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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/08/2025, n. 6063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6063 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, dopo il deposito delle note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 16493/2024 R.G.L. vertente tra
, nato a [...] il [...]e residente in [...] rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Incelli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Mola Vecchia n. 2/A, come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE C O N T R O on sede legale in Napoli, Centro Direzionale Controparte_1 Isola E7, in persona del legale rappresentante p.t., Dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luca Peluso e Tommaso Marano, con studio sito in Napoli, viale Gramsci 14, e con questi elettivamente domiciliato presso la casella di posta elettronica certificata giusta procura rilasciata su foglio separato RESISTENTE
NONCHE'
con sede legale in Roma, alla via Reno n. 3/5, in persona del legale CP_3 rappresentante, Dott. , rappresentata e difesa congiuntamente e CP_4 disgiuntamente dagli Avv.ti Prof. Roberto Pessi, Raffaele Fabozzi, e Paolo Eugenio Pedà, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po n. 25/b, giusta procura allegata
OGGETTO: indennità di trasferta - rimborso spese – risarcimento danno ticket pasto
FATTO E DIRITTO La controversia in esame ha ad oggetto l'accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato somministrato del ricorrente presso l'utilizzatrice e dei connessi diritti di credito per indennità di trasferta e la CP_3 condanna dell'ex datore di lavoro , in solido con l'utilizzatrice, alla corresponsione di quanto dovuto. A tal fine il ricorrente ha enunciato in ricorso i tratti salienti del rapporto ( durata, mansioni, inquadramento, ccnl applicato,luogo di lavoro, orario, ) lamentando il mancato pagamento dell'indennità di trasferta e a titolo di rimborso spese e spese pasto quale misura alternativa al mancato utilizzo della mensa aziendale presso la utilizzatrice allegando conteggi analitici. CP_3 Nel costituirsi tempestivamente ha dedotto: di aver Controparte_1 intrattenuto col ricorrente un rapporto di somministrazione a termine da svolgersi presso lo stabilimento dell'azienda utilizzatrice sito in Presenzano (CE), ove effettivamente ha reso la prestazione di lavoro, corrispondendo cospicui emolumenti ulteriori rispetto alla retribuzione ordinaria;
di ignorare gli accorsi intercorsi tra il lavoratore e l'azienda utilizzatrice assumendo come inveritiere le circostanze narrate in ricorso. Ha dedotto l'infondatezza della domanda contestando altresì i conteggi e
1 adducendo la temerarietà della lite ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o nulla e, comunque, manifestamente infondato in fatto e in diritto, nonché la condanna al pagamento di spese maggiorate in ragione del risarcimento del danno, nella misura che il Giudice vorrà determinare ai sensi dell'art. 96 , comma 3 c.p.c. Nel costituirsi tempestivamente la ha confutato estensivamente le avverse CP_3 pretese negando che vi sia stata trasferta e negando la debenza le indennità vantate secondo il CCNL applicato, deducendo la carenza di prova delle spese asseritamente sostenute e l'erroneità dei conteggi concludendo in via principale,per il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto e,comunque, sfornito di prova;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avverse, limitare ogni riconoscimento a quanto accertando nel presente giudizio, all'esito della eventuale CTU disposta dall'Ill.mo Giudice adito, in ogni caso con esclusione della domanda di rimborso delle spese non documentate , spese vinte .
All'udienza di discussione, assenti le parti per rendere il libero interrogatorio, la causa è stata istruita documentalmente e decisa mediante sentenza resa all'esito della trattazione cartolare.
Le domande sono palesemente infondate.
E' pacifica l'intercorrenza di un rapporto di lavoro a termine con somministrazione del lavoratore presso la dal 14 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 con CP_3 mansioni di operaio saldatore di metalli speciali e leghe ed inquadramento nel livello C3 riferibile al CCNL Metalmeccanica Industria presso l'opificio della in CP_3 Presenzano e il pagamento di tutte le somme indicate in busta paga,
La pretesa azionata attiene all'indennità di trasferta per il tragitto residenza – luogo di lavoro, nella misura complessiva di € 17.782,57 così determinata: i) Rimborso spese di viaggio sostenute (carburante, pedaggio) per complessivi € 9.805,50 ii) Indennità di trasferta da CCNL per complessivi € 3.309,00 iii) Indennità pasto come prevista da CCNL per dipendenti in trasferta per complessivi € 694,00 iv) Rivalutazione monetaria per € 1.031,58 v) Interessi legali per € 792,85.
L'art. 4 del contratto prevede :
L'art. 7 del CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti rubricato «Trasferta»,dispone: 1. «A) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro.
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2. Spetterà il rimborso delle spese relative ai pasti e pernottamento secondo le regole che seguono:
3. a) il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km. dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito;
4. b) il rimborso del pasto serale è dovuto al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
5. c) il rimborso delle spese di pernottamento è dovuto al lavoratore che, per ragioni di servizio usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Tale rimborso non sarà erogato nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento. Nel caso di specie è documentale che la sede presso cui il ricorrente ha prestato l'attività lavorativa è esattamente quella di assunzione sicchè nessun inadempimento è imputabile al datore di lavoro e nulla spetta né a titolo di trasferta né a titolo di rimborso spese del pasto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle resistenti ai minimi per la semplicità delle questioni e con esclusione della fase decisionale che è mancata per la modalità cartolare di trattazione con attribuzione. Non si fa luogo a condanna risarcitoria non rintracciandosi nella condotta processuale di parte ricorrente né dolo né colpa grave non avendo mai replicato alle avverse prospettazioni. Trattasi solo di trascuratezza e confusione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,ogni altra istanza,domanda, eccezione disattesa. così provvede:
- rigetta la domanda;
-condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in favore di ciascuna resistente in complessivi € 1800,00= oltre spese generali diritti e onorari, oltre Iva e cpa con attribuzione. Si comunichi Così deciso in Napoli il 2 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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, nato a [...] il [...]e residente in [...] rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Incelli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Mola Vecchia n. 2/A, come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE C O N T R O on sede legale in Napoli, Centro Direzionale Controparte_1 Isola E7, in persona del legale rappresentante p.t., Dott. , Controparte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luca Peluso e Tommaso Marano, con studio sito in Napoli, viale Gramsci 14, e con questi elettivamente domiciliato presso la casella di posta elettronica certificata giusta procura rilasciata su foglio separato RESISTENTE
NONCHE'
con sede legale in Roma, alla via Reno n. 3/5, in persona del legale CP_3 rappresentante, Dott. , rappresentata e difesa congiuntamente e CP_4 disgiuntamente dagli Avv.ti Prof. Roberto Pessi, Raffaele Fabozzi, e Paolo Eugenio Pedà, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po n. 25/b, giusta procura allegata
OGGETTO: indennità di trasferta - rimborso spese – risarcimento danno ticket pasto
FATTO E DIRITTO La controversia in esame ha ad oggetto l'accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato somministrato del ricorrente presso l'utilizzatrice e dei connessi diritti di credito per indennità di trasferta e la CP_3 condanna dell'ex datore di lavoro , in solido con l'utilizzatrice, alla corresponsione di quanto dovuto. A tal fine il ricorrente ha enunciato in ricorso i tratti salienti del rapporto ( durata, mansioni, inquadramento, ccnl applicato,luogo di lavoro, orario, ) lamentando il mancato pagamento dell'indennità di trasferta e a titolo di rimborso spese e spese pasto quale misura alternativa al mancato utilizzo della mensa aziendale presso la utilizzatrice allegando conteggi analitici. CP_3 Nel costituirsi tempestivamente ha dedotto: di aver Controparte_1 intrattenuto col ricorrente un rapporto di somministrazione a termine da svolgersi presso lo stabilimento dell'azienda utilizzatrice sito in Presenzano (CE), ove effettivamente ha reso la prestazione di lavoro, corrispondendo cospicui emolumenti ulteriori rispetto alla retribuzione ordinaria;
di ignorare gli accorsi intercorsi tra il lavoratore e l'azienda utilizzatrice assumendo come inveritiere le circostanze narrate in ricorso. Ha dedotto l'infondatezza della domanda contestando altresì i conteggi e
1 adducendo la temerarietà della lite ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o nulla e, comunque, manifestamente infondato in fatto e in diritto, nonché la condanna al pagamento di spese maggiorate in ragione del risarcimento del danno, nella misura che il Giudice vorrà determinare ai sensi dell'art. 96 , comma 3 c.p.c. Nel costituirsi tempestivamente la ha confutato estensivamente le avverse CP_3 pretese negando che vi sia stata trasferta e negando la debenza le indennità vantate secondo il CCNL applicato, deducendo la carenza di prova delle spese asseritamente sostenute e l'erroneità dei conteggi concludendo in via principale,per il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto e,comunque, sfornito di prova;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avverse, limitare ogni riconoscimento a quanto accertando nel presente giudizio, all'esito della eventuale CTU disposta dall'Ill.mo Giudice adito, in ogni caso con esclusione della domanda di rimborso delle spese non documentate , spese vinte .
All'udienza di discussione, assenti le parti per rendere il libero interrogatorio, la causa è stata istruita documentalmente e decisa mediante sentenza resa all'esito della trattazione cartolare.
Le domande sono palesemente infondate.
E' pacifica l'intercorrenza di un rapporto di lavoro a termine con somministrazione del lavoratore presso la dal 14 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 con CP_3 mansioni di operaio saldatore di metalli speciali e leghe ed inquadramento nel livello C3 riferibile al CCNL Metalmeccanica Industria presso l'opificio della in CP_3 Presenzano e il pagamento di tutte le somme indicate in busta paga,
La pretesa azionata attiene all'indennità di trasferta per il tragitto residenza – luogo di lavoro, nella misura complessiva di € 17.782,57 così determinata: i) Rimborso spese di viaggio sostenute (carburante, pedaggio) per complessivi € 9.805,50 ii) Indennità di trasferta da CCNL per complessivi € 3.309,00 iii) Indennità pasto come prevista da CCNL per dipendenti in trasferta per complessivi € 694,00 iv) Rivalutazione monetaria per € 1.031,58 v) Interessi legali per € 792,85.
L'art. 4 del contratto prevede :
L'art. 7 del CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti rubricato «Trasferta»,dispone: 1. «A) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro.
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2. Spetterà il rimborso delle spese relative ai pasti e pernottamento secondo le regole che seguono:
3. a) il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km. dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito;
4. b) il rimborso del pasto serale è dovuto al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
5. c) il rimborso delle spese di pernottamento è dovuto al lavoratore che, per ragioni di servizio usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Tale rimborso non sarà erogato nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento. Nel caso di specie è documentale che la sede presso cui il ricorrente ha prestato l'attività lavorativa è esattamente quella di assunzione sicchè nessun inadempimento è imputabile al datore di lavoro e nulla spetta né a titolo di trasferta né a titolo di rimborso spese del pasto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle resistenti ai minimi per la semplicità delle questioni e con esclusione della fase decisionale che è mancata per la modalità cartolare di trattazione con attribuzione. Non si fa luogo a condanna risarcitoria non rintracciandosi nella condotta processuale di parte ricorrente né dolo né colpa grave non avendo mai replicato alle avverse prospettazioni. Trattasi solo di trascuratezza e confusione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,ogni altra istanza,domanda, eccezione disattesa. così provvede:
- rigetta la domanda;
-condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in favore di ciascuna resistente in complessivi € 1800,00= oltre spese generali diritti e onorari, oltre Iva e cpa con attribuzione. Si comunichi Così deciso in Napoli il 2 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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