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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 08/05/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1702/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c.
promosso congiuntamente da
, nata a [...] T.se, il 27 agosto 1991, residente in [...]
Gelsi, 5, (c.f. , C.F._1
elettivamente domiciliato in Ciriè, Via Braccini 11/a, presso lo studio dell'avv.to Giada
Caudera, che la rappresenta per procura in atti;
e nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_2
(TO) via Gelsi, 5, (c.f. , C.F._2
elettivamente domiciliato in Ciriè, Via Vittorio Emanuele 1, presso lo studio degli avv.ti
Marisa Ruo Redda e Roberta Aquili, che lo rappresentano per procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 22.7.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno premesso che:
[...] - hanno convissuto stabilmente more uxorio e dopo alcuni anni trascorsi in armonia, sono venuti meno i presupposti per una serena convivenza;
- da detta unione sono nati i figli:
, nato a [...] il [...] (doc. 2) Persona_1
, nata a [...] il [...] (doc. 2), riconosciut da Controparte_1
entrambi i genitori;
- intendevano pertanto regolare i loro rapporti nell'interesse dei figli minorenni.
Tanto premesso, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. I figli minori e Persona_1 Controparte_1
vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i minori manterranno la residenza
anagrafica presso l'abitazione della madre ove viene fissata la dimora nonché collocazione
prevalente;
2. I genitori eserciteranno anche disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di
ordinaria amministrazione e assumeranno insieme (straordinaria amministrazione) tutte le
decisioni di maggior interesse per i figli, tenendo conto delle Loro capacità, inclinazioni ed
aspirazioni naturali;
3. Il padre, a far data dal 1 agosto 2024, ha facoltà di vedere e tenere con sé i minori compatibilmente
con gli impegni scolastici degli stessi, con il proprio lavoro, nonché con gli impegni e le esigenze
della madre e precisamente:
Stante le turnazioni lavorative di entrambi i genitori, come peraltro effettuato fin d'ora, ciascuno
di loro si occuperà dei minori nella mezza giornata quando non lavorerà. Gli stessi, in ogni caso,
concordano fin d'ora che in caso di difficoltà lavorative di un genitore sarà l'altro genitore ad
occuparsi dei figli sia nella settimana che nel fine settimana. Nel periodo scolastico nella settimana
in cui il padre effettua il turno lavorativo del pomeriggio lo stesso potrà accompagnare
quotidianamente i figli a scuola.
visite infrasettimanali
- due pomeriggi infrasettimanali (mercoledì e giovedì) dall'uscita di scuola alle ore 21,00 dopo
averli fatti cenare, mentre nel periodo extrascolastico dalle ore 8.00 del mattino sino alle 13 ovvero dalle ore 14,30 alle ore 21,00 sempre dopo averli fatti cenare nel rispetto dei turni lavorativi dei
genitori;
- nella sola settimana in cui la stessa termina con il week-end della madre ed il padre svolge turno
lavorativo al mattino: il mercoledì ed il giovedi dall'uscita di scuola alle ore 21,00 con
consumazione della cena e con accompagnamento presso l'abitazione materna;
nel periodo
extrascolastico dalle ore 15,00 alle ore 21,00 con prelievo dall'abitazione materna e
riaccompagnamento presso la stessa;
Week-end
- a week-end alterni compatibilmente con i turni lavorativi dei genitori dall'uscita di scuola del
venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola nel periodo scolastico e/o presso
l'abitazione materna nel periodo extrascolastico entro le ore 9.00 del mattino.
- 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo (dal 10 giugno al 10 settembre), in periodo da
concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno [in difetto di accordo, il minore
trascorrerà con il padre i primi quindici giorni di agosto (dal 1 al 15) negli anni pari ed i secondi
quindici giorni di agosto (dal 16 al 31) negli anni dispari], con sospensione, in tale periodo, del
diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;
nell'estate
2024 la NO trascorrerà con i figli il periodo dal 1 al 7 luglio compreso mentre il padre Parte_1
trascorrerà il periodo 28 agosto/ 6 settembre compreso.
- 7 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo (dal 10 giugno al 10
settembre), in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, in ogni caso
non utilizzabili nel periodo di vacanza dell'altro genitore e di cui sopra;
- 7 giorni durante le vacanze natalizie, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al
6 gennaio con l'altro, alternando il giorno del Santo AT (con il genitore con cui trascorrerà il
primo periodo) con la sera della Vigilia (dalle ore 18.00 sino a fine serata, ovvero dopo la messa di
mezzanotte e l'apertura dei regali con il genitore con cui trascorrerà il periodo di Capodanno); con
sospensione, in tale periodo, del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e
durante la settimana. Si precisa che il giorno del Santo AT 2024 e conseguentemente il primo
periodo di vacanza è stato trascorso con la madre;
- 3 giorni durante le vacanze pasquali (da intendersi come periodo di chiusura scolastica), comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Lunedì dell'Angelo
(Pasqua 2025 con il padre), in ogni caso da suddividersi il più possibile in parti uguali con ciascun
genitore;
- le vacanze di carnevale, altre festività e/o ponti verranno suddivisi tra i genitori in parti uguali,
cercando il più possibile di agganciare i giorni festivi con i week-end di spettanza di ciascuno;
- mentre per ciò che riguarda il giorno del compleanno, lo stesso verrà definito, di volta in volta,
di comune accordo, dai genitori, cercando di privilegiare, per quanto possibile, la possibilità che
entrambi siano presenti al festeggiamento del figlio. I ncaso di impossibilità verrà festeggiato ad
anni alterni.
4. Disporre che il NO corrisponderà, in favore della NO : Parte_2 Parte_1
a) a far data dal mese di agosto 2024, a titolo di assegno di mantenimento per i figli euro 400,00
mensili (200,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT a partire dal
mese ed anno successivo (agosto 2025), sino all'autosufficienza economica dei minori, da
corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Per il solo mese di luglio 2024, stante l'attuale
convivenza dei ricorrenti il NO corrisponderà alla NO Parte_2
l'assegno di mantenimento per entrambi i figli dell'importo complessivo di euro 200,00 Parte_1
(anziché euro 400,00) entro e non oltre il 10 luglio
2024.
b) a far data dal mese di luglio 2024 il 50% delle spese extra per entrambi i figli di cui al Protocollo
d'intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea del 15 marzo
2016. I ricorrenti concordano fin d'ora che la mensa è da intendersi esclusa dal mantenimento e
pertanto sarà da corrispondersi nella misura del 50% da ciascun genitore, per tal motivo gli stessi
caricheranno mensilmente, ciascuno per un figlio (la per la bimba ed il per il Parte_1 Pt_2
bimbo), l'apposita “app. mensa” con conguaglio reciproco da effettuarsi annualmente nel mese di
agosto al temine dell'anno scolastico dopo aver ricevuto la certificazione dalla scuola degli importi
corrisposti.
c) Il 70% a carico del NO ed il 30% a carico della NO , stante la diversità Pt_2 Parte_1
di reddito, per le sole spese mediche e dentistiche. Tali spese dovranno essere preventivamente
concordate così come previamente concordata la scelta del professionista e successivamente documentate. Per le sole spese dentistiche,
visti gli importi dovuti, i ricorrenti corrisponderanno direttamente al professionista gli importi
dovuti secondo il sopracitato riparto.
Tutte le suddette spese dovranno essere corredate dei relativi giustificativi di spesa, che la sig.ra
provvederà a trasmettere al sig. a mezzo mail entro il giorno 10 del Parte_1 Parte_2
mese successivo al mese di sostenimento delle stesse, e che il sig. si obbliga a Parte_2
rimborsare entro il 30 del
mese di presentazione delle ricevute (in originale per quelle mediche). Stante il fatto che il NO
sta percependo l'assegno unico di euro 467 mensili e interamente il bonus asilo, per tal Pt_2
motivo, lo stesso si impegna a corrispondere il dovuto per le spese della mensa e retta asilo nido
fino alla data
del 31 agosto 2024.
5. L'assegno unico universale (tutt'oggi pari a euro 467,00) verrà percepito nella misura del 50%
da ciascun genitore con il percepimento diretto;
qualora non fosse possibile modificare il soggetto
percipiente, a far data dal mese di agosto 2024 il NO provvederà ad accreditare Parte_2
in favore della il 50% di tale assegno (fornendo ad ella attestazione dell'assegno Parte_1
percepito) entro e non oltre 5 giorni dal percepimento;
6. Disporre che le detrazioni fiscali verranno beneficiate da ciascun genitore nella misura del 50%
e/o in proporzione alla contribuzione della spesa effettuata da ciascuno (per le spese mediche e
dentistiche 70%/30%);
7. I coniugi concordano fin d'ora l'autorizzazione a:
- il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
- le vaccinazioni previste dal pediatra;
- l'insegnamento della religione cattolica;
- l'iscrizione prevalentemente scuole pubbliche;
8. I genitori si scambiano assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e
per i propri figli minori;
9. Il NO , d'intesa con la compagna, lascerà entro il 29.7.2024 la casa familiare Parte_2
e lo stesso provvederà esclusivamente al ritiro degli effetti personali entro tale data oltre al decoder
SKY e stampante;
10. La casa famigliare, in comproprietà tra le parti, gravata da mutuo ipotecario verrà assegnata
alla NO che l'abiterà con i figli. I beni mobili e arredi saranno da considerarsi in uso Parte_1
della NO . Il NO dovrà continuare a farsi carico della quota del 50% delle Parte_1 Pt_2
rate relativo al mutuo ipotecario acceso presso la banca NT PA (circa euro 230
mensili oltre assicurazione) con un residuo di euro 96.627,00.
La NO volturerà a proprie spese e cura, entro il 16 agosto 2024 tutte le utenze. Parte_1
Le spese relative all'uso dell'immobile, alle utenze, tasse e/o imposte e spese condominiali sino alla
data del 31.7.2024 verranno suddivise tra i conviventi. A far data dal mese di agosto 2024 le spese
condominiali ordinarie saranno interamente a carico della NO;
Parte_1
11. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a non far frequentare nuovi compagni per un anno
dalla sottoscrizione del presente accordo;
12. I ricorrenti si impegnano a valutare, concordemente con le insegnanti, la possibilità di far
intraprendere un percorso psicologico a;
Per_1
13. Le parti dichiarano, ferma la comproprietà al 50% dell'immobile già casa familiare, il
pagamento al 50% del mutuo e la valutazione sulla destinazione ed attribuzione futura dei mobili
e arredi che la compongono, di aver definito, con l'adempimento di quanto sopra, ogni questione
economico-patrimoniale intercorsa e che non vi è più nulla a che pretendere reciprocamente l'una
dall'altro per alcun titolo e/o ragione.
14. Spese di lite compensate”.
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt. b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.)
i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto (in data 27-28.8.2024);
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, possano essere integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”, garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali);
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime
(come richiesto);
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
1. dispone che i figli minori e Persona_1 Controparte_1
vengano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza
[...]
anagrafica presso l'abitazione della madre ove viene fissata la dimora nonché
collocazione prevalente;
2. dispone che i genitori esercitino anche disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e assumano insieme (straordinaria amministrazione) tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, tenendo conto delle
Loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni naturali;
3. il padre, a far data dal 1 agosto 2024, ha facoltà di vedere e tenere con sé i minori compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, con il proprio lavoro, nonché con gli impegni e le esigenze della madre e precisamente:
Stante le turnazioni lavorative di entrambi i genitori, come peraltro effettuato fin d'ora,
ciascuno di loro si occuperà dei minori nella mezza giornata quando non lavorerà. Gli
stessi, in ogni caso, concordano fin d'ora che in caso di difficoltà lavorative di un genitore sarà l'altro genitore ad occuparsi dei figli sia nella settimana che nel fine settimana. Nel
periodo scolastico nella settimana in cui il padre effettua il turno lavorativo del pomeriggio lo stesso potrà accompagnare quotidianamente i figli a scuola.
visite infrasettimanali
- due pomeriggi infrasettimanali (mercoledì e giovedì) dall'uscita di scuola alle ore 21,00
dopo averli fatti cenare, mentre nel periodo extrascolastico dalle ore 8.00 del mattino sino alle 13 ovvero dalle ore 14,30 alle ore 21,00 sempre dopo averli fatti cenare nel rispetto dei turni lavorativi dei genitori;
- nella sola settimana in cui la stessa termina con il week-end della madre ed il padre svolge turno lavorativo al mattino: il mercoledì ed il giovedi dall'uscita di scuola alle ore
21,00 con consumazione della cena e con accompagnamento presso l'abitazione materna;
nel periodo extrascolastico dalle ore 15,00 alle ore 21,00 con prelievo dall'abitazione materna e riaccompagnamento presso la stessa;
Week-end
- a week-end alterni compatibilmente con i turni lavorativi dei genitori dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola nel periodo scolastico e/o presso l'abitazione materna nel periodo extrascolastico entro le ore 9.00 del mattino.
- 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo (dal 10 giugno al 10 settembre), in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno [in difetto di accordo, il minore trascorrerà con il padre i primi quindici giorni di agosto (dal 1 al 15) negli anni pari ed i secondi quindici giorni di agosto (dal 16 al 31) negli anni dispari], con sospensione, in tale periodo, del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;
nell'estate 2024 la NO trascorrerà con i Parte_1
figli il periodo dal 1 al 7 luglio compreso mentre il padre trascorrerà il periodo 28 agosto/
6 settembre compreso.
- 7 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo (dal 10 giugno al 10
settembre), in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, in ogni caso non utilizzabili nel periodo di vacanza dell'altro genitore e di cui sopra;
- 7 giorni durante le vacanze natalizie, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31
dicembre al 6 gennaio con l'altro, alternando il giorno del Santo AT (con il genitore con cui trascorrerà il primo periodo) con la sera della Vigilia (dalle ore 18.00 sino a fine serata, ovvero dopo la messa di mezzanotte e l'apertura dei regali con il genitore con cui trascorrerà il periodo di Capodanno); con sospensione, in tale periodo, del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana. Si precisa che il giorno del Santo AT 2024 e conseguentemente il primo periodo di vacanza è
stato trascorso con la madre;
- 3 giorni durante le vacanze pasquali (da intendersi come periodo di chiusura scolastica), comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Lunedì
dell'Angelo (Pasqua 2025 con il padre), in ogni caso da suddividersi il più possibile in parti uguali con ciascun genitore;
- le vacanze di carnevale, altre festività e/o ponti verranno suddivisi tra i genitori in parti uguali, cercando il più possibile di agganciare i giorni festivi con i week-end di spettanza di ciascuno;
- mentre per ciò che riguarda il giorno del compleanno, lo stesso verrà definito, di volta in volta, di comune accordo, dai genitori, cercando di privilegiare, per quanto possibile,
la possibilità che entrambi siano presenti al festeggiamento del figlio. In caso di impossibilità verrà festeggiato ad anni alterni;
4. dispone che il NO corrisponda, in favore della NO : Parte_2 Parte_1
a) a far data dal mese di agosto 2024, a titolo di assegno di mantenimento per i figli euro
400,00 mensili (200,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT
a partire dal mese ed anno successivo (agosto 2025), sino all'autosufficienza economica dei minori, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Per il solo mese di luglio
2024, stante l'attuale convivenza dei ricorrenti il NO corrisponderà Parte_2
alla NO l'assegno di mantenimento per entrambi i figli dell'importo Parte_1
complessivo di euro 200,00 (anziché euro 400,00) entro e non oltre il 10 luglio 2024.
b) a far data dal mese di luglio 2024 il 50% delle spese extra per entrambi i figli di cui al
Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Ivrea del 15 marzo 2016. I ricorrenti concordano fin d'ora che la mensa è da intendersi esclusa dal mantenimento e pertanto sarà da corrispondersi nella misura del 50% da ciascun genitore, per tal motivo gli stessi caricheranno mensilmente, ciascuno per un figlio (la per la bimba ed il per il bimbo), l'apposita “app. mensa” con Parte_1 Pt_2
conguaglio reciproco da effettuarsi annualmente nel mese di agosto al temine dell'anno scolastico dopo aver ricevuto la certificazione dalla scuola degli importi corrisposti.
c) Il 70% a carico del NO ed il 30% a carico della NO , stante la Pt_2 Parte_1
diversità di reddito, per le sole spese mediche e dentistiche. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate così come previamente concordata la scelta del professionista e successivamente documentate. Per le sole spese dentistiche, visti gli importi dovuti, i ricorrenti corrisponderanno direttamente al professionista gli importi dovuti secondo il sopracitato riparto.
Tutte le suddette spese dovranno essere corredate dei relativi giustificativi di spesa, che la sig.ra provvederà a trasmettere al sig. a mezzo mail entro il Parte_1 Parte_2
giorno 10 del mese successivo al mese di sostenimento delle stesse, e che il sig. Parte_2
si obbliga a rimborsare entro il 30 del mese di presentazione delle ricevute (in
[...]
originale per quelle mediche). Stante il fatto che il NO sta percependo Pt_2
l'assegno unico di euro 467 mensili e interamente il bonus asilo, per tal motivo, lo stesso si impegna a corrispondere il dovuto per le spese della mensa e retta asilo nido fino alla data del 31 agosto 2024;
5. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'assegno unico universale
(tutt'oggi pari a euro 467,00) verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore con il percepimento diretto;
qualora non fosse possibile modificare il soggetto percipiente, a far data dal mese di agosto 2024 il NO provvederà ad accreditare in Parte_2
favore della il 50% di tale assegno (fornendo ad ella attestazione dell'assegno Parte_1
percepito) entro e non oltre 5 giorni dal percepimento;
6. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che le detrazioni fiscali verranno beneficiate da ciascun genitore nella misura del 50% e/o in proporzione alla contribuzione della spesa effettuata da ciascuno (per le spese mediche e dentistiche 70%/30%);
7. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato fin d'ora l'autorizzazione a:
- il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
- le vaccinazioni previste dal pediatra;
- l'insegnamento della religione cattolica;
- l'iscrizione prevalentemente scuole pubbliche;
8. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i genitori si scambiano assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e per i propri figli minori;
9. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il NO , Parte_2
d'intesa con la compagna, si è impegnato a lasciare entro il 29.7.2024 la casa familiare e che lo stesso provvederà esclusivamente al ritiro degli effetti personali entro tale data oltre al decoder SKY e stampante;
10. dispone che la casa famigliare, in comproprietà tra le parti, gravata da mutuo ipotecario verrà assegnata alla NO che l'abiterà con i figli. I beni mobili e Parte_1
arredi saranno da considerarsi in uso della NO e dà atto che le parti hanno Parte_3
concordato e dichiarato che il NO dovrà continuare a farsi carico della quota Pt_2
del 50% delle rate relativo al mutuo ipotecario acceso presso la banca NT
PA (circa euro 230 mensili oltre assicurazione) con un residuo di euro 96.627,00.
La NO volturerà a proprie spese e cura, entro il 16 agosto 2024 tutte le Parte_1
utenze.
Le spese relative all'uso dell'immobile, alle utenze, tasse e/o imposte e spese condominiali sino alla data del 31.7.2024 verranno suddivise tra i conviventi. A far data dal mese di agosto 2024 le spese condominiali ordinarie saranno interamente a carico della NO;
Parte_1 11. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si impegnano reciprocamente a non far frequentare nuovi compagni per un anno dalla sottoscrizione del presente accordo;
12. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i ricorrenti si impegnano a valutare, concordemente con le insegnanti, la possibilità di far intraprendere un percorso psicologico a;
Per_1
13. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che, ferma la comproprietà al 50%
dell'immobile già casa familiare, il pagamento al 50% del mutuo e la valutazione sulla destinazione ed attribuzione futura dei mobili e arredi che la compongono, di aver definito, con l'adempimento di quanto sopra, ogni questione economico-patrimoniale intercorsa e che non vi è più nulla a che pretendere reciprocamente l'una dall'altro per alcun titolo e/o ragione.
14. Spese di lite compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 7 maggio 2025
GIUDICE REL./EST.
Rossella Mastropietro
IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1702/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c.
promosso congiuntamente da
, nata a [...] T.se, il 27 agosto 1991, residente in [...]
Gelsi, 5, (c.f. , C.F._1
elettivamente domiciliato in Ciriè, Via Braccini 11/a, presso lo studio dell'avv.to Giada
Caudera, che la rappresenta per procura in atti;
e nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_2
(TO) via Gelsi, 5, (c.f. , C.F._2
elettivamente domiciliato in Ciriè, Via Vittorio Emanuele 1, presso lo studio degli avv.ti
Marisa Ruo Redda e Roberta Aquili, che lo rappresentano per procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 22.7.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno premesso che:
[...] - hanno convissuto stabilmente more uxorio e dopo alcuni anni trascorsi in armonia, sono venuti meno i presupposti per una serena convivenza;
- da detta unione sono nati i figli:
, nato a [...] il [...] (doc. 2) Persona_1
, nata a [...] il [...] (doc. 2), riconosciut da Controparte_1
entrambi i genitori;
- intendevano pertanto regolare i loro rapporti nell'interesse dei figli minorenni.
Tanto premesso, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. I figli minori e Persona_1 Controparte_1
vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i minori manterranno la residenza
anagrafica presso l'abitazione della madre ove viene fissata la dimora nonché collocazione
prevalente;
2. I genitori eserciteranno anche disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di
ordinaria amministrazione e assumeranno insieme (straordinaria amministrazione) tutte le
decisioni di maggior interesse per i figli, tenendo conto delle Loro capacità, inclinazioni ed
aspirazioni naturali;
3. Il padre, a far data dal 1 agosto 2024, ha facoltà di vedere e tenere con sé i minori compatibilmente
con gli impegni scolastici degli stessi, con il proprio lavoro, nonché con gli impegni e le esigenze
della madre e precisamente:
Stante le turnazioni lavorative di entrambi i genitori, come peraltro effettuato fin d'ora, ciascuno
di loro si occuperà dei minori nella mezza giornata quando non lavorerà. Gli stessi, in ogni caso,
concordano fin d'ora che in caso di difficoltà lavorative di un genitore sarà l'altro genitore ad
occuparsi dei figli sia nella settimana che nel fine settimana. Nel periodo scolastico nella settimana
in cui il padre effettua il turno lavorativo del pomeriggio lo stesso potrà accompagnare
quotidianamente i figli a scuola.
visite infrasettimanali
- due pomeriggi infrasettimanali (mercoledì e giovedì) dall'uscita di scuola alle ore 21,00 dopo
averli fatti cenare, mentre nel periodo extrascolastico dalle ore 8.00 del mattino sino alle 13 ovvero dalle ore 14,30 alle ore 21,00 sempre dopo averli fatti cenare nel rispetto dei turni lavorativi dei
genitori;
- nella sola settimana in cui la stessa termina con il week-end della madre ed il padre svolge turno
lavorativo al mattino: il mercoledì ed il giovedi dall'uscita di scuola alle ore 21,00 con
consumazione della cena e con accompagnamento presso l'abitazione materna;
nel periodo
extrascolastico dalle ore 15,00 alle ore 21,00 con prelievo dall'abitazione materna e
riaccompagnamento presso la stessa;
Week-end
- a week-end alterni compatibilmente con i turni lavorativi dei genitori dall'uscita di scuola del
venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola nel periodo scolastico e/o presso
l'abitazione materna nel periodo extrascolastico entro le ore 9.00 del mattino.
- 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo (dal 10 giugno al 10 settembre), in periodo da
concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno [in difetto di accordo, il minore
trascorrerà con il padre i primi quindici giorni di agosto (dal 1 al 15) negli anni pari ed i secondi
quindici giorni di agosto (dal 16 al 31) negli anni dispari], con sospensione, in tale periodo, del
diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;
nell'estate
2024 la NO trascorrerà con i figli il periodo dal 1 al 7 luglio compreso mentre il padre Parte_1
trascorrerà il periodo 28 agosto/ 6 settembre compreso.
- 7 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo (dal 10 giugno al 10
settembre), in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, in ogni caso
non utilizzabili nel periodo di vacanza dell'altro genitore e di cui sopra;
- 7 giorni durante le vacanze natalizie, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al
6 gennaio con l'altro, alternando il giorno del Santo AT (con il genitore con cui trascorrerà il
primo periodo) con la sera della Vigilia (dalle ore 18.00 sino a fine serata, ovvero dopo la messa di
mezzanotte e l'apertura dei regali con il genitore con cui trascorrerà il periodo di Capodanno); con
sospensione, in tale periodo, del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e
durante la settimana. Si precisa che il giorno del Santo AT 2024 e conseguentemente il primo
periodo di vacanza è stato trascorso con la madre;
- 3 giorni durante le vacanze pasquali (da intendersi come periodo di chiusura scolastica), comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Lunedì dell'Angelo
(Pasqua 2025 con il padre), in ogni caso da suddividersi il più possibile in parti uguali con ciascun
genitore;
- le vacanze di carnevale, altre festività e/o ponti verranno suddivisi tra i genitori in parti uguali,
cercando il più possibile di agganciare i giorni festivi con i week-end di spettanza di ciascuno;
- mentre per ciò che riguarda il giorno del compleanno, lo stesso verrà definito, di volta in volta,
di comune accordo, dai genitori, cercando di privilegiare, per quanto possibile, la possibilità che
entrambi siano presenti al festeggiamento del figlio. I ncaso di impossibilità verrà festeggiato ad
anni alterni.
4. Disporre che il NO corrisponderà, in favore della NO : Parte_2 Parte_1
a) a far data dal mese di agosto 2024, a titolo di assegno di mantenimento per i figli euro 400,00
mensili (200,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT a partire dal
mese ed anno successivo (agosto 2025), sino all'autosufficienza economica dei minori, da
corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Per il solo mese di luglio 2024, stante l'attuale
convivenza dei ricorrenti il NO corrisponderà alla NO Parte_2
l'assegno di mantenimento per entrambi i figli dell'importo complessivo di euro 200,00 Parte_1
(anziché euro 400,00) entro e non oltre il 10 luglio
2024.
b) a far data dal mese di luglio 2024 il 50% delle spese extra per entrambi i figli di cui al Protocollo
d'intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea del 15 marzo
2016. I ricorrenti concordano fin d'ora che la mensa è da intendersi esclusa dal mantenimento e
pertanto sarà da corrispondersi nella misura del 50% da ciascun genitore, per tal motivo gli stessi
caricheranno mensilmente, ciascuno per un figlio (la per la bimba ed il per il Parte_1 Pt_2
bimbo), l'apposita “app. mensa” con conguaglio reciproco da effettuarsi annualmente nel mese di
agosto al temine dell'anno scolastico dopo aver ricevuto la certificazione dalla scuola degli importi
corrisposti.
c) Il 70% a carico del NO ed il 30% a carico della NO , stante la diversità Pt_2 Parte_1
di reddito, per le sole spese mediche e dentistiche. Tali spese dovranno essere preventivamente
concordate così come previamente concordata la scelta del professionista e successivamente documentate. Per le sole spese dentistiche,
visti gli importi dovuti, i ricorrenti corrisponderanno direttamente al professionista gli importi
dovuti secondo il sopracitato riparto.
Tutte le suddette spese dovranno essere corredate dei relativi giustificativi di spesa, che la sig.ra
provvederà a trasmettere al sig. a mezzo mail entro il giorno 10 del Parte_1 Parte_2
mese successivo al mese di sostenimento delle stesse, e che il sig. si obbliga a Parte_2
rimborsare entro il 30 del
mese di presentazione delle ricevute (in originale per quelle mediche). Stante il fatto che il NO
sta percependo l'assegno unico di euro 467 mensili e interamente il bonus asilo, per tal Pt_2
motivo, lo stesso si impegna a corrispondere il dovuto per le spese della mensa e retta asilo nido
fino alla data
del 31 agosto 2024.
5. L'assegno unico universale (tutt'oggi pari a euro 467,00) verrà percepito nella misura del 50%
da ciascun genitore con il percepimento diretto;
qualora non fosse possibile modificare il soggetto
percipiente, a far data dal mese di agosto 2024 il NO provvederà ad accreditare Parte_2
in favore della il 50% di tale assegno (fornendo ad ella attestazione dell'assegno Parte_1
percepito) entro e non oltre 5 giorni dal percepimento;
6. Disporre che le detrazioni fiscali verranno beneficiate da ciascun genitore nella misura del 50%
e/o in proporzione alla contribuzione della spesa effettuata da ciascuno (per le spese mediche e
dentistiche 70%/30%);
7. I coniugi concordano fin d'ora l'autorizzazione a:
- il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
- le vaccinazioni previste dal pediatra;
- l'insegnamento della religione cattolica;
- l'iscrizione prevalentemente scuole pubbliche;
8. I genitori si scambiano assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e
per i propri figli minori;
9. Il NO , d'intesa con la compagna, lascerà entro il 29.7.2024 la casa familiare Parte_2
e lo stesso provvederà esclusivamente al ritiro degli effetti personali entro tale data oltre al decoder
SKY e stampante;
10. La casa famigliare, in comproprietà tra le parti, gravata da mutuo ipotecario verrà assegnata
alla NO che l'abiterà con i figli. I beni mobili e arredi saranno da considerarsi in uso Parte_1
della NO . Il NO dovrà continuare a farsi carico della quota del 50% delle Parte_1 Pt_2
rate relativo al mutuo ipotecario acceso presso la banca NT PA (circa euro 230
mensili oltre assicurazione) con un residuo di euro 96.627,00.
La NO volturerà a proprie spese e cura, entro il 16 agosto 2024 tutte le utenze. Parte_1
Le spese relative all'uso dell'immobile, alle utenze, tasse e/o imposte e spese condominiali sino alla
data del 31.7.2024 verranno suddivise tra i conviventi. A far data dal mese di agosto 2024 le spese
condominiali ordinarie saranno interamente a carico della NO;
Parte_1
11. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a non far frequentare nuovi compagni per un anno
dalla sottoscrizione del presente accordo;
12. I ricorrenti si impegnano a valutare, concordemente con le insegnanti, la possibilità di far
intraprendere un percorso psicologico a;
Per_1
13. Le parti dichiarano, ferma la comproprietà al 50% dell'immobile già casa familiare, il
pagamento al 50% del mutuo e la valutazione sulla destinazione ed attribuzione futura dei mobili
e arredi che la compongono, di aver definito, con l'adempimento di quanto sopra, ogni questione
economico-patrimoniale intercorsa e che non vi è più nulla a che pretendere reciprocamente l'una
dall'altro per alcun titolo e/o ragione.
14. Spese di lite compensate”.
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt. b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.)
i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto (in data 27-28.8.2024);
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, possano essere integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”, garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali);
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime
(come richiesto);
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
1. dispone che i figli minori e Persona_1 Controparte_1
vengano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza
[...]
anagrafica presso l'abitazione della madre ove viene fissata la dimora nonché
collocazione prevalente;
2. dispone che i genitori esercitino anche disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e assumano insieme (straordinaria amministrazione) tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, tenendo conto delle
Loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni naturali;
3. il padre, a far data dal 1 agosto 2024, ha facoltà di vedere e tenere con sé i minori compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, con il proprio lavoro, nonché con gli impegni e le esigenze della madre e precisamente:
Stante le turnazioni lavorative di entrambi i genitori, come peraltro effettuato fin d'ora,
ciascuno di loro si occuperà dei minori nella mezza giornata quando non lavorerà. Gli
stessi, in ogni caso, concordano fin d'ora che in caso di difficoltà lavorative di un genitore sarà l'altro genitore ad occuparsi dei figli sia nella settimana che nel fine settimana. Nel
periodo scolastico nella settimana in cui il padre effettua il turno lavorativo del pomeriggio lo stesso potrà accompagnare quotidianamente i figli a scuola.
visite infrasettimanali
- due pomeriggi infrasettimanali (mercoledì e giovedì) dall'uscita di scuola alle ore 21,00
dopo averli fatti cenare, mentre nel periodo extrascolastico dalle ore 8.00 del mattino sino alle 13 ovvero dalle ore 14,30 alle ore 21,00 sempre dopo averli fatti cenare nel rispetto dei turni lavorativi dei genitori;
- nella sola settimana in cui la stessa termina con il week-end della madre ed il padre svolge turno lavorativo al mattino: il mercoledì ed il giovedi dall'uscita di scuola alle ore
21,00 con consumazione della cena e con accompagnamento presso l'abitazione materna;
nel periodo extrascolastico dalle ore 15,00 alle ore 21,00 con prelievo dall'abitazione materna e riaccompagnamento presso la stessa;
Week-end
- a week-end alterni compatibilmente con i turni lavorativi dei genitori dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola nel periodo scolastico e/o presso l'abitazione materna nel periodo extrascolastico entro le ore 9.00 del mattino.
- 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo (dal 10 giugno al 10 settembre), in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno [in difetto di accordo, il minore trascorrerà con il padre i primi quindici giorni di agosto (dal 1 al 15) negli anni pari ed i secondi quindici giorni di agosto (dal 16 al 31) negli anni dispari], con sospensione, in tale periodo, del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;
nell'estate 2024 la NO trascorrerà con i Parte_1
figli il periodo dal 1 al 7 luglio compreso mentre il padre trascorrerà il periodo 28 agosto/
6 settembre compreso.
- 7 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo (dal 10 giugno al 10
settembre), in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, in ogni caso non utilizzabili nel periodo di vacanza dell'altro genitore e di cui sopra;
- 7 giorni durante le vacanze natalizie, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31
dicembre al 6 gennaio con l'altro, alternando il giorno del Santo AT (con il genitore con cui trascorrerà il primo periodo) con la sera della Vigilia (dalle ore 18.00 sino a fine serata, ovvero dopo la messa di mezzanotte e l'apertura dei regali con il genitore con cui trascorrerà il periodo di Capodanno); con sospensione, in tale periodo, del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana. Si precisa che il giorno del Santo AT 2024 e conseguentemente il primo periodo di vacanza è
stato trascorso con la madre;
- 3 giorni durante le vacanze pasquali (da intendersi come periodo di chiusura scolastica), comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Lunedì
dell'Angelo (Pasqua 2025 con il padre), in ogni caso da suddividersi il più possibile in parti uguali con ciascun genitore;
- le vacanze di carnevale, altre festività e/o ponti verranno suddivisi tra i genitori in parti uguali, cercando il più possibile di agganciare i giorni festivi con i week-end di spettanza di ciascuno;
- mentre per ciò che riguarda il giorno del compleanno, lo stesso verrà definito, di volta in volta, di comune accordo, dai genitori, cercando di privilegiare, per quanto possibile,
la possibilità che entrambi siano presenti al festeggiamento del figlio. In caso di impossibilità verrà festeggiato ad anni alterni;
4. dispone che il NO corrisponda, in favore della NO : Parte_2 Parte_1
a) a far data dal mese di agosto 2024, a titolo di assegno di mantenimento per i figli euro
400,00 mensili (200,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT
a partire dal mese ed anno successivo (agosto 2025), sino all'autosufficienza economica dei minori, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. Per il solo mese di luglio
2024, stante l'attuale convivenza dei ricorrenti il NO corrisponderà Parte_2
alla NO l'assegno di mantenimento per entrambi i figli dell'importo Parte_1
complessivo di euro 200,00 (anziché euro 400,00) entro e non oltre il 10 luglio 2024.
b) a far data dal mese di luglio 2024 il 50% delle spese extra per entrambi i figli di cui al
Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Ivrea del 15 marzo 2016. I ricorrenti concordano fin d'ora che la mensa è da intendersi esclusa dal mantenimento e pertanto sarà da corrispondersi nella misura del 50% da ciascun genitore, per tal motivo gli stessi caricheranno mensilmente, ciascuno per un figlio (la per la bimba ed il per il bimbo), l'apposita “app. mensa” con Parte_1 Pt_2
conguaglio reciproco da effettuarsi annualmente nel mese di agosto al temine dell'anno scolastico dopo aver ricevuto la certificazione dalla scuola degli importi corrisposti.
c) Il 70% a carico del NO ed il 30% a carico della NO , stante la Pt_2 Parte_1
diversità di reddito, per le sole spese mediche e dentistiche. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate così come previamente concordata la scelta del professionista e successivamente documentate. Per le sole spese dentistiche, visti gli importi dovuti, i ricorrenti corrisponderanno direttamente al professionista gli importi dovuti secondo il sopracitato riparto.
Tutte le suddette spese dovranno essere corredate dei relativi giustificativi di spesa, che la sig.ra provvederà a trasmettere al sig. a mezzo mail entro il Parte_1 Parte_2
giorno 10 del mese successivo al mese di sostenimento delle stesse, e che il sig. Parte_2
si obbliga a rimborsare entro il 30 del mese di presentazione delle ricevute (in
[...]
originale per quelle mediche). Stante il fatto che il NO sta percependo Pt_2
l'assegno unico di euro 467 mensili e interamente il bonus asilo, per tal motivo, lo stesso si impegna a corrispondere il dovuto per le spese della mensa e retta asilo nido fino alla data del 31 agosto 2024;
5. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'assegno unico universale
(tutt'oggi pari a euro 467,00) verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore con il percepimento diretto;
qualora non fosse possibile modificare il soggetto percipiente, a far data dal mese di agosto 2024 il NO provvederà ad accreditare in Parte_2
favore della il 50% di tale assegno (fornendo ad ella attestazione dell'assegno Parte_1
percepito) entro e non oltre 5 giorni dal percepimento;
6. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che le detrazioni fiscali verranno beneficiate da ciascun genitore nella misura del 50% e/o in proporzione alla contribuzione della spesa effettuata da ciascuno (per le spese mediche e dentistiche 70%/30%);
7. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato fin d'ora l'autorizzazione a:
- il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
- le vaccinazioni previste dal pediatra;
- l'insegnamento della religione cattolica;
- l'iscrizione prevalentemente scuole pubbliche;
8. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i genitori si scambiano assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e per i propri figli minori;
9. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il NO , Parte_2
d'intesa con la compagna, si è impegnato a lasciare entro il 29.7.2024 la casa familiare e che lo stesso provvederà esclusivamente al ritiro degli effetti personali entro tale data oltre al decoder SKY e stampante;
10. dispone che la casa famigliare, in comproprietà tra le parti, gravata da mutuo ipotecario verrà assegnata alla NO che l'abiterà con i figli. I beni mobili e Parte_1
arredi saranno da considerarsi in uso della NO e dà atto che le parti hanno Parte_3
concordato e dichiarato che il NO dovrà continuare a farsi carico della quota Pt_2
del 50% delle rate relativo al mutuo ipotecario acceso presso la banca NT
PA (circa euro 230 mensili oltre assicurazione) con un residuo di euro 96.627,00.
La NO volturerà a proprie spese e cura, entro il 16 agosto 2024 tutte le Parte_1
utenze.
Le spese relative all'uso dell'immobile, alle utenze, tasse e/o imposte e spese condominiali sino alla data del 31.7.2024 verranno suddivise tra i conviventi. A far data dal mese di agosto 2024 le spese condominiali ordinarie saranno interamente a carico della NO;
Parte_1 11. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si impegnano reciprocamente a non far frequentare nuovi compagni per un anno dalla sottoscrizione del presente accordo;
12. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i ricorrenti si impegnano a valutare, concordemente con le insegnanti, la possibilità di far intraprendere un percorso psicologico a;
Per_1
13. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che, ferma la comproprietà al 50%
dell'immobile già casa familiare, il pagamento al 50% del mutuo e la valutazione sulla destinazione ed attribuzione futura dei mobili e arredi che la compongono, di aver definito, con l'adempimento di quanto sopra, ogni questione economico-patrimoniale intercorsa e che non vi è più nulla a che pretendere reciprocamente l'una dall'altro per alcun titolo e/o ragione.
14. Spese di lite compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 7 maggio 2025
GIUDICE REL./EST.
Rossella Mastropietro
IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;