TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/07/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4167 /2020 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 22 maggio 2025, all'esito della quale è stata assunta ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c., promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Filippo Chindemi, giusta procura in atti, opponente contro (p. iva ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Mancusi, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 9.10.2020, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 687/20 del 19.05.2020, notificato in data 07.09.2020, con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto il pagamento, in solido con della somma di € Controparte_3
30.861,41, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di
[...]
quale cessionaria del credito, a titolo di capitale impagato ed CP_1 interessi derivanti dal contratto di finanziamento n. 608957, sottoscritto in data 24.07.2008 con A fondamento dell'opposizione Controparte_4 proposta, ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica dello stesso e la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. Nel merito ha contestato l'applicazione al rapporto di mutuo di interessi usurari, chiedendo la rideterminazione di quanto dovuto e le revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con le note conclusive, l'opponente ha altresì, contestato il difetto di legittimazione ad agire della cessionaria per la mancata notifica della cessione del credito. costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Deve, in primo, luogo essere accolta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto spiegata da parte opponente. Nel caso di specie, è infatti incontestata la circostanza che, dopo un primo tentativo non andato a buon fine, il decreto ingiuntivo opposto sia stato notificato dall'opposta tardivamente, in data 07.09.2020, quando era ormai spirato il termine perentorio sessanta giorni dall'emissione dello stesso di cui all'art. 644 c.p.c. (19.05.2020) con conseguente perdita di efficacia dello stesso. L'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, tuttavia, non preclude l'esame del merito della controversia atteso che, in seguito all'opposizione dell'ingiunto, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel corso del quale deve valutarsi sia la sussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ma, anche, la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'opposto, sulla quale il Giudice dell'opposizione non può esimersi dal giudicare nel merito. Ed invero, qualora l'ingiunzione di pagamento venisse ugualmente notificata, a seguito dell'opposizione allo stesso, il Giudice non potrebbe limitarsi alla mera declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo ma, al contrario, dovrebbe entrare nel merito della questione, al fine di verificare l'esistenza o meno del diritto di credito, in virtù della circostanza per la quale, la notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di inefficacia, denota comunque la volontà del supposto creditore di avvalersi di tale strumento giudiziario. In tali casi, infatti, l'azione monitoria è da considerarsi alla stessa stregua di una domanda giudiziale ordinaria sulla quale, pertanto, deve instaurarsi il rapporto processuale, nonostante il procedimento venga incardinato dall'opponente, convenuto in senso sostanziale, che controbatte in relazione all'inefficacia del decreto ingiuntivo, ma, contestualmente, resiste nel merito (Cass. Civ., 29.02.2016, n. 3908, ha precisato che “la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio. (…) Pertanto, qualora il decreto sia stato (come nella specie) notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere (come dall'odierno resistente) con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre
2 l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace”). Conseguentemente, il giudice dell'opposizione avrà il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso per decreto ingiuntivo (cfr., Cass. Civ. sez. I, 13.06.2013, n. 14910; Cass. Civ. sez. III, 23.08.2011, n. 17478; Cass. Civ., sez. III, 28.08.2009, n. 18791; Cass. Civ., 29.02.2016, n. 3908; Cass. Civ., 02.01.2023, n. 6: “l'eventuale inefficacia del decreto impone, comunque, per ragioni di economia processuale, l'esame nel merito della pretesa (cfr. la citata Cass. n. 10878/2018)”. Il decreto ingiuntivo va , pertanto, revocato. Nel merito dell'opposizione proposta da , è infondata e va, Parte_1 pertanto, rigettata per i motivi che seguono. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento e gli estratti conto su cui si fonda la pretesa monitoria, sicché non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della banca, avendo l'opponente censurato solo vizi di illegittimità contrattuale senza negare il proprio inadempimento. Il credito della banca può, quindi, ritenersi fondato, non
3 avendo parte opponente allegato e fornito prova della sussistenza di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati, né contestato nel merito la debenza della somma ingiunta. Va, infatti, in primo luogo, rigettata l'eccezione di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione al rapporto in oggetto di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per costante giurisprudenza, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880; Tribunale Milano, sez. VI, 18.02.2020, n. 1530; Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Nel caso di specie, le doglianze di parte opponente sono infondate, avendo la stessa contestato l'usurarietà del tasso di interesse applicato, calcolandolo sulla base di una errata metodologia. Ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura non può, infatti, applicarsi il criterio del cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio, così come affermato dal più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale “la L. n. 108 del 1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi” (Cass. Civ., sez.
4 VI, 04.11.2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; conf. nella giurisprudenza di merito Tribunale Roma, sez. XVII, 7 novembre 2018, n. 21423; Tribunale Milano, sez. VI, 31 maggio 2019, n. 5194; Tribunale Catania, sez. IV, 11 luglio 2018, n. 2948; Tribunale Pescara, 31 dicembre 2018, n. 1943; Tribunale Terni, 3 gennaio 2018, n. 6; Tribunale Bologna sez. IV, 24 giugno 2017, n. 1292). La domanda di parte opponente va, pertanto, rigettata emergendo dalle stesse allegazioni di quest'ultima che le clausole contrattuali non violano la normativa antiusura, laddove gli interessi corrispettivi e moratori siano singolarmente considerati, non rendendo necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto. Per quanto riguarda l'interesse corrispettivo, infatti, lo stesso è stato calcolato da parte opponente nella misura del 14,15%, così risultando inferiore al tasso soglia ratione temporis vigente, da individuare correttamente non nella misura indicata da parte opponente del 12,35%, bensì in quella esatta del 18,25%, tenuto conto del T.E.G.M. rilevato per il trimestre luglio - settembre 2008 per i finanziamenti da intermediari non bancari (12.17%), maggiorato della metà. Alla medesima soluzione deve pervenirsi anche relativamente all'interesse moratorio da valutare in relazione al tasso soglia, da determinare non nel T.E.G.M. individuato ai fini della legge sull'usura dal decreto ministeriale, bensì tramite la sommatoria del T.E.G.M., maggiorato della metà, con il tasso medio praticato dagli operatori professionali (pari, per i contratti conclusi dall'01.04.2003 al 30.06.2011, al 2,1%), così come richiesto dal più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597, per la quale “l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”). Parimenti infondata è l'eccezione di violazione dell'art. 1957 c.c. in relazione all'omessa preventiva escussione del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Nel caso di specie, infatti, deve ritersi che non ha prestato Parte_1 una garanzia fideiussoria in favore di ma che si sia Controparte_3 obbligata personalmente al pagamento delle rate del finanziamento nelle qualità di coobbligato unitamente a quest'ultimo.
5 La questione afferisce alla figura del c.d. coobbligato nei contratti di credito al consumo. In via preliminare occorre analizzare la qualifica assunta da Parte_1 nell'ambito del contratto di finanziamento oggetto di causa e posto a fondamento della pretesa fatta valere dall'odierna opposta in quanto da tale qualifica dipende l'applicabilità o meno dell'art. 1957 c.c. L'odierna opponente ha sottoscritto il contratto in esame in qualità di "coobbligato" mentre il "richiedente" è . Parte opponente Controparte_3 non ha assunto espressamente la qualifica di garante, pertanto ricorre la necessità di analizzare se sia direttamente tenuta all'adempimento, ai sensi della disciplina di cui agli artt. 1292 e 1294 c.c., a favore della società finanziatrice e non piuttosto a titolo di garanzia, per l'ipotesi di inadempimento del debitore principale. Come è noto, l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno dei debitori libera gli altri (solidarietà passiva), oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (solidarietà attiva) (art. 1292 c.c.). Le obbligazioni solidali rientrano, pertanto, nel più ampio genus delle obbligazioni soggettivamente complesse, che si caratterizzano per il fatto che il rapporto obbligatorio, a differenza di quanto accade nello schema tipico dell'obbligazione, intercorre non fra due, ma fra più soggetti, debitori o creditori. Le obbligazioni solidali si caratterizzano essenzialmente per la presenza di due elementi fondamentali: a) la pluralità di soggetti dal lato attivo o dal lato passivo e b) l'eadem res debita, ovvero l'identità della prestazione dovuta;
non costituisce, invece, requisito dell'obbligazione solidale l'eadem causa obligandi, ovvero l'unicità della fonte da cui deriva il rapporto. In tal modo la nozione di solidarietà descritta dall'art. 1292 c.c. abbraccia casi di obbligazioni soggettivamente complesse sia "ad interesse comune", sia "ad interesse unisoggettivo", tale essendo - in particolare - la solidarietà che connota l'obbligazione del debitore principale e quella del fideiussore: tali obbligazioni, infatti, pur conservando una propria distinta individualità (giacché il debitore è tenuto al pagamento del debito che è prestazione diversa rispetto a quella di garanzia cui è tenuto il fideiussore), rispondono entrambe all'interesse del debitore principale (ovverosia l'adempimento della prestazione dovuta nei confronti del creditore). In ambito contrattuale dunque, l'obbligazione solidale passiva può riscontrarsi in un rapporto negoziale in cui una delle parti ha carattere plurisoggettivo e, quindi, ciascuno dei condebitori è titolare del rapporto medesimo e, come tale, tanto destinatario dei relativi effetti quanto
6 coobbligato alla controprestazione;
oppure il vincolo solidale può correlare tra loro, in termini di accessorietà, obbligazioni che sorgono da titoli diversi, come appunto quella di garanzia e quella principale, con la conseguenza che il garante non è parte del rapporto da cui sorge tale ultima obbligazione. In altri termini, il coobbligato è tale o perché parte del rapporto plurisoggettivo principale o perché, in forza di un'obbligazione accessoria di garanzia, risponde dell'adempimento dell'obbligazione altrui (scaturente dal diverso rapporto principale). Tale ultima eventualità è quella che caratterizza, per l'appunto, la fideiussione;
come noto, dalla definizione di fideiussore contenuta all'art. 1936 c.c. si ricava che la fideiussione è quel rapporto obbligatorio, che generalmente trova la sua fonte in un contratto, ma che può discendere anche da un atto unilaterale, da un titolo giudiziale o dalla legge, in virtù del quale il fideiussore assume l'obbligo nei confronti del creditore di adempiere l'obbligazione del debitore, aggiungendo la propria responsabilità a quella di quest'ultimo. Quanto alla forma di tale manifestazione di volontà, benché l'art. 1937 c.c. espressamente preveda che "la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa", secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ciò non implica la necessaria osservanza di una determinata forma: basta che sia palesata una volontà sicura ed inequivoca di volersi obbligare (Cass. n. 3628/2016); inoltre, non è necessario che compaia espressamente il termine fideiussione: l'animus fideiubendi si deduce dal complesso delle espressioni usate e dal comportamento delle parti. Infine, l'effetto che la fideiussione produce è la responsabilità solidale, nei confronti del creditore, del debitore principale e del suo fideiussore;
l'art. 1944, co. 1 c.c., infatti, stabilisce che il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. In quanto solidale, l'obbligazione del fideiussore non ha di regola carattere sussidiario, nel senso che il creditore può rivolgersi indifferentemente al debitore o al fideiussore per esigere il pagamento della prestazione (ferma restando la possibilità di pattuire il beneficium ordinis oppure il beneficium excussionis) ( Tribunale Arezzo sentenza n. 6 maggio 2025; Ebbene nella presente fattispecie, sembra essersi configurato un rapporto contrattuale plurisoggettivo considerato che il “coobbligato” ha sottoscritto le condizioni generali di contratto nella loro interezza apponendo altresì la propria sottoscrizione su tutte le parti principali del contratto ivi comprese quelle di cui alla sezione relativa alle modalità di rimborso ed alla richiesta di finanziamento sicchè il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista (Tribunale Bari, 27.03.2024, n. 1573; conf. Tribunale Ancona n. 1773/2023; Tribunale Trani, n. 11/2024; Tribunale Torre Annunziata, n. 1631/2023; Tribunale Tivoli n. 1206/23).
7 Da ciò consegue che, non avendo l'opponente contratto una obbligazione di garanzia accessoria rispetto a quella principale, la cessionaria creditrice non era tenuta a proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, e pertanto non è maturata alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. Va, altresì, rigettata l'eccezione spiegata da parte opponente solo nelle note conclusive dell'08.05.2025 in relazione all'omessa notifica dell'intervenuta cessione del credito in favore della società opposta. L'eccezione non può essere condivisa, essendo costante la giurisprudenza nell'affermare che “il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (Cass. Civ., sez. II, 30.04.2021, n. 11436), con la precisazione che “ai fini tanto dell'art. 1264 c.c., che dell'art. 1265 c.c. e art. 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” (Cass. Civ., sez. II, 20.08.2021, n. 23257; conf. Cass. Civ., sez. I, 22.06.2018, n. 16566). Deve, pertanto, ritenersi irrilevante l'eventuale omessa comunicazione della cessione del credito. Alla luce di quanto esposto, la domanda di pagamento azionata dalla società opposta deve, quindi, ritenersi fondata con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento dell'importo di € 30.861,41, (comprensivo di interessi di mora calcolati sino all'8 agosto 2019), oltre interessi convenzionali dal 9 agosto 2019 al soddisfo (da calcolarsi sull'importo capitale di € 15.650,24). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente in favore di parte opposta. Le spese relative alla fase monitoria devono ritenenersi irripetibili, considerata l'inefficacia del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 06.10.2021, n. 27062).
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4167/2020 R.G., così provvede:
1. dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 687/20, emesso dal Tribunale di Messina il 19.05.2020 nei confronti di;
Parte_1
2. accoglie la domanda di pagamento svolta dalla società opposta e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 30.861,41 (comprensivo di interessi di CP_1 mora calcolati sino al 08 agosto 2019), oltre interessi convenzionali dal 9 agosto 2019 al soddisfo (da calcolarsi sull'importo capitale di € 15.650,24);
3. condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della banca opposta, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge. Si comunichi. Così deciso in Messina il 10 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
9
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Filippo Chindemi, giusta procura in atti, opponente contro (p. iva ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Mancusi, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 9.10.2020, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 687/20 del 19.05.2020, notificato in data 07.09.2020, con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto il pagamento, in solido con della somma di € Controparte_3
30.861,41, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di
[...]
quale cessionaria del credito, a titolo di capitale impagato ed CP_1 interessi derivanti dal contratto di finanziamento n. 608957, sottoscritto in data 24.07.2008 con A fondamento dell'opposizione Controparte_4 proposta, ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica dello stesso e la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. Nel merito ha contestato l'applicazione al rapporto di mutuo di interessi usurari, chiedendo la rideterminazione di quanto dovuto e le revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con le note conclusive, l'opponente ha altresì, contestato il difetto di legittimazione ad agire della cessionaria per la mancata notifica della cessione del credito. costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Deve, in primo, luogo essere accolta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto spiegata da parte opponente. Nel caso di specie, è infatti incontestata la circostanza che, dopo un primo tentativo non andato a buon fine, il decreto ingiuntivo opposto sia stato notificato dall'opposta tardivamente, in data 07.09.2020, quando era ormai spirato il termine perentorio sessanta giorni dall'emissione dello stesso di cui all'art. 644 c.p.c. (19.05.2020) con conseguente perdita di efficacia dello stesso. L'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, tuttavia, non preclude l'esame del merito della controversia atteso che, in seguito all'opposizione dell'ingiunto, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel corso del quale deve valutarsi sia la sussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ma, anche, la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'opposto, sulla quale il Giudice dell'opposizione non può esimersi dal giudicare nel merito. Ed invero, qualora l'ingiunzione di pagamento venisse ugualmente notificata, a seguito dell'opposizione allo stesso, il Giudice non potrebbe limitarsi alla mera declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo ma, al contrario, dovrebbe entrare nel merito della questione, al fine di verificare l'esistenza o meno del diritto di credito, in virtù della circostanza per la quale, la notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di inefficacia, denota comunque la volontà del supposto creditore di avvalersi di tale strumento giudiziario. In tali casi, infatti, l'azione monitoria è da considerarsi alla stessa stregua di una domanda giudiziale ordinaria sulla quale, pertanto, deve instaurarsi il rapporto processuale, nonostante il procedimento venga incardinato dall'opponente, convenuto in senso sostanziale, che controbatte in relazione all'inefficacia del decreto ingiuntivo, ma, contestualmente, resiste nel merito (Cass. Civ., 29.02.2016, n. 3908, ha precisato che “la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio. (…) Pertanto, qualora il decreto sia stato (come nella specie) notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere (come dall'odierno resistente) con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre
2 l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace”). Conseguentemente, il giudice dell'opposizione avrà il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso per decreto ingiuntivo (cfr., Cass. Civ. sez. I, 13.06.2013, n. 14910; Cass. Civ. sez. III, 23.08.2011, n. 17478; Cass. Civ., sez. III, 28.08.2009, n. 18791; Cass. Civ., 29.02.2016, n. 3908; Cass. Civ., 02.01.2023, n. 6: “l'eventuale inefficacia del decreto impone, comunque, per ragioni di economia processuale, l'esame nel merito della pretesa (cfr. la citata Cass. n. 10878/2018)”. Il decreto ingiuntivo va , pertanto, revocato. Nel merito dell'opposizione proposta da , è infondata e va, Parte_1 pertanto, rigettata per i motivi che seguono. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento e gli estratti conto su cui si fonda la pretesa monitoria, sicché non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della banca, avendo l'opponente censurato solo vizi di illegittimità contrattuale senza negare il proprio inadempimento. Il credito della banca può, quindi, ritenersi fondato, non
3 avendo parte opponente allegato e fornito prova della sussistenza di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati, né contestato nel merito la debenza della somma ingiunta. Va, infatti, in primo luogo, rigettata l'eccezione di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione al rapporto in oggetto di interessi usurari. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per costante giurisprudenza, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880; Tribunale Milano, sez. VI, 18.02.2020, n. 1530; Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Nel caso di specie, le doglianze di parte opponente sono infondate, avendo la stessa contestato l'usurarietà del tasso di interesse applicato, calcolandolo sulla base di una errata metodologia. Ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura non può, infatti, applicarsi il criterio del cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio, così come affermato dal più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale “la L. n. 108 del 1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi” (Cass. Civ., sez.
4 VI, 04.11.2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; conf. nella giurisprudenza di merito Tribunale Roma, sez. XVII, 7 novembre 2018, n. 21423; Tribunale Milano, sez. VI, 31 maggio 2019, n. 5194; Tribunale Catania, sez. IV, 11 luglio 2018, n. 2948; Tribunale Pescara, 31 dicembre 2018, n. 1943; Tribunale Terni, 3 gennaio 2018, n. 6; Tribunale Bologna sez. IV, 24 giugno 2017, n. 1292). La domanda di parte opponente va, pertanto, rigettata emergendo dalle stesse allegazioni di quest'ultima che le clausole contrattuali non violano la normativa antiusura, laddove gli interessi corrispettivi e moratori siano singolarmente considerati, non rendendo necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto. Per quanto riguarda l'interesse corrispettivo, infatti, lo stesso è stato calcolato da parte opponente nella misura del 14,15%, così risultando inferiore al tasso soglia ratione temporis vigente, da individuare correttamente non nella misura indicata da parte opponente del 12,35%, bensì in quella esatta del 18,25%, tenuto conto del T.E.G.M. rilevato per il trimestre luglio - settembre 2008 per i finanziamenti da intermediari non bancari (12.17%), maggiorato della metà. Alla medesima soluzione deve pervenirsi anche relativamente all'interesse moratorio da valutare in relazione al tasso soglia, da determinare non nel T.E.G.M. individuato ai fini della legge sull'usura dal decreto ministeriale, bensì tramite la sommatoria del T.E.G.M., maggiorato della metà, con il tasso medio praticato dagli operatori professionali (pari, per i contratti conclusi dall'01.04.2003 al 30.06.2011, al 2,1%), così come richiesto dal più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597, per la quale “l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”). Parimenti infondata è l'eccezione di violazione dell'art. 1957 c.c. in relazione all'omessa preventiva escussione del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Nel caso di specie, infatti, deve ritersi che non ha prestato Parte_1 una garanzia fideiussoria in favore di ma che si sia Controparte_3 obbligata personalmente al pagamento delle rate del finanziamento nelle qualità di coobbligato unitamente a quest'ultimo.
5 La questione afferisce alla figura del c.d. coobbligato nei contratti di credito al consumo. In via preliminare occorre analizzare la qualifica assunta da Parte_1 nell'ambito del contratto di finanziamento oggetto di causa e posto a fondamento della pretesa fatta valere dall'odierna opposta in quanto da tale qualifica dipende l'applicabilità o meno dell'art. 1957 c.c. L'odierna opponente ha sottoscritto il contratto in esame in qualità di "coobbligato" mentre il "richiedente" è . Parte opponente Controparte_3 non ha assunto espressamente la qualifica di garante, pertanto ricorre la necessità di analizzare se sia direttamente tenuta all'adempimento, ai sensi della disciplina di cui agli artt. 1292 e 1294 c.c., a favore della società finanziatrice e non piuttosto a titolo di garanzia, per l'ipotesi di inadempimento del debitore principale. Come è noto, l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno dei debitori libera gli altri (solidarietà passiva), oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (solidarietà attiva) (art. 1292 c.c.). Le obbligazioni solidali rientrano, pertanto, nel più ampio genus delle obbligazioni soggettivamente complesse, che si caratterizzano per il fatto che il rapporto obbligatorio, a differenza di quanto accade nello schema tipico dell'obbligazione, intercorre non fra due, ma fra più soggetti, debitori o creditori. Le obbligazioni solidali si caratterizzano essenzialmente per la presenza di due elementi fondamentali: a) la pluralità di soggetti dal lato attivo o dal lato passivo e b) l'eadem res debita, ovvero l'identità della prestazione dovuta;
non costituisce, invece, requisito dell'obbligazione solidale l'eadem causa obligandi, ovvero l'unicità della fonte da cui deriva il rapporto. In tal modo la nozione di solidarietà descritta dall'art. 1292 c.c. abbraccia casi di obbligazioni soggettivamente complesse sia "ad interesse comune", sia "ad interesse unisoggettivo", tale essendo - in particolare - la solidarietà che connota l'obbligazione del debitore principale e quella del fideiussore: tali obbligazioni, infatti, pur conservando una propria distinta individualità (giacché il debitore è tenuto al pagamento del debito che è prestazione diversa rispetto a quella di garanzia cui è tenuto il fideiussore), rispondono entrambe all'interesse del debitore principale (ovverosia l'adempimento della prestazione dovuta nei confronti del creditore). In ambito contrattuale dunque, l'obbligazione solidale passiva può riscontrarsi in un rapporto negoziale in cui una delle parti ha carattere plurisoggettivo e, quindi, ciascuno dei condebitori è titolare del rapporto medesimo e, come tale, tanto destinatario dei relativi effetti quanto
6 coobbligato alla controprestazione;
oppure il vincolo solidale può correlare tra loro, in termini di accessorietà, obbligazioni che sorgono da titoli diversi, come appunto quella di garanzia e quella principale, con la conseguenza che il garante non è parte del rapporto da cui sorge tale ultima obbligazione. In altri termini, il coobbligato è tale o perché parte del rapporto plurisoggettivo principale o perché, in forza di un'obbligazione accessoria di garanzia, risponde dell'adempimento dell'obbligazione altrui (scaturente dal diverso rapporto principale). Tale ultima eventualità è quella che caratterizza, per l'appunto, la fideiussione;
come noto, dalla definizione di fideiussore contenuta all'art. 1936 c.c. si ricava che la fideiussione è quel rapporto obbligatorio, che generalmente trova la sua fonte in un contratto, ma che può discendere anche da un atto unilaterale, da un titolo giudiziale o dalla legge, in virtù del quale il fideiussore assume l'obbligo nei confronti del creditore di adempiere l'obbligazione del debitore, aggiungendo la propria responsabilità a quella di quest'ultimo. Quanto alla forma di tale manifestazione di volontà, benché l'art. 1937 c.c. espressamente preveda che "la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa", secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ciò non implica la necessaria osservanza di una determinata forma: basta che sia palesata una volontà sicura ed inequivoca di volersi obbligare (Cass. n. 3628/2016); inoltre, non è necessario che compaia espressamente il termine fideiussione: l'animus fideiubendi si deduce dal complesso delle espressioni usate e dal comportamento delle parti. Infine, l'effetto che la fideiussione produce è la responsabilità solidale, nei confronti del creditore, del debitore principale e del suo fideiussore;
l'art. 1944, co. 1 c.c., infatti, stabilisce che il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. In quanto solidale, l'obbligazione del fideiussore non ha di regola carattere sussidiario, nel senso che il creditore può rivolgersi indifferentemente al debitore o al fideiussore per esigere il pagamento della prestazione (ferma restando la possibilità di pattuire il beneficium ordinis oppure il beneficium excussionis) ( Tribunale Arezzo sentenza n. 6 maggio 2025; Ebbene nella presente fattispecie, sembra essersi configurato un rapporto contrattuale plurisoggettivo considerato che il “coobbligato” ha sottoscritto le condizioni generali di contratto nella loro interezza apponendo altresì la propria sottoscrizione su tutte le parti principali del contratto ivi comprese quelle di cui alla sezione relativa alle modalità di rimborso ed alla richiesta di finanziamento sicchè il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista (Tribunale Bari, 27.03.2024, n. 1573; conf. Tribunale Ancona n. 1773/2023; Tribunale Trani, n. 11/2024; Tribunale Torre Annunziata, n. 1631/2023; Tribunale Tivoli n. 1206/23).
7 Da ciò consegue che, non avendo l'opponente contratto una obbligazione di garanzia accessoria rispetto a quella principale, la cessionaria creditrice non era tenuta a proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, e pertanto non è maturata alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. Va, altresì, rigettata l'eccezione spiegata da parte opponente solo nelle note conclusive dell'08.05.2025 in relazione all'omessa notifica dell'intervenuta cessione del credito in favore della società opposta. L'eccezione non può essere condivisa, essendo costante la giurisprudenza nell'affermare che “il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (Cass. Civ., sez. II, 30.04.2021, n. 11436), con la precisazione che “ai fini tanto dell'art. 1264 c.c., che dell'art. 1265 c.c. e art. 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” (Cass. Civ., sez. II, 20.08.2021, n. 23257; conf. Cass. Civ., sez. I, 22.06.2018, n. 16566). Deve, pertanto, ritenersi irrilevante l'eventuale omessa comunicazione della cessione del credito. Alla luce di quanto esposto, la domanda di pagamento azionata dalla società opposta deve, quindi, ritenersi fondata con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento dell'importo di € 30.861,41, (comprensivo di interessi di mora calcolati sino all'8 agosto 2019), oltre interessi convenzionali dal 9 agosto 2019 al soddisfo (da calcolarsi sull'importo capitale di € 15.650,24). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente in favore di parte opposta. Le spese relative alla fase monitoria devono ritenenersi irripetibili, considerata l'inefficacia del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 06.10.2021, n. 27062).
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4167/2020 R.G., così provvede:
1. dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 687/20, emesso dal Tribunale di Messina il 19.05.2020 nei confronti di;
Parte_1
2. accoglie la domanda di pagamento svolta dalla società opposta e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 30.861,41 (comprensivo di interessi di CP_1 mora calcolati sino al 08 agosto 2019), oltre interessi convenzionali dal 9 agosto 2019 al soddisfo (da calcolarsi sull'importo capitale di € 15.650,24);
3. condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della banca opposta, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge. Si comunichi. Così deciso in Messina il 10 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
9