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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Marta Capuano nella causa civile iscritta al n° 9256/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
BARBIERA FILIPPO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Palermo via Ludovico Ariosto n. 34.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to CIANCIMINO ROSARIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in VIA F.SCO
LAURANA 59 C/0 UFF. LEGALE . CP_2
- resistente -
All'esito dell'udienza dell'1/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 17/06/2024, la sig.ra Parte_1
proponendo opposizione avverso due ordinanze-ingiunzione nn. OI-002188896 e OI-
0022089856, notificate dall' in data 20/05/2024, rispettivamente di € 19.467,00 e CP_2
16.860,00, a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate e nascenti dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, annualità 2016 e 2018,
e lamentando il difetto di legittimazione passiva stante la cessione di partecipazione sociale srl del 26/03/2021, la mancata ricezione degli atti di accertamento prodromici, nonché la prescrizione, convenne in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti CP_1
conclusioni: “Preliminarmente: accogliendo l'eccezione preliminare circa il sollevato
1 difetto di legittimazione passiva dell'odierna ricorrente, stante la successione nella carica di Amministratore del nuovo socio sig. dal 21/02/2021, nonché la Persona_1
cessione della propria quota di partecipazione al capitale sociale, e ritenendosi,
comunque, la società uninominale quale società obbligata, quindi, Controparte_3 dichiarare l'inefficacia del presunto credito contributivo preteso dall' a motivo della CP_2
nullità della notificazione, perché erroneamente eseguita nei confronti dell'odierna ricorrente, di certo non soggetto destinatario legittimato a ricevere la richiesta di
pagamento del presunto credito contributivo. Nel merito e solo per completezza difensiva, senza rinuncia alcuna alla sollevata eccezione preliminare e solo per l'ipotesi di non
accoglimento di detta opposta eccezione, a) accertare e dichiarare l'insussistenza del
credito contributivo preteso dall' per l'intervenuta prescrizione quinquennale, previa CP_2
disapplicazione dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, da ritenersi palesemente illegittima
per carenza di presupposti. b) ordinare, per l'effetto, lo sgravio dell'intero credito contributivo maturato in testa alla ricorrente per tutte le ragioni di diritto nel merito
rilevate. c) dichiarare, in punto di diritto e con qualunque statuizione, inesistente ed infondata la ritenuta pretesa creditoria contributiva dell' come sopra fatta valere. CP_2
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e
C.P.A..”.
Si costituì in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va rigettato.
In via preliminare risulta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della ricorrente sia per l'intervenuta cessazione dalla carica di Amministratore Unico che per la cessione della propria quota di partecipazione sociale al capitale, avvenuta in data
26/03/2021.
Deve osservarsi infatti che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 24.11. 1981, è sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo e responsabile diretto della sanzione;
alla natura personale della responsabilità, consegue la responsabilità personale della propria azione o omissione, cosciente e volontaria.
Considerando al contempo che l'obbligazione solidale della persona giuridica (o dell'ente privo di personalità giuridica) è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale.
2 Sul punto, la Suprema Corte chiarisce che la responsabilità da illecito amministrativo
è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (cfr. Cass. n. 10668 del 1996) e della natura personale della responsabilità, (cfr. Cass. n. 11954/2003; n.
12321/2004; n. 15088/2006), ribadendo ciò che sopra è stato accennato, ossia che ciascuno
è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria.
L'impronta di tale norma, quindi, attiene al principio (di estrazione penalistica) della natura personale della responsabilità, secondo i profili della “imputabilità” (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3), dell'esclusione della responsabilità (art. 4).
Quindi, responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione.
Rilevato che la condotta materiale che ha portato all'emissione delle ordinanze ingiunzioni è riferibile al periodo temporale in cui la ricorrente rivestiva la carica di amministratore unico della società, in base ai superiori principi, la violazione accertata non può che ascriversi alla sua personale responsabilità.
In particolare, dall'esame della documentazione in atti si evince che, nel periodo delle violazioni 2016/2018, l'amministratore unico della uninominale fosse Controparte_3
l'odierna ricorrente (cfr. produzione ricorrente).
Tale circostanza non viene smentita dalla sig.ra , la quale nulla deduce in Pt_1 merito, limitandosi a porre l'attenzione solo sulla cessione della quota societaria avvenuta nel 2021.
Sempre in via preliminare, risulta infondata anche l'eccezione di prescrizione quinquennale per omessa notifica degli atti prodromici alle ordinanze opposte sollevata dalla ricorrente.
Dall'esame della documentazione in atti, infatti, risulta che l'atto di accertamento n.
78039670315 del 25 maggio 2021, relativo all'annualità 2016, è stato regolarmente notificato a mani della ricorrente in data 14.6.2021, e così anche l'atto di accertamento n.
786037320634 del 4.12.2019, relativo all'annualità 2018, mediante avvenuto deposito e invio seconda raccomandata informativa in data 17.1.2020 e avvenuto ritiro il 23.1.2020,
mentre le opposte ordinanze sono state notificate il 20.5.2024, non intervenendo, pertanto,
alcuna prescrizione (cfr. produzione convenuto).
3 L' produce anche gli avvisi di addebito indicati negli atti di accertamento CP_2
summenzionati e le denunce contributive relative alle annualità 2016/2018, tuttavia gli unici atti prodromici alle ordinanze ingiunzione che devono essere presi in considerazione al fine della prescrizione sono gli atti di accertamento della violazione.
Pertanto, non rinvenendosi alcuna contestazione nel merito delle violazioni accertate,
il ricorso va rigettato e le ordinanze di ingiunzione ritenute legittime.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022 e delle riduzioni per pronunce di rito;
b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio, decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
In rigetto del ricorso, dichiara legittime le ordinanze di ingiunzione nn. OI-002188896
e OI-0022089856 opposte.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che CP_2
liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi professionali.
Così deciso in Palermo il 17/04/2025.
IL GIUDICE O.
Marta Capuano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Marta Capuano nella causa civile iscritta al n° 9256/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
BARBIERA FILIPPO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Palermo via Ludovico Ariosto n. 34.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to CIANCIMINO ROSARIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in VIA F.SCO
LAURANA 59 C/0 UFF. LEGALE . CP_2
- resistente -
All'esito dell'udienza dell'1/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 17/06/2024, la sig.ra Parte_1
proponendo opposizione avverso due ordinanze-ingiunzione nn. OI-002188896 e OI-
0022089856, notificate dall' in data 20/05/2024, rispettivamente di € 19.467,00 e CP_2
16.860,00, a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate e nascenti dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, annualità 2016 e 2018,
e lamentando il difetto di legittimazione passiva stante la cessione di partecipazione sociale srl del 26/03/2021, la mancata ricezione degli atti di accertamento prodromici, nonché la prescrizione, convenne in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti CP_1
conclusioni: “Preliminarmente: accogliendo l'eccezione preliminare circa il sollevato
1 difetto di legittimazione passiva dell'odierna ricorrente, stante la successione nella carica di Amministratore del nuovo socio sig. dal 21/02/2021, nonché la Persona_1
cessione della propria quota di partecipazione al capitale sociale, e ritenendosi,
comunque, la società uninominale quale società obbligata, quindi, Controparte_3 dichiarare l'inefficacia del presunto credito contributivo preteso dall' a motivo della CP_2
nullità della notificazione, perché erroneamente eseguita nei confronti dell'odierna ricorrente, di certo non soggetto destinatario legittimato a ricevere la richiesta di
pagamento del presunto credito contributivo. Nel merito e solo per completezza difensiva, senza rinuncia alcuna alla sollevata eccezione preliminare e solo per l'ipotesi di non
accoglimento di detta opposta eccezione, a) accertare e dichiarare l'insussistenza del
credito contributivo preteso dall' per l'intervenuta prescrizione quinquennale, previa CP_2
disapplicazione dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, da ritenersi palesemente illegittima
per carenza di presupposti. b) ordinare, per l'effetto, lo sgravio dell'intero credito contributivo maturato in testa alla ricorrente per tutte le ragioni di diritto nel merito
rilevate. c) dichiarare, in punto di diritto e con qualunque statuizione, inesistente ed infondata la ritenuta pretesa creditoria contributiva dell' come sopra fatta valere. CP_2
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e
C.P.A..”.
Si costituì in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va rigettato.
In via preliminare risulta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della ricorrente sia per l'intervenuta cessazione dalla carica di Amministratore Unico che per la cessione della propria quota di partecipazione sociale al capitale, avvenuta in data
26/03/2021.
Deve osservarsi infatti che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 24.11. 1981, è sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo e responsabile diretto della sanzione;
alla natura personale della responsabilità, consegue la responsabilità personale della propria azione o omissione, cosciente e volontaria.
Considerando al contempo che l'obbligazione solidale della persona giuridica (o dell'ente privo di personalità giuridica) è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale.
2 Sul punto, la Suprema Corte chiarisce che la responsabilità da illecito amministrativo
è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (cfr. Cass. n. 10668 del 1996) e della natura personale della responsabilità, (cfr. Cass. n. 11954/2003; n.
12321/2004; n. 15088/2006), ribadendo ciò che sopra è stato accennato, ossia che ciascuno
è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria.
L'impronta di tale norma, quindi, attiene al principio (di estrazione penalistica) della natura personale della responsabilità, secondo i profili della “imputabilità” (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3), dell'esclusione della responsabilità (art. 4).
Quindi, responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione.
Rilevato che la condotta materiale che ha portato all'emissione delle ordinanze ingiunzioni è riferibile al periodo temporale in cui la ricorrente rivestiva la carica di amministratore unico della società, in base ai superiori principi, la violazione accertata non può che ascriversi alla sua personale responsabilità.
In particolare, dall'esame della documentazione in atti si evince che, nel periodo delle violazioni 2016/2018, l'amministratore unico della uninominale fosse Controparte_3
l'odierna ricorrente (cfr. produzione ricorrente).
Tale circostanza non viene smentita dalla sig.ra , la quale nulla deduce in Pt_1 merito, limitandosi a porre l'attenzione solo sulla cessione della quota societaria avvenuta nel 2021.
Sempre in via preliminare, risulta infondata anche l'eccezione di prescrizione quinquennale per omessa notifica degli atti prodromici alle ordinanze opposte sollevata dalla ricorrente.
Dall'esame della documentazione in atti, infatti, risulta che l'atto di accertamento n.
78039670315 del 25 maggio 2021, relativo all'annualità 2016, è stato regolarmente notificato a mani della ricorrente in data 14.6.2021, e così anche l'atto di accertamento n.
786037320634 del 4.12.2019, relativo all'annualità 2018, mediante avvenuto deposito e invio seconda raccomandata informativa in data 17.1.2020 e avvenuto ritiro il 23.1.2020,
mentre le opposte ordinanze sono state notificate il 20.5.2024, non intervenendo, pertanto,
alcuna prescrizione (cfr. produzione convenuto).
3 L' produce anche gli avvisi di addebito indicati negli atti di accertamento CP_2
summenzionati e le denunce contributive relative alle annualità 2016/2018, tuttavia gli unici atti prodromici alle ordinanze ingiunzione che devono essere presi in considerazione al fine della prescrizione sono gli atti di accertamento della violazione.
Pertanto, non rinvenendosi alcuna contestazione nel merito delle violazioni accertate,
il ricorso va rigettato e le ordinanze di ingiunzione ritenute legittime.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022 e delle riduzioni per pronunce di rito;
b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio, decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
In rigetto del ricorso, dichiara legittime le ordinanze di ingiunzione nn. OI-002188896
e OI-0022089856 opposte.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che CP_2
liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi professionali.
Così deciso in Palermo il 17/04/2025.
IL GIUDICE O.
Marta Capuano
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