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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/04/2024, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile Collegio B – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: Dott.ssa Silvia Blasi Presidente relatore Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex artt. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 422 /2024 R.G., riservato per la decisione in data 5-4-2024, e vertente TRA
(C.F. ) nato il [...] Parte_1 C.F._1
a CUBA (NA),
(C.F. ) nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
ANNUNZIATA (NA) , rappresentati e difesi dall'avv. DI LEVA MARIA FLORINDA giusta procura in calce al ricorso RICORRENTI NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio Conclusioni: Ricorrenti: recepimento delle condizioni concordate. PM: accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato in data 25-1-2024 Parte_1
e hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio di cui Parte_2 alla sentenza n. 2519/2019 di questo tribunale. A tal proposito hanno premesso che la figlia minore n. il 6- Persona_1
2-2014, inizialmente collocata presso il padre in Torre Annunziata, su accordo congiunto dei genitori, si è trasferita presso la residenza della madre in Escaldes- Engordany (Principato di Andorra) Avinguda Albert 004 A piano 1 interno 7 Ed. Org_1
Illa IX. Tale situazione rende necessaria la modifica delle condizioni di divorzio concernenti la collocazione della minore, il contributo al suo mantenimento e l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario. Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
2.La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Le parti hanno concordato le modifiche alle condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili e risultano conformi all'interesse della minore, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
3. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: A. A modifica della sentenza n. 2519/2019 di questo tribunale, affida la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la casa materna in Escaldes- Engordany (Principato di Andorra) Avinguda Albert 004 A piano 1 interno 7 Ed. Org_1
Illa IX;
B. dispone la responsabilità genitoriale venga esercitata in maniera condivisa da entrambi i genitori cioè le decisioni di maggiore interesse relativo all'istruzione, educazione e alla crescita della minore saranno sempre assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto della capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della figlia;
C. dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia minore: - quando vorrà, compatibilmente con la residenza estera della madre;
- in ogni caso almeno 10 giorni consecutivi ogni due mesi;
- durante le festività natalizie, danni alterni con la madre, del 24 dicembre al 31 dicembre oppure dal 1 gennaio al 6 gennaio;
- ad anni alterne le festività pasquali;
- due settimane durante le vacanze estive;
D. pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2 minore la somma di € 250,00 da versarsi alla Sig.ra entro il Parte_1 giorno 5 di ciascun mese, con adeguamento ISTAT a decorrere dal primo anno successivo al provvedimento di revisione. E. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 17/04/2024
Il Presidente estensore
Dott. ssa Silvia Blasi