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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/08/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2271/2019 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Rigo Maria Teresa, Parte_1
con il patrocinio dell'avv. Rigo Maria Teresa, Parte_2
con il patrocinio dell'avv. Debora Arcaro, Parte_3
con il patrocinio dell'avv. Rigo Maria Teresa, Parte_4
con il patrocinio dell'avv. Rigo Maria Teresa, Parte_5
-attrici-
contro
e con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CP_2
Mazzucato Leonardo
-convenuti-
Conclusioni per parte attrice come da comparsa conclusionale depositata in data 27.3.2025:
“voglia l'Ecc. mo Tribunale, respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione formulata ex adverso, sia di merito che istruttoria: 1) determinare l'asse ereditario di tenendo conto della Controparte_3
pronuncia parziale già in essere, opportunamente corretta sulla scorta dei rilievi più sopra svolti e cioè, in sintesi:
- nel punto relativo alle spese riconosciute a nell'errata Controparte_1
misura di euro 7.154,00, accertando la minor somma effettivamente dovuta e nel punto in cui non viene disposto a carico dello stesso l'onere di CP_1
9/21, pari alla sua quota, delle spese anticipate per la massa;
- ad integrazione di quanto già statuito nella sentenza parziale di cui sopra, ricomprendere nella massa la somma di euro 1.164,00 (bonifico per la ristrutturazione edilizia l. 449/97), non risultando prova alcuna che tale somma sia stata spesa per la ristrutturazione dell'abitazione del de cuius, tanto più che il convenuto è proprietario di una propria Controparte_1
abitazione, nella quale risiede.
2) disporre la collazione alla massa ereditaria delle somme dovute, con gli interessi di legge dalle singole decorrenze all'effettivo saldo;
3) condannare , determinata la massa ereditaria e Controparte_1
disposta la collazione delle somme dal medesimo trattenute sine titulo, a versare a i 2/21 (due ventunesimi) di tali somme, come sopra Parte_5
accertate, con gli interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
4) condannare , determinata la massa ereditaria e disposta la CP_2
collazione delle somme dal medesimo trattenute sine titulo, a versare a
i 2/21 (due ventunesimi) di euro 24.200 + 3,50 per Parte_5
commissioni, con gli interessi legali dalla scadenza al saldo effettivo;
5) autorizzare il notaio dr. , delegato-custode alla vendita Persona_1
dell'immobile facente parte dell'asse ereditario di , al Controparte_3
prelievo dal libretto intestato alla procedura di esecuzione immobiliare e al conseguente versamento nelle mani di , giusta progetto di Parte_5
distribuzione depositato il 20.11.2023, della somma di euro 5.143,60 (quota pari a 2/21), oltre agli interessi maturati e maturandi fino al saldo effettivo.
6) spese rifuse, in solido tra i convenuti, con riserva di produzione della relativa nota, ivi comprese le spese delle CTU e le altre anticipazioni.”
Conclusioni per parte convenuta come da note di pc depositate in data
24.1.2025:
“In via istruttoria: reiterate tutte le richieste di prova di cui all'177 cpc del
20.04.2021 e della memoria ax art. 183 n. 2 e 3 a prova contraria.
Nel merito: dichiararsi nei confronti delle sig.ra , Parte_3
, , la loro rinuncia alle domande di cause nei Pt_1 Parte_2 Pt_4
confronti dei convenuti, per l'effetto estinguersi il loro giudizio con condanna di dette, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite a favore dei convenuti secondo i parametri ministeriali tenuto conto dello scaglione di valore della lite e della pluralità di parti.
In via gradata. Nei confronti di tutte le parti attrici - o in via gradata residuale in caso di estinzione della lite per quanto riguarda le sorelle
, , , - comunque respingersi la loro Parte_3 Pt_1 Parte_2 Pt_4
richiesta di condanna del solo , al pagamento di € 250 mensili CP_1
dalla introduzione della causa a titolo di asserita indennità di occupazione
(introdotta in causa a pagina 2 righi 20-24 atto di citazione), nonché alla sua restituzione alla massa ereditaria dei prelievi dal conto corrente del de cuius nei suoi ultimi anni di vita (introdotta in causa a pag. 3 righi 20-25, pag. 4 righi 1-6 atto di citazione).
In ogni caso. Reiterata la riserva d'appello formulata in atti diretta a respingere la domanda di collazione nei confronti di CP_2
relativamente al bonifico di € 24.203,50 dal conto corrente del de cuius
(pagina 3 righi 16-18 atto di citazione).
In ogni caso. Confermarsi le anticipazioni di spesa effettuate dal sig.
per € 7.154 (alla data delle preclusioni processuali), oltre Controparte_1 interessi, a favore di tutti gli eredi pro quota, e da compensarsi o conteggiarsi nella massa ereditaria quale passività della stessa.
In ogni caso. Si richiede lo scioglimento della comunione parziale relativamente alle somme di cui si compone la massa ed autorizzarsi ed assegnarsi pro quota la giacenza attiva presente sul conto corrente del de cuis ed il ricavato pro quota della vendita dell'immobile al netto delle spese notarili.
In ogni caso. Spese di CTU contabile e immobiliare a carico esclusivo delle sorelle , , , . Compensarsi le spese Parte_3 Pt_1 Parte_2 Pt_4
legali nei confronti della sig.ra riguardo ai fratelli e Parte_5 CP_2
.” Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 [...]
e Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_3 convenivano in giudizio i fratelli e Controparte_1 CP_2 affinché il Tribunale, previa riacquisizione alla massa ereditaria di quanto indebitamente percepito dai convenuti, procedesse alla divisione del compendio ereditario lasciato con testamento da , padre Controparte_3 delle attrici e dei convenuti, deceduto in data 9.12.16.
In particolare, le attrici esponevano che:
- il de cuius mediante il testamento redatto in data 15.6.2015 e pubblicato in data 27.3.2017 lasciava al figlio , oltre alla quota di legittima, CP_1
l'intera quota disponibile;
- il patrimonio ereditario era composto da un immobile (civile abitazione con adiacenti depositi) sito nel Comune di Fontaniva via del Beato n. 51 detenuto in via esclusiva da e da un deposito bancario (c/c n. Controparte_1
17992-84) con un saldo pari a euro 9.630,18;
-nell'asse ereditario dovevano confluire anche la donazione indiretta effettuata dal de cuius in favore del figlio pari ad euro Controparte_1
40.360,00, corrisposti mediante accensione della polizza vita n. 102450010202933 e la donazione effettuata dal de cuius in favore del figlio pari ad euro 24.203,50 effettuata attraverso un bonifico datato 9.1.14; CP_2
- nell'asse ereditario dovevano, altresì, confluire le somme oggetto di operazioni bancarie di prelievo effettuate sul conto corrente bancario del de cuius e sul quale aveva la delega ad operare e le somme Controparte_1 oggetto di operazioni effettuate in epoca successiva al decesso come l'addebito per acquisto di assegni circolari per euro 1.500,00 avvenuto in data
13.12.16.
Infine, le attrici concludevano chiedendo che:
-i convenuti venissero condannati a restituire alla massa ereditaria quanto indebitamente percepito;
-venisse nominato un c.t.u. per la formazione della massa, previa applicazione dell'istituto della collazione;
-venisse ordinata la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota di legge ad ognuno spettante.
I convenuti si costituivano con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.11.2019 eccependo, in primo luogo, l'improcedibilità della domanda per assenza di mediazione.
In seguito, eccepivano che:
-il de cuius, data la precaria situazione di salute, viveva con l'assistenza permanente di una badante;
- da quando le sorelle avevano iniziato ad avere un rapporto CP_1 conflittuale con il padre, il de cuius aveva delegato il figlio per la CP_1 gestione dei prelevamenti bancari del denaro a lui necessario formalizzando la delega con gli altri fratelli;
-i pagamenti alle badanti venivano effettuati, ad esclusione degli ultimi mesi di vita, direttamente dal de cuius con i soldi prelevati allo sportello bancario dal figlio all'uopo delegato in contanti e senza la regolarizzazione della prestazione di lavoro;
-il costo mensile della badante si aggirava attorno a 1.000 euro;
-oltre al costo delle badanti, il de cuius spendeva il denaro per quanto necessario a sostenersi dignitosamente;
-il costo medio mensile di vita del de cuius si aggirava, negli ultimi anni, attorno alla somma di 2.000/2.500 euro;
-nel 2014, il de cuius aveva deciso di premiare per la sua Controparte_1 dedizione attraverso una liberalità costituita dal pagamento del premio di una polizza vita per l'importo netto di euro 39.500,00, nella quale CP_1
risultava contraente della medesima e beneficiario;
[...]
-la somma di 20.000,00 euro rappresentava il saldo di un rapporto di debito con il padre mentre la restante somma era a titolo di liberalità remuneratoria;
-per questo motivo, decideva di far accreditare dall'istituto Controparte_1 di credito le cedole produttive di interessi sul conto del padre;
-dopo l'apertura del testamento, dava corso a tutti gli Controparte_1 adempimenti per la successione ereditaria (pubblicazione del testamento, dichiarazione di successione, saldo bollette intestate al de cuius);
, inoltre, saldava le badanti per quanto di residuo a loro Controparte_1 spettante e pagava, con denaro prelevato dal conto corrente del padre sul quale aveva la delega, le spese funerarie;
- sopportava, altresì, anche di tasca propria, per Controparte_1 complessivi 7.500,00 euro spese nell'interesse della successione e degli eredi;
Entrambi i convenuti richiedevano che la casa paterna fosse stimata secondo l'importo di valutazione indicato dalle parti attrici per 140.000,00 euro.
Infine, i convenuti concludevano chiedendo che:
- venisse dichiarata improcedibile la domanda delle attrici in mancanza del tentativo obbligatorio di mediazione ex d. lgs. n. 28/2010;
-venisse respinta la richiesta di collazione e venisse accertato il valore della massa ereditaria;
-venisse divisa la massa ereditaria pro quota testamentaria.
In sede di prima udienza, il G.I. rinviava la causa per permettere al procuratore di parte attrice di rinnovare la notifica non eseguita nei termini di legge.
In data 11.11.2019, revocava il mandato professionale al Parte_3 suo difensore.
Alla successiva udienza del 19.12.2019, il procuratore delle attrici contestava tutto quanto dedotto nella memoria di costituzione avversaria. Il G.I., su richiesta concorde di entrambi i procuratori delle parti, autorizzava il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 9.7.20, il G.I., rilevato che appariva superflua una CTU estimativa del bene in quanto parte attrice aveva già fatto stimare ante causam l'abitazione entrata nell'asse ereditario e parte convenuta aveva dichiarato di aderire a detta stima, atteso che non era stata formalizzata alcuna domanda sull'indennità di occupazione dell'immobile, disponeva CTU, nominando a tal fine il dottor al quale poneva il Persona_2 seguente quesito: “letti gli atti di causa:, acquisita presso AXA MPS
Assicurazioni la documentazione inerente la proposta di polizza n.
102450010202933 (di cui a doc. 4 e doc. 9, in atti) e la “polizza 1458078 contr. ” (di cui ai doc. 5 e doc. 6, in atti), esaminata la Controparte_1 documentazione relativa al conto corrente intestato al de cuius acceso presso la Banca Antoniana di Fontaniva, ora , dal Controparte_4 momento della delega a (inizi febbraio 2014), indichi le Controparte_1 caratteristiche dei prelievi effettuati specificando dove possibile la loro destinazione.”
All'udienza del 22.9.2020, il c.t.u. nominato prestava la dichiarazione di rito e accettava l'incarico affidato. Il CTU depositava l'elaborato in data
14.12.2020.
Con decreto del 8.2.2021, il G.I. liquidava in favore del c.t.u. la somma di euro 2.090,28, oltre spese e accessori, ponendoli a carico provvisorio delle parti solidalmente.
All'udienza del 25.3.2021, il G.I. rigettava le istanze istruttorie delle parti e fissava l'udienza del 7.5.2021per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies
c.p.c..
Con sentenza non definitiva ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 7.5.2021, il Giudice rigettava l'eccezione di improcedibilità proposta da parte convenuta poiché dagli atti emergeva che l'oggetto della mediazione ricomprendeva ogni domanda proposta con l'atto introduttivo. Il giudice, altresì, dichiarava inammissibile l'istanza di giuramento decisorio proposta dai convenuti nei confronti delle attrici in quanto proposto in violazione dell'art. 2739 c.c..
Nella sentenza non definitiva, il Giudice dichiarava, inoltre, che non era possibile disporre l'estinzione del procedimento nei confronti di
[...] poiché, pacifica la rinuncia agli atti del giudizio, non era chiaro se Parte_3 ella avesse anche rinunciato ai suoi diritti ereditari.
Il Giudice, poi, disponeva che la maggior parte delle voci di uscita e di entrata puntualmente registrate negli estratti conto in possesso del de cuius riguardavano operazioni ripetitive e relative alla normale gestione di una famiglia e affermava che vi erano delle operazioni che apparivano ingiustificate le quali, pertanto, rientravano nella massa ereditaria, anche a titolo di collazione oltre agli interessi legali. In definitiva, il giudice determinava l'asse ereditario, comprese le somme da farsi rientrare nella massa, anche titolo di collazione, nel modo che segue:
-€. 2.713,08, (salvo più corretta determinazione), per saldo conto corrente del de cuius;
- €. 24.200,00 più €. 3,50 di commissioni, oltre interessi legali dal 9.1.2014 all'effettivo saldo,
-€. 1.500,00, oltre agli interessi legali dal 13.12.2016 all'effettivo saldo;
-€. 40.360, oltre agli interessi legali dal 7.5.2014 all'effettivo saldo;
-cedole Assicurazione AXA MPS anni 2017 e successivi fino alla scadenza della polizza, oltre interessi legali.
Quanto ai debiti ereditari anticipati da gli stessi venivano Controparte_1 riconosciuti , detratto l'importo per la perizia di stima (trattasi di incarico della parte), per l'importo di €. 7.154, oltre agli interessi legali dalle singole scadenza al saldo.
Nel corpo della motivazione , altresì, il giudice dava atto che “le deduzioni delle attrici sulla corresponsione della indennità di occupazione dell'immobile asseritamente utilizzato in via esclusiva dai convenuti non risultano formalizzate in alcuna domanda”.
Pertanto, nella parte dispositiva della sentenza, il giudice così decideva :
“Il G.I., parzialmente pronunciando, respinge l'eccezione di improcedibilità, determina l'asse ereditario, in:
-€. 2.713,08, (salvo più corretta determinazione), per saldo conto;
- €. 24.200,00 più €. 3,50 di commissioni, oltre interessi legali dal 9.1.2014 all'effettivo saldo;
--€. 1.500,00, oltre agli interessi legali dal 13.12.2016 all'effettivo saldo;
-€. 40.360, oltre agli interessi legali dal 7.5.2014 all'effettivo saldo;
-cedole Assicurazione AXA MPS anni 2017 e successivi fino alla scadenza della polizza, oltre interessi legali;
-determina in €. 7.154, oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo gli importi anticipati da che andranno a detrarsi dalla massa così come Controparte_1 sopra determinata.
Dispone la collazione delle somme di €. 24.200,00 più €. 3,50 di commissioni, oltre interessi legali dal 9.1.2014 all'effettivo saldo, a carico di;
di €. CP_2
1.500,00, oltre agli interessi legali dal 13.12.2016 all'effettivo saldo;
€. 40.360, oltre agli interessi legali dal 7.5.2014 all'effettivo saldo, oltre alle cedole
Assicurazione AXA MPS anni 2017 e successivi fino alla scadenza della polizza, oltre interessi legali, a carico di;
la somma di €. 7.154, oltre agli Controparte_1 interessi legali dalle scadenze al saldo andrà conguagliata con la quota di CP_1 che la ha anticipata.
[...]
Il G.I. rimette la causa in istruttoria come da separato provvedimento. Spese al definitivo”.
La causa, pertanto, veniva rimessa in istruttoria, con contestuale ordinanza, per la decisione sulla posizione di trattandosi di questione Parte_3 preliminare alla individuazione delle quote, e per procedere allo scioglimento della comunione parziale relativamente alle somme di denaro della massa ereditaria di . Controparte_3
In data 24.5.2021, si costituiva con un nuovo difensore Parte_3
l'avv. Debora Arcaro.
All'udienza del 25.5.2021, tenutasi in trattazione scritta, il G.I., rigettata l'istanza di rinvio proposta da rilevato che non vi era Parte_3 richiesta di scioglimento parziale della comunione, né richiesta di assegnazione del bene immobile, disponeva C.T.U. nominando il geom.
al quale veniva sottoposto il seguente quesito: “ispezionati i Controparte_5 luoghi di causa, eseguita ogni opportuna indagine presso i pubblici uffici e registri, descriva il compendio immobiliare di cui è causa a mezzo planimetria e rilievi fotografici, ne verifichi la regolarità urbanistica, accerti se è di comoda divisibilità ed in caso affermativo rediga uno o più progetti divisionali in conformità alle quote rispettive delle parti;
indichi il valore di mercato degli immobili e riferisca ogni elemento utile alla decisione;
in caso di non comoda divisibilità in natura, dovendosi procedere ai sensi dell'art.
720 c.c., effettui il calcolo del valore in denaro della quota al fine di provvedere al conguaglio. Tenti la conciliazione.”
All'udienza del 24.6.2021, il GI disponeva che il fondo spese di euro
1.500,00 oltre accessori venisse corrisposto in via solidale dalle parti.
Il c.t.u. depositava l'elaborato in data 10.11.2021 nel quale, rilevata la libera commerciabilità e la non comoda divisibilità del bene, determinava il valore complessivo del compendio in euro 105.000,00, e formulava un progetto divisionale.
Con decreto del 10.11.2021, il G.I. liquidava in favore del geom. CP_5
, la somma di euro 3.300,00 oltre a euro 213,00 per spese oltre
[...] accessori, ponendoli, a carico provvisorio solidale delle parti.
Nelle note scritte per l'udienza del 9.12.2021, le attrici, compresa Parte_3
, si dichiaravano favorevoli all'adozione del progetto divisionale
[...] relativo all'immobile come prospettato a pag. 10 dell'elaborato. All'udienza del 9.12.2021, acquisita agli atti la relazione del c.t.u., il G.I., rilevato che nessuna parte aveva chiesto l'assegnazione dell'immobile rinviava all'udienza del 23.12.2021 per verificare se vi fosse rinuncia alla domanda di scioglimento o se la causa dovesse proseguire con la vendita.
All'udienza del 23.12.2021, vista l'istanza di rinvio pendenti trattative, il G.I. differiva l'udienza all'8.2.2022 nella quale il G.I. ordinava la vendita con modalità sincrona mista del compendio immobiliare nella consistenza indicata nel prospetto allegato alla perizia redatta dal c.t.u., determinava il valore del lotto in euro 105.000,00 e delegava le operazioni di vendita al notaio ponendo a carico solidale delle parti un fondo spese di euro 1.500,00.
In data 23.2.2022, il notaio compiva il primo esperimento di vendita e, in data 6.6.2022, certificava che, non essendo stata presentata alcuna istanza di partecipazione alla vendita senza incanto, non si erano svolte le relative operazioni.
In data 27.6.2022 il notaio espletava un secondo esperimento di vendita e, in data 15.11.2022, il bene veniva venduto a al prezzo di Persona_3
59.250,00.
In data 25.5.2023, revocava il mandato al suo procuratore. Parte_3
In data 9.6.2023, veniva depositata la minuta del decreto di trasferimento.
Con decreto del 22.6.2023, il G.I. trasferiva la proprietà dell'immobile all'aggiudicataria Persona_3
Con decreto del 7.11.2023, il G.I. liquidava al notaio 4.510,00 euro quale compenso per le attività delegate, comprensivo del rimborso forfettario delle spese 10% ponendolo a carico della massa in prededuzione. Con decreto del
20.11.2023, il notaio delegato redigeva un piano di riparto delle somme ricavate dalla vendita dell'immobile.
All'udienza del 28.2.2024, il G.I. disponeva la distribuzione delle somme derivanti dalla vendita come da piano di riparto e dichiarava chiusa la procedura di vendita dell'immobile. Le parti chiedevano termine per raggiungere un accordo transattivo in ordine alla divisione del compendio mobiliare. In data 29.5.2024 il procuratore di , Parte_4 Parte_1
e rinunciava al mandato e comunicava che nel
[...] Parte_2 solo interesse e per conto di aveva avviato trattative con il Parte_5 legale di controparte per la definizione bonaria della vertenza.
A seguito dell'udienza del 29.1.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni (in modalità cartolare), il G.I. con provvedimento reso in data
19.05.25, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti il termine di gg 30 a decorrere dalla comunicazione del citato provvedimento per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di 20gg successivi per le memorie di replica.
***
1. Sulla revoca al mandato di e sulla rinuncia al Parte_1 mandato per , e Parte_3 Parte_2 [...]
Pt_4
I convenuti chiedono che venga dichiarata l'assenza/abbandono delle attrici
, , e Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4 poiché esse hanno abbandonato il patrocinio legale e non sono comparse alle ultime udienze. In particolare, per i convenuti tale comportamento equivarrebbe alla rinuncia alle domande processuali proposte. Per questo motivo, chiedono l'estinguersi del giudizio nei loro confronti.
Tale domanda deve essere rigettata per i motivi che di seguito si espongono.
Vero è che l'attrice , in data 25.5.2023, ha revocato il Parte_3 mandato al suo difensore avv Arcaro Debora e che, in data 29.5.2024, il procuratore delle attrici , e Parte_1 Parte_2 [...]
, avv Maria Teresa Rigo, ha rinunciato al mandato. Pt_4
Tuttavia, agli atti non vi è alcuna nomina di nuovo difensore da parte delle quattro attrici.
Di talchè, per il principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio del difensore, di cui è espressione l'art. 85 c.p.c., le attrici , Parte_1
, e devono ritenersi Parte_3 Parte_2 Parte_4 difese dai procuratori revocati/rinuncianti (“La rinuncia al mandato - al pari della revoca della procura - non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore e non esime il difensore rinunciante, sino a quando non ha informato il cliente, dal compimento di quelle attività difensive immanenti, connesse alla funzione di procuratore presente in udienza.”
Sez. 3, Ordinanza n. 28004 del 14/10/2021)
Va osservato, inoltre, che per la rinuncia alle domande processuali sarebbe stato necessario un mandato ad hoc, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. (..)” (cfr. Cass. Civile, Sez. 3, ordinanza n. 13636/2024; Cass. Civile, Sez. 2, sentenza n. 4837/2019)
Infine, si rileva come, il caso di specie non rientra in alcuna delle ipotesi di estinzione del processo previste dall'art. 307 c.p.c..
In conclusione, le attrici , , Parte_3 Parte_1 Parte_2
e continuano ad essere parti del giudizio difese, la
[...] Parte_4 prima, dall'avv Arcato, le altre, dall'avv. Rigo Maria Teresa.
2. Sulla divisione dell'asse ereditario di Persona_4
[...
. Relictum
Come emerge dagli atti di causa ed è pacifico tra le parti, il de cuius con testamento olografo redatto in data 15.6.2015 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice), ha espresso la volontà di lasciare al figlio , oltre Controparte_1 alla quota di legittima, anche la quota disponibile.
Altrettanto pacifiche tra le parti sono le quote spettanti a ciascuno stabilite nella misura di:
-2/21 a , , , CP_2 Parte_1 Parte_3 Pt_5
, e (quale sola quota di
[...] Parte_2 Parte_4 legittima);
-9/21 a (quale quota di legittima + quota disponibile). Controparte_1
Alla luce di ciò, occorre ora procedere alla divisione dell'asse ereditario residuo del de cuius, ovvero escluso il ricavato della vendita dell'unico cespite immobiliare appartenuto al de cuius (già oggetto del piano di riparto dichiarato esecutivo dal GI con provvedimento in data 28 febbraio 2024, con cui disponeva la distribuzione delle somme come da piano di riparto redatto dal
Notaio delegato e dichiarava chiusa la procedura di vendita dell'immobile).
Il residuo asse ereditario da dividere, di natura esclusivamente mobiliare, risulta definito nella sentenza resa dalla dott nel corso del presente giudizio e CP_6 non impugnata con appello immediato da alcuna delle parti processuali, nel modo che segue:
- euro 2.713,08 quale saldo del c/c n. 17992-84;
- euro 24.200,00 più euro 3,50 di commissioni, oltre interessi legali dal
9.1.2014 all'effettivo saldo, quale donazione del de cuius nei confronti di
(come da bonifico effettuato in data 9.1.2014, cfr. doc. 7 CP_2 fascicolo parte attrice); - euro 1.500,00, oltre agli interessi legali dal 13.12.2016 all'effettivo saldo, in ordine all'assegno circolare in favore di (cfr. doc. 3 Controparte_1 fascicolo parte attrice);
- euro 40.360,00 oltre agli interessi legali dal 7.5.2014 all'effettivo saldo per l'accensione della polizza a vita n. 102450010202933, quale donazione del de cuius nei confronti di;
Controparte_1
- le cedole dell'Assicurazione AXA MPS dal 2017 fino alla scadenza della polizza, oltre interessi legali.
Prima di procedere al calcolo del valore totale della massa ereditaria, deve osservarsi che dagli atti di causa non emerge alcuna quantificazione del valore delle cedole dell'Assicurazione AXA dal 2017 in poi (anno in cui le cedole sono state accreditate sul conto corrente della Banca Credito
Cooperativo società cooperativo, intestato di , in qualità di Controparte_1 beneficiario degli interessi che maturano annualmente sulla polizza assicurativa). Pertanto, non si terrà conto del valore di tali cedole.
Pertanto, la massa da dividere è pari a complessivi euro 73.120,48, operato il calcolo degli interessi legali dalle decorrenze stabilite in sentenza sino alla data della presente decisione definitoria, ovvero:
- euro 2.713,08 quale saldo del c/c n. 17992-84;
- euro 24.203,50, oltre interessi legali dal 9.1.2014 alla data odierna = euro
27.317,40 (somma che è stato condannato a collazionare); CP_2
-euro 1.500,00, oltre agli interessi legali dal 13.12.2016 alla data odierna = euro 1,667,99 (somma che è stato condannato a collazionare); CP_1
-euro 40.360,00 oltre agli interessi legali dal 7.5.2014 alla data odierna = euro 45.422,03 (somma che è stato condannato a collazionare); CP_1
Va quindi respinta la domanda spiegata da nelle precisate Parte_3 conclusioni, con cui chiede: “ad integrazione di quanto già statuito nella sentenza parziale di cui sopra, ricomprendere nella massa la somma di euro
1.164,00 (bonifico per la ristrutturazione edilizia l. 449/97), non risultando prova alcuna che tale somma sia stata spesa per la ristrutturazione dell'abitazione del de cuius, tanto più che il convenuto è Controparte_1 proprietario di una propria abitazione, nella quale risiede”.
Su tale domanda, infatti, ha già statuito la sentenza non definitiva n.
932/2021, ove in parte motiva si evince che, secondo il giudicante, detta spesa è stata legittimamente compiuta da nell'interesse del Controparte_1 de cuius (“Né vi sono elementi per ritenere che l'operazione del 23.10.2014 di €. 1.164,00 (bonifico per ristrutturazione edilizia L. 449/97) non sia inerenti all'abitazione del de cuius.”). Ne consegue che, detta decisione non può essere modificata nel presente giudizio.
Ciò premesso, pertanto, la quota spettante a , CP_2 Parte_1
, , , e
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_2 [...]
è pari ad euro 6.963,84 ciascuno (2/21 dell'asse ereditario), mentre Pt_4 la quota spettante a è pari ad euro 31.337,28 (9/21 Controparte_1 dell'asse ereditario quale quota di legittima + quota disponibile).
Ai sensi dell'art. 750 e 751 c.c., occorre imputare alle quote di
[...]
e le somme che essi, secondo la sentenza non CP_2 Controparte_1 definitiva, essi sono stati tenuti a collazionare.
In particolare, alla quota spettante a pari ad euro 31.337,28 Controparte_1 deve essere detratta la somma di euro 47.090,02 (45.422,03 + 1.667,99). Di conseguenza, ha ricevuto una eccedenza pari ad euro Controparte_1
15.752,74 di cui è debitore verso la massa .
Allo stesso modo, alla quota spettante a , pari ad euro CP_2
6.963,84, deve essere detratta la somma di euro 27.317,40. Di conseguenza,
ha ricevuto una eccedenza pari ad euro 20.353,56 di cui è CP_2 debitore verso la massa.
2.2. Debiti ereditari anticipati da per la somma di Controparte_1 euro 7.154,00, oltre interessi legali
I debiti ereditari anticipati da sono stati riconosciuti nella Controparte_1 sentenza n. 932/2021 per la somma di euro 7.154,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Va quindi rigettata la domanda attorea, nelle precisate conclusioni, lì ove chiede di modificare la citata sentenza “ - nel punto relativo alle spese riconosciute a nell'errata misura di euro 7.154,00, Controparte_1 accertando la minor somma effettivamente dovuta e nel punto in cui non viene disposto a carico dello stesso l'onere di 9/21, pari alla sua CP_1 quota, delle spese anticipate per la massa”.
Quindi la somma complessiva anticipata da di cui si deve tener CP_1 conto nella presente pronuncia divisoria, calcolati gli interessi legali maturati da gennaio 2017 sino alla data odierna, è di euro 7.954,49 .
Tale debito della massa deve essere ripartito pro quota fra i coeredi, come stabilito dall'art. 752 c.c.. In particolare, secondo le quote di ciascun coerede, deve essere ripartito nella misura di: euro 757,56 ciascuno (2/21 di 7.954,49) a carico di
[...]
, , , , CP_2 Parte_1 Parte_3 Parte_5 Parte_2
e e di euro 3.409,02 (9/21 di 7.954,49) a carico di
[...] Parte_4
. Controparte_1
3. Operazioni divisionali.
Può quindi procedersi alla divisione dei cespiti mobiliari, tenuto conto che la massa è composta solo dal saldo del c/c, per complessivi euro 2.713,08, e per il resto dalle somme che e debbono collazionare agli altri CP_1 CP_2 fratelli detratta la loro quota, secondo quanto sopra stabilito.
Per quanto sopra detto:
deve collazionare 15.752,75 euro, da cui deve essere Controparte_1 detratta la quota parte a lui spettante di spese (3.409,02 euro) e la quota (da egli anticipata) di spettanza dei 5 fratelli , Pt_1 Per_5 Pt_4 Pt_5
e (757,56 x 5 = euro 3.787,8), per cui va operata la Parte_3 compensazione. Pertanto: 15.752,74 – 3.409,02 – 3.787,8 = 8.555,92 euro che deve essere condannato a pagare ai suddetti 5 fratelli, per euro 1.711,84 ciascuno.
deve collazionare euro 20.353,56, da cui va detratta la quota CP_2 di sua spettanza delle spese (euro 757,56), anticipata da e che dovrà CP_1 essere condannato a restituire a questi (non essendovi alcuna compensazione da effettuare). Quindi euro 20.353,56 – 757,56 = euro 19.596 che deve essere condannato a pagare ai , e nella Pt_1 Per_5 Pt_4 Pt_5 Parte_3 misura di euro 3.919,2 ciascuno.
Solo ad essi, infine, deve essere assegnato il saldo del c/c, nella misura di euro 542,616 ciascuno (euro 2.713,08 : 5).
In tal modo ciascuno dei 5 fratelli (che non hanno ricevuto nulla in vita dal de cuius) conseguiranno la somma complessiva di euro 6.173, che è approssimativamente la quota di spettanza, detratto il debito pro quota verso per anticipazione delle spese gravanti sulla massa (euro 6.963,84 – CP_1
757,56 = 6.206,28 euro;
l'approssimazione si giustifica alla luce dei calcoli con i decimali).
4. Sulla ripartizione del ricavato dalla vendita dell'immobile In data 15.11.2022 l'immobile oggetto di comunione ereditaria di via Del
Beato n. 51 sito nel Comune di Fontaniva è stato venduto per il prezzo di
59.250,00 a seguito di vendita senza incanto.
Pertanto, si autorizza il notaio delegato , qualora non vi abbia Persona_1 già provveduto, al prelievo dal libretto intestato alla procedura e al pagamento - secondo il progetto di distribuzione del 20.11.2023 (già approvato e reso esecutivo dal GI in data 28.02.24) -, nelle mani di:
, la Parte_1 Parte_3 Pt_4 Parte_2 Pt_5 CP_2 somma di euro 5.143,60 ciascuno (quota pari a 2/21), oltre agli interessi maturati e maturandi fino al saldo effettivo;
la somma di euro 23.146,18 (pari alla quota di Controparte_1
9/21), oltre agli interessi maturati e maturandi fino al saldo effettivo.
5. Spese di lite
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione fra le parti, attesa la soccombenza reciproca nel giudizio.
Le somme liquidate, a titolo di onorario, con decreti del 8.2.2021 e del
10.11.2021 ai c.t.u. nominati in corso di causa, dr. e geom. , Per_2 CP_5 vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti pro quota.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni mobili del de cuius nel modo che segue: assegna a Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
e il saldo del conto corrente nella misura di euro Parte_2 Parte_5
542,616 ciascuno;
assegna a Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
e operata la compensazione con il debito pro Parte_2 Parte_5 quota verso , il credito di euro 1.711,84 ciascuno, nei Controparte_1 confronti di , oltre agli interessi dalla presente Controparte_1 sentenza al saldo;
assegna a Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
e il credito di euro 3.919,2 ciascuno, nei Parte_2 Parte_5 confronti di , oltre agli interessi dalla presente sentenza al CP_2 saldo; condanna a pagare a la somma di euro CP_2 Controparte_1
757,56 a titolo di quota parte delle spese della massa anticipate dal primo, oltre agli interessi dalla presente sentenza al saldo;
autorizza il notaio delegato dott al prelievo dal libretto Persona_1 intestato alla procedura ed ai pagamenti alle parti , così come previsti al punto 4; spese di lite compensate;
pone le spese di entrambe le CTU definitivamente a carico delle parti pro quota.
Padova, lì 26.08.25
Il Giudice dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi