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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 6047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6047 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10287/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ROSSANO FRANCESCA CHIARA ( VIA MADONNA, C.F._2
5 20011 CORBETTA;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._3
SA il 14/10/1991 , con il patrocinio dell' avv. AR AN con elezione di domicilio in CORSO G. MATTEOTTI, 5 ABBIATEGRASSO, presso e nello studio dell'avv.
AR AN;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Milano
pagina 1 di 16 - INTERVENUTO-
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Data della decisione: 16.7.2025
CONCLUSIONI
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER Controparte_1
CONCLUSIONI
1) I figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
2) e vengono collocati, anche ai fini anagrafici, in via prevalente presso la madre;
Per_1 Per_2
3) Il padre potrà tenere con sé i figli: a. nei fine settimana, in via alternata con la madre, dal sabato mattina alla domenica sera, dopo cena;
il sabato andrà i padre a recuperali a casa della madre e la domenica sera sarà la madre a recuperare i bambini a casa del padre b. tutte le settimane, nei giorni del martedì e del venerdì il papà preleverà all'uscita di scuola i minori e li terrà con sé fino a dopo cena, momento in cui la madre verrà a recuperarli a casa del padre. c. durante le vacanze di Natale: per una settimana dal pomeriggio del 24 alla sera del 30 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio dopo cena d. Pasqua e pasquetta e tutte le altre festività da calendario scolastico in via alternata con la madre;
e. durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi da comunicare all'altro genitore per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno;
In ogni caso rimane salva la possibilità per i genitori in merito ai tempi e alle modalità di visita del padre sopra descritti, di accordarsi diversamente, tenendo in debito conto della volontà e degli impegni dei due minori.
4) Il padre verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per i figli la somma di € CP_2 400,00 mensile da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat, o comunque la minor somma ritenuta più congrua, oltre al 50% delle spese straordinarie così come da protocollo del Tribunale di Milano qui integralmente richiamato;
5) assegno unico al 50% come per legge. Obbligatoriamente si è costretti ad insistere sulla richiesta di attenzionamento di tutto il nucleo familiare da parte de servizi territoriali competenti, che si rende ancora più necessaria ed urgente anche in ragione del continui comportamento della madre che ha costretto il padre a richiedere con ricorso ex art 473 bis 39 cpc, l'intervento del giudice;
inoltre si precisa a Codesto Giudicante che con provvedimento di rinvio per la precisazione delle conclusioni del 2.1.202, avrebbe già rigettato – oltre alle istanze istruttorie di controparte - l'istanza di intervento dei Servizi, che in motivazione il medesimo si riferiva ad una sola certificazione medica ('il certificato medico di per sé è irrilevante'), mentre la presente difesa aveva depositato molta più ampia e precisa documentazione medica sia riferibile al piccolo che riferibile alla piccola Clhoe con propria memoria ex art. 183 comma 6 n. Per_1 2 cpc, al di là del la certificazione depositata in udienza successivamente e poi ritenuta irrilevante da Codesto Ill.Mo Giudice. pagina 2 di 16 Con condanna della resistente alle spese del presente giudizio.
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE : Controparte_2
In via principale nel merito:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti in data
16.8.2012 in AP ( El SA ) e trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Corbetta alla Part II, n. 20 Serie C;
2) disporre a carico del signor un contributo mantenimento dei minori e nella CP_1 Per_1 Per_2
misura di euro 630,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT;
3) disporre che le spese straordinarie dei minori siano così suddivise: 70% a carico del padre ed il restante 30% a carico della madre;
4) il genitore collocatario che anticiperà dette spese dovrà far pervenire debita documentazione ( anche tramite mail o whats app) attestante l'esborso all'altro genitore entro 30 giorni il qualeultimo dovrà provvedere al pagamento entro i successivi 15
giorni;
5) per le spese da concordare, il genitore che riceve la richiesta ( via mail o WA) dovrà contestarla entro 5 giorni motivato dissenso in mancanza del quale il suo silenzio sarà inteso come accettazione;
6) disporre altresì che la signora possa trattenersi integralmente l'assegno unico in CP_2
considerazione della permanenza dei figli presso il proprio domicilio ed il divario sussistente fra le diverse situazioni economico-patrimoniali dei genitori come le dichiarazioni dei redditi del signor che percepisce anche un emolumento pensionistico di oltre 580.00 euro. CP_1
7) Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale disponga che l'importo dell'assegno unico venga suddiviso al 50% fra i genitori, rideterminare l'assegno di mantenimento nella maggior somma di euro 700,00
mensili.
pagina 3 di 16 8) In ordine alle frequentazioni dei minori, disporre che il padre possa prelevare i bambini all'uscita da scuola alle ore 16,30 nelle giornate di martedì e venerdì riportandoli al domicilio materno dopo cena intorno alle ore 20,00;
9) Nei fine settima di spettanza del padre, disporre che lo stesso li prelevi da scuola alle ore 16,30 e rimangano a pernottare dal padre sino alla domenica sera con l'impegno dello stesso di condurli a scuola il lunedì mattina;
10) Durante le vacanze natalizie, salvo diversi accordi fra i genitori in relazione ai rispettivi impegni di lavoro, e trascorreranno alternativamente con i genitori una settimana dal 24 alla sera del Per_2 Per_1
30.12 o dal 30.12 al 6 gennaio ed in via alternata anche le festività pasquali;
11) Il padre potrà inoltre trascorrere anche due settimane non consecutive con i figli durante le vacane estive in un periodo che i genitori si comunicheranno entro la fine del mese di maggio;
12) Entrambi i genitori avranno cura di comunicarsi i luoghi di villeggiatura e le relative strutture ove soggiorneranno garantendo comunque in tale periodo le comunicazioni dei bambini con l'altro genitore.
4) Con vittoria di spese diritti ed onorari anche relativamente alla fase di cui al sub procedimento ex art. 473 bis -39 cpc.
Atti trasmessi al Pm che ha apposto il proprio visto il 22.3.2023 e 19.1.2024
pagina 4 di 16
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che :
1. e hanno contratto Controparte_1 Controparte_2
matrimonio in AP ( El SA ) il 16/08/2012 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Corbetta ( anno 2012, atto n. 20 parte II serie C) .
2. dal matrimonio non nascevano figli ato il 22.11.2017 e nata il [...] Per_1 Per_2
3. e vivono separati fin Controparte_1 Controparte_2
dall'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Milano
(6.7.2020) a seguito di ricorso per la separazione consensuale, separazione che prosegue tuttora. La
separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano del 22.9.2020: non si sono più
rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere, come inconfutabilmente dimostrato anche dal comportamento processuale assunto dal resistente ed è, pertanto, trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ( il ricorso per divorzio risulta depositato da il 27.2.2023 e iscritto a ruolo il Controparte_1
6.3.2023) ;
4. con il ricorso depositato chiedeva, oltre alla pronunzia sullo status , la Controparte_1
conferma del provvedimento di affidamento condiviso dei figli minori , la conferma del loro collocamento preferenziale presso la padre e l'incremento dei tempi di permanenza dei bambini presso di sé con inserimento di un ulteriore pomeriggio infrasettimanale, la determinazione in €
500,00 mensili dell'assegno che il medesimo deve ritenersi obbligato a versare per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alla linee guida del Tribunale di Milano. Ha
pagina 5 di 16 chiesto il riconoscimento del 50% dell'assegno unico per i figli ( integralmente percepito dalla madre dei minori) ;
5. costituendosi in giudizio con comparsa di Controparte_2
costituzione riposta depositata in data il 22.4.2024– nulla opponendo alla domanda di divorzio alla quale ha invero inteso aderire- ha chiesto la conferma del provvedimento di affidamento condiviso dei minori, ha aderito alle modalità di frequentazioni dei figli minori come proposte dal ricorrente,
ma ha chiesto l'elevazione ad € 630,00 mensili dell'assegno a carico del padre per il mantenimento dei figli ( attualmente pari a € 570,00 mensili a seguito di intervenuta rivalutazione monetaria) e che fosse altresì fatto obbligo al ricorrente di corrisponderle il 60% delle spese straordinarie riferibili ai minori. Quanto all'Assegno unico chiedeva che venisse riconosciuto il diritto il capo alla medesima di continuare a trattenerlo in via integrale;
6. Le parti venivano sentite dal Presidente ff dott.ssa Terni in data 16.1.2024 all'esito della quale venivano confermati i provvedimento di cui alla separazione consensuale. Successivamente le parti comparivano avanti al GOT delegato all'udienza del 24.5.2024 e 16.9.2024 ;
7. Assegnati i termini per il deposito delle me memorie ex art. 183 comma 6° n.1,2,3, c.p.c., rigettata con ordinanza 2.1.2025 la richiesta di prove orali dedotte dalla resistente e di attenzionamento ai
Servizi Sociali formulata dal ricorrente la causa – istruita documentalmente - veniva rimessa
Collegio per la decisione all'udienza del 7.5.2025 sulle conclusioni assunte dalle parti e trascritte in epigrafe, previa assegnazione del termine di giorni 45 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica e veniva decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 16.7.2025 .
Ritenuto che :
8. SULLA PRONUNZIA DI DIVORZIO pagina 6 di 16 La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ed invero i e vivono Controparte_1 Controparte_2
separati fin dall'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Milano (6.7.2020) a seguito di ricorso per la separazione consensuale, separazione che prosegue tuttora. La separazione è stata omologata con decreto del 22.9.2020: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere. La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, omologata con decreto del Tribunale di Milano ed è,
pertanto, trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio dovendosi ritenere definitivamente accertato che la comunione materiale e spirituale non può più essere ricostruita.
9. SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO
DI VISITA
Entrambe le parti , anche con le conclusioni in via definitiva rassegnate, concordano affinché i figli minori e siano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2
preferenziale presso la madre. Sul punto ritiene il Collegio che non vi sia ragione per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso non essendo state rilevate e sollevate criticità
nell'esercizio della responsabilità genitoriale che impongano una deroga a tale regime. La
circostanza che tra i genitori vi siano state delle difficoltà per la predisposizione di modulistica che richiede il consenso e la firma di entrambi i genitori ( ad esempio rilascio del passaporto,
presentazione della domanda di invalidità all'INPS nell'interesse del minore ) non è motivo Per_1
sufficiente per limitare la responsabilità genitoriale ovvero disporre un affidamento monogenitoriale che peraltro nessuna delle parti ha richiesto. Le lamentele paterne volte a segnalare uno scarso interesse della madre con riferimento aglio aspetti soprattutto di natura pagina 7 di 16 sanitaria dei figli che non seguirebbe adeguata solerzia accompagnandoli alle visite ovvero ottemperando alle prescrizioni impartite con riferimento all'iter trattamentale da seguire, e da ultimo la mancata collaborazione della madre dei minori negli adempimenti burocratici per l'eventuale accertamento l'invalidità di pur non giustificando l'attribuzione in capo al Sig. Per_1
di autorizzazione a presentare in via autonoma la richiesta anche in assenza del consenso CP_1
materno ( che invero all'udienza del 7.5.29025 si è detta favorevole alla presentazione e alla sottoscrizione di quanto necessario evidenziando le ragioni della propria non immediata adesione )
nondimeno giustifica la presa in carico dei minori e dell'intero nucleo famigliare da parte dei
Servizi Sociali competenti per territorio ( Corbetta) affinché provvedano alla verifica della condizioni dei minori, ad effettuare colloqui con i genitori, con il pediatra che segue i minori, con gli insegnati, e ad attivare tutti gli interventi di necessario supporto alla genitorialità e ai minori nonché a segnalare all'autorità giudiziaria minorile eventuali condizioni di severo pregiudizio per i minori che, invero, potrebbero riportare effetti pregiudizievoli dalla mancata attivazione ovvero dalla tardiva attivazione di interventi necessari per la loro salute e crescita psicofisica .
e saranno peraltro collocati anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre Per_1 Per_2
che dichiara di aver trovato un immobile in locazione a Corbetta vicino alla propria madre ( in precedenza era domiciliata in Corbetta Via Ceriani 19)
Quanto alle frequentazioni tra padre e figli, in adesione alle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, deve confermarsi il regime di frequentazioni attualmente in essere sia per quanto attiene alle visite infrasettimanali sia per quanto attiene ai fine settimane e alle festività e alle vacanze come meglio dettagliate in dispositivo.
pagina 8 di 16 10. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Con le conclusioni in via definitiva rassegnate il ricorrente, assumendo una stabile contrazione del propri reddito che a suo dire si attesterebbe in € 900,00 mensii, ha insistito per la riduzione ad €
400,00 mensili dell'assegno che il medesimo deve ritenersi obbligato a corrispondere per il mantenimento della prole ( l'assegno ad oggi dovuto, a seguito di rivalutazione monetaria , è pari a
€ 570) oltre al 50% delle spese straordinarie riferibili ai minori, laddove la resistente, anche a fronte della accresciute esigenze dei figli rispetto all'epoca della separazione, ha chiesto che detto assegno venga elevato ad € 630,00 mensili con onere per il padre di contribuire nella misura del
60% alle spese straordinarie relative ai bambini, importo da elevarsi ad € 700,00 nel caso in cui il
Tribunale accolga la richiesta del Sig. di vedersi riconosciuto il 50% dell'assegno unico CP_1
universale ( attualmente pari a € 398 oggi percepito integralmente dalla resistente) .
Quanto alle posizioni economiche e patrimoniali della parti devesi rilevarsi che:
• Il Sig. CP_1
- non è proprietario di immobili,
- vive con il propri genitori senza oneri di locazione
- ha fruito nel 2023 ( CU 2024) di un reddito mensile netto di € 1540,46 ( imponibile
21.660,42- imposta netta 2.722,45- addizionale regionale € 289,93- addizionale comunale €
162,50= 18.485,54:12= 1540)
- le buste paga del 2024 ( gennaio/settembre 2024) portano ad un netto di € 12.055 e quindi una media netta mensile su 9 mesi di 1339,44 e su 12 su € 1451,00 ( considerando anche la
13^) . Va però evidenziato che su tutte le buste paga il sig. ha una trattenuta di € CP_1
290,00 per cessione del quinto , il che porta il suo reddito annuo ad un importo pagina 9 di 16 sostanzialmente equivalente a quello risultante dalla CU 2024. Il Sig. , peraltro, non CP_1
ha prodotto la CU 2025 ( produzione non soggetta a decadenze di rito).
- Percepisce una pensione di invalidità INAIL di 583,73
• La sig. CP_2
- Non è proprietaria di immobili
- Vive con i figli in una casa di locazione per la quale dichiara ( ma non documenta) di corrispondere un canone di € 600,00 mensili ( l'onere appare peraltro in linea con i costi di locazione in zona)
- Ha sempre svolto lavori precari: per il 2023 ( reddito 2022) ha prodotto 3 CU: una di
Amway Italia per € 19,09, una di Herbalife Italia per € 15,38, una di Playhotel di € 20.32.
- In udienza ha dichiarato di svolgere lavori saltuari come colf: all'udienza del 16.4.2024 ha dichiarato di guadagnare 600 mensili facendo 4 ore la mattina
- Percepisce integralmente l'assegno unico pari a € 398,00
Alla luce delle emergenze in atti, osserva peraltro il Collegio che la situazione patrimoniale della convenuta si caratterizza per una indubbia opacità: a parte le CU 2022 e 2023 la stessa non ha prodotto alcun documento a riscontro delle proprie dichiarazioni, neanche con rifermento al canone di locazione corrisposto. E' verosimile che la stessa lavori in nero – e quindi non disponga di documentazione fiscale- con oggettiva impossibilità di accertare di quanto effettivamente disponga,
La posizione del sig, NT è certamente più stabile e gli garantisce l'entrata certa da reddito da lavoro
( come da conteggi sopra riportati) e a cui si aggiunge la rendita Inail di € 583,00. Non vi è prova,
peraltro, che i permessi non retribuiti siano ascrivibili a perdite di giornate lavorative per accompagnare i minori a visite e controlli e che quindi il suo sia reddito sia stabilmente di € 900 mensili come il medesimo assume. Nel contesto dato, ritiene pertanto il Collegio che, anche a fronte della migliorata pagina 10 di 16 capacità reddituale della resistente, debba essere rideterminato in € 500,00 mensili ( 250,00 a figlio)
l'assegno che il ricorrente deve ritenersi obbligato a versare alla resistente – a far data dalla mensilità di pubblicazione della presente statuizione – e da versarsi in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo indici istat dal luglio 2026 ( base di calcolo luglio 2025), oltre al 50% delle spese extra assegno di cui alla linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno
2025 da intendersi qui ritrascritte.
L'assegno Unico universale dovrà continuare ad essere percepito in via integrale dalla convenuta attesi i maggiori tempi di permanenza dei minori presso di lei .
11. SPESE PROCESSUALI
Atteso l'esito del giudizio, considerata la natura necessaria della pronunzia sullo status, l'assenza di istruttoria, la paritetica e reciproca soccombenza di entrambe le parti con riferimento alle domande di natura economica avanzate, le spese di lite debbono essere tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 10287/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] Controparte_1
(ME) il 03/10/1976 e , nata a [...] Controparte_2
SA il 14/10/1991, celebrato a AP ( El SA ) il 16/08/2012 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CORBETTA , anno 2012 , Numero 20, Parte
II, Serie C;
pagina 11 di 16 2. Dispone che i figli nato il [...] e nata il [...] siano affidati in Per_1 Per_2
maniera condivisa ad entrambi genitori, con collocazione preferenziale, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre .
3. Dispone che il padre possa vedere tenere con sé i figli con le seguenti modalità : a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle 20.30
riaccompagnandoli presso l'abitazione materna;
due pomeriggi infrasettimanali, il martedì e il venerdì, salvo diversi accordi tra i genitori, dall'uscita dalla scuola sino alle ore 20.30
riaccompagnandoli presso l'abitazione materna;
il padre, durante le vacanze estive avrà
diritto ad avere con sé i minori per 2 settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Il padre terrà con sé i figli per le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni con la madre - dal 24.12 al 30.12 alle 21,00 o dal 30.12 alle 21,00 al 6.1- e sempre ad anni alterni con la madre e, sempre secondo il criterio dell'alternanza per
Pasquale o il Lunedì dell'Angelo e per tutte le festività infrannuali;
4. Incarica i Servizi Sociali del Comune di CORBETTA competenti per territorio ( residenza madre e minori ) affinché provvedano alla verifica della condizioni dei minori e Per_1
ad effettuare colloqui con i genitori, con il pediatra che segue i minori, con gli Per_2
insegnati, ad attivare tutti gli interventi di necessario supporto alla genitorialità e ai minori nonché a segnalare all'autorità giudiziaria minorile eventuali condizioni di severo pregiudizio per i minori che, invero, potrebbero riportate effetti pregiudizievoli dalla mancata attivazione ovvero dalla tardiva attivazione di interventi necessari per la loro salute e crescita psicofisica .
5. Dispone che corrisponda a Controparte_1 Controparte_2
quale contributo al mantenimento dei minori con decorrenza dalla mensilità di
[...] pagina 12 di 16 pubblicazione della presente sentenza in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese euro
500,00 mensili ( 250,00 a figlio) rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat costo della vita, a partire dal mese di luglio 2026 ( base di calcolo luglio 2025) , oltre al 50% delle extra assegno di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvare nel giugno 2025 di seguito riportate
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet,
calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio pagina 13 di 16 individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest,
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). pagina 14 di 16 FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs.
62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g)
frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il
genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6. L'assegno Unico Universale dovrà continuare ad essere percepito in via integrale dalla madre resistente pagina 15 di 16 7. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali
8. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di CORBETTA affinché proceda all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato il 16/08/2012 ( trascritto nei registri delle Stato
Civile anno 2012 , Numero 20, Parte II, Serie C ) e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 16.7.2025 nella camera di consiglio della sezione IX civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Milano.
Si comunichi ai Sevizi Sociali del Comune di CORBETTA
IL PRESIDENTE EST
Dott. Laura Maria Cosmai
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10287/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] , con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ROSSANO FRANCESCA CHIARA ( VIA MADONNA, C.F._2
5 20011 CORBETTA;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._3
SA il 14/10/1991 , con il patrocinio dell' avv. AR AN con elezione di domicilio in CORSO G. MATTEOTTI, 5 ABBIATEGRASSO, presso e nello studio dell'avv.
AR AN;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Milano
pagina 1 di 16 - INTERVENUTO-
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Data della decisione: 16.7.2025
CONCLUSIONI
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER Controparte_1
CONCLUSIONI
1) I figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
2) e vengono collocati, anche ai fini anagrafici, in via prevalente presso la madre;
Per_1 Per_2
3) Il padre potrà tenere con sé i figli: a. nei fine settimana, in via alternata con la madre, dal sabato mattina alla domenica sera, dopo cena;
il sabato andrà i padre a recuperali a casa della madre e la domenica sera sarà la madre a recuperare i bambini a casa del padre b. tutte le settimane, nei giorni del martedì e del venerdì il papà preleverà all'uscita di scuola i minori e li terrà con sé fino a dopo cena, momento in cui la madre verrà a recuperarli a casa del padre. c. durante le vacanze di Natale: per una settimana dal pomeriggio del 24 alla sera del 30 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio dopo cena d. Pasqua e pasquetta e tutte le altre festività da calendario scolastico in via alternata con la madre;
e. durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi da comunicare all'altro genitore per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno;
In ogni caso rimane salva la possibilità per i genitori in merito ai tempi e alle modalità di visita del padre sopra descritti, di accordarsi diversamente, tenendo in debito conto della volontà e degli impegni dei due minori.
4) Il padre verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per i figli la somma di € CP_2 400,00 mensile da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat, o comunque la minor somma ritenuta più congrua, oltre al 50% delle spese straordinarie così come da protocollo del Tribunale di Milano qui integralmente richiamato;
5) assegno unico al 50% come per legge. Obbligatoriamente si è costretti ad insistere sulla richiesta di attenzionamento di tutto il nucleo familiare da parte de servizi territoriali competenti, che si rende ancora più necessaria ed urgente anche in ragione del continui comportamento della madre che ha costretto il padre a richiedere con ricorso ex art 473 bis 39 cpc, l'intervento del giudice;
inoltre si precisa a Codesto Giudicante che con provvedimento di rinvio per la precisazione delle conclusioni del 2.1.202, avrebbe già rigettato – oltre alle istanze istruttorie di controparte - l'istanza di intervento dei Servizi, che in motivazione il medesimo si riferiva ad una sola certificazione medica ('il certificato medico di per sé è irrilevante'), mentre la presente difesa aveva depositato molta più ampia e precisa documentazione medica sia riferibile al piccolo che riferibile alla piccola Clhoe con propria memoria ex art. 183 comma 6 n. Per_1 2 cpc, al di là del la certificazione depositata in udienza successivamente e poi ritenuta irrilevante da Codesto Ill.Mo Giudice. pagina 2 di 16 Con condanna della resistente alle spese del presente giudizio.
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE : Controparte_2
In via principale nel merito:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti in data
16.8.2012 in AP ( El SA ) e trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Corbetta alla Part II, n. 20 Serie C;
2) disporre a carico del signor un contributo mantenimento dei minori e nella CP_1 Per_1 Per_2
misura di euro 630,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT;
3) disporre che le spese straordinarie dei minori siano così suddivise: 70% a carico del padre ed il restante 30% a carico della madre;
4) il genitore collocatario che anticiperà dette spese dovrà far pervenire debita documentazione ( anche tramite mail o whats app) attestante l'esborso all'altro genitore entro 30 giorni il qualeultimo dovrà provvedere al pagamento entro i successivi 15
giorni;
5) per le spese da concordare, il genitore che riceve la richiesta ( via mail o WA) dovrà contestarla entro 5 giorni motivato dissenso in mancanza del quale il suo silenzio sarà inteso come accettazione;
6) disporre altresì che la signora possa trattenersi integralmente l'assegno unico in CP_2
considerazione della permanenza dei figli presso il proprio domicilio ed il divario sussistente fra le diverse situazioni economico-patrimoniali dei genitori come le dichiarazioni dei redditi del signor che percepisce anche un emolumento pensionistico di oltre 580.00 euro. CP_1
7) Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale disponga che l'importo dell'assegno unico venga suddiviso al 50% fra i genitori, rideterminare l'assegno di mantenimento nella maggior somma di euro 700,00
mensili.
pagina 3 di 16 8) In ordine alle frequentazioni dei minori, disporre che il padre possa prelevare i bambini all'uscita da scuola alle ore 16,30 nelle giornate di martedì e venerdì riportandoli al domicilio materno dopo cena intorno alle ore 20,00;
9) Nei fine settima di spettanza del padre, disporre che lo stesso li prelevi da scuola alle ore 16,30 e rimangano a pernottare dal padre sino alla domenica sera con l'impegno dello stesso di condurli a scuola il lunedì mattina;
10) Durante le vacanze natalizie, salvo diversi accordi fra i genitori in relazione ai rispettivi impegni di lavoro, e trascorreranno alternativamente con i genitori una settimana dal 24 alla sera del Per_2 Per_1
30.12 o dal 30.12 al 6 gennaio ed in via alternata anche le festività pasquali;
11) Il padre potrà inoltre trascorrere anche due settimane non consecutive con i figli durante le vacane estive in un periodo che i genitori si comunicheranno entro la fine del mese di maggio;
12) Entrambi i genitori avranno cura di comunicarsi i luoghi di villeggiatura e le relative strutture ove soggiorneranno garantendo comunque in tale periodo le comunicazioni dei bambini con l'altro genitore.
4) Con vittoria di spese diritti ed onorari anche relativamente alla fase di cui al sub procedimento ex art. 473 bis -39 cpc.
Atti trasmessi al Pm che ha apposto il proprio visto il 22.3.2023 e 19.1.2024
pagina 4 di 16
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che :
1. e hanno contratto Controparte_1 Controparte_2
matrimonio in AP ( El SA ) il 16/08/2012 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Corbetta ( anno 2012, atto n. 20 parte II serie C) .
2. dal matrimonio non nascevano figli ato il 22.11.2017 e nata il [...] Per_1 Per_2
3. e vivono separati fin Controparte_1 Controparte_2
dall'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Milano
(6.7.2020) a seguito di ricorso per la separazione consensuale, separazione che prosegue tuttora. La
separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano del 22.9.2020: non si sono più
rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere, come inconfutabilmente dimostrato anche dal comportamento processuale assunto dal resistente ed è, pertanto, trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ( il ricorso per divorzio risulta depositato da il 27.2.2023 e iscritto a ruolo il Controparte_1
6.3.2023) ;
4. con il ricorso depositato chiedeva, oltre alla pronunzia sullo status , la Controparte_1
conferma del provvedimento di affidamento condiviso dei figli minori , la conferma del loro collocamento preferenziale presso la padre e l'incremento dei tempi di permanenza dei bambini presso di sé con inserimento di un ulteriore pomeriggio infrasettimanale, la determinazione in €
500,00 mensili dell'assegno che il medesimo deve ritenersi obbligato a versare per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alla linee guida del Tribunale di Milano. Ha
pagina 5 di 16 chiesto il riconoscimento del 50% dell'assegno unico per i figli ( integralmente percepito dalla madre dei minori) ;
5. costituendosi in giudizio con comparsa di Controparte_2
costituzione riposta depositata in data il 22.4.2024– nulla opponendo alla domanda di divorzio alla quale ha invero inteso aderire- ha chiesto la conferma del provvedimento di affidamento condiviso dei minori, ha aderito alle modalità di frequentazioni dei figli minori come proposte dal ricorrente,
ma ha chiesto l'elevazione ad € 630,00 mensili dell'assegno a carico del padre per il mantenimento dei figli ( attualmente pari a € 570,00 mensili a seguito di intervenuta rivalutazione monetaria) e che fosse altresì fatto obbligo al ricorrente di corrisponderle il 60% delle spese straordinarie riferibili ai minori. Quanto all'Assegno unico chiedeva che venisse riconosciuto il diritto il capo alla medesima di continuare a trattenerlo in via integrale;
6. Le parti venivano sentite dal Presidente ff dott.ssa Terni in data 16.1.2024 all'esito della quale venivano confermati i provvedimento di cui alla separazione consensuale. Successivamente le parti comparivano avanti al GOT delegato all'udienza del 24.5.2024 e 16.9.2024 ;
7. Assegnati i termini per il deposito delle me memorie ex art. 183 comma 6° n.1,2,3, c.p.c., rigettata con ordinanza 2.1.2025 la richiesta di prove orali dedotte dalla resistente e di attenzionamento ai
Servizi Sociali formulata dal ricorrente la causa – istruita documentalmente - veniva rimessa
Collegio per la decisione all'udienza del 7.5.2025 sulle conclusioni assunte dalle parti e trascritte in epigrafe, previa assegnazione del termine di giorni 45 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica e veniva decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 16.7.2025 .
Ritenuto che :
8. SULLA PRONUNZIA DI DIVORZIO pagina 6 di 16 La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ed invero i e vivono Controparte_1 Controparte_2
separati fin dall'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Milano (6.7.2020) a seguito di ricorso per la separazione consensuale, separazione che prosegue tuttora. La separazione è stata omologata con decreto del 22.9.2020: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere. La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, omologata con decreto del Tribunale di Milano ed è,
pertanto, trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio dovendosi ritenere definitivamente accertato che la comunione materiale e spirituale non può più essere ricostruita.
9. SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO
DI VISITA
Entrambe le parti , anche con le conclusioni in via definitiva rassegnate, concordano affinché i figli minori e siano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2
preferenziale presso la madre. Sul punto ritiene il Collegio che non vi sia ragione per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso non essendo state rilevate e sollevate criticità
nell'esercizio della responsabilità genitoriale che impongano una deroga a tale regime. La
circostanza che tra i genitori vi siano state delle difficoltà per la predisposizione di modulistica che richiede il consenso e la firma di entrambi i genitori ( ad esempio rilascio del passaporto,
presentazione della domanda di invalidità all'INPS nell'interesse del minore ) non è motivo Per_1
sufficiente per limitare la responsabilità genitoriale ovvero disporre un affidamento monogenitoriale che peraltro nessuna delle parti ha richiesto. Le lamentele paterne volte a segnalare uno scarso interesse della madre con riferimento aglio aspetti soprattutto di natura pagina 7 di 16 sanitaria dei figli che non seguirebbe adeguata solerzia accompagnandoli alle visite ovvero ottemperando alle prescrizioni impartite con riferimento all'iter trattamentale da seguire, e da ultimo la mancata collaborazione della madre dei minori negli adempimenti burocratici per l'eventuale accertamento l'invalidità di pur non giustificando l'attribuzione in capo al Sig. Per_1
di autorizzazione a presentare in via autonoma la richiesta anche in assenza del consenso CP_1
materno ( che invero all'udienza del 7.5.29025 si è detta favorevole alla presentazione e alla sottoscrizione di quanto necessario evidenziando le ragioni della propria non immediata adesione )
nondimeno giustifica la presa in carico dei minori e dell'intero nucleo famigliare da parte dei
Servizi Sociali competenti per territorio ( Corbetta) affinché provvedano alla verifica della condizioni dei minori, ad effettuare colloqui con i genitori, con il pediatra che segue i minori, con gli insegnati, e ad attivare tutti gli interventi di necessario supporto alla genitorialità e ai minori nonché a segnalare all'autorità giudiziaria minorile eventuali condizioni di severo pregiudizio per i minori che, invero, potrebbero riportare effetti pregiudizievoli dalla mancata attivazione ovvero dalla tardiva attivazione di interventi necessari per la loro salute e crescita psicofisica .
e saranno peraltro collocati anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre Per_1 Per_2
che dichiara di aver trovato un immobile in locazione a Corbetta vicino alla propria madre ( in precedenza era domiciliata in Corbetta Via Ceriani 19)
Quanto alle frequentazioni tra padre e figli, in adesione alle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, deve confermarsi il regime di frequentazioni attualmente in essere sia per quanto attiene alle visite infrasettimanali sia per quanto attiene ai fine settimane e alle festività e alle vacanze come meglio dettagliate in dispositivo.
pagina 8 di 16 10. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Con le conclusioni in via definitiva rassegnate il ricorrente, assumendo una stabile contrazione del propri reddito che a suo dire si attesterebbe in € 900,00 mensii, ha insistito per la riduzione ad €
400,00 mensili dell'assegno che il medesimo deve ritenersi obbligato a corrispondere per il mantenimento della prole ( l'assegno ad oggi dovuto, a seguito di rivalutazione monetaria , è pari a
€ 570) oltre al 50% delle spese straordinarie riferibili ai minori, laddove la resistente, anche a fronte della accresciute esigenze dei figli rispetto all'epoca della separazione, ha chiesto che detto assegno venga elevato ad € 630,00 mensili con onere per il padre di contribuire nella misura del
60% alle spese straordinarie relative ai bambini, importo da elevarsi ad € 700,00 nel caso in cui il
Tribunale accolga la richiesta del Sig. di vedersi riconosciuto il 50% dell'assegno unico CP_1
universale ( attualmente pari a € 398 oggi percepito integralmente dalla resistente) .
Quanto alle posizioni economiche e patrimoniali della parti devesi rilevarsi che:
• Il Sig. CP_1
- non è proprietario di immobili,
- vive con il propri genitori senza oneri di locazione
- ha fruito nel 2023 ( CU 2024) di un reddito mensile netto di € 1540,46 ( imponibile
21.660,42- imposta netta 2.722,45- addizionale regionale € 289,93- addizionale comunale €
162,50= 18.485,54:12= 1540)
- le buste paga del 2024 ( gennaio/settembre 2024) portano ad un netto di € 12.055 e quindi una media netta mensile su 9 mesi di 1339,44 e su 12 su € 1451,00 ( considerando anche la
13^) . Va però evidenziato che su tutte le buste paga il sig. ha una trattenuta di € CP_1
290,00 per cessione del quinto , il che porta il suo reddito annuo ad un importo pagina 9 di 16 sostanzialmente equivalente a quello risultante dalla CU 2024. Il Sig. , peraltro, non CP_1
ha prodotto la CU 2025 ( produzione non soggetta a decadenze di rito).
- Percepisce una pensione di invalidità INAIL di 583,73
• La sig. CP_2
- Non è proprietaria di immobili
- Vive con i figli in una casa di locazione per la quale dichiara ( ma non documenta) di corrispondere un canone di € 600,00 mensili ( l'onere appare peraltro in linea con i costi di locazione in zona)
- Ha sempre svolto lavori precari: per il 2023 ( reddito 2022) ha prodotto 3 CU: una di
Amway Italia per € 19,09, una di Herbalife Italia per € 15,38, una di Playhotel di € 20.32.
- In udienza ha dichiarato di svolgere lavori saltuari come colf: all'udienza del 16.4.2024 ha dichiarato di guadagnare 600 mensili facendo 4 ore la mattina
- Percepisce integralmente l'assegno unico pari a € 398,00
Alla luce delle emergenze in atti, osserva peraltro il Collegio che la situazione patrimoniale della convenuta si caratterizza per una indubbia opacità: a parte le CU 2022 e 2023 la stessa non ha prodotto alcun documento a riscontro delle proprie dichiarazioni, neanche con rifermento al canone di locazione corrisposto. E' verosimile che la stessa lavori in nero – e quindi non disponga di documentazione fiscale- con oggettiva impossibilità di accertare di quanto effettivamente disponga,
La posizione del sig, NT è certamente più stabile e gli garantisce l'entrata certa da reddito da lavoro
( come da conteggi sopra riportati) e a cui si aggiunge la rendita Inail di € 583,00. Non vi è prova,
peraltro, che i permessi non retribuiti siano ascrivibili a perdite di giornate lavorative per accompagnare i minori a visite e controlli e che quindi il suo sia reddito sia stabilmente di € 900 mensili come il medesimo assume. Nel contesto dato, ritiene pertanto il Collegio che, anche a fronte della migliorata pagina 10 di 16 capacità reddituale della resistente, debba essere rideterminato in € 500,00 mensili ( 250,00 a figlio)
l'assegno che il ricorrente deve ritenersi obbligato a versare alla resistente – a far data dalla mensilità di pubblicazione della presente statuizione – e da versarsi in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo indici istat dal luglio 2026 ( base di calcolo luglio 2025), oltre al 50% delle spese extra assegno di cui alla linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno
2025 da intendersi qui ritrascritte.
L'assegno Unico universale dovrà continuare ad essere percepito in via integrale dalla convenuta attesi i maggiori tempi di permanenza dei minori presso di lei .
11. SPESE PROCESSUALI
Atteso l'esito del giudizio, considerata la natura necessaria della pronunzia sullo status, l'assenza di istruttoria, la paritetica e reciproca soccombenza di entrambe le parti con riferimento alle domande di natura economica avanzate, le spese di lite debbono essere tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 10287/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] Controparte_1
(ME) il 03/10/1976 e , nata a [...] Controparte_2
SA il 14/10/1991, celebrato a AP ( El SA ) il 16/08/2012 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CORBETTA , anno 2012 , Numero 20, Parte
II, Serie C;
pagina 11 di 16 2. Dispone che i figli nato il [...] e nata il [...] siano affidati in Per_1 Per_2
maniera condivisa ad entrambi genitori, con collocazione preferenziale, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre .
3. Dispone che il padre possa vedere tenere con sé i figli con le seguenti modalità : a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle 20.30
riaccompagnandoli presso l'abitazione materna;
due pomeriggi infrasettimanali, il martedì e il venerdì, salvo diversi accordi tra i genitori, dall'uscita dalla scuola sino alle ore 20.30
riaccompagnandoli presso l'abitazione materna;
il padre, durante le vacanze estive avrà
diritto ad avere con sé i minori per 2 settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Il padre terrà con sé i figli per le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni con la madre - dal 24.12 al 30.12 alle 21,00 o dal 30.12 alle 21,00 al 6.1- e sempre ad anni alterni con la madre e, sempre secondo il criterio dell'alternanza per
Pasquale o il Lunedì dell'Angelo e per tutte le festività infrannuali;
4. Incarica i Servizi Sociali del Comune di CORBETTA competenti per territorio ( residenza madre e minori ) affinché provvedano alla verifica della condizioni dei minori e Per_1
ad effettuare colloqui con i genitori, con il pediatra che segue i minori, con gli Per_2
insegnati, ad attivare tutti gli interventi di necessario supporto alla genitorialità e ai minori nonché a segnalare all'autorità giudiziaria minorile eventuali condizioni di severo pregiudizio per i minori che, invero, potrebbero riportate effetti pregiudizievoli dalla mancata attivazione ovvero dalla tardiva attivazione di interventi necessari per la loro salute e crescita psicofisica .
5. Dispone che corrisponda a Controparte_1 Controparte_2
quale contributo al mantenimento dei minori con decorrenza dalla mensilità di
[...] pagina 12 di 16 pubblicazione della presente sentenza in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese euro
500,00 mensili ( 250,00 a figlio) rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat costo della vita, a partire dal mese di luglio 2026 ( base di calcolo luglio 2025) , oltre al 50% delle extra assegno di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvare nel giugno 2025 di seguito riportate
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet,
calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio pagina 13 di 16 individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest,
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). pagina 14 di 16 FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs.
62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g)
frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il
genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6. L'assegno Unico Universale dovrà continuare ad essere percepito in via integrale dalla madre resistente pagina 15 di 16 7. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali
8. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di CORBETTA affinché proceda all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato il 16/08/2012 ( trascritto nei registri delle Stato
Civile anno 2012 , Numero 20, Parte II, Serie C ) e per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 16.7.2025 nella camera di consiglio della sezione IX civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Milano.
Si comunichi ai Sevizi Sociali del Comune di CORBETTA
IL PRESIDENTE EST
Dott. Laura Maria Cosmai
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