TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13754/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.13754/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.01.1981, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elisabetta Comparini e dall'avv. Francesca Tedeschi, con elezione di domicilio presso i difensori (Pec:
– Email_1
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 05.11.2024 le parti, premesso che in data
29.05.2021 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione non erano nati figli e che in data 21.04.2022 il Tribunale di Roma, con Decreto di omologazione n. 8018/2022, aveva omologato la loro separazione consensuale alle
1 condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco e mutuo rispetto;
2) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento dato il breve lasso di tempo di coniugio ed essendo entrambi economicamente indipendenti”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
13754/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in Roma in data 29.05.2021; Pt_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n. 00212,
Parte 2, Serie A02);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva.
Roma, 22.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.13754/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.01.1981, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elisabetta Comparini e dall'avv. Francesca Tedeschi, con elezione di domicilio presso i difensori (Pec:
– Email_1
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 05.11.2024 le parti, premesso che in data
29.05.2021 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione non erano nati figli e che in data 21.04.2022 il Tribunale di Roma, con Decreto di omologazione n. 8018/2022, aveva omologato la loro separazione consensuale alle
1 condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco e mutuo rispetto;
2) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento dato il breve lasso di tempo di coniugio ed essendo entrambi economicamente indipendenti”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
13754/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in Roma in data 29.05.2021; Pt_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n. 00212,
Parte 2, Serie A02);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva.
Roma, 22.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
2