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione prot. n. CP_1
2202.27/07/2015.0085363”. Parte ricorrente deduceva: I) di aver, il 27.3.2025, proposto ricorso amministrativo avverso la comunicazione suddetta, rigettato (il 22.5.2025) sulla motivazione secondo cui “il riesame della DS Agricola per gli anni 2013 e 2014 è stato definito a luglio 2018 e notificato entro i termini di prescrizione”; II) di non aver mai ricevuto alcun sollecito di pagamento
1 relativo alla prestazione in contestazione, segnalando, pertanto, l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione;
III) di aver ricevuto, in buona fede, la prestazione in discussione, chiedendo di tutelare, pertanto, l'affidamento ingenerato nella liquidazione della prestazione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione del diritto dell alla ripetizione delle somme oggi richieste per i CP_1 motivi esposti in narrativa;
2) in via preliminare accertare e dichiarare che l è decaduta dal CP_1 diritto di pretendere la restituzione dell'indebito; 3) in via principale accertare e dichiarare che le somme pretese dall a titolo di indebito non sono dovute e, comunque, la illegittimità ed CP_1 infondatezza in fatto ed in diritto della richiesta avanzata nei confronti della ricorrente per tutti i motivi esposti in narrativa;
4) condannare l'ente resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. dichiarando, all'uopo, il sottoscritto procuratore di aver tutto anticipato e nulla riscosso;
5) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti come per legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Prescindendo dall'omessa, dimostrata, contestazione intempestiva del disconoscimento delle giornate agricole da parte della ricorrente, l' previdenziale ha portato alla conoscenza di CP_2 la richiesta di restituzione di quanto indebitamente versato, oltre i termini di Pt_1 prescrizione previsti dalla legge.
2.1. Ed invero, come si evince dalla documentazione versata in atti, il provvedimento di ripetizione impugnato, è stato notificato a solo il 30.12.2024, mentre, l'asserito indebito Pt_1 fa riferimento al periodo intercorrente fra l'1.1.2013 e il 31.12.2013, con effettivo versamento nella data del 16.6.2024.
3. Si precisa come non possa considerarsi atto interruttivo il Verbale Unico di Accertamento n. 2202.29/06/2016.0070912 – rappresentativo delle risultanze emerse durante CP_1
l'espletamento dell'ispezione presso la ditta individuale di De TA – richiamato CP_3 dall'Ente previdenziale per contestare le deduzioni della ricorrente, poiché non rappresenta un atto attraverso cui risulta essere intimato al ricorrente il pagamento.
3.1. Né parte resistente – che deduce l'avvenuto riconoscimento del debito da parte della ricorrente, che, in seguito all'iscrizione a ruolo del giudizio, ha presentato istanza di rateizzazione – fornisce adeguata prova da cui desumere che la richiesta di rateizzazione attenga alla prestazione in discussione.
3.2. Non possono, pertanto, trovare valorizzazione le deduzioni sollevate da parte resistente.
4. L'azione di ripetizione di indebito soggiace al termine decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.) decorrente dal momento in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione, ritenuta indebita.
5. Come si è anzidetto e come risulta, altresì, dalla documentazione versata nel procedimento (si cfr. all. 4 del ricorso introduttivo) il versamento della ds agricola contestata, in favore della ricorrente, è avvenuto il 16.6.2014. Ed è proprio da tale data che decorre il decennio
2 prescrizionale, il quale è abbondantemente decorso, alla data di notifica del provvedimento di ripetizione di indebito (30.12.2024).
6. L'Ente di previdenza, pertanto, decorso, senza interruzioni, il termine ordinario di prescrizione, non avrebbe potuto avanzare la pretesa oggetto di odierna discussione nei confronti del ricorrente, stante l'avvenuta estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
7. Per tutto quanto fin qui detto, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la richiesta di ripetizione di indebito deve ritenersi illegittima.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione della pretesa creditoria, per intervenuta prescrizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 500,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente siccome dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 10/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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