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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/12/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1191/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia – Prima Sezione Civile - riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Stefania Rignanese Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, iscritta al n. Rg. 1191/2025, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata ad Parte_1 C.F._1
ND (BT) alla via Carducci n. 22/B, presso lo studio dell'avv. VALERIO RUTA, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), non costituito;
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 22.09.2025. Il P.M. ha espresso parere favorevole. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 12.03.2025 la ricorrente, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha esposto: che, in data 04.10.2014, ha contratto in DO (FG) matrimonio concordatario con il resistente (atto n. 179, parte II, serie A – anno 2014); che dall'unione coniugale sono nati due figli, (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
31.07.2003), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che i coniugi si sono separati in virtù di convenzione di negoziazione assistita di separazione consensuale, assistiti dai rispettivi avvocati, con accordo sottoscritto in data 16.11.2022 e autorizzato con nulla osta della
Procura della Repubblica di Foggia in data 22.11.2022 (proc. n. 321/2022); che il resistente si trova in stato detentivo presso il carcere di Cuneo ai sensi dell'art. 41 bis O.P.; che la ricorrente è economicamente indipendente;
che dal momento della separazione i coniugi hanno continuato a vivere separati e che non vi sono possibilità di ricostituire una comunione materiale e spirituale.
Premesso ciò, ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, eventualmente con sentenza parziale, e di assegnare la casa coniugale sita in
DO alla via Pulsano n. 98 al resistente.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lui le parti all'udienza del 09.06.2025, poi differita in data 22.09.2025.
All'udienza del 22.09.2025 il difensore di parte ricorrente si è riportato ai propri atti e ha precisato le conclusioni.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso nei confronti del resistente non costituito, ne ha dichiarato la contumacia, per poi riservarsi.
Con ordinanza del 22.10.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia sullo status, riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da Parte_1 va accolta, ricorrendone i presupposti di legge.
Preliminarmente va detto che tra i coniugi, ai fini della separazione consensuale, è stato raggiunto un accordo in sede di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. n.132/2014, così come convertito, e che tale accordo ha avuto il nulla osta da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia in data 22.11.2022.
L'art. 6 co. 3 D.L. n. 132/2014, così come convertito, stabilisce che “l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis”, tra l'altro anche i procedimenti di separazione. L'art. 2 L. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè
l'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita in data
16.11.2022 e il nulla osta da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia in data
22.11.2022.
Ricorre pure l'altra condizione di legge ai fini dell'invocata pronunzia di divorzio, essendo concreta l'impossibilità di ricostituire la comunione - spirituale e materiale - tra i coniugi (art. 2 della legge n. 898/1970), come si desume dalle allegazioni della ricorrente e dalla mancata costituzione in giudizio del resistente.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, divenuto ormai soltanto un mero vincolo formale, privo di qualsiasi contenuto.
Nessuna statuizione di carattere economico ed accessorio deve essere adottata, essendo i due figli delle parti maggiorenni ed economicamente autosufficienti e in difetto di apposita domanda (infatti, la domanda di assegnazione della casa coniugale, proposta dalla ricorrente in favore del resistente, avrebbe dovuto, tutt'al più, formularla il resistente).
Trattandosi di domanda in tema di status ed in considerazione della contumacia del resistente, non ricorrono gli estremi di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., onde nulla va disposto riguardo alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
DO (FG) il 04.10.2014 (atto n. 179, parte II, serie A - anno 2014) tra
, nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...]; CP_1
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del giorno 16.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Stefania Rignanese dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia – Prima Sezione Civile - riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Stefania Rignanese Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, iscritta al n. Rg. 1191/2025, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata ad Parte_1 C.F._1
ND (BT) alla via Carducci n. 22/B, presso lo studio dell'avv. VALERIO RUTA, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), non costituito;
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 22.09.2025. Il P.M. ha espresso parere favorevole. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 12.03.2025 la ricorrente, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha esposto: che, in data 04.10.2014, ha contratto in DO (FG) matrimonio concordatario con il resistente (atto n. 179, parte II, serie A – anno 2014); che dall'unione coniugale sono nati due figli, (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
31.07.2003), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che i coniugi si sono separati in virtù di convenzione di negoziazione assistita di separazione consensuale, assistiti dai rispettivi avvocati, con accordo sottoscritto in data 16.11.2022 e autorizzato con nulla osta della
Procura della Repubblica di Foggia in data 22.11.2022 (proc. n. 321/2022); che il resistente si trova in stato detentivo presso il carcere di Cuneo ai sensi dell'art. 41 bis O.P.; che la ricorrente è economicamente indipendente;
che dal momento della separazione i coniugi hanno continuato a vivere separati e che non vi sono possibilità di ricostituire una comunione materiale e spirituale.
Premesso ciò, ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, eventualmente con sentenza parziale, e di assegnare la casa coniugale sita in
DO alla via Pulsano n. 98 al resistente.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lui le parti all'udienza del 09.06.2025, poi differita in data 22.09.2025.
All'udienza del 22.09.2025 il difensore di parte ricorrente si è riportato ai propri atti e ha precisato le conclusioni.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso nei confronti del resistente non costituito, ne ha dichiarato la contumacia, per poi riservarsi.
Con ordinanza del 22.10.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia sullo status, riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da Parte_1 va accolta, ricorrendone i presupposti di legge.
Preliminarmente va detto che tra i coniugi, ai fini della separazione consensuale, è stato raggiunto un accordo in sede di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. n.132/2014, così come convertito, e che tale accordo ha avuto il nulla osta da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia in data 22.11.2022.
L'art. 6 co. 3 D.L. n. 132/2014, così come convertito, stabilisce che “l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis”, tra l'altro anche i procedimenti di separazione. L'art. 2 L. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè
l'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita in data
16.11.2022 e il nulla osta da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia in data
22.11.2022.
Ricorre pure l'altra condizione di legge ai fini dell'invocata pronunzia di divorzio, essendo concreta l'impossibilità di ricostituire la comunione - spirituale e materiale - tra i coniugi (art. 2 della legge n. 898/1970), come si desume dalle allegazioni della ricorrente e dalla mancata costituzione in giudizio del resistente.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, divenuto ormai soltanto un mero vincolo formale, privo di qualsiasi contenuto.
Nessuna statuizione di carattere economico ed accessorio deve essere adottata, essendo i due figli delle parti maggiorenni ed economicamente autosufficienti e in difetto di apposita domanda (infatti, la domanda di assegnazione della casa coniugale, proposta dalla ricorrente in favore del resistente, avrebbe dovuto, tutt'al più, formularla il resistente).
Trattandosi di domanda in tema di status ed in considerazione della contumacia del resistente, non ricorrono gli estremi di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., onde nulla va disposto riguardo alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
DO (FG) il 04.10.2014 (atto n. 179, parte II, serie A - anno 2014) tra
, nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...]; CP_1
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del giorno 16.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Stefania Rignanese dott. Antonio Buccaro