Sentenza 16 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/05/2002, n. 7165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7165 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
E 6 8060594 N 8 9 O . 1 I / Z N 4 A - A / I 6 R 5 2 R T 0 7 1 65 / 0 2 REPUBBLICA, . S A L I R . L T G P A . E U D ME DE POP ITAL R B E L I A E A R T D * D I A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 C S I 3 E Oggetto N 1 T R E . S E N SEZIONE TRIBUTARIA I Tributaria N E T A S A E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio Presidente R.G.N. 11634/98 GRAZIADEI MONACI Cron. 20106 Dott Stefano Rel. Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Consigliere Ud. 08/02/02 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Dott. Nino FICO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPKE ASSAY ONE CAMPIONE VILE N. 60594 S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da UFF IVA PESARO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo12, presso rappresenta e difende ope legis;
2002 746 -> ricorrente -1-
contro
CI NO;
- intimato avverso la sentenza n. 72/97 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 05/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ひ Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. In data 8 febbraio 1992 il signor LA Stefano presentava ricorso avverso il ruolo delle cartelle esattoriali notificategli il 12 dicembre 1991. Rilevava, in particolare, che gli era stata notificata il giorno otto settembre 1986 un'ingiunzione quale responsabile in via solidale per il pagamento di una pena pecuniaria, e sosteneva che l'ingiunzione stessa non era stata preceduta da alcun avviso di irrogazione di sanzioni, e che la controversia relativa era tuttora pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale. La Commissione Tributaria di primo grado di Pesaro respingeva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale delle Marche andava, invece, in contrario avviso, e, con sentenza in data 11 aprile / 5 maggio 1997, accoglieva l'appello presentato dal contribuente, dichiarava estinto il procedimento per avvenuto condono, ed annullava il ruolo. La sentenza motivava, tra l'altro, anche basandosi sulla circostanza che era stato chiesto il condono e che erano state corrisposte le somme dovute in base al condono stesso.
2. Con atto notificato al contribuente il 18 settembre 1998, propone ricorso per cassazione l'Amministrazione Finanziaria, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, M chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con le statuizioni consequenziali, ed esponendo un solo motivo di impugnazione. L'Amministrazione eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 48 della legge n.413 del 1991, dall'art. 41 del D.P.R. n.633 del 1972, dei principi generali in materia di condono, degli artt. 2697 e 2727-2729 c.c., degli articoli 7 e da 49 a 61 del decreto legislativo n.546 del 1996, nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Sottolinea, in particolare, che l'infrazione cui si riferiva la responsabilità solidale del ricorrente risaliva al 1976, e precisa che non si trattava di un'infrazione meramente formale, ma di un'infrazione a disposizioni a disposizioni in materia di IVA che non prevedevano l'applicazione di imposte (per l'esattezza, di violazione dell'obbligo di fatturazione). Proprio per questa ragione il condono non avrebbe dovuto essere ammesso, ed il procedimento non avrebbe dovuto essere dichiarato estinto. Si era trattato, infatti, di un caso di cessione di beni senza emissione di fattura, con violazione dell'art.41 del D.P.R. n.633 del 1972. Precisava ancora che 1TVA dovuta ammontava a L.
2.726.400. La definizione tramite condono avrebbe potuto essere ammessa soltanto nel caso in cui l'avviso di irrogazione delle sanzioni non fosse divenuto definitivo prima della data di entrata in vigore della legge n.413 del 1991. Non poteva avere rilievo, invece, la pendenza di un giudizio instaurato dopo che l'avviso stesso era divenuto definitivo, e neppure quella di un giudizio instaurato con un ricorso contro il ruolo. Nel caso di specie l'avviso di irrogazione delle sanzioni era stato notificato al LA il 2 febbraio 1981, e non era mai stato impugnato dal contribuente. L'istanza di definizione del procedimento era dunque improponibile. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso per cassazione proposto dall'Amministrazione Finanziaria è fondato e deve essere accolto. La controversia iniziata con un ricorso presentato dal contribuente in data 8 febbraio 1992 contro il ruolo delle cartelle esattoriali investe, infatti, soltanto il ruolo stesso, - cioè un atto di attuazione, ma non l'atto sostanziale, che era quello di irrogazione delle sanzioni. Non è esatto quanto si legge nella sentenza imopugnata, che al momento della presentazione dell'istanza di condono da parte del contribuente, nel maggio del 1992, la vertenza fosse aperta su un duplice binario. I due giudizi esistevano ma non si riferivano alla controversia sostanziale;
in realtà entrambi non avevano ad oggetto l'accertamento ma provvedimenti attuativi successivi ad esso. Uno era quello attuale, proposto contro il ruolo, ed aperto appunto con il ricorso del contribuente dell'otto febbraio del 1992. -L'altro, pende - per quanto risulta dinanzi alla Commissione Centrale, ma non concerne a sua volta l'accertamento in se, bensì un precedente atto attuativo, vale a dire un'ingiunzione notificata al contribuente quale responsabile solidale per il pagamento delle sanzioni.
2. Il ricorso spiega che in realtà l'atto sostanziale, quello di irrogazione delle sanzioni, era divenuto definitivo già in precedenza. Questa affermazione non soltanto può considerarsi non contestata dal contribuente (che non si è costituito in questa fase), ma trova sostanziale riscontro nella narrativa della pronunzia impugnata che si basa sul mero fatto materiale dell'esistenza di due ricorsi (uno dinanzi alla stessa Commissione Tributaria Regionale, ed uno che sarebbe pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale), ma prescinde completamente dal loro contenuto sostanziale, e non afferma affatto che essi concernessero l'accertamento, e che, soprattutto, conferma indirettamente la ricostruzione dei М fatti esposta in ricorso, là dove riferisce che la Commissione Tributaria di primo grado di Pesaro si era pronunziata in materia una prima volta nell'aprile del 1984 dichiarando inammissibile il ricorso.
3. In realtà, dunque, l'accertamento era già divenuto definitivo quando è entrata in vigore la normativa di condono. L'art. 47 della legge 30 dicembre 1991, n.413 dispone in proposito che “le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni formali sull'osservanza delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, che non prevedono applicazioni di imposta, possono essere definite mediante il pagamento del 10% delle predette sanzioni nei termini e modi previsti dagli articoli precedenti." E' questo il caso di specie, relativo a sanzioni adottate nei confronti dell'acquirente (il LA Stefano) per un acquisto effetuato tramite un'operazione imponibile per la quale non era stata emessa fattura. Quando la legge n.413 del 1991 è entrata in vigore, esattamente il primo gennaio 1992 (art.81 della legge), l'atto di irrogazione delle sanzioni a carico del signor LA era ormai divenuto definitivo, e non poteva più essere rimesso in discussione: per questo non è applicabile la normativa di b condono intervenuta successivamente alla definitività dell'atto stesso.
4. Rimangono aperte invece tutte le questioni eventuali che concernano non il merito sostanziale, l'atto di irrogazione delle sanzioni, ma piuttosto l'applicazione di esse, e la loro entità. Per questo l'esame della controversia deve essere rimesso al giudice del merito. Il ricorso perciò deve essere accolto, e la sentenza della Commissione Regionale annullata, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese della presente fase di legittimità, ad un'altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale delle Marche.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra E N sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche. 6 O I 8 9 Z 1 A / 5 R 4 . / T 0 N S Così deciso in Roma il giorno 8 febbraio 2002 2 I A . G I S E E . R P R . L A D L Il Presidente A Il T estensore A L D E U (dr. Giulio Graziadei) (dr. Stefano Monaci) D B B E вим воло I I A T T S R A N N T I 1 E E 3 S R 1 I E . A T N A M DEPOSITATO 6 MAG 2002 A QG. (2002 Ogg IL CA GUARE C1 Navista 6