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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 1091/2025
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti, all' esito dell' udienza del 5.11.2025 , sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 28.3.2025 da
(avv. Spinazzola) Parte_1
contro (contumace) CP_1 oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione per il 2017 Motivi della decisione L' opposizione, come proposta dal ricorrente quale ex liquidatore della avverso l' ordinanza- ingiunzione n. OI- 001446959 per CP_2 sanzioni afferenti all' annualità 2017 a seguito dell' asseritamente omesso versamento delle ritenute dovute, è fondata. L'opponente eccepisce, in uno all'omessa notifica dell'accertamento presupposto, l'avvenuto integrale tempestivo pagamento delle ritenute e comunque la prescrizione quinquennale del vantato credito. Nessun elemento a supporto del provvedimento impugnato ha prodotto l , che ha preferito rimanere contumace. Pt_2
Non risulta dimostrata quindi la notifica dell'accertamento. Con la conseguenza che l'ordinanza- ingiunzione va annullata, assorbita ogni altra doglianza. Da ciò la pronuncia in dispositivo. Spese secondo soccombenza.
PQM
accoglie l' opposizione e, per l'effetto: a) annulla l'ordinanza- ingiunzione n. OI- 001446959 ; b) condanna l' al pagamento in favore dell'opponente delle spese CP_1
di lite, liquidate in €1.000,00 oltre accessori, con attribuzione.
Avellino, data del deposito.
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti, all' esito dell' udienza del 5.11.2025 , sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 28.3.2025 da
(avv. Spinazzola) Parte_1
contro (contumace) CP_1 oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione per il 2017 Motivi della decisione L' opposizione, come proposta dal ricorrente quale ex liquidatore della avverso l' ordinanza- ingiunzione n. OI- 001446959 per CP_2 sanzioni afferenti all' annualità 2017 a seguito dell' asseritamente omesso versamento delle ritenute dovute, è fondata. L'opponente eccepisce, in uno all'omessa notifica dell'accertamento presupposto, l'avvenuto integrale tempestivo pagamento delle ritenute e comunque la prescrizione quinquennale del vantato credito. Nessun elemento a supporto del provvedimento impugnato ha prodotto l , che ha preferito rimanere contumace. Pt_2
Non risulta dimostrata quindi la notifica dell'accertamento. Con la conseguenza che l'ordinanza- ingiunzione va annullata, assorbita ogni altra doglianza. Da ciò la pronuncia in dispositivo. Spese secondo soccombenza.
PQM
accoglie l' opposizione e, per l'effetto: a) annulla l'ordinanza- ingiunzione n. OI- 001446959 ; b) condanna l' al pagamento in favore dell'opponente delle spese CP_1
di lite, liquidate in €1.000,00 oltre accessori, con attribuzione.
Avellino, data del deposito.
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti