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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/06/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di CE
Il Tribunale Ordinario di CE , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.1131/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 19.3.2024 da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 nato a [...] l'[...], residente in [...], codice fiscale rappresentato e difeso dall'avv. LUCA C.F._1
MASSIGNANI, cod fisc. , con studio in CE, p.zza C.F._2
Matteotti 6
attore opponente
CONTRO
, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Bolzano (BZ), Via del Macello n. 55 (C.F. e P. IVA ), in P.IVA_1 persona del Responsabile del Servizio Gestione Crediti Problematici dott.
[...]
munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata Controparte_2 dal legale rappresentante Ing. a rogito del dott. , Notaio in Persona_1 Per_2
Bolzano, del 03/11/2022 n. 52.580 di Rep. e n. 28.328 di Racc., registrato in Bolzano in data 04/11/2022 al n. 23319 Serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 123/01, dagli avvocati PAOLA STRADA del Foro di CE (C.F. - PEC: CodiceFiscale_3
e TOMMASO FANTUZ del Foro di Padova Email_1
(c.f.: – P.E.C.: , CodiceFiscale_4 Email_2 domiciliata presso il loro studio sito in CE (VI), Via Ermes Jacchia n. 115.
convenuta opposta
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo
1 conclusioni delle parti: CONCLUSIONI PER L'ATTORE OPPONENTE Parte_1
- dichiararsi la nullità, inefficacia, invalidità del decreto ingiuntivo opposto o comunque revocarsi lo stesso per le ragioni sopra indicate;
- in ogni caso rigettare le domande di parte ricorrente perché infondate tanto in fatto quanto in diritto per i motivi meglio esplicitati negli scritti difensivi. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
CONCLUSIONI PER BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- respingere tutte le domande proposte da parte opponente e quindi confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, al netto degli incassi medio tempore ricevuti dalla e quindi per la minor somma di euro 258.076,35, di cui € CP_1
63.320,19 relativi al conto corrente affidato n. 170221 ed € 194.756,16 relativi al finanziamento chirografario n. 473000, comprensivi di interessi al 23.01.24, oltre ai successivi come indicati in ricorso ed alle spese legali liquidate in decreto;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente al pagamento in favore della BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.p.A., della somma di euro 458.076,35, al netto degli incassi medio tempore ricevuti dalla e quindi della minor somma di euro 258.076,35, CP_1 di cui € 63.320,19 relativi al conto corrente affidato n. 170221 ed € 194.756,16 relativi al finanziamento chirografario n. 473000, oltre agli interessi come da decreto ingiuntivo opposto dalla domanda monitoria al saldo effettivo ed oltre alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, oppure di quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, IN OGNI CASO:
- condannare altresì l'opponente al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese e delle competenze di lite.
- con richiamo alla documentazione prodotta in giudizio. Si allega:
- estratto conto al 17/03/2025 del conto corrente affidato n. 170221.
Il sottoscritto patrocinio dichiara, sin da ora, di non accettare il contradditorio su eventuali nuove domande ed eccezioni che dovessero essere formulate, tardivamente, da controparte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.)
Con l'atto di citazione in epigrafe l'attore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 150/2024 che gli ingiungeva di pagare alla
2 parte ricorrente la somma di € Controparte_1
458.076,35 oltre interessi e spese.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo la Parte_2 aveva affermato : di essere creditrice nei confronti della
[...] [...]
Giudiziale a far data dal 7.12.2023, di Controparte_3 euro 263.320,19 quale saldo debitore relativo al conto corrente affidato n. 170221, comprensivo di interessi al 23.1.2024, e di euro 194.756,16 quale saldo debitore relativo al contratto di finanziamento chirografario n. 473000, comprensiva di interessi al 23.1.2024 oltre ai successivi interessi di mora maturati e maturandi dal 24.1.2024 ; che in data 29.3.2022 (oltre a Parte_1 Per_3
nel frattempo deceduto in data 10.9.2022 ) si era costituito garante con
[...] fideiussione specifica n. 926411-52, in relazione al conto corrente affidato n. 170221 e fino alla concorrenza dell'importo di Euro 325.000,00, e in data 23.9.2020 si era costituito garante con fideiussione specifica n. 85737752, in relazione al finanziamento chirografario n. 473000 e fino alla concorrenza dell'importo di euro 390.000,00, in linea capitale;
che il credito della è garantito dal Fondo CP_1 pubblico di garanzia ex L. 662/96, pertanto lo stesso potrebbe surrogarsi, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia, nei diritti del soggetto richiedente, nei limiti della percentuale garantita, opponendo il privilegio generale ai sensi dell'art.
8-bis del decreto-legge n. 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2015 e già ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
L'attore opponente contestava l'esistenza del contratto di Parte_1 affidamento del conto corrente n. 170221e affermava che la fideiussione del 22.3.2022, è specifica e diretta a garantire un preteso fido per elasticità di cassa garantito dal , per cui, in assenza di pattuizione in ordine a tal fido di cassa, Parte_3 la fideiussione era priva di efficacia in quanto non era stato posto in essere il rapporto che la stessa dovrebbe garantire. L'attore contestava che la banca avesse un credito verso di Controparte_3 euro 263.320,19 per scoperto di conto corrente n.170221 posto che non era dato comprendere in che modo tale importo, indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, fosse stato calcolato. Infatti la banca si era limitata a produrre il contratto di conto corrente, il contratto di mutuo chirografario e un estratto conto asseverato ex art. 50 TU, ma il contratto di conto corrente non è idoneo a provare né l'avvenuto affidamento né l'esistenza dell'importo richiesto e tale prova non è possibile sia fornita neppure dall'estratto di saldaconto. Contestava altresì l'illegittimità delle disposizioni con cui la banca aveva pattuito la capitalizzazione degli interessi bancari, in quanto in violazione degli artt. 1283, 1284 e 1419 cc con conseguente nullità di tali clausole e dell'addebito degli interessi medesimi. Secondo l'attore illegittima era anche l'autorizzazione preventiva alla capitalizzazione degli interessi di cui a pag. 20 del doc. 3, posto che l'art. 1283 cc
3 precisa che la pattuizione deve essere successiva. Riteneva illegittima la commissione servizio affidamento, fissata nella misura dell'1,5% anziché dell'ammissibile 0,5%, e contestava altres eventuali applicazioni di commissioni di massimo scoperto.
Quanto al finanziamento, l'attore affermava che esso era stato utilizzato dalla banca versandolo contestualmente sul conto corrente n. 170221 , per cui non vi era stato in realtà alcun finanziamento da parte della banca alla ma Controparte_3
“semplicemente la banca aveva simulato la concessione di credito al fine di ottenere, cosa che altrimenti non sarebbe stata possibile, la garanzia di Mediocredito, in realtà diretta a garantire il credito pregresso. Tale complessa operazione (finanziamento, versamento nel conto corrente esposto, garanzia mediocredito e fideiussione) non risponde alla finalità tipica – ovvero erogare un finanziamento nella prospettiva della sua restituzione – bensì a quella di ottenere la garanzia statale per il debito pregresso in violazione dei presupposti per la concessione di tale garanzia. Pertanto, posto che gli interessi alla base dell'operazione non sono meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ne consegue la nullità del contratto di finanziamento sia ex art. 1322 secondo comma sia ex 1418 cc per mancanza di causa o causa illecita.” Inoltre nella fideiussione aveva limitato temporalmente la garanzia Parte_1 alla data del 16 agosto 2023, cosicché anche sotto tale profilo i documenti allegati erano privi di valenza probatoria.
Osservava infine che era stata ammessa alla procedura Controparte_3 concorsuale di liquidazione giudiziale in data 7/12/2023 (doc. 02 visura camerale), e ai sensi dell'art. 1945 cc, al fideiussore non possono essere richieste somme non richiedibili al debitore principale. Chiedeva quindi previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, la revoca dello stesso, nulla essendo dovuto.
Parte convenuta BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A. replicava:
-circa l'asserita illegittimità delle disposizioni con cui la ha pattuito la CP_1 capitalizzazione degli interessi bancari del conto corrente affidato n. 170221 poiché sarebbero “in violazione degli artt. 1283, 1284 e 1419 c.c.”, che la Banca si era adeguata alla delibera CICR del 9/02/2000 che legittima la predetta capitalizzazione, ove gli interessi creditori e debitori siano liquidati con la medesima periodicità, come espressamente previsto, all'art. 4 del contratto(cfr. pag. 9 doc. 3 fascicolo monitorio
“i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità pattuita ed indicata nel Documento di Sintesi”. Quanto all'eccezione dell'attore circa la presunta illegittimità della preventiva autorizzazione alla capitalizzazione degli interessi di cui a pag. 20 del contratto de quo, osservava che la clausola contestata era pienamente conforme e rispettosa della norma di cui all'art. 120 comma 2, lett. b, del T.U.B. (norma speciale che prevale su quella dell'art.1283 c.c) e dell'art. 4, comma 5, della delibera 3 agosto 2016, n. 343 del C.I.C.R., che consente al cliente di autorizzare anche preventivamente l'addebito
4 degli interessi sul conto nel momento in cui questi ultimi divengono esigibili, con la precisazione che la somma addebitata deve essere in questo caso imputata come sorte capitale, ed è comunque fatta salva la possibilità per il cliente di revocare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione a condizione che non abbia ancora avuto luogo l'addebito dell'importo. La convenuta osservava che generiche e prive di qualsivoglia argomentazione a sostegno erano le eccezioni di nullità relative alla commissione servizio affidamento e alle “eventuali applicazioni di commissioni di massimo scoperto”. Quanto alla pretesa nullità del contratto di finanziamento ex artt. 1322 comma 2 c.p.c. e 1418 c.c. per mancanza di causa o causa illecita in quanto finalizzato a ripianare l'esposizione debitoria del conto corrente, affermava che simile finalità, quand'anche sussistente nel caso di specie, non pregiudicava la validità del contratto, in quanto essa è rivolta a perseguire un interesse riconosciuto come meritevole di tutela dall'ordinamento, nulla escludendo che la provvista di un'operazione di finanziamento possa servire a ripianare un debito che il mutuatario ha contratto nell'ambito di un distinto rapporto con il mutuante o, eventualmente, con un terzo. Quanto all'asserita mancata prova del debito azionato in sede monitoria, affermava che “l'odierna convenuta opposta, nel procedimento monitorio, ha fornito la prova del credito, producendo:
• copia dei contratti di c/c e mutuo chirografario (doc. 3 e 7 fascicolo monitorio);
• certificazione del credito ai sensi dell'art. 50 T.U.B. relativo a conto corrente n. 170221 (doc. 4 fascicolo monitorio);
• certificazione del credito ai sensi dell'art. 50 T.U.B. relativo a mutuo chirografario n. 473000 (doc. 8 fascicolo monitorio);
• contratto di fideiussione specifica del 29.3.2022 (doc. 6 fascicolo monitorio);
• contratto di fideiussione specifica del 23.9.2020 (doc. 9 fascicolo monitorio);” e che “tale documentazione può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito vantato dalla banca in sede monitoria, in quanto tale documentazione consente di determinare con sufficiente grado di certezza il quantum debeatur. Circa l'affermazione attorea secondo cui al fideiussore non possono essere richieste somme non richiedibili al debitore principale, ai sensi dell'art. 1945 c.c., osservava che le lettere di fideiussione sottoscritte dal , in realtà, costituivano “contratti Pt_1 autonomi di garanzia”, visto che alla clausola n. 5 presente in entrambi i contratti di fideiussione oggetto di causa, era espressamente pattuito che “il Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta, quanto dovutole CP_1 anche in caso di opposizione del debitore principale a titolo di capitale, interessi e spese … con espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1945 c.c.”. Chiedeva quindi il rigetto delle domande proposte da parte opponente e condannare comunque l'opponente al pagamento in favore della BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.p.A., della somma di euro 458.076,35 oltre agli interessi come da decreto ingiuntivo opposto dalla domanda monitoria al saldo effettivo ed oltre alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, oppure di quella
5 diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
All'esito della prima udienza il g.i. rilevato che, a fronte della contestazione, contenuta nell'atto di citazione, circa l'esistenza di un conto affidato, la convenuta si era limitata a produrre nuovamente i contratti e i certificati ex art. 50 TUB, sufficienti all'emissione del decreto ingiuntivo, ma non nella fase di merito conseguente all'opposizione, nella quale il convenuto opposto ha veste sostanziale di attore ed è quindi gravato del relativo onere probatorio;
osservato che gli estratti conto prodotti dalla convenuta opposta solo in data 20.9.2024 in allegato alla terza memoria ex art. 171 ter cpc non sono ammissibili perché tardivi, sospendeva la provvisoria esecutività del decreto opposto e rinviava per la decisione , previ i termini di cui all'art. 189 cpc. La causa veniva quindi trattenuta in decisione il 21.5. 2025.
Come visto, nonostante le contestazioni contenute nell'atto di citazione in opposizione, relative all'esistenza dell'affidamento del conto corrente e al conteggio dell'asserito debito, per applicazione di anatocismo non consentito e di commissioni non dovute, parte convenuta non ha tempestivamente depositato ulteriore documentazione (in particolare gli estratti conto), limitandosi ad affermare, in comparsa di costituzione, di avere già fornito la prova del credito, producendo copia dei contratti e della certificazione del credito ex art. 50 TUB, e che “tale documentazione può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito vantato dalla banca in sede monitoria, in quanto tale documentazione consente di determinare con sufficiente grado di certezza il quantum debeatur.” Parte convenuta non ha depositato la prima e seconda memoria istruttoria ex art. 171 ter cpc, ma solo la terza, allegandovi gli estratti conto. Tuttavia tale produzione è tardiva visto che non è a prova contraria rispetto alla seconda memoria attorea, avendo l'attore opponente sin dall'atto di citazione contestato la quantificazione del credito e l'esistenza dell'affidamento sul conto corrente. I documenti prodotti tempestivamente dalla banca sono sufficienti all'emissione del decreto ingiuntivo, ma insufficienti nella fase di opposizione allorchè l'attore opponente contesti il quantum della pretesa. Per costante giurisprudenza, infatti, la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione
6 piena, spetta alla banca produrre il contratto e documentare l'andamento del rapporto di conto corrente quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018 ;
Sez. 3 -Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024;
Sez. 3, Sentenza n. 9695 del 03/05/2011). Nel caso di specie la convenuta non ha tempestivamente documentato l'affidamento del conto e non ha prodotto gli estratti conto , se non, tardivamente, con la terza memoria ex art. 171 ter cpc del 20.9.2024 con ulteriore allegato alla nota di precisazione delle conclusioni. Non avendo fornito la prova del credito relativo al conto corrente la pretesa della convenuta di pagamento di euro € 63.320,19 relativi al conto corrente affidato n. 170221 (così ridotta per pagamenti ottenuti medio tempore a seguito dell'escussione della garanzia) non può trovare accoglimento e quindi il decreto ingiuntivo va revocato perché emesso per somma eccessiva, con assorbimento degli altri motivi di opposizione relativi al conto corrente. Quanto invece alla restante parte della somma ingiunta col decreto ingiuntivo odiernamente opposto, ossia euro 194.756,16 relativi al finanziamento chirografario n. 473000, si rileva che parte opponente ha contestato la nullità del mutuo in quanto non finalizzato ad un vero finanziamento della società richiedente, bensì ad estinguere il precedente debito. Tuttavia insegna la Suprema Corte che “è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.” (Cass Sez. U - , Sentenza n. 5841 del 05/03/2025; conf. Cass.Sez.. 3 -
Sentenza n. 23149 del 25/07/2022 : “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.” Pertanto in forza della fideiussione prestata, che all'art. 5 comma II contiene deroga all'art. 1945 c.c. (doc. 6 e 9 fasc. monitorio), il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca la somma a suo tempo erogata alla società Controparte_3 oltre interessi come da contratto a far data dalla domanda. In conclusione il decreto ingiuntivo va revocato perché emesso per somma eccessiva atteso che una parte di essa è rimasta non provata, ma l'attore opponente va condannato a pagare alla convenuta opposta € 194.756,16 relativi al finanziamento
7 chirografario n. 473000 (doc.7 e 8 fasc. mon.), oltre agli interessi dalla domanda al saldo effettivo. Vista la parziale soccombenza reciproca , sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'attore opponente
[...]
a pagare alla convenuta opposta € 194.756,16 relativi al finanziamento Pt_1 chirografario n. 473000, oltre agli interessi dalla domanda al saldo effettivo;
2) compensa le spese di lite. Così deciso in CE il 19.6.2025 Il giudice Dott. Eloisa Pesenti
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