Sentenza 11 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2001, n. 5394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5394 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
p . a REPUBBLICA ITALIANA t C n H 01 M e A T r E 2 N . . B L L A B . T A 1 1 . 3 N 539 f E O N A Z R I T G S D I T R E A N E S 6 8 1 / 9 4 6 2 / . . . P R D L E D E N E S SUP AZION Oggetto : D L C I I S A N R P E I Disciplinare SEZION ERZA CIVILE medici gli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FAVARA Presidente R.G.N. 8894/00 Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere 11674 Cron. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Dott. Donato CALABRESE Consigliere Ud.16/01/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE FAILLA CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA VIAper diritti L. 3000 11 17 APR. 2001 IL CANCELLIERE FEDERICO CESI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO TORRISI, difeso dall'avvocato GIORGIO ASSENZA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLA SANITA' in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge. 2001 controricorrente 59 nonchè
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE RAGUSA;
CONSIGLIO ORDINE PROV. MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI;
intimati avverso la decisione n. 175/99 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di ROMA emessa il 15/10/1999, depositata il 27/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO R.M L'ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri di Ra- gusa, con delibera del 2.12.1997, irrogava al dott. OR IL la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due, per ave- re fornito a pagamento medicinali omeopatici in viola- zione dell'art. 15 del codice deontologico. Pronunciando sul ricorso del dott. IL, la Com- missione centrale per gli esercenti le professioni sa- nitarie lo accoglieva per quanto di ragione, riducendo la sanzione alla sospensione per un mese. Avverso la decisione il dott. IL ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. : Ha resistito, con controricorso, il Ministero della sanità. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Entrambi i motivi recano denuncia di omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione e si sostan- ziano nell'addebito, mosso alla Commissione centrale, di non aver motivato sulla ritenuta infondatezza dell'unico motivo di gravame addotto dal dott. IL, concernente il difetto di motivazione e la mancata in- dicazione delle prove poste a fondamento del provvedi- mento impugnato.
1.1. La censura è inammissibile. Le decisioni della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sono impugnabili per cassazione (non più soltanto per i motivi di giurisdi- zione previsti dall'art. 362 c.p.c. come disponeva in origine l'art. 19 del d.l.C.p.S. 13 settembre 1946 n. 233.) mat ai sensi dell'art. 111, comma 2, Cost., per violazione di legge. Pertanto, potendosi dedurre con questo mezzo solamente la violazione di legge, nel caso in cui venga denunziato il vizio di motivazione, la censura é ammissibile solo nell'ipotesi in cui il vi- zio del provvedimento impugnato si traduca nella man- canza della motivazione stessa, e cioè quando si veri- fica una radicale carenza della medesima con la conse- 3 + guente nullità del provvedimento per difetto di un re- quisito formale indispensabile, ovvero quando essa si argomentazioni incomprensibili о del estrinsechi in tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi del prov- vedimento impugnato, e sempre che tali vizi emergano dal provvedimento in sè, senza alcuna possibilità di verifica della sufficienza e razionalità della motiva- zione in relazione alle risultanze processuali ( n. 5613/98; n. 4160/99). E tale ipotesi non ricorre nella specie. Ha, invero, considerato la Commissione centrale che correttamente l'Ordine aveva ritenuto sussistente la violazione, poiché il comportamento addebitatogli era stato ammesso dal dott. IL durante la discussione orale, sia pur limitamente ad uno o due episodi;
che la sporadicità dei fatti giustificava la riduzione della sanzione.
2. Nell'ambito del secondo motivo deduce, inoltre, il ricorrente che la Commissione centrale avrebbe omesso di rilevare la nullità del provvedimento adottato dall'Ordine, per essere la decisione inserita nel ver- bale della seduta e non redatta con separato ed autono- mo atto.
2.1. La doglianza è inammissibile. Viene dedotto per la prima volta in questa sede un preteso vizio di legittimità del provvedimento ammini- strativo impugnato, che avrebbe dovuto essere denuncia- to specificamente davanti alla Commissione centrale. Ma a tanto non ha provveduto il ricorrente.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato.
4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del resistente Ministero della sanità, che liquida in £.9.000 (eventa) oltre le spese prenota- te a debito e £. 2.000.000 (duemilioni) per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 16.1.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE F.F. My favara, ввы сь блик A I T R E M A E A R L P I N I C D S I - L 2 B A N 1 3 . N 1 T L B . A . . E . A / 8 I 1 E 4 R / D I N 9 . L 6 S D S P 2 6 . CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattist Depositata in Čancelleria Oggi, lì 11 APR. 2001 DCASS IL CANCELLIERE R Giovanni Giambattista P U E S A Z I E O N T N O C 5