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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/06/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3527/2022 avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
e vertente
TRA
(C.F. ), residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Peppino Mariano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catanzaro, piazza le Pera n. 9, giusta procura alle liti in atti.
Attore
E
(C.F. ), residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Donato e Rosario Maria Stilo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Donato sito in Catanzaro, via Giovanni
Paolo Parisio n. 6, giusta procura alle liti in atti.
Convenuto
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 19.06.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 575/2022 ON emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 9.6.2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.567,92, oltre interessi e spese, quale corrispettivo di fatture rimaste insolute e relative a prestazioni professionali svolte nei suoi confronti.
A sostegno della spiegata opposizione, sosteneva che il decreto Parte_1 ingiuntivo fosse stato emesso in carenza dei presupposti, deduceva la carenza dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità del credito azionato in monitorio, eccependo, in particolare: 1) la mancanza di qualsiasi valore probatorio delle fatture commerciali nell'ambito del giudizio di opposizione a d.i., costituendo prova del credito solo nella fase sommaria monitoria;
2)
l'insussistenza di alcun rapporto contrattuale tra le parti relativamente all'anno 2021, essendosi risolto nell'anno 2020 il contratto intercorrente tra le parti e risalente al 30.01.2004; 3) che non era dovuto alcun pagamento in quanto tra le parti era stato raggiunto un accordo nel gennaio 2021 e che tutti i debiti pregressi erano stati estinti con il pagamento della somma di euro 8.940,00 in data
7.01.2021.
Tanto premesso, chiedeva di “accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto n.
575/2022 emesso dal Tribunale di Catanzaro, fosse ingiusto e/o illegittimo e/o nullo e/o infondato in fatto in diritto e, per l'effetto, revocarlo e dichiararlo improduttivo di effetti giuridici, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del costituito procuratore ex art. 93
c.p.c.”.
Costituitosi ritualmente in giudizio con comparsa di risposta, ON contestava il contenuto della spiegata opposizione e la ricostruzione dei fatti operata dall'opponente. Invero, l'opposto, preliminarmente, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo dal momento che l'opposizione non si fondava su prova scritta;
rappresentava, altresì, di aver adempiuto esattamente al proprio onere probatorio allegando prova scritta del credito (fatture elettroniche e scritture contabili autenticate per notaio) e della fonte dello stesso (contratto siglato dalle parti nel 2004); contestava, poi, l'esistenza di un accordo a tacitazione di ogni ulteriore pretesa asseritamente concluso nel gennaio 2021 e sosteneva residuasse tra le parti, in seguito al pagamento della somma di euro 8.940,00, un insoluto pari a euro 5.567,00. Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto;
in ogni caso, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio con distrazione al difensore antistatario.
Con ordinanza del 20.1.2023 il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c..
Le parti, quindi, formulavano le richieste istruttorie e producevano la documentazione versata ed acquisita in atti. Di talché, il Tribunale, con ordinanza del 10.7.2023, ammetteva l'interrogatorio formale di e la prova per testi formulata dall'opponente. ON
In data 22.11.2023 si costituiva, quale difensore dell'opposto l'avv. Rosario Maria Stilo che si riportava alle conclusioni già rassegnate in atti.
Espletata la prova orale, dopo un unico rinvio interlocutorio dovuto al carico del ruolo, sulle conclusioni in epigrafe indicate, la causa veniva rinviata per la discussione orale, ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c., all'udienza del 19.6.2025.
Alla detta udienza, a seguito della discussione delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza che si deposita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è infondata e va rigettata. Parte_1
Preliminarmente, in punto di diritto, giova rammentare, in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano l'emissione del decreto ingiuntivo fondato su prova scritta, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (v. ex plurimis Cass. 17371 del 17 novembre 2003; conf. Cass. n. 5915 dell'11 marzo 2011), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (v. Cass. 15186 del 10 ottobre 2003),
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n.
21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. Civ. Ord. Sez. 2 n. 13240 del 2019).
Vertendosi dunque in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, sul piano sostanziale la qualità di attore è propria del creditore che ha chiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su questi l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre, spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ex plurimis Cass. civ., sent. n. 25499 del 21 settembre 2021; Cass. civ. sent. n. 24629 del 3 dicembre
2015; Cass. civ. sent. n. 21101 del 19 ottobre 2015).
In tale prospettiva, valga l'insegnamento della Corte secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ. S.U. 20 ottobre 2001 n. 13533; nello stesso senso, da ultimo, Cass. civ., sez. I, 2 settembre 2024, n. 23479).
Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 c.p.c., applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cass. civ. ord. n. 26908 del 26 novembre 2020; Cass. sent. n. 19896 del 6 ottobre 2015; Cass. Civ. sent. n. 14594 del 21 agosto 2012).
Orbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che non ha mai contestato Parte_1
l'esistenza del rapporto contrattuale con l'opposto ma ha sostenuto la non debenza del pagamento delle somme ingiuntogli dal . Più in particolare, l'opposto ha dedotto la ON cessazione del rapporto contrattuale, instauratosi nel 2004, nel 2020 e l'avvenuto pagamento di ogni prestazione contrattuale effettuata dal in forza di un accordo risalente al ON gennaio 2021 e concretatesi nel pagamento della somma di euro 8.940,00 a tacitazione di ogni pretesa.
È, pertanto, incontestata tra le parti la sussistenza di un rapporto contrattuale avente ad oggetto il conferimento di un incarico professionale ed è incontestato che lo stesso rapporto è cessato alla fine dell'anno 2020.
Il motivo del contendere tra le parti attiene, invece, alla debenza della somma di euro
5.567,00 in quanto, alla luce di quanto argomentato dall'opponente, sarebbe intervenuto tra le parti un accordo nel gennaio 2021 a tacitazione di ogni ulteriore pretesa. L'esistenza di tale accordo è stata negata, fin dalla prima difesa, dal che, dal canto suo, ha provato ON
l'esistenza di un insoluto del per prestazioni da lui effettuate, risalenti Parte_1 all'anno di imposta 2020, pari a euro 5.567,00.
Infatti, a fronte di contestazioni generiche da parte dell'opponente, ON
ha compiutamente dimostrato, con le fatture e i documenti allegati in atti, le prestazioni
[...] svolte in favore di . Parte_1
Dunque, sebbene si concordi in ordine al fatto che "le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione” di tal che, “quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità” (conformi, ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, sent. n. 299 del 12 gennaio 2016; Cass. civ. sez. II, sent. n. 20802 del 10 ottobre 2011), è pur vero che le fatture possono assumere una valenza probatoria nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare, quando il rapporto non sia contestato fra le parti ed il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (ex plurimis Cass. civ. ord. n. 949 del 10 gennaio 2024, Cass. civ. n. 23499/2004; Cass., n. 17371/2003).
La fattura commerciale, infatti, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, come nel caso di specie, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. civ. Sez.
III, n. 11736 del 15 maggio 2018; Cass. civ. sent. n. 13651 del 13 giugno 2006).
I principi sopra esposti trovano ingresso nel caso di specie ed, infatti, il credito a favore di deve ritenersi dimostrato sia sulla base delle fatture commerciali versate ON in atti e delle scritture contabili autenticate per notaio ma soprattutto dalla documentazione acquisita che attesta il compimento delle operazioni svolte a favore di . Parte_1
Se ha correttamente adempiuto al proprio onere probatorio, ON
, al quale spettava l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi Parte_1 del diritto vantato dall'opposto non vi ha dato corso. Ed invero, l'opponente si è limitato a contestare genericamente la debenza delle somme ingiunte, sostenendo l'esistenza di un accordo, a tacitazione delle pretese tra le parti, che sarebbe stato concluso nel gennaio 2021 e sarebbe culminato nel pagamento di una somma che, invece, parte opposta qualificata quale mero acconto.
Tale accordo sarebbe stato concluso oralmente e ne ha contestato ON
l'esistenza, negando che lo stesso si fosse realizzato.
Come già sopra esaminato, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'ordine della prova segue le regole di un ordinario giudizio di cognizione. Il creditore opposto conserva la posizione di attore sostanziale, quindi ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa pecuniaria, mentre il debitore opponente assume quella di convenuto e deve dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/04/2025, n.
9640).
L'opponente, tuttavia, non ha dimostrato l'esistenza e il contenuto dell'accordo raggiunto tra le parti astrattamente qualificabile come fatto estintivo del credito. Infatti, la prova testimoniale espletata non è in grado di provare un accordo anzidetto perché si tratta di una testimonianza generica in quanto il teste - dipendente di parte opponente - non era presente nel Testimone_1 momento in cui si sarebbe realizzato l'accordo e ne ha riferito de relato senza neppure conoscere i termini dello stesso, nulla potendo riferire in relazione ad una eventuale quantificazione della somma accordata.
Pertanto, alla luce delle ragioni di cui sopra, deve dichiararsi l'infondatezza della spiegata opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e poste a carico dell'opponente, vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e succ mod. nella misura minima per la non complessità delle questioni trattate secondo lo scaglione di valore da 5.201,00 – 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
-Rigetta l'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n. 575/2022 emesso dal
Tribunale di Catanzaro in data 9.6.2022;
-Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 1983,00 per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del ON
15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Catanzaro, 19 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro