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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/08/2025, n. 3814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3814 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5141/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente/est
Monica Mastrandrea Giudice
Alessia Santamaria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 5141/2025 promossa da:
nato a Medellin, in [...], il [...] (CUI: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Franceschini, presso il cui studio è C.F._1 elettivamente domiciliato;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE RESISTENTE
1 Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 28.10.2024 notificato il 6.3.2025, con il quale veniva dichiarata inammissibile l'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione Europea.
Conclusioni parte ricorrente: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Conclusioni parte resistente: rigettarsi il ricorso, con vittoria delle spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 2.10.2023, volta a ottenere il Parte_1 rinnovo della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione Europea, il Questore di Torino, con provvedimento prot. nr 1958/2024, reso in data 28.10.2024 e notificato il 6.3.2025 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha dichiarato inammissibile l'istanza disponendone l'archiviazione.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Nel ricorso introduttivo la difesa ha ripercorso le vicende di , e ha illustrato il Parte_1 suo percorso di integrazione sul territorio.
Il ricorrente infatti – prosegue la DI – ha fatto inizialmente ingresso in Italia nel 2013 all'età di 25 anni per ricongiungersi con la propria famiglia, da tempo stabilmente residente in Italia.
Infatti, nel 2006 la madre era giunta in Italia insieme ai tre fratelli minori, e qui aveva contratto matrimonio con un cittadino italiano ottenendo il rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino italiano (cfr. doc. 3 ricorso introduttivo).
Tale titolo di soggiorno veniva esteso ai figli minori conviventi e nel 2013, in virtù del suddetto ricongiungimento al nucleo familiare, veniva esteso anche al ricorrente (cfr. doc. 5 ricorso introduttivo).
Il sig. era poi tornato successivamente in Colombia, al fine di raggiungere la Parte_1 sig.ra , con la quale aveva una relazione e ivi era Parte_2 rimasto prima di rientrare in Italia nel 2018, avanzando istanza di rinnovo della propria carta di soggiorno, prima che questa scadesse (cfr. doc. 7 ricorso introduttivo), salvo tornare poco dopo in
Colombia al fine di contrarre matrimonio con la suddetta compagna (cfr. doc. 8 ricorso introduttivo).
2 Infine, nel settembre del 2023 la coppia faceva definitivamente ingresso in Italia, avviando un solido percorso di integrazione (cfr. doc. 9,10 e 11 ricorso introduttivo).
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, in data 2.10.2023 il sig. – non ricevendo Pt_1 informazioni inerenti all'istanza di rinnovo della carta di soggiorno avanzata nel 2018 – decide di inoltrare una nuova istanza di rinnovo della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione europea (cfr. doc. 12), la quale veniva rigettata con provvedimento del
28.10.2024 che viene qui impugnato.
Parte resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione del 17.6.2025, e ha richiesto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese, lamentandone l'infondatezza.
Fissata udienza davanti al Giudice relatore al 19.6.2025, all'esito il fascicolo è stato rimesso al
Collegio per la decisione.
** **
Parte ricorrente non impugna il diniego del rinnovo della Carta di soggiorno. Del resto, il rigetto della prima richiesta di rinnovo della Carta di soggiorno non era stato impugnato e, conseguentemente, era necessitata la declaratoria di inammissibilità della “seconda” richiesta di rinnovo della medesima carta di soggiorno (posto che la questione era già stata decisa con provvedimento di diniego non impugnato tempestivamente).
Tuttavia, la DI di parte ricorrente censura la decisione della PA sotto un altro profilo, relativo alla mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per riconoscere al ricorrente il diritto a soggiornare ad altro titolo sul territorio dello Stato, segnalando che tale accertamento sarebbe stato doveroso da parte della PA, ai sensi dell'art. 5, co. 9, d. lgs. n. 286 del 1998.
Conseguentemente, la DI ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
**-***-**
La domanda – come formulata in ricorso – è ammissibile. L'art. 5, co. 9, d. lgs. n. 286 del 1998 dispone che « Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico».
3 Nel caso in esame, viene in possibile rilievo il diritto alla tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare, ex art. 8 Conv. Edu, che, come noto, fonda un divieto di espulsione (alla luce del richiamo – operato nell'art. 19, co. 1.1., d. lgs. n. 286 del 1998 all'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286 del 1998 che fa salvo il rispetto degli obblighi sovranazionali).
Nell'adottare il decreto impugnato, il Questore ha svolto tale accertamento, evocando gli artt. 4,
5, 19 d. lgs. n. 286 del 1998 e affermando non sussistere divieti di espulsione.
Ed è proprio la correttezza di tale accertamento che la DI di parte ricorrente pone in contestazione.
**-***-**
Sul tema del diritto alla protezione speciale invocata da parte ricorrente, sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative, sicché si deve individuare la normativa applicabile ratione temporis.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l.
n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
4 Venendo al caso di specie, la volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata da dinanzi alla Questura di , con dichiarazione resa in data 2.10.2023. Parte_1 CP_1
Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle
5 istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass.
28162/2023 cit.).
Ancora più esplicita – sempre intervenendo in materia di accertamento di cause di inespellibilità in un procedimento avverso annullamento di un decreto di espulsione da parte del giudice di pace
– è una decisione più recente della Corte di cassazione, che ha esplicitamente affermato che
«l'art. 19 del D.lgs. 286/1998 (TUI) […], sebbene modificato dall'art. 7 del D.L. 10 marzo 2023,
n. 20, (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. del TUI, ha mantenuto inalterato il divieto di espulsione per il caso in cui “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”, vale a dire gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato. Si deve quindi rilevare che il diritto al rispetto della vita privata e familiare continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU
e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29,
30 e 31 Cost. (Cass. Sez. U. n.24413/2021; Cass. n.28161/2023; Cass. n. 24641/2024) (…)» [così
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6626 del 2025].
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al menzionato art. 8 Per_1
CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale,
6 nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della
Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera,
24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
**-***-**
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata. Nel ricorso e in vista dell'udienza sono stati depositati numerosi documenti comprovanti la buona integrazione del ricorrente sul territorio nazionale.
Il ricorrente, infatti, ha iniziato a lavorare regolarmente sin dal suo ultimo, definitivo, ingresso in
Italia nel 2023, ottenendo un contratto di lavoro a tempo determinato con la ditta Adecco Italia
S.p.a., presso la quale svolgeva la mansione di operaio addetto alle operazioni di magazzino presso in virtù di impresa utilizzatrice (cfr. doc. n. 9). Attualmente, Controparte_2 il sig. svolge la medesima mansione presso la stessa azienda con contratto a Parte_1 tempo indeterminato stipulato in data 8.10.2024 (cfr. doc. 10). Sul punto, sono inoltre in atti le buste paga aggiornate al mese di maggio 2025 e le dichiarazioni fiscali relative agli anni 2024 e
2025 (cfr. doc. 9). Inoltre, il ricorrente, dopo aver frequentato un corso di scuola guida, ha conseguito la patente di guida (cfr. doc. 11).
Infine, bisogna considerare che, ormai, praticamente l'intero nucleo familiare del ricorrente risiede in Italia: infatti, come dichiarato all'udienza del 19.6.2025 – ove il ricorrente ha mostrato una buona padronanza della lingua italiana – sono presenti in Italia anche la madre, i fratelli e la sorella del sig. . La madre di quest'ultimo, inoltre, vive insieme al ricorrente e Parte_1 alla moglie, sig.ra (cfr. doc. 7), la quale, come Parte_3 dichiarato in udienza, è al quarto mese di gravidanza (cfr. verbale di udienza del 19.6.2025).
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti la continuità nel tempo e regolarità dei contratti di lavoro, nonché l'ormai comprovata stabilità in Italia del proprio nucleo familiare.
7 Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il
Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per Parte_1 costruirsi una rete lavorativa e familiare in Italia.
Per tali motivi, la domanda del richiedente va accolta.
Sulle spese di lite.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (in particolare quelli relativi alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato) sono maturati successivamente all'emissione del provvedimento impugnato e si sono consolidati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 co. 6, 19 D. Lvo
286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di
[...]
nato a Medellin, in [...], il [...] (CUI: 04OOZPF), del Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale.
Compensa le spese tra le parti.
8 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 23.6.2025
Il Presidente estensore
Dott. Andrea Natale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente/est
Monica Mastrandrea Giudice
Alessia Santamaria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 5141/2025 promossa da:
nato a Medellin, in [...], il [...] (CUI: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Franceschini, presso il cui studio è C.F._1 elettivamente domiciliato;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE RESISTENTE
1 Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 28.10.2024 notificato il 6.3.2025, con il quale veniva dichiarata inammissibile l'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione Europea.
Conclusioni parte ricorrente: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Conclusioni parte resistente: rigettarsi il ricorso, con vittoria delle spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 2.10.2023, volta a ottenere il Parte_1 rinnovo della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione Europea, il Questore di Torino, con provvedimento prot. nr 1958/2024, reso in data 28.10.2024 e notificato il 6.3.2025 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha dichiarato inammissibile l'istanza disponendone l'archiviazione.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Nel ricorso introduttivo la difesa ha ripercorso le vicende di , e ha illustrato il Parte_1 suo percorso di integrazione sul territorio.
Il ricorrente infatti – prosegue la DI – ha fatto inizialmente ingresso in Italia nel 2013 all'età di 25 anni per ricongiungersi con la propria famiglia, da tempo stabilmente residente in Italia.
Infatti, nel 2006 la madre era giunta in Italia insieme ai tre fratelli minori, e qui aveva contratto matrimonio con un cittadino italiano ottenendo il rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino italiano (cfr. doc. 3 ricorso introduttivo).
Tale titolo di soggiorno veniva esteso ai figli minori conviventi e nel 2013, in virtù del suddetto ricongiungimento al nucleo familiare, veniva esteso anche al ricorrente (cfr. doc. 5 ricorso introduttivo).
Il sig. era poi tornato successivamente in Colombia, al fine di raggiungere la Parte_1 sig.ra , con la quale aveva una relazione e ivi era Parte_2 rimasto prima di rientrare in Italia nel 2018, avanzando istanza di rinnovo della propria carta di soggiorno, prima che questa scadesse (cfr. doc. 7 ricorso introduttivo), salvo tornare poco dopo in
Colombia al fine di contrarre matrimonio con la suddetta compagna (cfr. doc. 8 ricorso introduttivo).
2 Infine, nel settembre del 2023 la coppia faceva definitivamente ingresso in Italia, avviando un solido percorso di integrazione (cfr. doc. 9,10 e 11 ricorso introduttivo).
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, in data 2.10.2023 il sig. – non ricevendo Pt_1 informazioni inerenti all'istanza di rinnovo della carta di soggiorno avanzata nel 2018 – decide di inoltrare una nuova istanza di rinnovo della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione europea (cfr. doc. 12), la quale veniva rigettata con provvedimento del
28.10.2024 che viene qui impugnato.
Parte resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione del 17.6.2025, e ha richiesto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese, lamentandone l'infondatezza.
Fissata udienza davanti al Giudice relatore al 19.6.2025, all'esito il fascicolo è stato rimesso al
Collegio per la decisione.
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Parte ricorrente non impugna il diniego del rinnovo della Carta di soggiorno. Del resto, il rigetto della prima richiesta di rinnovo della Carta di soggiorno non era stato impugnato e, conseguentemente, era necessitata la declaratoria di inammissibilità della “seconda” richiesta di rinnovo della medesima carta di soggiorno (posto che la questione era già stata decisa con provvedimento di diniego non impugnato tempestivamente).
Tuttavia, la DI di parte ricorrente censura la decisione della PA sotto un altro profilo, relativo alla mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per riconoscere al ricorrente il diritto a soggiornare ad altro titolo sul territorio dello Stato, segnalando che tale accertamento sarebbe stato doveroso da parte della PA, ai sensi dell'art. 5, co. 9, d. lgs. n. 286 del 1998.
Conseguentemente, la DI ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
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La domanda – come formulata in ricorso – è ammissibile. L'art. 5, co. 9, d. lgs. n. 286 del 1998 dispone che « Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico».
3 Nel caso in esame, viene in possibile rilievo il diritto alla tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare, ex art. 8 Conv. Edu, che, come noto, fonda un divieto di espulsione (alla luce del richiamo – operato nell'art. 19, co. 1.1., d. lgs. n. 286 del 1998 all'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286 del 1998 che fa salvo il rispetto degli obblighi sovranazionali).
Nell'adottare il decreto impugnato, il Questore ha svolto tale accertamento, evocando gli artt. 4,
5, 19 d. lgs. n. 286 del 1998 e affermando non sussistere divieti di espulsione.
Ed è proprio la correttezza di tale accertamento che la DI di parte ricorrente pone in contestazione.
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Sul tema del diritto alla protezione speciale invocata da parte ricorrente, sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative, sicché si deve individuare la normativa applicabile ratione temporis.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l.
n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
4 Venendo al caso di specie, la volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata da dinanzi alla Questura di , con dichiarazione resa in data 2.10.2023. Parte_1 CP_1
Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle
5 istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass.
28162/2023 cit.).
Ancora più esplicita – sempre intervenendo in materia di accertamento di cause di inespellibilità in un procedimento avverso annullamento di un decreto di espulsione da parte del giudice di pace
– è una decisione più recente della Corte di cassazione, che ha esplicitamente affermato che
«l'art. 19 del D.lgs. 286/1998 (TUI) […], sebbene modificato dall'art. 7 del D.L. 10 marzo 2023,
n. 20, (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. del TUI, ha mantenuto inalterato il divieto di espulsione per il caso in cui “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”, vale a dire gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato. Si deve quindi rilevare che il diritto al rispetto della vita privata e familiare continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU
e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29,
30 e 31 Cost. (Cass. Sez. U. n.24413/2021; Cass. n.28161/2023; Cass. n. 24641/2024) (…)» [così
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6626 del 2025].
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al menzionato art. 8 Per_1
CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale,
6 nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della
Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera,
24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso ), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
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Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata. Nel ricorso e in vista dell'udienza sono stati depositati numerosi documenti comprovanti la buona integrazione del ricorrente sul territorio nazionale.
Il ricorrente, infatti, ha iniziato a lavorare regolarmente sin dal suo ultimo, definitivo, ingresso in
Italia nel 2023, ottenendo un contratto di lavoro a tempo determinato con la ditta Adecco Italia
S.p.a., presso la quale svolgeva la mansione di operaio addetto alle operazioni di magazzino presso in virtù di impresa utilizzatrice (cfr. doc. n. 9). Attualmente, Controparte_2 il sig. svolge la medesima mansione presso la stessa azienda con contratto a Parte_1 tempo indeterminato stipulato in data 8.10.2024 (cfr. doc. 10). Sul punto, sono inoltre in atti le buste paga aggiornate al mese di maggio 2025 e le dichiarazioni fiscali relative agli anni 2024 e
2025 (cfr. doc. 9). Inoltre, il ricorrente, dopo aver frequentato un corso di scuola guida, ha conseguito la patente di guida (cfr. doc. 11).
Infine, bisogna considerare che, ormai, praticamente l'intero nucleo familiare del ricorrente risiede in Italia: infatti, come dichiarato all'udienza del 19.6.2025 – ove il ricorrente ha mostrato una buona padronanza della lingua italiana – sono presenti in Italia anche la madre, i fratelli e la sorella del sig. . La madre di quest'ultimo, inoltre, vive insieme al ricorrente e Parte_1 alla moglie, sig.ra (cfr. doc. 7), la quale, come Parte_3 dichiarato in udienza, è al quarto mese di gravidanza (cfr. verbale di udienza del 19.6.2025).
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti la continuità nel tempo e regolarità dei contratti di lavoro, nonché l'ormai comprovata stabilità in Italia del proprio nucleo familiare.
7 Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il
Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per Parte_1 costruirsi una rete lavorativa e familiare in Italia.
Per tali motivi, la domanda del richiedente va accolta.
Sulle spese di lite.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (in particolare quelli relativi alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato) sono maturati successivamente all'emissione del provvedimento impugnato e si sono consolidati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 co. 6, 19 D. Lvo
286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di
[...]
nato a Medellin, in [...], il [...] (CUI: 04OOZPF), del Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale.
Compensa le spese tra le parti.
8 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 23.6.2025
Il Presidente estensore
Dott. Andrea Natale
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