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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/10/2025, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona dei sigg. giudici, dott.ssa Cinzia Mondatore - presidente - dott.ssa Francesca Caputo - giudice - dott.ssa Manuela Pellerino - giudice est. - ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 21 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7928/2020 R.G., avente ad oggetto: querela di falso
TRA
Parte_1 in proprio e quale legale rappresentante della elettivamente Controparte_1 domiciliato in Collepasso, alla p.zza Vittoria n. 5, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Mangia, che lo rappresenta e difende, per mandato in calce all'atto di citazione, che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio al n. fax 0833/341804 e all'indirizzo pec: ; Email_1
ATTORE
E
Controparte_2 in persona del Sindaco pro tempore, con sede in , alla Piazza del Popolo n. 19, CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Palma in qualità di Funzionario Responsabile dell'Avvocatura Comunale, giusta delibera di G.C. n. 376/2022;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 6.6.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato per la notifica il 20.10.2020, , in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante della proponeva, nei confronti del Controparte_1
querela di falso, in via principale, avente ad oggetto la sottoscrizione Controparte_2 apparentemente apposta a suo nome, in calce alla relata di notifica dell'avviso di accertamento n.
40587 dell'11.10.2018 emesso dal , che risultava essere stato notificato a mani Controparte_2 proprie dal messo notificatore.
Precisava di aver interesse all'accoglimento di tale querela di falso, avendo proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, dinanzi alla quale aveva impugnato sia il predetto avviso di accertamento che il conseguenziale atto di ingiunzione di pagamento, lamentando di non aver mai ricevuto il predetto avviso, nonché di non aver mai apposto la propria firma a riprova della ricezione.
Concludeva chiedendo che venisse accolta la querela di falso e accertato che la predetta sottoscrizione non era a lui attribuibile, con adozione di ogni conseguente statuizione di legge;
con risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in separato giudizio e con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di risposta depositata il 18.1.2021, si costituiva in giudizio il , in Controparte_2 persona del Sindaco pro tempore, che sottolineava che la Commissione Tributaria Provinciale aveva già dato torto al in diverse cause, tra cui la stessa da cui scaturiva la presente Pt_1 querela di falso. Insisteva nel sostenere che avesse ricevuto personalmente la notifica Pt_1 dell'avviso di accertamento e contestava l'ammissibilità della querela di falso.
Concludeva per il rigetto della domanda avversa, con vittoria di spese di lite.
Il P.M. interveniva per iscritto in data 13.5.2021, nulla opponendo.
Con ordinanza del 13.7.2022, il Giudice ordinava l'esibizione dell'originale della relata di notifica dell'avviso di accertamento che veniva depositata dal all'udienza del Controparte_2
23.9.2022.
La causa, dopo essere stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di tipo grafologico, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 6.6.2025 veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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La querela di falso proposta in via principale è fondata e va accolta, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti. Preliminarmente, occorre precisare che “Il giudizio di querela di falso, tanto in via principale che incidentale, si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica. Ove, peraltro, la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 cod. proc. civ., per il caso di querela incidentale, dopo avere prescritto l'interpello della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante, mentre non ha rilievo l'ammissione della falsità da parte del soggetto nei cui confronti la querela è stata proposta” (Cass. 3.6.2011, n.
12130).
Nel caso di specie la querela è fondata in quanto sulla genuinità del documento impugnato è sorta contestazione, è stato fatto uso del documento nell'ambito del relativo giudizio di impugnazione tenutosi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, conclusosi con sentenza n.
1514/2020 non definitiva perché appellata, e il documento stesso è idoneo a costituire prova contro l'istante che assume di non aver avuto conoscenza dell'atto apparentemente a lui notificato.
Come sostenuto dalla Corte di legittimità, “Le attestazioni inerenti le formalità della notifica, compiute dal messo notificatore della cui opera si siano avvalsi gli uffici finanziari per notificare un atto del processo tributario, fanno piena fede fino a querela di falso, al pari di quelle compiute dall'ufficiale giudiziario” (Cass. 13.2.2008, n. 3433).
E', dunque, ammissibile nel caso in esame la querela di falso, poiché l'attestazione del messo notificatore che l'avviso di accertamento sia stato ricevuto e sottoscritto da a Parte_1 mani proprie ha fede privilegiata. Il messo notificatore non ha, infatti, modificato il modello prestampato da cui risulta la ricezione a mani proprie, in quanto deve ragionevolmente ritenersi che egli abbia inteso attestare di aver notificato al legale rappresentante della Controparte_1
[...]
Passando, dunque, al merito della domanda si deve osservare che la sottoscrizione apposta sul documento impugnato non può essere considerata riconducibile alla mano dell'attore, come rilevato nella relazione grafologica depositata dal CTU, Ing. Antonio Schirinzi, che a parere di questo
Tribunale è metodologicamente corretta ed esente da vizi, e deve essere, pertanto, condivisa in quanto sostenuta da una motivazione convincente e pienamente apprezzabile dalla quale non v'è motivo di discostarsi. Il consulente, difatti, ha approfonditamente analizzato la firma in verifica, sul documento in originale, dando conto dell'emersione di significativi elementi di incompatibilità tra la sottoscrizione per cui è causa e le sottoscrizioni autografe di raffronto, tali da escludere la riconducibilità delle stesse alla mano di , stanti le numerose discordanze di Parte_1 scrittura riscontrate e la totale assenza di corrispondenze.
Alla luce di queste considerazioni, dunque, essendosi rivelate adeguatamente convincenti le risultanze della consulenza grafologica espletata, deve dichiararsi la falsità della sottoscrizione a nome di apposta in calce alla relata di notifica dell'avviso di accertamento n. Parte_1
40587 dell'11.10.20218 emesso dal Comune di . CP_2
Non vi è prova, tuttavia, della sussistenza di danni risarcibili.
In ragione della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico del . Controparte_2
Per le medesime considerazioni le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico del . Controparte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta da , in proprio e Parte_1 quale legale rappresentante della disattendendo ogni altra Controparte_1 domanda o eccezione, così provvede:
1) dichiara la non autenticità della sottoscrizione, a nome di apposta in calce Parte_1 alla relata di notifica dell'avviso di accertamento n. 40587 dell'11.10.20218 emesso dal Comune di
; CP_2
2) dispone che sia fatta menzione della presente sentenza sull'originale della relata di notifica dell'avviso di accertamento n. 40587 dell'11.10.20218 emesso dal Comune di;
CP_2
3) rigetta la domanda di risarcimento danni;
4) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_2
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
[...
delle spese di lite che si liquidano in € 558,23 per spese e in € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge;
5) pone, definitivamente, a carico del , in persona del Sindaco pro tempore, le Controparte_2 spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto.
Lecce, 21 ottobre 2025
Il giudice est. La presidente dott.ssa Manuela Pellerino dott.ssa Cinzia Mondatore