Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1987, n. 6015
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Sentenza 10 luglio 1987

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L'ineleggibilità della carica di consigliere in comune della regione siciliana, secondo le previsioni dell'art. 5 del d.P. Reg. Sic. 20 agosto 1960 n. 3, deve essere esclusa nei confronti dello ufficiale sanitario, tenuto conto, quanto all'ipotesi prevista dal n. 2 di detta norma "per i funzionari governativi con vigilanza o controllo sul comune", che l'ufficiale sanitario, pur essendo funzionario governativo, esercita poteri di vigilanza sull'igiene e la sanità nell'ambito comunale, non direttamente sull'ente territoriale (a seguito della riforma introdotta dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833), e che, inoltre, quanto alle ulteriori ipotesi contemplate dai successivi nn. 3 e 7 della norma citata, l'ufficiale sanitario medesimo non è legato da un rapporto d'impiego o di dipendenza organica con il comune, ne' prende parte in servizi od esazioni nell'interesse del comune, tali non potendosi considerare le sue attribuzioni in tema di accertamenti e certificazioni sanitarie.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1987, n. 6015
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6015
    Data del deposito : 10 luglio 1987

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