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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/10/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 300/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 300/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] [...] con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. BONINI BARALDI MATTEO, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA DEL CARRO 4 BOLOGNA nei confronti di
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI FORLÌ ROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRO TEMPORE;
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
In punto a: Mutamento di sesso
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 luglio 2025, la parte attrice ha concluso come da ricorso Parte_1 introduttivo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti: In via principale Accertare il diritto di parte attrice , Parte_1 nata a Monopoli (BA) il [...], ad [...] ai sensi dell'art. 1, Legge 164/1982 e art. 31, d. lgs.
150/2011, l'attribuzione di sesso maschile, conseguentemente disporre la rettifica del sesso anagrafico da femminile in maschile e la rettificazione del prenome da a ”, Pt_1 Per_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monopoli (BA), presso cui l'atto di nascita è stato formato, l'annotazione - nell'atto di nascita e in ogni altro atto di stato civile occorrente - del sesso così riattribuito e del nome e ciò precedentemente e a prescindere dall'effettuazione del trattamento medico-chirurgico; autorizzare la medesima all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamenti medico-chirurgici. Spese, diritti ed onorari del presente giudizio compensati tra le parti”, precisando oralmente la richiesta che il nome da assumere sia ”. Parte_2
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11/02/2025 e notificato al Pubblico Ministero, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale, formulando le conclusioni di cui in epigrafe precisando di essere di stato libero e di non avere figli. Riferiva di essere nata con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile, ma di avere vissuto la propria identità psico-sessuale come maschile sin dalla tenera età.
La presa di coscienza in ordine alla difformità delle proprie caratteristiche psichiche rispetto a quelle biologiche, la induceva ad intraprendere il percorso di affermazione di genere, che ha comportato molteplici conseguenze in termini di conferma della propria identità di genere maschile e di mascolinizzazione delle proprie fattezze fisiche. Narrava che la possibilità di vivere sempre più nei panni del sesso internamente percepito, completato con la terapia ormonale alla quale ha risposto positivamente, le aveva dato maggiore equilibrio, serenità e fiducia nel futuro. Quanto alla terapia ormonale, precisava di averla intrapresa nel 2023, sotto controllo specialistico endocrinologico, così confermando la certezza della propria identità maschile e la serietà del proprio percorso di transizione.
Sottolineava quindi che anche il Dr. aveva confermato nei suoi confronti la diagnosi di Per_2 disforia di genere, evidenziando che il genere prevalente all'interno della sua personalità è quello maschile, con esclusione di psicopatologie o disturbi della personalità. Ribadiva quindi che la transizione dal genere femminile a quello maschile è oramai divenuta irreversibile dal punto di vista psicologico e delle fattezze esterne e aggiungeva di aver raggiunto una pacifica integrazione sociale come . Durante il trattamento ormonale e c.d. periodo della “prova di vita Persona_3 reale” riferiva di non aver avuto alcun ripensamento o paura, anzi il suo desiderio di rendere “reale”
l'identità di genere maschile si era consolidato, tanto da far percepire l'urgenza di ottenere la rettificazione anagrafica sugli atti di stato civile e sui documenti di identità, a causa del crescente disagio e discriminazione nelle situazioni sociali e di viaggio, specialmente all'atto di esibire i documenti e dichiarare le generalità, ove nome e sesso non corrispondono all'identità e all'apparenza ormai completamente mascolinizzate.
Infine, ribadiva che le relazioni versate in atti esprimono parere favorevole all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamenti medico-chirurgici. In data 22.02.2025 interveniva il Pubblico Ministero non opponendosi alle domande svolte da parte ricorrente.
All'udienza del 17.07.2025 compariva la parte ricorrente personalmente con chiare sembianze maschili, anche nelle movenze e nel parlato, apparendo serena e sicura del proprio modo di essere e del percorso intrapreso e confermava le conclusioni di cui al ricorso introduttivo. In particolare, premesso di voler insistere nella domanda di cui al ricorso, dichiarava che sin da piccolo aveva capito di essere un bambino e non una bambina, di essersi sempre trovato meglio con gruppi di amici maschi, di essersi sentito a disagio durante l'adolescenza e di aver espresso le sue sensazioni a 15 anni con gli amici chiedendo che di essere identificato con il nome maschile. Ha riferito di aver poi iniziato il percorso psicologico per intraprendere la transizione e di sentirsi attualmente molto bene, avendo anche intrapreso la terapia ormonale. Ha precisato di volersi chiamare “ ”. Parte_2
A questo punto, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione anche alla luce della documentazione prodotta, faceva discutere la causa, previa precisazione delle conclusioni;
il procuratore di parte ricorrente procedeva alla discussione orale della causa riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo con la precisazione del nome come sopra indicato ed il
Giudice la rimetteva al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va rilevato che la mancanza di controinteressati (si veda lo stato di famiglia allegato al ricorso), essendo la parte ricorrente di stato libero e senza figli, giustifica la proposizione dell'azione soltanto nei confronti del Pubblico Ministero.
Nel merito, si osserva che il complesso delle circostanze esposte nel ricorso introduttivo ed all'udienza, corredate dalle relazioni prodotte, attestano che parte ricorrente è affetta da una disforia di genere con assenza di disturbo della differenziazione sessuale. Dalla relazione elaborata dal
Dirigente psicologo psicoterapeuta della UO Consultori Familiari risulta che la Parte_3 parte istante ha intrapreso il percorso psicoterapeutico e diagnostico nel 2022 per incongruenza di genere con diagnosi di disforia di genere in forma di transessualismo ed assenza di comorbidità psicopatologiche, con esiti positivi nel test di vita reale ed assenza di effetti collaterali della terapia ormonale. Dalla relazione dello specialista in endocrinologia dell'Azienda Ospedaliera del Servizio
Sanitario della Regione Emilia Romagna risulta che la parte ha iniziato il trattamento ormonale nel dicembre 2023 in quanto gli accertamenti medici hanno confermato l'assenza di controindicazioni alla terapia ormonale nell'ambito di un percorso di transizione presso struttura sanitaria pubblica che non ha determinato segni o sintomi di disagio (si vedano i documenti 3A e 3B allegati al ricorso).
I referti medici allegati certificano la stabilità con cui parte ricorrente si sottopone al trattamento ormonale nonché le intervenute trasformazioni fisiche quali effetti conseguiti. Inoltre, secondo quanto emerge dalla documentazione medica agli atti e dalle dichiarazioni rese dalla parte all'udienza, il percorso psicologico e la terapia ormonale già svolti hanno certamente conferito alla sua persona un maggiore benessere psicofisico, consolidando la percezione di sé al maschile, considerata stabile, integrata ed irreversibile.
Alla luce di queste evidenze documentali e di quanto dichiarato dalla parte personalmente alla sopra citata udienza, non si ritiene necessario il compimento di ulteriori attività istruttorie. In particolare, ritiene il Tribunale che lo svolgimento di una C.T.U. sia ultroneo per formulare un giudizio di completezza e definitività della transizione dal genere femminile a quello maschile e di certezza della sovrapposizione tra il genere psicologico maschile ed il genere fisico, anche in assenza di un trattamento chirurgico, ma con il sostegno di trattamenti medici e psicologici.
Inoltre, avendo parte ricorrente conseguito il cambiamento dei caratteri sessuali secondari e terziari per via dei trattamenti ormonali, come ha avuto modo di constatare anche il Giudice in udienza, ed avendo la parte allegato e dichiarato di essere riconosciuta come uomo nel contesto sociale, non si ravvisa, nel caso di specie, alcuna compromissione dell'interesse pubblico alla certezza delle relazioni sociali e giuridiche. Occorre, dunque, procedere a sanare la dicotomia esistente tra il genere rappresentato anagraficamente e quello proprio della persona.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda di rettificazione di genere negli atti dello stato civile formulata, pur in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari.
Deve ricordarsi infatti che, secondo la Corte di cassazione “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass. Sez. 1, 20/07/2015, n. 15138, Rv. 636001 - 01). Il medesimo arresto di Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali di relazioni di specialisti in psicologia ed endocrinologia e dichiarazioni rese dalla parte attrice), da cui emergono la consapevolezza e la determinazione mostrate dall'istante nel percorso di transizione da donna a uomo, l'effettività di questo nonché la definitività della decisione assunta, impongono al Tribunale di ritenere che all'esito di un serio e consapevole processo individuale, abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 L.164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011 per procedere all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. Dunque, come richiesto da parte attrice, deve ordinarsi all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Monopoli (BA) di rettificare l'atto di nascita di Parte_1
(atto n. 28, parte 1, Serie A, anno 2004) annotandovi che il genere della persona cui l'atto si riferisce
è “maschile” e che il nome originario è modificato nei nomi elettivi ”. Parte_2
Quanto alla rettifica del prenome, va precisato che, pur in assenza di un'apposita previsione normativa, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto è normale conseguenza della nuova assegnazione di genere, attesa l' importanza che il nome riveste nell' individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso;
inoltre, che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni sistematiche, per non far permanere nell'unico atto di Stato Civile elementi che posso dare luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona. Si precisa, poi, che le rettifiche disposte con il presente provvedimento possono essere fatte valere dalla parte anche al fine di richiedere alle autorità competenti eventuali rettifiche di altri atti, non potendo, in questa sede, il
Tribunale disporre un ordine di rettifica nei confronti di una pluralità di destinatari indeterminati.
Quanto alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, osserva il Tribunale che esso appare effettivamente utile e necessario al fine di dare a parte attrice una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, e di permetterle così di risolvere la grave dicotomia nella sua personalità: verosimilmente esso potrà garantirle una vita più serena e rendere la sua collocazione sociale più sintonica con la sua inclinazione di genere. Detto intervento, inoltre, consentirà a parte attrice di ridurre i dosaggi (e con essi i rischi) della terapia ormonale sostitutiva. Tuttavia, a seguito della sentenza n. 143 della Corte
Costituzionale in data 23.7.2024, non è più necessaria l'autorizzazione del giudice per poter effettuare interventi chirurgici di adeguamento del corpo all'identità di genere compiutamente acquisita. Con detta pronuncia il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4
d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso. La Corte Costituzionale è pervenuta a tale conclusione alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, che ormai esclude che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente essere ottenute mediante un trattamento chirurgico di adeguamento: la giurisprudenza è infatti giunta ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione da un genere all'altro per effetto del percorso seguito dalla persona interessata. Per le considerazioni che precedono, la domanda di autorizzazione ai trattamenti medicochirurgici necessari per adeguare caratteri e organi sessuali da femminili a maschili non può (più) essere accolta, ma, permanendo un interesse ex art. 100 c.p.c. di parte attrice, deve dichiararsi il diritto di sottoporsi ai trattamenti medicochirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili.
Spese compensate in ragione della natura della causa e della assenza di soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n. 300/2025 R.G. promosso su istanza di Parte_1
, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
[...] dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile di Parte_1
, nata il [...] a [...], e del prenome da " a " ";
[...] Pt_1 Parte_2 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monopoli (BA) di provvedere alla rettificazione dell'atto di nascita di (n. 28, parte 1, serie A, anno 2004), Parte_1 annotandovi che il sesso e il nome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi e intendersi rispettivamente come “maschile” e come ”, e non altrimenti, anche in ogni altro atto Parte_2 dello Stato Civile e su ogni altro documento anagrafico;
Dichiara il diritto di (ora n. a Monopoli Parte_1 Parte_4
(BA) il 25.01.2004, residente in [...], di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili. compensa le spese;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato. Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 10/09/2025
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Di Patria Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice dott.ssa Serena Chimichi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 300/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] [...] con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. BONINI BARALDI MATTEO, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA DEL CARRO 4 BOLOGNA nei confronti di
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI FORLÌ ROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRO TEMPORE;
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
In punto a: Mutamento di sesso
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 luglio 2025, la parte attrice ha concluso come da ricorso Parte_1 introduttivo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti: In via principale Accertare il diritto di parte attrice , Parte_1 nata a Monopoli (BA) il [...], ad [...] ai sensi dell'art. 1, Legge 164/1982 e art. 31, d. lgs.
150/2011, l'attribuzione di sesso maschile, conseguentemente disporre la rettifica del sesso anagrafico da femminile in maschile e la rettificazione del prenome da a ”, Pt_1 Per_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monopoli (BA), presso cui l'atto di nascita è stato formato, l'annotazione - nell'atto di nascita e in ogni altro atto di stato civile occorrente - del sesso così riattribuito e del nome e ciò precedentemente e a prescindere dall'effettuazione del trattamento medico-chirurgico; autorizzare la medesima all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamenti medico-chirurgici. Spese, diritti ed onorari del presente giudizio compensati tra le parti”, precisando oralmente la richiesta che il nome da assumere sia ”. Parte_2
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11/02/2025 e notificato al Pubblico Ministero, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale, formulando le conclusioni di cui in epigrafe precisando di essere di stato libero e di non avere figli. Riferiva di essere nata con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile, ma di avere vissuto la propria identità psico-sessuale come maschile sin dalla tenera età.
La presa di coscienza in ordine alla difformità delle proprie caratteristiche psichiche rispetto a quelle biologiche, la induceva ad intraprendere il percorso di affermazione di genere, che ha comportato molteplici conseguenze in termini di conferma della propria identità di genere maschile e di mascolinizzazione delle proprie fattezze fisiche. Narrava che la possibilità di vivere sempre più nei panni del sesso internamente percepito, completato con la terapia ormonale alla quale ha risposto positivamente, le aveva dato maggiore equilibrio, serenità e fiducia nel futuro. Quanto alla terapia ormonale, precisava di averla intrapresa nel 2023, sotto controllo specialistico endocrinologico, così confermando la certezza della propria identità maschile e la serietà del proprio percorso di transizione.
Sottolineava quindi che anche il Dr. aveva confermato nei suoi confronti la diagnosi di Per_2 disforia di genere, evidenziando che il genere prevalente all'interno della sua personalità è quello maschile, con esclusione di psicopatologie o disturbi della personalità. Ribadiva quindi che la transizione dal genere femminile a quello maschile è oramai divenuta irreversibile dal punto di vista psicologico e delle fattezze esterne e aggiungeva di aver raggiunto una pacifica integrazione sociale come . Durante il trattamento ormonale e c.d. periodo della “prova di vita Persona_3 reale” riferiva di non aver avuto alcun ripensamento o paura, anzi il suo desiderio di rendere “reale”
l'identità di genere maschile si era consolidato, tanto da far percepire l'urgenza di ottenere la rettificazione anagrafica sugli atti di stato civile e sui documenti di identità, a causa del crescente disagio e discriminazione nelle situazioni sociali e di viaggio, specialmente all'atto di esibire i documenti e dichiarare le generalità, ove nome e sesso non corrispondono all'identità e all'apparenza ormai completamente mascolinizzate.
Infine, ribadiva che le relazioni versate in atti esprimono parere favorevole all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamenti medico-chirurgici. In data 22.02.2025 interveniva il Pubblico Ministero non opponendosi alle domande svolte da parte ricorrente.
All'udienza del 17.07.2025 compariva la parte ricorrente personalmente con chiare sembianze maschili, anche nelle movenze e nel parlato, apparendo serena e sicura del proprio modo di essere e del percorso intrapreso e confermava le conclusioni di cui al ricorso introduttivo. In particolare, premesso di voler insistere nella domanda di cui al ricorso, dichiarava che sin da piccolo aveva capito di essere un bambino e non una bambina, di essersi sempre trovato meglio con gruppi di amici maschi, di essersi sentito a disagio durante l'adolescenza e di aver espresso le sue sensazioni a 15 anni con gli amici chiedendo che di essere identificato con il nome maschile. Ha riferito di aver poi iniziato il percorso psicologico per intraprendere la transizione e di sentirsi attualmente molto bene, avendo anche intrapreso la terapia ormonale. Ha precisato di volersi chiamare “ ”. Parte_2
A questo punto, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione anche alla luce della documentazione prodotta, faceva discutere la causa, previa precisazione delle conclusioni;
il procuratore di parte ricorrente procedeva alla discussione orale della causa riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo con la precisazione del nome come sopra indicato ed il
Giudice la rimetteva al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va rilevato che la mancanza di controinteressati (si veda lo stato di famiglia allegato al ricorso), essendo la parte ricorrente di stato libero e senza figli, giustifica la proposizione dell'azione soltanto nei confronti del Pubblico Ministero.
Nel merito, si osserva che il complesso delle circostanze esposte nel ricorso introduttivo ed all'udienza, corredate dalle relazioni prodotte, attestano che parte ricorrente è affetta da una disforia di genere con assenza di disturbo della differenziazione sessuale. Dalla relazione elaborata dal
Dirigente psicologo psicoterapeuta della UO Consultori Familiari risulta che la Parte_3 parte istante ha intrapreso il percorso psicoterapeutico e diagnostico nel 2022 per incongruenza di genere con diagnosi di disforia di genere in forma di transessualismo ed assenza di comorbidità psicopatologiche, con esiti positivi nel test di vita reale ed assenza di effetti collaterali della terapia ormonale. Dalla relazione dello specialista in endocrinologia dell'Azienda Ospedaliera del Servizio
Sanitario della Regione Emilia Romagna risulta che la parte ha iniziato il trattamento ormonale nel dicembre 2023 in quanto gli accertamenti medici hanno confermato l'assenza di controindicazioni alla terapia ormonale nell'ambito di un percorso di transizione presso struttura sanitaria pubblica che non ha determinato segni o sintomi di disagio (si vedano i documenti 3A e 3B allegati al ricorso).
I referti medici allegati certificano la stabilità con cui parte ricorrente si sottopone al trattamento ormonale nonché le intervenute trasformazioni fisiche quali effetti conseguiti. Inoltre, secondo quanto emerge dalla documentazione medica agli atti e dalle dichiarazioni rese dalla parte all'udienza, il percorso psicologico e la terapia ormonale già svolti hanno certamente conferito alla sua persona un maggiore benessere psicofisico, consolidando la percezione di sé al maschile, considerata stabile, integrata ed irreversibile.
Alla luce di queste evidenze documentali e di quanto dichiarato dalla parte personalmente alla sopra citata udienza, non si ritiene necessario il compimento di ulteriori attività istruttorie. In particolare, ritiene il Tribunale che lo svolgimento di una C.T.U. sia ultroneo per formulare un giudizio di completezza e definitività della transizione dal genere femminile a quello maschile e di certezza della sovrapposizione tra il genere psicologico maschile ed il genere fisico, anche in assenza di un trattamento chirurgico, ma con il sostegno di trattamenti medici e psicologici.
Inoltre, avendo parte ricorrente conseguito il cambiamento dei caratteri sessuali secondari e terziari per via dei trattamenti ormonali, come ha avuto modo di constatare anche il Giudice in udienza, ed avendo la parte allegato e dichiarato di essere riconosciuta come uomo nel contesto sociale, non si ravvisa, nel caso di specie, alcuna compromissione dell'interesse pubblico alla certezza delle relazioni sociali e giuridiche. Occorre, dunque, procedere a sanare la dicotomia esistente tra il genere rappresentato anagraficamente e quello proprio della persona.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda di rettificazione di genere negli atti dello stato civile formulata, pur in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari.
Deve ricordarsi infatti che, secondo la Corte di cassazione “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass. Sez. 1, 20/07/2015, n. 15138, Rv. 636001 - 01). Il medesimo arresto di Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Nel caso di specie gli elementi raccolti e sopra descritti (produzioni documentali di relazioni di specialisti in psicologia ed endocrinologia e dichiarazioni rese dalla parte attrice), da cui emergono la consapevolezza e la determinazione mostrate dall'istante nel percorso di transizione da donna a uomo, l'effettività di questo nonché la definitività della decisione assunta, impongono al Tribunale di ritenere che all'esito di un serio e consapevole processo individuale, abbia acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 L.164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011 per procedere all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. Dunque, come richiesto da parte attrice, deve ordinarsi all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Monopoli (BA) di rettificare l'atto di nascita di Parte_1
(atto n. 28, parte 1, Serie A, anno 2004) annotandovi che il genere della persona cui l'atto si riferisce
è “maschile” e che il nome originario è modificato nei nomi elettivi ”. Parte_2
Quanto alla rettifica del prenome, va precisato che, pur in assenza di un'apposita previsione normativa, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto è normale conseguenza della nuova assegnazione di genere, attesa l' importanza che il nome riveste nell' individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso;
inoltre, che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni sistematiche, per non far permanere nell'unico atto di Stato Civile elementi che posso dare luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona. Si precisa, poi, che le rettifiche disposte con il presente provvedimento possono essere fatte valere dalla parte anche al fine di richiedere alle autorità competenti eventuali rettifiche di altri atti, non potendo, in questa sede, il
Tribunale disporre un ordine di rettifica nei confronti di una pluralità di destinatari indeterminati.
Quanto alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, osserva il Tribunale che esso appare effettivamente utile e necessario al fine di dare a parte attrice una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, e di permetterle così di risolvere la grave dicotomia nella sua personalità: verosimilmente esso potrà garantirle una vita più serena e rendere la sua collocazione sociale più sintonica con la sua inclinazione di genere. Detto intervento, inoltre, consentirà a parte attrice di ridurre i dosaggi (e con essi i rischi) della terapia ormonale sostitutiva. Tuttavia, a seguito della sentenza n. 143 della Corte
Costituzionale in data 23.7.2024, non è più necessaria l'autorizzazione del giudice per poter effettuare interventi chirurgici di adeguamento del corpo all'identità di genere compiutamente acquisita. Con detta pronuncia il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4
d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso. La Corte Costituzionale è pervenuta a tale conclusione alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, che ormai esclude che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente essere ottenute mediante un trattamento chirurgico di adeguamento: la giurisprudenza è infatti giunta ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione da un genere all'altro per effetto del percorso seguito dalla persona interessata. Per le considerazioni che precedono, la domanda di autorizzazione ai trattamenti medicochirurgici necessari per adeguare caratteri e organi sessuali da femminili a maschili non può (più) essere accolta, ma, permanendo un interesse ex art. 100 c.p.c. di parte attrice, deve dichiararsi il diritto di sottoporsi ai trattamenti medicochirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili.
Spese compensate in ragione della natura della causa e della assenza di soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n. 300/2025 R.G. promosso su istanza di Parte_1
, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
[...] dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile di Parte_1
, nata il [...] a [...], e del prenome da " a " ";
[...] Pt_1 Parte_2 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monopoli (BA) di provvedere alla rettificazione dell'atto di nascita di (n. 28, parte 1, serie A, anno 2004), Parte_1 annotandovi che il sesso e il nome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi e intendersi rispettivamente come “maschile” e come ”, e non altrimenti, anche in ogni altro atto Parte_2 dello Stato Civile e su ogni altro documento anagrafico;
Dichiara il diritto di (ora n. a Monopoli Parte_1 Parte_4
(BA) il 25.01.2004, residente in [...], di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili. compensa le spese;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato. Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 10/09/2025
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi
Il Presidente dott. Massimo Di Patria