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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 2568/2024 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto:
altri contratti atipici
vertente TRA
(P.IVA. ), con sede in Napoli (NA) alla Parte_1 P.IVA_1
via dell'Epomeo n. 496, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Pt_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Cianci (c.f.
[...]
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Napoli (NA) alla via Toledo n. 156, giusta procura in atti;
ATTRICE
E
(P.IVA. , con sede in Meolo (VE) alla via Capo CP_1 P.IVA_2
D'Argine n. 45, in persona del legale rappresentante p.t.;
CONVENUTA – CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso chiedendo di dichiarare la risoluzione dei contratti ex art. 1453 c.c. e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni e alle spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Proc. N. 2568/2024 R.G. – sentenza Pagina 1 di 8 MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29.01.2024, la società Parte_1
operante nel campo dell'intrattenimento musicale con attività di rappresentanza di Djs italiani e stranieri, citava in giudizio la CP_1
lamentandone l'inadempimento e, dunque, chiedendo di dichiarare l'avvenuta risoluzione dei contratti intercorrenti con la convenuta, con condanna al risarcimento dei danni.
Asseriva, infatti, la di aver concluso, rispettivamente il Parte_1
04.04.2022 e il 02.05.2022, due accordi con la per l'ingaggio CP_1
degli artisti di musica dance US (contratto n. SH20082022) e UN
(contratto n. KG14082022), aventi ad oggetto lo svolgimento di due eventi musicali presso la struttura , sita in Riccione (RN) al viale Tre Baci CP_1
n. 49.
All'interno dei contratti, le parti definivano i compensi nella misura di
€.18.400 (più IVA) per lo spettacolo di US in data 20.08.2022 e €.23.000
(più IVA) per lo spettacolo di UN in data 13.08.2022; inoltre, venivano previsti specifici termini per i pagamenti da parte della (art. 5 di CP_1
entrambi i contratti), nonché il diritto della di recedere in Parte_1
caso di mancato rispetto delle predette scadenze, con la facoltà di richiedere il compenso integrale pattuito, trattenere caparre e importi già versati e chiedere il risarcimento di eventuali danni (art. 12).
A dire dell'attrice, la convenuta si rendeva subito inadempiente, omettendo di versare la prima parte dei compensi entro le scadenze contrattualmente previste. Dopo che, con PEC del 20.07.2022, la comunicava Parte_1
la cancellazione di entrambi gli eventi a causa di tali ritardi (ai sensi
Proc. N. 2568/2024 R.G. – sentenza Pagina 2 di 8 dell'ultimo periodo dell'art. 5 dei contratti), la dava conferma CP_1
della propria volontà di proseguire unicamente con lo spettacolo dell'artista
UN, offrendosi di versare immediatamente la prima quota di €.
3.000 e saldare il resto in due tranche nei giorni successivi;
conseguentemente, con
PEC di risposta del 25.07.2022, depositata in atti, la società attrice comunicava che avrebbe sottoposto la nuova volontà della controparte agli artisti e ai loro agenti, pur evidenziando la difficoltà della situazione derivante dal grande ritardo nel saldo dei pagamenti.
Successivamente, tuttavia, asseriva la di aver ricevuto solo il Parte_1
pagamento della quota di €.3.000; dunque, a fronte dell'inadempimento della preliminarmente esperiva un tentativo di composizione bonaria CP_1
della lite tramite negoziazione assistita, con adesione della controparte, ma senza raggiungere l'esito sperato, e successivamente agiva in giudizio,
citando la per sentir dichiarare la risoluzione dei contratti e CP_1
ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, per l'importo di €.72.508, e dei danni non patrimoniali, da liquidarsi secondo equità ex art. 1226 c.c.
Dichiarata la contumacia della convenuta, la causa era assegnata a sentenza ai sensi dell'art. 281sexies co. 3 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. 149/2022).
Il Tribunale, letti gli atti di causa, decide come segue.
Preliminarmente, va dichiarata la risoluzione dei contratti n. SH20082022 e n. KG14082022, stipulati tra la e la in Parte_1 CP_1
quanto dagli atti depositati emerge l'inadempimento della società convenuta.
Secondo le regole sul riparto dell'onere probatorio per inadempimento contrattuale, se l'inadempimento va semplicemente allegato dal creditore leso, viceversa è il debitore a dover dimostrare di aver adempiuto
Proc. N. 2568/2024 R.G. – sentenza Pagina 3 di 8 correttamente o di non aver potuto farlo a causa di fatti a lui non imputabili
(si rammenta, in questo senso, Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533): parte convenuta è rimasta contumace e dunque non è emerso la non imputabilità
dell'inadempimento.
Sussiste altresì il presupposto della gravità dell'inadempimento, richiesto dagli artt. 1453 e 1455 c.c. per la risoluzione del contratto, laddove l'inadempimento lamentato dall'attrice deriva dalla violazione di termini per i pagamenti indicati come “improrogabili ed essenziali” ai fini dell'accordo
(art. 5 di entrambi i contratti).
Pertanto, trattandosi di contratti a prestazioni corrispettive, è possibile dichiararne l'avvenuta risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Chiarito ciò, si ritiene di poter accogliere solo in parte la domanda attorea di risarcimento dei danni.
In primis, l'attrice chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale per
€.72.508, derivanti dalla sommatoria dell'importo di €.47.508, ossia il residuo del compenso dovuto e non pagato dalla per entrambi i CP_1
contratti, e di €.25.000, quantificati forfettariamente per l'asserita impossibilità per la di continuare a fare affari con gli artisti Parte_1
delle agenzie e CP_2 Controparte_3
(coinvolte nei contratti oggetto di controversia); in secondo luogo, l'attrice invocava anche il risarcimento del danno non patrimoniale, per la lesione alla propria immagine e reputazione derivante dalla vicenda in esame, con richiesta di liquidazione in via equitativa (art. 1226 c.c.).
Partendo dal danno patrimoniale, si ritiene che esso possa essere risarcito in relazione alla perdita subita dalla per effetto Parte_1
Proc. N. 2568/2024 R.G. – sentenza Pagina 4 di 8 dell'inadempimento della controparte, corrispondente direttamente agli importi non pagati dalla che avrebbero dovuto essere corrisposti CP_1
in caso di regolare esecuzione degli accordi, ai sensi dell'art. 2 di entrambi i contratti (secondo cui “la società riconoscerà a CP_1 Parte_1
per tale ingaggio la somma [di €.18.400 per il primo contratto, di
[...]
€.23.000 per il secondo] oltre eventuale IVA ove prevista”). Dunque, risulta provata la lesione dell'interesse del contraente a ricevere la prestazione, con la relativa conseguenza negativa della perdita dei compensi dovuti.
Parte attrice quantificava tale danno sommando i compensi stabiliti per entrambi i contratti (comprensivi di IVA, trattandosi di pagamenti da effettuare in Italia) ed escludendovi i €.
3.000 già ricevuti dalla convenuta
(come ammesso nell'atto di citazione), mentre non veniva sottratta la somma di €.10.000, oggetto di un bonifico che la sosteneva di aver CP_1
effettuato per lo show dell'artista UN, ma, a detta dell'attrice, mai pervenuto al beneficiario.
Ebbene, ritiene lo scrivente che la quantificazione così operata sia corretta, in quanto la distinta di bonifico (inviata in copia dalla convenuta all'attrice e depositata da quest'ultima in giudizio), essendo il mero ordine alla banca di dar corso al trasferimento di denaro, peraltro revocabile a certe condizioni, non è sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento, che è provato solo dall'effettivo ingresso del denaro nella disponibilità del beneficiario (Cass.
21.03.2023, n. 8046): a fronte della contestazione dell'attrice sulla ricezione dei €.10.000 in esame, non si può ritenere provata l'effettuazione del pagamento, considerata la mancata costituzione della convenuta, che non ha allegato la documentazione necessaria ai fini probatori.
Proc. N. 2568/2024 R.G. – sentenza Pagina 5 di 8 Dunque, va riconosciuto il diritto della al risarcimento Pt_1 Parte_1
del danno patrimoniale per un ammontare pari a €.47.508.
Viceversa, non è risarcibile il danno patrimoniale per l'ulteriore cifra di
€.25.000, né il danno non patrimoniale all'immagine e alla reputazione.
Si rammenta che la giurisprudenza è sempre stata pacifica nel ritenere che sia l'attore a dover dimostrare i presupposti del danno risarcibile, nei termini della lesione al proprio diritto (cd. danno-evento) e delle sue conseguenze economiche negative (cd. danno-conseguenza).
Come chiarito in precedenza, dall'allegazione dell'inadempimento della controparte (che non ha fornito la prova contraria, in quanto contumace) si è ricavata la lesione dell'interesse creditorio a ricevere la prestazione e,
dunque, il danno subito dalla equivalente ai corrispettivi Parte_1
dovuti e non pagati;
al contrario, lo stesso non può dirsi per gli ulteriori danni lamentati dall'attrice, il cui risarcimento è stato chiesto per la (presunta)
lesione della sua immagine e affidabilità per la realizzazione di nuovi affari con gli stessi o con altri artisti: a tal scopo, l'attrice avrebbe dovuto depositare documenti atti ad accertare gli elementi in esame (sarebbero state utili, ad esempio, copie di corrispondenza con artisti o agenzie che rifiutassero affari o ingaggi proprio a causa dell'esito negativo di tale vicenda per la Pt_1
, mentre dagli atti di causa non emergono prove in tal senso, per cui
[...]
deve escludersi il risarcimento dei danni in esame per mancanza di prova,
non potendosi far ricorso a presunzioni.
Merita aggiungere, in proposito, che non rileva la circostanza per cui il risarcimento del danno non patrimoniale sia stato richiesto dall'attrice con liquidazione in via equitativa (ex art. 1226 c.c.): infatti, se è vero che tale
Proc. N. 2568/2024 R.G. – sentenza Pagina 6 di 8 valutazione può operare quando non possa essere provato il danno nel suo preciso ammontare, tuttavia è comunque necessario che sia dimostrata l'esistenza del cd. danno-evento, cosa che in questo caso l'attrice non ha fatto, come evidenziato sopra, non avendo allegato prove dell'avvenuta lesione alla sua immagine e reputazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dei parametri previsti dalla normativa vigente per lo scaglione di riferimento del decisum (da €.26.001 a €.52.000), ossia in ragione del quantum della domanda effettivamente oggetto di accoglimento;
inoltre, si evidenzia il ricorso ai parametri medi per tutte le fasi, tranne che per quella decisionale, per cui si adottano i parametri minimi, alla luce del concreto svolgimento dell'attività processuale.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie, per quanto di ragione, la domanda della parte attrice e, per l'effetto, dichiara la risoluzione dei Parte_1
contratti n. SH20082022 e n. KG14082022 stipulati con la parte convenuta per inadempimento di quest'ultima e quindi, CP_1
per l'effetto, condanna la al risarcimento del danno CP_1
patrimoniale, liquidato nella misura di €.47.508 oltre interessi ex art.1284 c.c. a far data dalla notificazione della citazione fino al soddisfo;
2. Rigetta la domanda della di risarcimento del Parte_1
danno non patrimoniale;
Proc. N. 2568/2024 R.G. – sentenza Pagina 7 di 8 3. Condanna la al pagamento delle spese di giudizio in CP_1
favore della liquidandole in €.759 per esborsi Parte_1
ed €.
6.164 per compensi professionali di difesa, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA secondo legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Mario Cianci.
Così deciso in Napoli il 13.02.2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 2568/2024 R.G. – sentenza Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 2568/2024 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto:
altri contratti atipici
vertente TRA
(P.IVA. ), con sede in Napoli (NA) alla Parte_1 P.IVA_1
via dell'Epomeo n. 496, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Pt_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Cianci (c.f.
[...]
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Napoli (NA) alla via Toledo n. 156, giusta procura in atti;
ATTRICE
E
(P.IVA. , con sede in Meolo (VE) alla via Capo CP_1 P.IVA_2
D'Argine n. 45, in persona del legale rappresentante p.t.;
CONVENUTA – CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso chiedendo di dichiarare la risoluzione dei contratti ex art. 1453 c.c. e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni e alle spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Proc. N. 2568/2024 R.G. – sentenza Pagina 1 di 8 MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29.01.2024, la società Parte_1
operante nel campo dell'intrattenimento musicale con attività di rappresentanza di Djs italiani e stranieri, citava in giudizio la CP_1
lamentandone l'inadempimento e, dunque, chiedendo di dichiarare l'avvenuta risoluzione dei contratti intercorrenti con la convenuta, con condanna al risarcimento dei danni.
Asseriva, infatti, la di aver concluso, rispettivamente il Parte_1
04.04.2022 e il 02.05.2022, due accordi con la per l'ingaggio CP_1
degli artisti di musica dance US (contratto n. SH20082022) e UN
(contratto n. KG14082022), aventi ad oggetto lo svolgimento di due eventi musicali presso la struttura , sita in Riccione (RN) al viale Tre Baci CP_1
n. 49.
All'interno dei contratti, le parti definivano i compensi nella misura di
€.18.400 (più IVA) per lo spettacolo di US in data 20.08.2022 e €.23.000
(più IVA) per lo spettacolo di UN in data 13.08.2022; inoltre, venivano previsti specifici termini per i pagamenti da parte della (art. 5 di CP_1
entrambi i contratti), nonché il diritto della di recedere in Parte_1
caso di mancato rispetto delle predette scadenze, con la facoltà di richiedere il compenso integrale pattuito, trattenere caparre e importi già versati e chiedere il risarcimento di eventuali danni (art. 12).
A dire dell'attrice, la convenuta si rendeva subito inadempiente, omettendo di versare la prima parte dei compensi entro le scadenze contrattualmente previste. Dopo che, con PEC del 20.07.2022, la comunicava Parte_1
la cancellazione di entrambi gli eventi a causa di tali ritardi (ai sensi
Proc. N. 2568/2024 R.G. – sentenza Pagina 2 di 8 dell'ultimo periodo dell'art. 5 dei contratti), la dava conferma CP_1
della propria volontà di proseguire unicamente con lo spettacolo dell'artista
UN, offrendosi di versare immediatamente la prima quota di €.
3.000 e saldare il resto in due tranche nei giorni successivi;
conseguentemente, con
PEC di risposta del 25.07.2022, depositata in atti, la società attrice comunicava che avrebbe sottoposto la nuova volontà della controparte agli artisti e ai loro agenti, pur evidenziando la difficoltà della situazione derivante dal grande ritardo nel saldo dei pagamenti.
Successivamente, tuttavia, asseriva la di aver ricevuto solo il Parte_1
pagamento della quota di €.3.000; dunque, a fronte dell'inadempimento della preliminarmente esperiva un tentativo di composizione bonaria CP_1
della lite tramite negoziazione assistita, con adesione della controparte, ma senza raggiungere l'esito sperato, e successivamente agiva in giudizio,
citando la per sentir dichiarare la risoluzione dei contratti e CP_1
ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, per l'importo di €.72.508, e dei danni non patrimoniali, da liquidarsi secondo equità ex art. 1226 c.c.
Dichiarata la contumacia della convenuta, la causa era assegnata a sentenza ai sensi dell'art. 281sexies co. 3 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. 149/2022).
Il Tribunale, letti gli atti di causa, decide come segue.
Preliminarmente, va dichiarata la risoluzione dei contratti n. SH20082022 e n. KG14082022, stipulati tra la e la in Parte_1 CP_1
quanto dagli atti depositati emerge l'inadempimento della società convenuta.
Secondo le regole sul riparto dell'onere probatorio per inadempimento contrattuale, se l'inadempimento va semplicemente allegato dal creditore leso, viceversa è il debitore a dover dimostrare di aver adempiuto
Proc. N. 2568/2024 R.G. – sentenza Pagina 3 di 8 correttamente o di non aver potuto farlo a causa di fatti a lui non imputabili
(si rammenta, in questo senso, Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533): parte convenuta è rimasta contumace e dunque non è emerso la non imputabilità
dell'inadempimento.
Sussiste altresì il presupposto della gravità dell'inadempimento, richiesto dagli artt. 1453 e 1455 c.c. per la risoluzione del contratto, laddove l'inadempimento lamentato dall'attrice deriva dalla violazione di termini per i pagamenti indicati come “improrogabili ed essenziali” ai fini dell'accordo
(art. 5 di entrambi i contratti).
Pertanto, trattandosi di contratti a prestazioni corrispettive, è possibile dichiararne l'avvenuta risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Chiarito ciò, si ritiene di poter accogliere solo in parte la domanda attorea di risarcimento dei danni.
In primis, l'attrice chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale per
€.72.508, derivanti dalla sommatoria dell'importo di €.47.508, ossia il residuo del compenso dovuto e non pagato dalla per entrambi i CP_1
contratti, e di €.25.000, quantificati forfettariamente per l'asserita impossibilità per la di continuare a fare affari con gli artisti Parte_1
delle agenzie e CP_2 Controparte_3
(coinvolte nei contratti oggetto di controversia); in secondo luogo, l'attrice invocava anche il risarcimento del danno non patrimoniale, per la lesione alla propria immagine e reputazione derivante dalla vicenda in esame, con richiesta di liquidazione in via equitativa (art. 1226 c.c.).
Partendo dal danno patrimoniale, si ritiene che esso possa essere risarcito in relazione alla perdita subita dalla per effetto Parte_1
Proc. N. 2568/2024 R.G. – sentenza Pagina 4 di 8 dell'inadempimento della controparte, corrispondente direttamente agli importi non pagati dalla che avrebbero dovuto essere corrisposti CP_1
in caso di regolare esecuzione degli accordi, ai sensi dell'art. 2 di entrambi i contratti (secondo cui “la società riconoscerà a CP_1 Parte_1
per tale ingaggio la somma [di €.18.400 per il primo contratto, di
[...]
€.23.000 per il secondo] oltre eventuale IVA ove prevista”). Dunque, risulta provata la lesione dell'interesse del contraente a ricevere la prestazione, con la relativa conseguenza negativa della perdita dei compensi dovuti.
Parte attrice quantificava tale danno sommando i compensi stabiliti per entrambi i contratti (comprensivi di IVA, trattandosi di pagamenti da effettuare in Italia) ed escludendovi i €.
3.000 già ricevuti dalla convenuta
(come ammesso nell'atto di citazione), mentre non veniva sottratta la somma di €.10.000, oggetto di un bonifico che la sosteneva di aver CP_1
effettuato per lo show dell'artista UN, ma, a detta dell'attrice, mai pervenuto al beneficiario.
Ebbene, ritiene lo scrivente che la quantificazione così operata sia corretta, in quanto la distinta di bonifico (inviata in copia dalla convenuta all'attrice e depositata da quest'ultima in giudizio), essendo il mero ordine alla banca di dar corso al trasferimento di denaro, peraltro revocabile a certe condizioni, non è sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento, che è provato solo dall'effettivo ingresso del denaro nella disponibilità del beneficiario (Cass.
21.03.2023, n. 8046): a fronte della contestazione dell'attrice sulla ricezione dei €.10.000 in esame, non si può ritenere provata l'effettuazione del pagamento, considerata la mancata costituzione della convenuta, che non ha allegato la documentazione necessaria ai fini probatori.
Proc. N. 2568/2024 R.G. – sentenza Pagina 5 di 8 Dunque, va riconosciuto il diritto della al risarcimento Pt_1 Parte_1
del danno patrimoniale per un ammontare pari a €.47.508.
Viceversa, non è risarcibile il danno patrimoniale per l'ulteriore cifra di
€.25.000, né il danno non patrimoniale all'immagine e alla reputazione.
Si rammenta che la giurisprudenza è sempre stata pacifica nel ritenere che sia l'attore a dover dimostrare i presupposti del danno risarcibile, nei termini della lesione al proprio diritto (cd. danno-evento) e delle sue conseguenze economiche negative (cd. danno-conseguenza).
Come chiarito in precedenza, dall'allegazione dell'inadempimento della controparte (che non ha fornito la prova contraria, in quanto contumace) si è ricavata la lesione dell'interesse creditorio a ricevere la prestazione e,
dunque, il danno subito dalla equivalente ai corrispettivi Parte_1
dovuti e non pagati;
al contrario, lo stesso non può dirsi per gli ulteriori danni lamentati dall'attrice, il cui risarcimento è stato chiesto per la (presunta)
lesione della sua immagine e affidabilità per la realizzazione di nuovi affari con gli stessi o con altri artisti: a tal scopo, l'attrice avrebbe dovuto depositare documenti atti ad accertare gli elementi in esame (sarebbero state utili, ad esempio, copie di corrispondenza con artisti o agenzie che rifiutassero affari o ingaggi proprio a causa dell'esito negativo di tale vicenda per la Pt_1
, mentre dagli atti di causa non emergono prove in tal senso, per cui
[...]
deve escludersi il risarcimento dei danni in esame per mancanza di prova,
non potendosi far ricorso a presunzioni.
Merita aggiungere, in proposito, che non rileva la circostanza per cui il risarcimento del danno non patrimoniale sia stato richiesto dall'attrice con liquidazione in via equitativa (ex art. 1226 c.c.): infatti, se è vero che tale
Proc. N. 2568/2024 R.G. – sentenza Pagina 6 di 8 valutazione può operare quando non possa essere provato il danno nel suo preciso ammontare, tuttavia è comunque necessario che sia dimostrata l'esistenza del cd. danno-evento, cosa che in questo caso l'attrice non ha fatto, come evidenziato sopra, non avendo allegato prove dell'avvenuta lesione alla sua immagine e reputazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dei parametri previsti dalla normativa vigente per lo scaglione di riferimento del decisum (da €.26.001 a €.52.000), ossia in ragione del quantum della domanda effettivamente oggetto di accoglimento;
inoltre, si evidenzia il ricorso ai parametri medi per tutte le fasi, tranne che per quella decisionale, per cui si adottano i parametri minimi, alla luce del concreto svolgimento dell'attività processuale.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie, per quanto di ragione, la domanda della parte attrice e, per l'effetto, dichiara la risoluzione dei Parte_1
contratti n. SH20082022 e n. KG14082022 stipulati con la parte convenuta per inadempimento di quest'ultima e quindi, CP_1
per l'effetto, condanna la al risarcimento del danno CP_1
patrimoniale, liquidato nella misura di €.47.508 oltre interessi ex art.1284 c.c. a far data dalla notificazione della citazione fino al soddisfo;
2. Rigetta la domanda della di risarcimento del Parte_1
danno non patrimoniale;
Proc. N. 2568/2024 R.G. – sentenza Pagina 7 di 8 3. Condanna la al pagamento delle spese di giudizio in CP_1
favore della liquidandole in €.759 per esborsi Parte_1
ed €.
6.164 per compensi professionali di difesa, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA secondo legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Mario Cianci.
Così deciso in Napoli il 13.02.2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 2568/2024 R.G. – sentenza Pagina 8 di 8