CASS
Sentenza 8 maggio 2023
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19356 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CICE IA nata SAN FELICE A CANCELLO il 26/09/1984 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IA Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'avvocato Stefano VAIANO, nell'interesse della parte civile SS LEONE, che conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso chiedendo la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa come da nota spese depositata. Letta la memoria depositata dall'avvocato Giacomo TARTAGLIONE, nell'interesse della ricorrente IA CICE, con cui insiste nei motivi di ricorso, in particolare gli ultimi tre, e conclude per l'accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 19356 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BELMONTE IA TERESA Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del Tribunale di Santa IA Capua Vetere, che aveva dichiarato IA IC colpevole di lesioni personali, giudicate guaribili in giorni tre, per avere colpito la vittima al volto con un pressino della macchina del caffè di un esercizio pubblico, del peso di 200/300 grammi, condannandola alla pena di mesi sei di reclusione e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi separatamente, subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Giacomo Tartaglione, che si affida a cinque motivi. 2.1. Violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza di cui all'art. 522 cod. proc. pen., avendo il Tribunale qualificato il fatto ai sensi dell'art. 582 co. 2 cod. pen., specificazione non presente nel capo di imputazione. 2.2. Violazione dell'art. 192 cod. proc.pen., per inosservanza delle formalità di assunzione della prova, e vizi della motivazione della sentenza impugnata, con specifico riguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa, pur in presenza di una narrazione affatto precisa e dettagliata, dolendosi la Difesa della mancata acquisizione della videoregistrazione dell'impianto presente nel Bar in cui si sono verificati i fatti, e che avrebbe consentito una ricostruzione dei fatti coerente con il narrato dell'imputata che, d'altro canto, per i medesimi fatti, ha denunciato l'odierna persona offesa, imputata in procedimento connesso dinanzi al Giudice di pace di Caserta. 2.3. Inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e correlati vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, dolendosi la Difesa che, dopo la lettura del dispositivo e nelle more del deposito della motivazione, il Tribunale aveva acquisito autonomamente immagini estratte dal motore di ricerca ‘Google maps', allegate alla sentenza, e utilizzate per smentire le deposizioni dei testi AN GE e TI NZ e, quindi, per confutare la ricostruzione difensiva della dinamica del fatto lesivo;
in tal modo, il Tribunale ha utilizzato una prova inesistente nel processo. 2.4. Con gli ultimi due motivi si denuncia inosservanza degli artt. 62 bis cod. pen. per l'immotivato e ingiustificato diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, e dell'art. 163 cod. pen., per avere i giudici di merito subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale senza accertare la capacità economica dell'imputata. Il ricorso risulta inammissibile. 3. I motivi nn. 1,3,4,5 risultano preclusi, in quanto prospettati, per la prima volta, dinanzi al giudice di legittimità, mancando nel gravame di merito ogni riferimento alle doglianze qui veicolate con il ricorso. Posto che l'appellante denunciava violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. invocando l'assoluzione dell'imputata, anche ai sensi dell'art. 52 cod. pen., e si doleva del giudizio di attendibilità della persona offesa, va dichiarata la inammissibilità dei predetti motivi 2 ai sensi dell'art. 606 co. 3 cod. proc. pen., secondo cui non possono essere dedotti, con il ricorso per cassazione, violazioni di legge non dedotte con l'appello. La denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce, infatti, causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione, non potendo essere dedotte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202). 3.1. Con specifico riferimento alla denuncia della violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, qui rilevante, questa Corte ha già negato la rilevabilità per la prima volta in cassazione della violazione del principio di correlazione fra accusa e LI (Sez. 4, n. n 10611 del 04/12/2012 (dep. 2013) Rv. 256631). 3.2. Anche con riguardo alle c.d. «fonti aperte» - reperibili anche tramite la rete Internet, cjhe, come si è già affermato, possono costituire parametro al fine di valutare l'utilizzazione di massime di esperienza ovvero profili attinenti a fatti non oggetto di contestazione e, comunque, non riguardanti l'imputazione o l'incolpazione (Sez. 4 n. 21310 del 26/04/2022, Rv. 283314 ; Sez. 2, n. 57741 del 21/09/2018, Scalia, non massimata) - manca qualsivoglia accenno di doglianza a tale profilo nell'atto di appello. Anche in questo caso la dedotta violazione di legge risulta preclusa. 3.3. Allo stesso modo, l'appellante non si è doluto della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale. D'altro canto, L'esercizio della facoltà del giudice di merito di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale alla vittima del reato si traduce in un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione.( Sez. 6, n. 4458 del 06/12/1976 (dep. 1977 ) Rv. 135547). 4. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, giacchè tendente a una rivalutazione del merito della decisione della Corte di appello, che, invece, ha preso esplicitamente in esame il profilo della attendibilità della persona offesa, specificamente attinto dalle doglianze difensive, segnalando l'assenza di pregresse ragioni di astio, neppure segnalate dalla Difesa, tali da giustificare accuse calunniose, delineato la natura del resoconto proveniente dalla vittima, come chiaro, lineare, costante, e poste in evidenza anche le conferme provenienti dalla prova dichiarativa e documentale;
d'altro canto, la Corte di appello ha sottolineato come le dichiarazioni dei tAti a discarico siano risultate non puntuali né lineai e sconfessate dalle altre circostanze emerse nell'istruttoria. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e 3 congruo fissare in euro 3000,00. La ricorrente deve anche essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla costituita parte civile, da liquidarsi come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 02 marzo 2023 f- Il consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere IA Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'avvocato Stefano VAIANO, nell'interesse della parte civile SS LEONE, che conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso chiedendo la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa come da nota spese depositata. Letta la memoria depositata dall'avvocato Giacomo TARTAGLIONE, nell'interesse della ricorrente IA CICE, con cui insiste nei motivi di ricorso, in particolare gli ultimi tre, e conclude per l'accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 19356 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BELMONTE IA TERESA Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del Tribunale di Santa IA Capua Vetere, che aveva dichiarato IA IC colpevole di lesioni personali, giudicate guaribili in giorni tre, per avere colpito la vittima al volto con un pressino della macchina del caffè di un esercizio pubblico, del peso di 200/300 grammi, condannandola alla pena di mesi sei di reclusione e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi separatamente, subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Giacomo Tartaglione, che si affida a cinque motivi. 2.1. Violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza di cui all'art. 522 cod. proc. pen., avendo il Tribunale qualificato il fatto ai sensi dell'art. 582 co. 2 cod. pen., specificazione non presente nel capo di imputazione. 2.2. Violazione dell'art. 192 cod. proc.pen., per inosservanza delle formalità di assunzione della prova, e vizi della motivazione della sentenza impugnata, con specifico riguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa, pur in presenza di una narrazione affatto precisa e dettagliata, dolendosi la Difesa della mancata acquisizione della videoregistrazione dell'impianto presente nel Bar in cui si sono verificati i fatti, e che avrebbe consentito una ricostruzione dei fatti coerente con il narrato dell'imputata che, d'altro canto, per i medesimi fatti, ha denunciato l'odierna persona offesa, imputata in procedimento connesso dinanzi al Giudice di pace di Caserta. 2.3. Inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e correlati vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, dolendosi la Difesa che, dopo la lettura del dispositivo e nelle more del deposito della motivazione, il Tribunale aveva acquisito autonomamente immagini estratte dal motore di ricerca ‘Google maps', allegate alla sentenza, e utilizzate per smentire le deposizioni dei testi AN GE e TI NZ e, quindi, per confutare la ricostruzione difensiva della dinamica del fatto lesivo;
in tal modo, il Tribunale ha utilizzato una prova inesistente nel processo. 2.4. Con gli ultimi due motivi si denuncia inosservanza degli artt. 62 bis cod. pen. per l'immotivato e ingiustificato diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, e dell'art. 163 cod. pen., per avere i giudici di merito subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale senza accertare la capacità economica dell'imputata. Il ricorso risulta inammissibile. 3. I motivi nn. 1,3,4,5 risultano preclusi, in quanto prospettati, per la prima volta, dinanzi al giudice di legittimità, mancando nel gravame di merito ogni riferimento alle doglianze qui veicolate con il ricorso. Posto che l'appellante denunciava violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. invocando l'assoluzione dell'imputata, anche ai sensi dell'art. 52 cod. pen., e si doleva del giudizio di attendibilità della persona offesa, va dichiarata la inammissibilità dei predetti motivi 2 ai sensi dell'art. 606 co. 3 cod. proc. pen., secondo cui non possono essere dedotti, con il ricorso per cassazione, violazioni di legge non dedotte con l'appello. La denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce, infatti, causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione, non potendo essere dedotte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202). 3.1. Con specifico riferimento alla denuncia della violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, qui rilevante, questa Corte ha già negato la rilevabilità per la prima volta in cassazione della violazione del principio di correlazione fra accusa e LI (Sez. 4, n. n 10611 del 04/12/2012 (dep. 2013) Rv. 256631). 3.2. Anche con riguardo alle c.d. «fonti aperte» - reperibili anche tramite la rete Internet, cjhe, come si è già affermato, possono costituire parametro al fine di valutare l'utilizzazione di massime di esperienza ovvero profili attinenti a fatti non oggetto di contestazione e, comunque, non riguardanti l'imputazione o l'incolpazione (Sez. 4 n. 21310 del 26/04/2022, Rv. 283314 ; Sez. 2, n. 57741 del 21/09/2018, Scalia, non massimata) - manca qualsivoglia accenno di doglianza a tale profilo nell'atto di appello. Anche in questo caso la dedotta violazione di legge risulta preclusa. 3.3. Allo stesso modo, l'appellante non si è doluto della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale. D'altro canto, L'esercizio della facoltà del giudice di merito di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale alla vittima del reato si traduce in un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione.( Sez. 6, n. 4458 del 06/12/1976 (dep. 1977 ) Rv. 135547). 4. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, giacchè tendente a una rivalutazione del merito della decisione della Corte di appello, che, invece, ha preso esplicitamente in esame il profilo della attendibilità della persona offesa, specificamente attinto dalle doglianze difensive, segnalando l'assenza di pregresse ragioni di astio, neppure segnalate dalla Difesa, tali da giustificare accuse calunniose, delineato la natura del resoconto proveniente dalla vittima, come chiaro, lineare, costante, e poste in evidenza anche le conferme provenienti dalla prova dichiarativa e documentale;
d'altro canto, la Corte di appello ha sottolineato come le dichiarazioni dei tAti a discarico siano risultate non puntuali né lineai e sconfessate dalle altre circostanze emerse nell'istruttoria. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e 3 congruo fissare in euro 3000,00. La ricorrente deve anche essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla costituita parte civile, da liquidarsi come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 02 marzo 2023 f- Il consigliere estensore