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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/10/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 1040/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Parte_1 CodiceFiscale_1
SAUDELLA, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla via Junipero
Serra n°19 appellante contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Vicente PUCILLO, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in appellati nonché contro
( Controparte_2 CodiceFiscale_2 appellata contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°258/2024 emessa dal Tribunale di Bari il 19.1.2024 (le- sioni personali), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 25.6.2026.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È controversa la responsabilità del sinistro stradale in Bari, in data 24.2.2015.
Nella circostanza la sig.ra , nel mentre percorreva la via Giulio Parte_1
Pag. 1 a 10 alla guida del ciclomotore Honda “Sky 50” tg. X52FM4, giunta nei pressi del Pt_2 civico 12/f veniva coinvolta in un sinistro stradale con l'autovettura Fiat punto tg.
CA631YE, di proprietà della sig.ra e condotta dal sig. Controparte_2 Persona_1
Sul posto interveniva la Polizia Municipale, che redigeva un rapporto sul sinistro.
Non avendo ottenuto l'integrale ristoro dei danni subiti, la sig.ra , con cita- Pt_1 zione in data 16.4.2020, conveniva in giudizio gli attuali appellati, chiedendo il risarci- mento dei danni al motociclo, nonché delle lesioni personali subite, che quantificava in complessivi € 55.354,48.
La sig.ra , secondo la prospettazione dei fatti contenuta nel proprio libello Pt_1 introduttivo, deduceva di essere stata urtata dall'auto condotta dal sig. che, fuo- Per_1 riuscendo da una strada laterale gravata da segnale di stop, invadeva la semicarreggiata percorsa dall'attrice, omettendo di darle la precedenza e determinando la sua rovinosa caduta al suolo.
Instaurato il contraddittorio processuale, si costituiva in giudizio la sola CP_1
la quale contestava la avversa ricostruzione dei fatti e chiedeva, pertanto, il
[...] rigetto della domanda.
Più specificamente, la convenuta deduceva che, contrariamente a quanto assunto dall'attrice, il proprio assicurato si era fermato circa 50 cm oltre il segnale di stop, a cagione di due cassonetti per i rifiuti che impedivano la piena visuale, senza invadere la semicarreggiata di marcia.
Sempre secondo la l'attrice, che sopraggiungeva a velocità non Controparte_1 consona alle condizioni della strada, aveva improvvisamente frenato, perdendo l'equili- brio, cadeva al suolo senza essere stata urtata ed il motociclo collideva lievemente con la parte anteriore sinistra della Punto scarrocciando sul fianco sinistro.
Il processo di primo grado veniva istruito mediante espletamento di prova orale ed interrogatorio formale dell'attrice.
Veniva, altresì, disposta una C.T.U. medico-legale sulla persona della danneg- giata, la quale stabiliva che la sig.ra ha subito lesioni personali quantificabili nella Pt_1 misura dell'11% di danno biologico, con I.T.T. di giorni 82, I.T.P. al 50% di 35 giorni,
I.T.P. al 25% di 35 giorni.
Con la sentenza appellata, il Tribunale, esaminati gli atti di causa e ritenuti non attendibili i testi escussi, dichiarava la pari responsabilità concorsuale delle parti nella determinazione del sinistro, ed accoglieva la domanda liquidando il danno come accer- tato dalla C.T.u. e nei limiti della corresponsabilità percentuale stabilita.
Poneva interamente a carico della sig.ra le spese della C.T.U. medico-legale CP_3
Pag. 2 a 10 espletata in corso di causa.
Avverso la decisione di primo grado propone appello la sig.ra , la Parte_1 quale si affida a più motivi di gravame, con i quali contesta la ricostruzione dei fatti e la declaratoria della sua negligenza e chiede che venga accertata e dichiarata la respon- sabilità esclusiva del sig. nella determinazione del danno, senza alcun concorso Per_1 concausale proprio.
Chiede, altresì, che le spese di C.T.U. vengano poste a carico degli appellati.
Si è costituita in giudizio la che resiste all'appello Controparte_1
e chiede la conferma della sentenza impugnata.
La sig.ra anche in tale grado di giudizio, si è resa contumace. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, ad avviso della Corte, è solo parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Occorre premettere che la sig.ra , nelle conclusioni del proprio gravame, Pt_1 dopo aver contestato la statuizione del Tribunale di Bari nella parte in cui ha stabilito la sua concorrente e paritaria responsabilità concorsuale nella determinazione del sinistro, ha chiesto dichiararsi “(…) l'integrale responsabilità del sinistro per cui è causa all'in- cauto conducente della Fiat Punto antagonista, a nome , condannando gli Persona_1 appellati all'integrale risarcimento del danno come liquidato in sentenza, senza alcuna decurtazione, al netto di quanto già percepito in forza della sentenza di primo grado”
(cfr. atto di appello, conclusioni, punto 2), pag. 16).
L'assunto non è condivisibile in quanto, dalla disamina del compendio probatorio acquisito agli atti di causa, risulta che la condotta di guida dell'attuale appellante non fu esente da negligenza (come si vedrà infra) e che ha effettivamente avuto un'efficacia eziologica di pari rilevanza concorsuale nella determinazione dei danni.
Più specificamente, si osserva quanto segue.
Il rapporto dei i Vigili Urbani di Bari contiene la descrizione dei danni riportati dai veicoli che, peraltro, risulta confermata dalle fotografie versate in atti.
Nello specifico, la Polizia locale ha accertato che la Fiat Punto riportò danni al
“paraurti anteriore, porzione angolare sinistra, raschiata e distacco fascia in gomma/plastica paracolpi”; il motociclo Honda riportò danni al “gruppo ottico anteriore divelto dal corpo fanale;
parabrezza (anteriore) infranto;
parafango anteriore raschiato;
raschi sulla parte inferiore/posteriore sx (copri mozzo)”.
Trattasi, come già detto, di circostanze di fatto inoppugnabili, non contestate, che sono state confermate anche dalle rappresentazioni fotografiche dei due veicoli.
Pag. 3 a 10 Orbene, la presenza di abrasioni sulla parte sinistra del motociclo e la rottura del gruppo ottico anteriore dimostrano che il mezzo si sia riverso al suolo, su quel lato, ed abbia scarrocciato prima di urtare la parte anteriore sinistra della Fiat Punto con la sua parte anteriore.
La presenza dei danni, riscontrati dalla Polizia locale, esclude recisamente che la caduta sia stata determinata da un urto laterale da parte della Fiat Punto nella parte anteriore destra del motociclo, come sostenuto dall'appellante.
La Suprema Corte ha chiarito che “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico uffi- ciale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circo- stanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. civ., sez. III, 17.4.2024, n°10376).
E, dunque, il verbale di accertamento ha una attendibilità intrinseca per quanto attiene alla descrizione dei danni riportati dai due veicoli.
Giova, al riguardo, precisare che la sig.ra non ha mai contestato che, in Pt_1 occasione del sinistro, il motociclo Honda subì le abrasioni riscontrate della Polizia Mu- nicipale lungo il suo lato sinistro, né ha allegato che le abrasioni fossero preesistenti al sinistro.
La prova orale, del resto, non ha fornito elementi idonei a suffragare la ricostru- zione dei fatti di causa, così come prospettati dall'attuale appellante nel proprio atto di citazione di primo grado.
Il sig. , teste di parte attorea escusso all'udienza del 28.3.2022, Testimone_1 ha dichiarato che “(…) solo dopo l'impatto tra i veicoli il motorino, e la sig.ra che Pt_1 lo conduceva, sono caduti sul proprio lato sinistro”, implicitamente negando che vi sia stato lo scarrocciamento del motociclo, dovuto alla perdita di equilibrio della condu- cente.
Trattasi, invero, di circostanza contraddetta dalla presenza delle abrasioni subite sul motomezzo a seguito della caduta al suolo e dall'urto frontale subito dal gruppo ottico.
E, dunque, deve essere confermata, sia pur con una diversa motivazione rispetto a quella addotta dal primo giudice, la patente di inattendibilità affibbiata al teste Tes_2
[..
, il quale, indipendentemente dal fatto che fosse o meno presente sui luoghi di causa
(come adombrato dal primo giudice) ha reso una deposizione non coerente con la
Pag. 4 a 10 descrizione dei danni contenuta nel rapporto dei Vigili Urbani, della cui attendibilità in- trinseca si è detto.
Il primo motivo di appello è infondato e va, quindi, rigettato.
Le considerazioni che precedono portano a ritenere infondato anche il secondo motivo di appello, con il quale la sig.ra si duole della ricostruzione della dinamica Pt_1 del sinistro da parte del Tribunale di Bari che, a suo dire, si baserebbe su elementi di prova che consisterebbero, “(…) in realtà in mere affermazioni non assistiti da coerente
e logica motivazione e, comunque, prive di qualsiasi supporto in punto di fatto” (cfr. appello, pag. 9).
L'assunto non è condivisibile.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, il Tribunale ha fondato la propria decisione su concreti elementi di prova, in primo luogo sulla descrizione dei danni con- tenuta nel rapporto della Polizia Locale ragione per la quale, basandosi sulla validità intrinseca del documento non contraddetta da specifica prova contraria, ha ritenuto che
“Le fotografie dei mezzi incidentati e l'esiguità dei reciproci danni confermano tale di- namica e quindi che non ci sia stato impatto tra due veicoli in movimento” (cfr. sen- tenza, pag. 5).
Giova, al riguardo, ribadire quanto già esposto con riferimento al primo motivo di gravame e riaffermare che le abrasioni presenti su motorino ed il colpo subito dal gruppo ottico anteriore, testimoniano una dinamica diversa da quella descritta nel libello intro- duttivo.
A nulla rileva che i Vigili Urbani, nel loro rapporto sul sinistro, abbiano appurato che “non si rinvenivano segni particolari ascrivibili al sinistro stradale di che trattasi” in quanto ciò che rileva sono le tracce dello scarrocciamento presenti sul lato sinistro del motorino, non quelle eventualmente presenti sulla strada.
Gli elementi in base ai quali il primo giudice ha ricostruito i fatti di causa, pertanto, non possono essere ritenuti “non assistiti da coerente e logica motivazione e, comun- que, prive di qualsiasi supporto in punto di fatto”.
Nessuna erronea valutazione delle prove vi è stata, né travisamento dei fatti da parte del Tribunale di Bari che, pertanto, correttamente ha ritenuto che “(…) l'attrice, che teneva una condotta di guida non conforme allo stato dei luoghi, frenava brusca- mente perdendo il controllo del proprio mezzo che “si adagiava sul fianco sinistro e scarrocciando andava ad impattare, non in modo intenso contro l'autovettura”” (cfr. sentenza appellata, pag. 5).
Tale ricostruzione della dinamica del sinistro, giova ribadirlo ulteriormente, non
Pag. 5 a 10 risulta contraddetta da elementi di segno contrario, attesa la conclamata inattendibilità del teste . Tes_1
Gli elementi probatori raccolti, in definitiva, non consentono di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità concorsuale di entrambi i veicoli, nella determina- zione del sinistro per cui è causa.
Ma vi è di più.
Nel motivo di appello la sig.ra si sofferma nell'evidenziare e ribadire che la Pt_1 condotta di guida del sig. il quale rispettò il segnale di “stop” ed invase la car- Per_1 reggiata percorsa dal motociclo Honda, fu gravemente colposa.
Nulla, tuttavia, l'appellante ha dedotto circa la negligenza del proprio comporta- mento che il Tribunale ha stigmatizzato affermando che l'attrice “(…) teneva una con- dotta di guida non conforme allo stato dei luoghi (…)” (cfr. ibidem).
Deve, al riguardo, rilevarsi che la presunzione di concorrente responsabilità, sta- bilita dall'art. 2054, co. 1, c.c. pone, a carico della parte che invoca la colpa esclusiva del conducente dell'altro veicolo, la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
Ciò che si vuol dire è che non è in discussione il comportamento colposo del sig.
ma che la sig.ra abbia tenuto una condotta di guida, a sua volta, negli- Per_1 Pt_1 gente.
La circostanza, come detto a più riprese, è comprovata in maniera indiscutibile dai danni subiti dal motociclo Honda e dimostra che l'appellante viaggiava ad una velo- cità non consona alla situazione dei luoghi ed alle condizioni di traffico del tratto di strada.
Diversamente, invero, pur a cospetto della indubbiamente scorretta manovra di guida del sig. ella sarebbe stata in grado di padroneggiare il proprio veicolo e, Per_1 quindi, di attuare una manovra di emergenza atta ad evitare la caduta.
L'art. 141 del codice della strada fa obbligo al conducente di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato del veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
La disposizione, inoltre, stabilisce che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile con particolare riferi- mento ai tratti di strada a visibilità limitata ed in prossimità delle intersezioni.
Pag. 6 a 10 L'art. 145, co. 1, stabilisce che i conducenti, approssimandosi ad una interse- zione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
Quest'ultima disposizione si riferisce a tutti i veicoli che si accingono ad attraver- sare tratti di strada con intersezioni, non solamente ai veicoli che hanno l'obbligo di dare la precedenza.
Del tutto infondato è, quindi, l'ulteriore assunto di parte appellante secondo la quale non si comprenderebbe da quali “(…) fonti oggettive avrebbe attinto il primo Giu- dice per desumere una condotta guida imprudente ed inadeguata da parte della sig.ra
” (cfr. appello, pag. 13). Pt_1
Orbene, sullo specifico punto, che è di rilevanza determinante ai fini della disa- mina del motivo di gravame, l'appellante non ha fornito elementi dai quali si evinca che ella abbia fornito, nel corso del giudizio di primo grado, la prova che fece tutto il possibile per evitare il sinistro. CP_
, come chiarito, si è soffermata unicamente a descrivere la negligenza della condotta di guida del sig. che, tuttavia, non è fatto di per sé idoneo ad escludere Per_1 la sua responsabilità concorrente.
E giova precisare che, contrariamente a quanto assume l'appellante, l'onere di provare di aver tenuto una condotta di guida esente da colpa, e di avere fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, gravava sulla sig.ra , non sulla Pt_1 Controparte_1
La motivazione del Tribunale, che ha ritenuto sussistente il concorso di colpa in quanto “(…) le condizioni metereologiche (fondo stradale bagnato a causa della neve cfr. il rapporto dell'autorità) avrebbero consigliato una condotta di guida più prudente ed adeguata allo stato dei luoghi”, è corretta.
E, dunque, anche il secondo motivo di gravame va rigettato.
Con il terzo motivo di appello la sig.ra si duole della esiguità del risarci- Pt_1 mento del danno che il Tribunale ha riconosciuto per i danni subiti dal motociclo Honda.
Più specificamente, l'attrice ritiene che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto basare la propria decisione sul preventivo della ed abbia, invece, disat- Controparte_1 teso il preventivo che ella ebbe ad allegare, che prevedeva una spesa di € 310,00.
Orbene, il primo giudice ha statuito che “Per quel che concerne le spese di ripa- razione del motociclo si è fatto riferimento alla perizia della compagnia assicuratrice atteso che non riveste valore probatorio un mero preventivo redatto per conto dell'at- trice non accompagnato dalla fattura per le relative riparazioni” (cfr. sentenza, pag. 7).
Secondo l'appellante “Siffatta statuizione appare quanto mai contraddittoria ed ingiusta. Non si vede infatti come la “perizia della compagnia assicuratrice” possa
Pag. 7 a 10 rivestire “valore probatorio” maggiore del “preventivo redatto per conto dell'attrice”, atteso che entrambi sono dei preventivi di spesa, non avesse alcun valore probatorio”
(cfr. appello, pag. 14).
L'assunto non è condivisibile.
In primo luogo, va rilevata l'inammissibilità del mezzo di gravame.
Il Tribunale, con il passo della decisione su virgolettato, che l'appellante non ha specificamente impugnato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ha esposto le ragioni in base delle quali ha deciso di utilizzare il preventivo di spesa della piuttosto Controparte_1 che quello della sig.ra , ovverossia la mancanza di fatture di spesa che ne confer- Pt_1 massero il contenuto.
Non vi è, dunque, omessa motivazione sullo specifico punto.
In secondo luogo, va evidenziato che l'appellante avrebbe dovuto chiarire perché il proprio preventivo fosse da preferire a quello della pur in mancanza Controparte_1 delle fatture comprovanti la spesa, anziché limitarsi a sollevare mere perplessità sulla scelta discrezionale adottata dal primo giudice.
È appena il caso di rilevare che i due documenti divergono non solamente per quanto attiene al prezzo, ma anche quanto alla precisione descrittiva delle riparazioni.
Ed invero, il preventivo della Compagnia è dettagliato nell'indicare il costo per ciascuna delle voci di spesa indicate laddove, al contrario, il preventivo allegato dall'ap- pellante contiene unicamente l'elencazione dei pezzi danneggiati da riparare o sosti- tuire, con l'indicazione del costo complessivo, il che impedisce di verificare se i costi di ogni singola voce siano congrui.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha scartato il documento ed ha fatto è riferimento al preventivo della anche in ragione della esiguità delle Controparte_1 somme in discussione (€ 181,99 a fronte di € 310,00).
Solo per mera precisazione, il preventivo dell'appellante prevede una spesa di €
310,00 comprensiva di IVA, non di € 311,00 oltre IVA, come si legge a pag. 14 dell'atto di appello, ragione per la quale la domanda di pagamento è infondata anche sotto tale, ulteriore, profilo.
Fondato è, invece, il quarto motivo di appello, con il quale la sig.ra si duole Pt_1 di essere stata condannata a sostenere interamente le spese per la C.T.U. medico legale espletata in primo grado.
Come correttamente evidenziato dall'appellante, la pur a seguito Controparte_1 della perizia redatta dalla dott.ssa il lontano 9.4.2018, non ha corrisposto le Per_2 somme risarcitorie corrispondenti alla quantificazione operata dal medico legale,
Pag. 8 a 10 nemmeno tenendo conto della paritaria responsabilità concorsuale, ma si sial limitata a formulare un'offerta transattiva di € 8.000,00, di gran lunga inferiore all'effettivo danno non patrimoniale subito dalla danneggiata.
Ella, pertanto, è stata costretta ad agire in giudizio per ottenere, come effettiva- mente ha ottenuto, un maggiore importo a titolo risarcitorio.
Nel costituirsi in giudizio in primo grado, la non ha richiamato Controparte_1 affatto le risultanze della perizia della dott.ssa , ma ha contestato la domanda Per_2 di risarcimento del danno non patrimoniale il che ha indotto, da un lato, la sig.ra Pt_1
a chiedere la C.T.U., sulla base della propria perizia medico legale di parte, e, dall'altro lato, il Tribunale ad ammetterla.
È evidente che se il primo giudice ha ammesso la C.T.U. medico-legale, dopo aver esaminato il contenuto della perizia Gigante di parte, in raffronto a quella redatta dal dott. (per parte attrice), è perché ha ritenuto necessario un ulteriore appro- Per_3 fondimento tecnico, il cui costo giammai avrebbe potuto addossare alla richiedente, secundum eventum litis.
Le spese della C.T.U., pertanto, vanno poste a carico esclusivo della compagnia di assicurazioni, che è risultata soccombente e che ha determinato, con la propria con- dotta extraprocessuale, la necessità del presente giudizio.
L'appello va conclusivamente accolto limitatamente al quarto motivo e rigettato nel resto.
In conseguenza, gli appellati vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che, compensate per la metà in ragione del parziale accoglimento del gravame, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi della tariffa ex D.M. n°55/2014, nello scaglione di valore dichiarato dall'appellante nell'atto di gravame tenendo conto della media la complessità delle questioni trattate e del tenore delle difese espletate dalle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e della ogni Parte_3 Controparte_2 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impu- gnata, pone definitivamente a carico delle parti appellate, in solido tra loro, le spese della C.T.U. espletata in primo grado;
2. conferma nel resto la sentenza gravata;
3. condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado
Pag. 9 a 10 di giudizio che, compensate per la metà, liquida in tale ridotta misura per il primo grado in € 545,00 per esborsi (escluse le spese di C.T.U.) ed € 2.550,00 per compensi e, per il presente grado, in € 200,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi, il tutto oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente dott. Salvatore GRILLO
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
Pag. 10 a 10