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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 19/12/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc R.G.C. n. 1388/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Previati Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1388/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 18 marzo 2025, previa concessione di un termine per il deposito degli scritti difensivi finali, promossa da:
(C.F. , in persona del curatore Parte_1 P.IVA_1 fallimentare, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Pesce, giusta procura in atti ed autorizzazione del Giudice delegato, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termoli (CB), Via di Francia n. 3;
Attore
Contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
EN AZ, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Chiavari (GE), via Rivarola n. 55;
Convenuto
Oggetto: azione di responsabilità
Conclusioni: come in atti.
pagina 1 di 21
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Curatela del Fallimento RG Fall. n. 13/2011 del Tribunale di Larino, Parte_1 convenendo in giudizio , ha chiesto l'accertamento della Controparte_1 responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del convenuto, nella qualità di amministratore unico della società fallita, e la conseguente condanna al pagamento dell'importo di euro 1.071.000,00 (o, in subordine, di euro 617.413,14), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Ha premesso la parte attrice che: - il Tribunale di Larino, con sentenza del
27.6.2011, ha dichiarato il fallimento di in persona del legale Parte_1 rappresentante , parte convenuta;
- è stato Controparte_1 Controparte_1 nominato amministratore unico di il 25.9.2009; - (che si Parte_1 Parte_1 occupa di serramenti e carpenteria metallica) ha costituito ed è socio unico di
(operante nel campo dell'edilizia e dell'immobiliare), nella Controparte_2 quale ha conferito il ramo di azienda stimato euro 2.100.000,00; - Controparte_1
è amministratore anche di - con atto del 18.10.2010, Controparte_2
(socio unico di ha venduto a Parte_1 Controparte_2 CP_3 il 51% della sua quota di partecipazione in verso il
[...] Controparte_2 corrispettivo di euro 617.413,14, il cui pagamento è stato dapprima dilazionato, poi mai incassato.
A sostegno della domanda ha dedotto: - la responsabilità dell'amministratore unico per atti di mala gestio, consistiti nella violazione dell'art. 2479 co. Controparte_1
2 n. 5 c.c. e dello statuto, che riservano alla competenza esclusiva dei soci la decisione di compiere azioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- il minor valore attribuito, in occasione della predetta vendita, alla quota di partecipazione di Pt_1 in (posto che il prezzo di vendita è stato stabilito in
[...] Controparte_2 misura fortemente inferiore al valore della quota: euro 617.413.14, in luogo del maggiore importo stimato oltre un milione di euro); - il mancato incasso del prezzo e l'ingiustificata dilazione di pagamento concessa;
- il conflitto di interessi sussistente in capo a al momento del compimento dell'operazione in questione, essendo CP_1 il convenuto amministratore di diritto della cedente e amministratore di Parte_1
pagina 2 di 21 fatto della cessionaria (sulla scorta dell'intestazione fiduciaria Controparte_3 della quota dell'1% in capo a quale sua segretaria prestanome, e del Parte_2 restante 99% in capo alla società Fiduciaria Banknord spa, in rappresentanza della quale avrebbe partecipato all'assemblea di per CP_1 Controparte_3 deliberare l'acquisizione del 51% di;
- l'ulteriore riprova Controparte_2 della circostanza per cui era amministratore di fatto di CP_1 Controparte_3 data dall'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., a seguito del quale IFID
SRL (già IA NK SP), ha comunicato di aver detenuto la quota del
99% (corrispondente alla partecipazione nominale di euro 10.296) di CP_3
(nel periodo 1.4.2011/30.7.2021) in forza di mandato fiduciario conferito
[...] proprio da;
- il danno cagionato al patrimonio sociale, Controparte_1 quantificabile in euro 1.071.000,00, corrispondente al valore reale della quota sociale ceduta – ovvero, in limine, in euro 617.413,14, corrispondente al prezzo di vendita non incassato - ;
Si è costituita la parte convenuta , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando: - la non riconducibilità alla previsione di cui all'art. 2479 co. 2 n. 5 c.c. della condotta ascritta quale fonte di responsabilità; - l'inattendibilità della perizia di parte in ordine al valore di stima della quota ceduta, a fronte di quanto in essa stessa indicato e della propria perizia di parte, nella quale sono state evidenziate le criticità del compendio immobiliare trasferito e la congruità del prezzo di vendita;
- la legittimità della rateizzazione del pagamento, rientrando nelle diverse modalità possibili di esecuzione del pagamento medesimo, avuto riguardo anche alle significative difficoltà economiche in cui versava la parte acquirente al momento del trasferimento;
- di non essere insolvente al momento dell'acquisto, in ragione della titolarità di un significativo compendio immobiliare;
- l'insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, in ragione della differenza soggettiva con i soci di
[...] al momento della cessione delle quote, nonchè della circostanza di non CP_3 aver mai fatto parte della compagine sociale ed amministrativa della cessionaria;
- la mancanza di prova del danno ingiusto cagionato alla parte attrice;
- l'inesistenza di qualsivoglia procedimento penale a proprio carico;
- la negligenza della curatela, che non avrebbe agito immediatamente per ottenere l'annullamento dell'atto dispositivo pagina 3 di 21 in ragione del conflitto di interessi e non avrebbe agito per ottenere la risoluzione per inadempimento.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante prova orale.
All'udienza del 18.3.2025, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta, alla luce di quanto segue.
1. Sull'azione di responsabilità in generale
In tema di azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali l'articolo 2394-bis c.c. stabilisce che spettano al Curatore del fallimento le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli.
Alla Curatela, pertanto, competono sia l'azione sociale di responsabilità, disciplinata dagli artt. 2392 e 2393 c.c., funzionale al risarcimento dei danni cagionati alla società a seguito dell'inadempimento dagli amministratori rispetto ai doveri giuridici loro imposti dalla legge o dallo statuto, sia l'azione dei creditori sociali, regolamentata dall'art. 2394 c.c., volta a ristorare i danni subiti da questi ultimi a causa dell'inosservanza da parte degli amministratori degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, e della sua conseguente insufficienza al completo soddisfacimento dei loro crediti.
Nell'azione di responsabilità esercitata ex art. 146 L. Fall. si cumulano le azioni di responsabilità contemplate dagli artt. 2393 e 2394 c.c.
La ratio della legittimazione del Curatore ad esercitare congiuntamente le due azioni in forma inscindibile sta nel cumulo di interessi che si sovrappongono proprio in capo al Curatore: da un lato l'interesse della società fallita ad acquisire all'attivo tutto ciò di cui il patrimonio sociale è stato depauperato;
dall'altro l'interesse dei creditori sociali ad acquisire alla massa attiva del fallimento beni e somme che consentano il soddisfacimento dei loro crediti. La legittimazione unitaria è, quindi,
l'effetto della corrispondente opportunità che la reintegrazione del patrimonio della società avvenga contemporaneamente a garanzia dei soci e dei creditori, sicché il
Curatore agisce in loro vece.
Come osservato anche dalla Suprema Corte, “le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 cod.
pagina 4 di 21 civ., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., la quale, assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime - attesa la "ratio" ad essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all'azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali - implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti”
(cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 10378 del 21/06/2012).
Dunque le due tipologie di azione di responsabilità mantengono titoli distinti ed autonomi: l'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. ha infatti natura contrattuale e presuppone un danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, mentre l'azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c. ha natura extracontrattuale, e presuppone l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale (Cass., sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488, m. 519978, Cass., sez. I, 20 settembre 2012, n. 15955, m.
623922). Sicché il Curatore fallimentare, quando agisce postulando indistintamente la responsabilità degli amministratori, fa valere sia l'azione che spetterebbe alla società, in quanto gestore del patrimonio dell'imprenditore fallito, sia le azioni che spetterebbero ai singoli creditori, considerate però quali "azioni di massa" in ragione dell'art. 146 legge fall. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1641 del 23/01/2017).
Relativamente alla distribuzione dell'onere della prova la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società stessa
(o il Curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 L. Fall.) è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei predetti doveri.
Nel caso di azione ex art. 2393 c.c., dunque, trova applicazione il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., ragion per cui il creditore che agisce in giudizio avrà l'onere soltanto di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare pagina 5 di 21 l'inadempimento della controparte, e sarà invece il debitore a dover provare o di aver correttamente adempiuto, o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
In conseguenza, a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria (Cass. n. 25631/2023).
Ancora, è stato osservato come, avendo l'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali natura contrattuale, l'attore deve provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti (Cass. Civ. Sez.
1, Ordinanza n. 2975 del 07/02/2020).
Nel caso, invece, di esercizio dell'azione dei creditori sociali, regolamentata dall'art. 2394 c.c., l'onere della prova graverà in capo al Curatore fallimentare, secondo il modello dell'art. 2043 c.c., con conseguente dovere di provare il dolo o la colpa grave degli amministratori.
In ogni caso, sarà onere del Curatore che agisce in giudizio provare la sussistenza del nesso causale tra inadempimento degli amministratori e danno lamentato.
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni di mezzi non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno, sicché “l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno” (Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577).
Occorre inoltre superare la lacuna presente nel testo riformato dell'art. 2476 c.c.,
pagina 6 di 21 che prevedeva espressamente (prima della riforma di cui al d.lgs. n. 14/2019) solo la responsabilità solidale degli amministratori nei confronti della società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, e non quella nei confronti dei creditori sociali.
E' stata tuttavia da tempo rappresentata l'opportunità di fare ricorso all'interpretazione in via analogica dell'art. 2394 c.c., norma dettata per le s.p.a.
L'orientamento risulta suffragato anche dalla giurisprudenza di legittimità, che già da tempo ha affermato che “in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d. lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 cod. civ., agli artt. 2392, 2393 e 2394 cod. civ., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 legge fall., in quanto per tale disposizione, riformulata dall'art. 130 del d. lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 cod. civ.” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17121 del
21 luglio 2010).
Si veda anche, più di recente, Cass. Civ. Sez. 1, n. 23452 del 20/09/2019, per cui
“in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, anche dopo la riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, il curatore ai sensi dell'art. 146 l.fall. è legittimato ad esperire l'azione dei creditori sociali, pure in mancanza di un espresso richiamo all'art. 2394 c.c., previsto per le sole società per azioni ma applicabile in via analogica, in quanto accedendo ad una diversa interpretazione si creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra i creditori della società azionaria e quelli della s.r.l., e tenuto conto che dopo la novella dell'art.
2476 c.c., introdotta dall'art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, anche nella società a responsabilità limitata è ora espressamente ammessa l'azione dei creditori sociali”.
pagina 7 di 21
2. Nel merito: sussistenza della responsabilità di – Controparte_1 sussistenza delle violazioni contestate.
Le condotte individuate da parte attrice quale fonte di responsabilità in capo al convenuto possono essere così riassunte: Controparte_1
- l'aver assunto la decisione di vendere, nella qualità di amministratore unico di a il 51% della quota di Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 in assenza di preventiva autorizzazione dei soci, trattandosi, in tesi, di materia a questi riservata dalla legge e dallo statuto;
- l'aver stabilito, per la predetta vendita, un prezzo non congruo, in quanto di molto inferiore al valore di stima;
- l'aver concesso una ingiustificata dilazione di pagamento, in assenza di idonee garanzie e, comunque, il non aver riscosso il prezzo;
in conclusione, il non aver incassato nulla;
- l'aver agito in presenza di conflitto di interessi, essendo amministratore di diritto di e nonchè amministratore di fatto di Parte_1 Controparte_2
Controparte_3
Dagli atti di causa, si evince quanto segue:
- è amministratore unico di a far data dal 25.11.2009 Controparte_1 Parte_1
(cfr. visura storica e verbale di assemblea del 25.11.2009, in atti); Parte_1
- con atto del 16.4.2008 (anteriore al conferimento dell'incarico di amministratore a
), ha costituito società con Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 socio unico (titolare, allora, del 100% delle quote), ed ha Parte_1 contemporaneamente conferito nella società di nuova costituzione la piena proprietà del ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di produzione serramenti e carpenteria metallica con sede in Termoli (CB), contrada Pantano;
- al predetto atto costitutivo e di conferimento è allegata la perizia di stima del ramo di azienda conferito, a firma della dott.ssa , le cui conclusioni Persona_1 così si riportano nei punti salienti:
pagina 8 di 21 ;
- al predetto atto costitutivo e di conferimento è allegata altresì la perizia di stima giurata degli immobili di cui al ramo di azienda conferito, a firma dell'Ing. Per_2
le cui conclusioni così si riportano nei punti salienti:
[...]
pagina 9 di 21 ;
- con atto del 18.10.2010, rappresentata dall'amministratore unico Parte_1 [...]
, ha trasferito a il 51% della sua quota di partecipazione al CP_1 Controparte_3 capitale sociale nella verso il corrispettivo di euro Controparte_2
617.413,14;
- innanzi al notaio, per la redazione del predetto atto, sono comparsi: CP_1
, nella qualità di amministratore unico di parte venditrice;
[...] Parte_1 [...]
, quale procuratore speciale di parte acquirente;
Per_3 Controparte_3
- il prezzo di vendita, in quella sede convenuto, è stato determinato sulla scorta della perizia di stima redatta dal dott. del 16.4.2010, Persona_4 commissionata da , nella quale testualmente si legge: Controparte_1
pagina 10 di 21
;
pagina 11 di 21 - detto contratto prevede che il prezzo di vendita sia corrisposto in sei rate annuali, dell'importo minimo di euro 60.000,00, a far data dal 13.5.2011 (dunque, sette mesi dopo l'avvenuto trasferimento delle quote), senza la previsione di qualsivoglia acconto;
- in conseguenza della predetta cessione, la compagine sociale di
[...]
è così composta: 49% in capo a 51% in capo a Controparte_2 Parte_1
Controparte_3
- all'assemblea dei soci di del 7.10.2010, avente ad oggetto la Controparte_3 decisione in ordine all'acquisto e sottoscrizione delle quote sociali del 51% della hanno partecipato: quale amministratore Controparte_2 Parte_2 unico e , quale delegato dell'altro socio IA NK Controparte_1
SP;
- nella visura storica di aggiornata al 6.7.2021, si legge che Controparte_3
è stato nominato liquidatore a far data dal 6.12.2012 (nomina Controparte_1 iscritta il 16.1.2013);
- nella perizia di stima del 9.11.2011 a firma dell'Ing. , redatta Persona_5 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 144/2010, pendente presso il Tribunale di Larino nei confronti di (introdotta Controparte_2 con il pignoramento trascritto in data 30.12.2010), avente ad oggetto i beni immobili di cui al ramo d'azienda in questione (ciò che si evince dal fatto che, nella ricostruzione della provenienza degli immobili pignorati, l'esperto stimatore rappresenta che sono stati acquistati da sulla scorta del Controparte_2 conferimento in società da parte di con il predetto atto notarile del Parte_1
16.4.2008), detti immobili sono stimati in euro 2.990.571,25.
Ritiene il Collegio che sussistano le violazioni di legge e dello statuto contestate dalla parte attrice al convenuto;
la parte attrice ha adempiuto all'onere della prova CP_1 su di lei gravante, dimostrando il fatto (la sussistenza delle violazioni oggetto di doglianza, originate dall'atto di cessione di quote), il danno che ne è derivato (la fuoriuscita dal patrimonio sociale della quota nella misura del 51%, in assenza di incasso del giusto corrispettivo), nonchè del nesso di causalità tra fatto e danno (il danno patrimoniale in questione è stato cagionato dalla determinazione e successiva pagina 12 di 21 cessione delle quote sociali, per un corrispettivo inferiore al valore di stima e comunque mai riscosso).
Il tutto, alla luce di quanto segue.
2.1. Sulla sussistenza delle violazioni contestate: sulla violazione dell'art. 2479 co. 2 n. 5 c.c. e dell'art. 17 lett. e) dello statuto.
Ritiene il Collegio che sussistano le violazioni di legge e dello statuto contestate dalla parte attrice al convenuto . CP_1
È noto che i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo (art. 2479 co. 1 c.c.) e che, in ogni caso, è riservata alla competenza dei soci “la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci” (art. 2479 co. 2 n. 5 c.c.); nel medesimo senso, l'art. 17 lett. e) dello statuto di prevede che è riservata alla competenza dei Parte_1 soci “la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché
l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata”.
In punto di diritto, si osserva quanto segue:
- “I poteri attribuiti agli amministratori di società devono essere individuati con riferimento agli atti rientranti nell'oggetto sociale - qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica -, pur se eccedano i limiti della cosiddetta ordinaria amministrazione. Ne consegue che, salvo le limitazioni specificamente previste nello statuto sociale, devono ritenersi nella competenza dell'amministratore tutti gli atti che ineriscono alla gestione della società, mentre eccedono i suoi poteri quelli di diposizione o di alienazione, suscettibili di modificare la struttura dell'ente e, perciò, esorbitanti e contrastanti con l'oggetto sociale.” (Cass. 5152/2010); ed ancora, “ulteriore delicata questione da esaminare è quella che attiene al contenuto
e alla finalità propria della previsione di cui all'art 2475 comma 2 nr 5 c.c.. Sul punto, invero, va evidenziato come le operazioni che comportano sostanziali modificazioni dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo sono quelle che causano una modifica stessa del capitale di rischio della società e che, pertanto, devono essere deliberate dalla stessa assemblea dei soci. In particolare, mentre ai fini del giudizio di
pagina 13 di 21 abuso o meno della condotta dell'amministratore che abbia travalicato i poteri gestori
a lui conferiti dall'atto costitutivo o dai soci la verifica che il Tribunale deve compiere deve essere fatta secondo un criterio comparativo, di “strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale inteso come la specifica attività economica concordata dai soci nell'atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio dell'ente” (Cass. sez. I, 4 agosto 2006, 17696; Cass. sez. I, 21 novembre 2002,
16416), nell'ipotesi di violazione della previsione di cui al nr 5 dell'art 2479 comma secondo c.c. occorre verificare in concreto se la singola operazione abbia alterato e modificato il livello di rischio investito nell'attività della società, comprendendosi per quale motivo in tale ipotesi solo l'assemblea dei soci possa decidere se autorizzare tale modifica che può addirittura determinare il venir meno stesso della società, ponendo la norma, come più volte ribadito anche dalla dottrina che si è pronunciata sul punto, un limite non già convenzionale ma legale ai poteri di rappresentanza degli amministratori, di natura inderogabile in quanto incidente direttamente sulla prosecuzione della società medesima. Al riguardo appare opportuno rimarcare la differenza ontologica esistente tra gli atti di gestione c.d. ultra vires e le operazioni che modifichino in modo determinante l'oggetto sociale non appena si consideri come mentre le prime si esauriscono in un atto determinato che può eventualmente vincolare oltre le previsioni dell'oggetto sociale, la società, le seconde modificano addirittura quell'oggetto sociale, cioè la stessa finalità economica della società che attraverso singoli atti persegue un suo scopo di lucro nel tempo richiedendo, conseguentemente, una volontà espressa dell'assemblea che ne costituisca il fondamento. Consegue a ciò che tali operazioni, da individuarsi caso per caso, se poste in essere per propria autonomia dall'amministratore sono realizzate in assenza di potere inteso come incompetenza funzionale inderogabile del medesimo, avendo il Legislatore sul punto introdotto un limite legale opponibile anche nei confronti dei terzi indipendentemente da qualsivoglia indagine in ordine al loro atteggiamento soggettivo. (cfr. Trib. Milano, 5 novembre 2017)” … “In modo significativo si deve infatti, evidenziare come la giurisprudenza ha costantemente affermato come la cessione dell'azienda e addirittura anche talora l'affitto di essa, trasformando l'attività sociale da produttiva a finanziaria, debba essere sempre deliberata dall'assemblea dei soci comportando, proprio per la natura dell'operazione, una modifica sostanziale dell'oggetto sociale
pagina 14 di 21 della stessa (in termini Tribunale Bergamo,19 marzo 2015 con specifico riguardo alla natura inderogabile della previsione in esame, Tribunale delle Imprese di Milano, sentenza 24 giugno 2013; Tribunale delle Imprese di Milano, ordinanza cautelare, 4 dicembre 2012; Tribunale di Roma, sentenza 28 aprile 2011, secondo cui “ L'art. 2475 bis c.c. attribuisce agli amministratori di s.r.l. il potere di rappresentanza generale della società e stabilisce che ai terzi non sono opponibili le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, salvo che si provi che i terzi hanno intenzionalmente agito a danno della società. Dal campo di operatività della norma testé esaminata esulano, tuttavia, le ipotesi in cui l'amministratore abbia agito con abuso di rappresentanza, cioè con superamento dei limiti legali (non convenzionali) del potere di rappresentanza, rimanendo questi comunque opponibili ai terzi. Tra tali ipotesi rientrano certamente gli atti che comportano una rilevante modifica dell'oggetto sociale [sostanziale, n.d.r.] quali, ad esempio, la cessione dell'azienda costituente la sola attività dell'impresa sociale non accompagnata dal contestuale riacquisto di altra azienda con la quale continuare l'attività d'impresa in precedenza esercitata” (Tribunale Lecce sez. III
1004/2023);
- ancora, nella giurisprudenza di legittimità, “Fatte salve le limitazioni specificamente previste nello statuto sociale, rientrano nella competenza dell'amministratore tutti gli atti che ineriscono alla gestione della società, mentre eccedono i suoi poteri quelli di disposizione o alienazione, suscettibili di modificare la struttura dell'ente e perciò esorbitanti (e contrastanti con) l'oggetto sociale” (Cass. 2010/5152).
Ciò posto, deve ritenersi che la condotta dell'amministratore , che ha CP_1 sottoscritto nella predetta qualità l'atto di cessione del 51% delle quote sociali di in abbia violato tanto la legge (art. 2479 co. Parte_1 Controparte_2
2 n. 5 c.c.), quanto lo statuto della prima società (oggi curatela fallimentare) (sub specie di art. 17 lett. e)).
In applicazione dei criteri ermeneutici sopra ricostruiti, chiarito che esorbitano dai poteri e dalle competenze dell'amministratore gli atti di diposizione/alienazione, idonei a modificare la struttura dell'ente (e, pertanto, contrastanti con l'oggetto sociale), chiarito che ogni atto dell'amministratore deve essere valutato caso per caso ai fini della verifica della violazione contestata, ulteriormente precisato che la pagina 15 di 21 cessione dell'azienda (e a questo punto anche di parte consistente di essa, data dalla maggioranza delle relative quote di partecipazione) è atto idoneo a modificare in maniera sostanziale la struttura sociale, nel caso di specie è evidente che la cessione delle quote in questione abbia determinato un completo stravolgimento dell'assetto societario di e della posizione di al suo Controparte_2 Parte_1 interno.
Ed invero, è utile ribadire che in origine, al momento della costituzione di
[...]
(conferitaria di ramo di azienda), ne era socio unico Controparte_2 Parte_1
(dunque, a partecipazione totalitaria), con conseguente integrale controllo della società; all'esito della cessione in questione, l'assetto sociale di
[...] ne è risultato capovolto: l'originale socio unico ( è Controparte_2 Parte_1 divenuto socio di minoranza ( 49%; 51%), con Parte_1 Controparte_3 conseguente – e verosimile estromissione dal nucleo delle decisioni sociali;
ed ancora, è opportuno sottolineare che ha conferito il proprio ramo di Parte_1 azienda in perdendone, pertanto, il controllo. Controparte_2
Detta ricostruzione risulta ulteriormente corroborata dall'evidente presenza del conflitto di interessi in capo al convenuto : quest'ultimo, al momento dei fatti CP_1 per cui è causa, era amministratore di diritto delle due società e Parte_1
, nonchè amministratore di fatto di Detto Controparte_2 Controparte_3 ultimo dato non è revocabile in dubbio, alla luce della duplice circostanza documentale data, da un lato, dal fatto che il socio di maggioranza di
[...]
IA NK SP, ha espressamente dichiarato che il CP_3 proprio mandato fiduciario è stato conferito da e, dall'altro, dal Controparte_1 fatto che, di lì a poco, a seguito della messa in liquidazione di Controparte_3 ne è stato nominato liquidatore.
Ad abundantiam, si evidenzia che, all'assemblea dei soci di del Controparte_3
7.10.2010, avente ad oggetto la decisione in ordine all'acquisto e sottoscrizione delle quote sociali del 51% della hanno partecipato Controparte_2 Pt_2
quale amministratore unico e , quale delegato dell'altro socio
[...] Controparte_1
IA NK SP (titolare della quota sociale del 99%): ulteriore riprova del fatto che anche il controllo di deve imputarsi, tanto in fatto, Controparte_3 quanto in diritto, sempre alla parte convenuta . CP_1
pagina 16 di 21 Devono ritenersi esistenti, allora, le violazioni contestate, da individuarsi quale fonte di responsabilità dell'amministratore . CP_1
2.2 Sulla sussistenza delle violazioni contestate: sul mancato incasso del prezzo di cessione
In primo luogo – e con valore assorbente - , si osserva che il prezzo di vendita delle quote non è stato riscosso: la parte attrice imputa al convenuto il non essersi adoperato per cercare di ottenere il pagamento del prezzo concordato;
il convenuto nulla prova in ordine all'avvenuto pagamento.
In atti non vi è prova del fatto che la controparte contrattuale (acquirente
[...]
abbia adempiuto al pagamento di quanto dovuto;
a ciò si aggiunge che CP_3 non vi è prova del fatto che l'amministratore abbia agito in via giudiziale CP_1 ovvero stragiudiziale per ottenere il pagamento del prezzo. Al più che, dalla visura camerale di si evince che è stato nominato liquidatore Controparte_3 CP_1 della parte acquirente debitrice, che nulla ha fatto per provvedere al pagamento del debito nei confronti della società oggi curatela fallimentare.
Prive di pregio si rivelano, allora, le censure svolte dalla difesa del convenuto, il quale si duole della circostanza per cui il curatore fallimentare non avrebbe posto in essere tutti i tentativi volti ad ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di quote o, comunque, a recuperare le somme dovute: in questa sede non rilevano le scelte operative della curatela fallimentare, del cui programma di liquidazione non è dato sapere e che nella presente sede non costituiscono oggetto del contendere;
ciò che rileva è unicamente l'omissione imputabile all'amministratore il quale, dopo aver trasferito a terzi ( CP_1 [...]
le quote di partecipazione di in CP_3 Parte_1 Controparte_2 nulla ha fatto per pretendere l'adempimento, dunque, il pagamento del prezzo dovuto quale corrispettivo della vendita, cagionando alla società il grave danno consistente nel depauperamento (dato pur sempre dall'uscita dal patrimonio sociale delle quote nella , al quale non è corrisposto l'incasso del Controparte_2 prezzo.
In aggiunta al predetto profilo di responsabilità, si evidenziano, da un lato, la circostanza per cui al momento della stipula della cessione di quote non è stato corrisposto nessun acconto (è alquanto anomalo il fatto che, a fronte di un pagina 17 di 21 corrispettivo di importo così ingente, superiore ad euro 600.000,00, all'immediato trasferimento della proprietà non corrisponda l'immediato pagamento quantomeno di un acconto) e, dall'altro, l'ingiustificata concessione della dilazione di pagamento, in assenza di qualsivoglia garanzia: è la stessa parte convenuta, infatti, che riconosce che la società acquirente si trovasse in significative difficoltà economiche;
non si vede, allora, la ragione per la quale, a fronte del mancato pagamento della prima rata alla scadenza prevista, l'amministratore non si sia attivato per CP_1 pretendere il pagamento del dovuto ovvero per recuperare la proprietà delle quote
(mediante risoluzione del contratto di cessione, ad esempio). D'altro canto, è noto che la mera proprietà di immobili in capo all'acquirente – solo allegata ma non documentata – non è sufficiente a fugare i dubbi in ordine all'insolvenza, posto che è noto che l'insolvenza è data dall'incapacità di adempiere alle obbligazioni con mezzi ordinari: quel che rileva in questa sede – è opportuno ribadirlo – non è l'insolvenza dell'acquirente (che non è parte del giudizio e nei cui confronti non è stata avanzata qui alcuna domanda), ma l'inerzia dell'amministratore rispetto all'inadempimento e all'insolvenza di quest'ultimo.
2.2. Sulla sussistenza delle violazioni contestate: sul valore irrisorio/sottostimato del prezzo di cessione
Parimenti deve ritenersi sussistente la responsabilità della parte convenuta in ordine alla determinazione del prezzo di cessione delle quote in misura sensibilmente inferiore al valore reale delle stesse.
Ed invero, dalla ricostruzione documentale sopra operata si evince che:
- il ramo di azienda è stato stimato nella perizia del 2008 in circa euro
2.100.000,00; il valore degli immobili è stato altresì stimato nell'ulteriore elaborato a firma dell'Ing. per un valore compreso tra circa euro 2.300.000 ed euro Per_2
2.400.000: entrambi gli elaborati non sono stati commissionati da , ma dal CP_1 precedente amministratore al momento della costituzione di Controparte_2
[...]
- lo stesso ramo di azienda è stato poi stimato nel 2010 in circa euro 1.195.000,00, sulla scorta di incarico conferito dallo stesso in occasione dell'atto di CP_1 cessione in questa sede contestato;
pagina 18 di 21 - i medesimi immobili cono stati altresì stimati nel 2011 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare sopra detta, con valore individuato in euro 2.990.000,00.
Da quanto precede, è agevole ritenere che il valore di stima più attendibile, al quale fare riferimento, non può che essere quello di cui alla perizia allegata dalla parte attrice e posta a fondamento della domanda: ciò in quanto non può dubitarsi della sua genuinità – al di là di mere formule di stile in essa contenute – poiché il relativo incarico è stato conferito da soggetto diverso dall'odierna parte convenuta, priva di interesse rispetto all'atto in questa sede contestato e fonte di responsabilità, e la relativa stima risulta sostanzialmente confermata da quella eseguita in sede esecutiva, della quale non v'è motivo di dubitare, essendo stata realizzata da un soggetto terzo ed imparziale, quale è l'esperto stimatore nominato dal GE.
In ordine alla rilevanza della perizia resa in sede esecutiva, sarà sufficiente rammentare che “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche”, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.” (Cass. 2947/20023); nell'alveo delle prove atipiche, allora, vi rientra a buon diritto anche la perizia/consulenza espletata in un diverso giudizio tra le stesse od altre parti (cfr. ex multis, Cass. 15714/2010, Cass. 2904/2009,
Cass. 28855/2008, Cass. 12422/2000, Cass. 8585/1999, Cass. 16069/2001), e quindi anche la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal GE sui beni coincidenti con quelli per cui è causa.
Né potrebbe ritenersi che il valore di detti immobili debba essere individuato a ribasso, come sostenuto dalla parte convenuta, in ragione del ridotto prezzo di aggiudicazione degli stessi in sede esecutiva, all'esito dei plurimi esperimenti di vendita: ciò in quanto la stima deve essere correttamente eseguita avuto riguardo al valore dei beni al momento della cessione delle quote – in altri termini, al momento in cui è stato posto in essere l'atto dispositivo fonte di responsabilità.
Posto, allora, che:
pagina 19 di 21 - il valore della quota ceduta deve ritenersi stimato in euro 1.071.000,00;
- il prezzo di cessione è stato determinato in euro 617.413,14; il danno cagionato dalla predetta cessione alla curatela attrice può essere agevolmente quantificato - e liquidato - nell'originario valore della quota, al quale avrebbe potuto essere trasferita: dunque euro 1.071.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla cessione alla presente sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Assorbita ogni altra questione.
3. Sugli ulteriori danni
La domanda di ulteriori danni deve essere respinta in quanto generica, non provata e non rispondente alla necessaria allegazione specifica.
4.Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, applicando i valori minimi, per i giudizi innanzi al tribunale dello scaglione di valore dato dal decisum, avuto riguardo allo svolgimento del giudizio e al tenore delle difese, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda, accerta e dichiara la responsabilità di CP_1
nei confronti di oggi curatela del fallimento ex art.
[...] Parte_1 Parte_1
2476 c.c. per i fatti contestati in parte motiva;
- condanna al pagamento, in favore della curatela del fallimento Controparte_1
del risarcimento del danno, liquidato in euro 1.071.000,00, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria dalla cessione alla presente sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna alla rifusione, in favore della curatela del fallimento Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 18.977,00, oltre Parte_1 rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge se dovuti, oltre spese vive documentate.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore pagina 20 di 21 dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente dott.ssa Barbara Previati
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Previati Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1388/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 18 marzo 2025, previa concessione di un termine per il deposito degli scritti difensivi finali, promossa da:
(C.F. , in persona del curatore Parte_1 P.IVA_1 fallimentare, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Pesce, giusta procura in atti ed autorizzazione del Giudice delegato, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termoli (CB), Via di Francia n. 3;
Attore
Contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
EN AZ, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Chiavari (GE), via Rivarola n. 55;
Convenuto
Oggetto: azione di responsabilità
Conclusioni: come in atti.
pagina 1 di 21
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Curatela del Fallimento RG Fall. n. 13/2011 del Tribunale di Larino, Parte_1 convenendo in giudizio , ha chiesto l'accertamento della Controparte_1 responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del convenuto, nella qualità di amministratore unico della società fallita, e la conseguente condanna al pagamento dell'importo di euro 1.071.000,00 (o, in subordine, di euro 617.413,14), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Ha premesso la parte attrice che: - il Tribunale di Larino, con sentenza del
27.6.2011, ha dichiarato il fallimento di in persona del legale Parte_1 rappresentante , parte convenuta;
- è stato Controparte_1 Controparte_1 nominato amministratore unico di il 25.9.2009; - (che si Parte_1 Parte_1 occupa di serramenti e carpenteria metallica) ha costituito ed è socio unico di
(operante nel campo dell'edilizia e dell'immobiliare), nella Controparte_2 quale ha conferito il ramo di azienda stimato euro 2.100.000,00; - Controparte_1
è amministratore anche di - con atto del 18.10.2010, Controparte_2
(socio unico di ha venduto a Parte_1 Controparte_2 CP_3 il 51% della sua quota di partecipazione in verso il
[...] Controparte_2 corrispettivo di euro 617.413,14, il cui pagamento è stato dapprima dilazionato, poi mai incassato.
A sostegno della domanda ha dedotto: - la responsabilità dell'amministratore unico per atti di mala gestio, consistiti nella violazione dell'art. 2479 co. Controparte_1
2 n. 5 c.c. e dello statuto, che riservano alla competenza esclusiva dei soci la decisione di compiere azioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- il minor valore attribuito, in occasione della predetta vendita, alla quota di partecipazione di Pt_1 in (posto che il prezzo di vendita è stato stabilito in
[...] Controparte_2 misura fortemente inferiore al valore della quota: euro 617.413.14, in luogo del maggiore importo stimato oltre un milione di euro); - il mancato incasso del prezzo e l'ingiustificata dilazione di pagamento concessa;
- il conflitto di interessi sussistente in capo a al momento del compimento dell'operazione in questione, essendo CP_1 il convenuto amministratore di diritto della cedente e amministratore di Parte_1
pagina 2 di 21 fatto della cessionaria (sulla scorta dell'intestazione fiduciaria Controparte_3 della quota dell'1% in capo a quale sua segretaria prestanome, e del Parte_2 restante 99% in capo alla società Fiduciaria Banknord spa, in rappresentanza della quale avrebbe partecipato all'assemblea di per CP_1 Controparte_3 deliberare l'acquisizione del 51% di;
- l'ulteriore riprova Controparte_2 della circostanza per cui era amministratore di fatto di CP_1 Controparte_3 data dall'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., a seguito del quale IFID
SRL (già IA NK SP), ha comunicato di aver detenuto la quota del
99% (corrispondente alla partecipazione nominale di euro 10.296) di CP_3
(nel periodo 1.4.2011/30.7.2021) in forza di mandato fiduciario conferito
[...] proprio da;
- il danno cagionato al patrimonio sociale, Controparte_1 quantificabile in euro 1.071.000,00, corrispondente al valore reale della quota sociale ceduta – ovvero, in limine, in euro 617.413,14, corrispondente al prezzo di vendita non incassato - ;
Si è costituita la parte convenuta , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando: - la non riconducibilità alla previsione di cui all'art. 2479 co. 2 n. 5 c.c. della condotta ascritta quale fonte di responsabilità; - l'inattendibilità della perizia di parte in ordine al valore di stima della quota ceduta, a fronte di quanto in essa stessa indicato e della propria perizia di parte, nella quale sono state evidenziate le criticità del compendio immobiliare trasferito e la congruità del prezzo di vendita;
- la legittimità della rateizzazione del pagamento, rientrando nelle diverse modalità possibili di esecuzione del pagamento medesimo, avuto riguardo anche alle significative difficoltà economiche in cui versava la parte acquirente al momento del trasferimento;
- di non essere insolvente al momento dell'acquisto, in ragione della titolarità di un significativo compendio immobiliare;
- l'insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, in ragione della differenza soggettiva con i soci di
[...] al momento della cessione delle quote, nonchè della circostanza di non CP_3 aver mai fatto parte della compagine sociale ed amministrativa della cessionaria;
- la mancanza di prova del danno ingiusto cagionato alla parte attrice;
- l'inesistenza di qualsivoglia procedimento penale a proprio carico;
- la negligenza della curatela, che non avrebbe agito immediatamente per ottenere l'annullamento dell'atto dispositivo pagina 3 di 21 in ragione del conflitto di interessi e non avrebbe agito per ottenere la risoluzione per inadempimento.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante prova orale.
All'udienza del 18.3.2025, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta, alla luce di quanto segue.
1. Sull'azione di responsabilità in generale
In tema di azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali l'articolo 2394-bis c.c. stabilisce che spettano al Curatore del fallimento le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli.
Alla Curatela, pertanto, competono sia l'azione sociale di responsabilità, disciplinata dagli artt. 2392 e 2393 c.c., funzionale al risarcimento dei danni cagionati alla società a seguito dell'inadempimento dagli amministratori rispetto ai doveri giuridici loro imposti dalla legge o dallo statuto, sia l'azione dei creditori sociali, regolamentata dall'art. 2394 c.c., volta a ristorare i danni subiti da questi ultimi a causa dell'inosservanza da parte degli amministratori degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, e della sua conseguente insufficienza al completo soddisfacimento dei loro crediti.
Nell'azione di responsabilità esercitata ex art. 146 L. Fall. si cumulano le azioni di responsabilità contemplate dagli artt. 2393 e 2394 c.c.
La ratio della legittimazione del Curatore ad esercitare congiuntamente le due azioni in forma inscindibile sta nel cumulo di interessi che si sovrappongono proprio in capo al Curatore: da un lato l'interesse della società fallita ad acquisire all'attivo tutto ciò di cui il patrimonio sociale è stato depauperato;
dall'altro l'interesse dei creditori sociali ad acquisire alla massa attiva del fallimento beni e somme che consentano il soddisfacimento dei loro crediti. La legittimazione unitaria è, quindi,
l'effetto della corrispondente opportunità che la reintegrazione del patrimonio della società avvenga contemporaneamente a garanzia dei soci e dei creditori, sicché il
Curatore agisce in loro vece.
Come osservato anche dalla Suprema Corte, “le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 cod.
pagina 4 di 21 civ., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., la quale, assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime - attesa la "ratio" ad essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all'azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali - implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti”
(cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 10378 del 21/06/2012).
Dunque le due tipologie di azione di responsabilità mantengono titoli distinti ed autonomi: l'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. ha infatti natura contrattuale e presuppone un danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, mentre l'azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c. ha natura extracontrattuale, e presuppone l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale (Cass., sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488, m. 519978, Cass., sez. I, 20 settembre 2012, n. 15955, m.
623922). Sicché il Curatore fallimentare, quando agisce postulando indistintamente la responsabilità degli amministratori, fa valere sia l'azione che spetterebbe alla società, in quanto gestore del patrimonio dell'imprenditore fallito, sia le azioni che spetterebbero ai singoli creditori, considerate però quali "azioni di massa" in ragione dell'art. 146 legge fall. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1641 del 23/01/2017).
Relativamente alla distribuzione dell'onere della prova la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società stessa
(o il Curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 L. Fall.) è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei predetti doveri.
Nel caso di azione ex art. 2393 c.c., dunque, trova applicazione il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., ragion per cui il creditore che agisce in giudizio avrà l'onere soltanto di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare pagina 5 di 21 l'inadempimento della controparte, e sarà invece il debitore a dover provare o di aver correttamente adempiuto, o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
In conseguenza, a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria (Cass. n. 25631/2023).
Ancora, è stato osservato come, avendo l'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali natura contrattuale, l'attore deve provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti (Cass. Civ. Sez.
1, Ordinanza n. 2975 del 07/02/2020).
Nel caso, invece, di esercizio dell'azione dei creditori sociali, regolamentata dall'art. 2394 c.c., l'onere della prova graverà in capo al Curatore fallimentare, secondo il modello dell'art. 2043 c.c., con conseguente dovere di provare il dolo o la colpa grave degli amministratori.
In ogni caso, sarà onere del Curatore che agisce in giudizio provare la sussistenza del nesso causale tra inadempimento degli amministratori e danno lamentato.
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni di mezzi non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno, sicché “l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno” (Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577).
Occorre inoltre superare la lacuna presente nel testo riformato dell'art. 2476 c.c.,
pagina 6 di 21 che prevedeva espressamente (prima della riforma di cui al d.lgs. n. 14/2019) solo la responsabilità solidale degli amministratori nei confronti della società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, e non quella nei confronti dei creditori sociali.
E' stata tuttavia da tempo rappresentata l'opportunità di fare ricorso all'interpretazione in via analogica dell'art. 2394 c.c., norma dettata per le s.p.a.
L'orientamento risulta suffragato anche dalla giurisprudenza di legittimità, che già da tempo ha affermato che “in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d. lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 cod. civ., agli artt. 2392, 2393 e 2394 cod. civ., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 legge fall., in quanto per tale disposizione, riformulata dall'art. 130 del d. lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 cod. civ.” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17121 del
21 luglio 2010).
Si veda anche, più di recente, Cass. Civ. Sez. 1, n. 23452 del 20/09/2019, per cui
“in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, anche dopo la riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, il curatore ai sensi dell'art. 146 l.fall. è legittimato ad esperire l'azione dei creditori sociali, pure in mancanza di un espresso richiamo all'art. 2394 c.c., previsto per le sole società per azioni ma applicabile in via analogica, in quanto accedendo ad una diversa interpretazione si creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra i creditori della società azionaria e quelli della s.r.l., e tenuto conto che dopo la novella dell'art.
2476 c.c., introdotta dall'art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, anche nella società a responsabilità limitata è ora espressamente ammessa l'azione dei creditori sociali”.
pagina 7 di 21
2. Nel merito: sussistenza della responsabilità di – Controparte_1 sussistenza delle violazioni contestate.
Le condotte individuate da parte attrice quale fonte di responsabilità in capo al convenuto possono essere così riassunte: Controparte_1
- l'aver assunto la decisione di vendere, nella qualità di amministratore unico di a il 51% della quota di Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 in assenza di preventiva autorizzazione dei soci, trattandosi, in tesi, di materia a questi riservata dalla legge e dallo statuto;
- l'aver stabilito, per la predetta vendita, un prezzo non congruo, in quanto di molto inferiore al valore di stima;
- l'aver concesso una ingiustificata dilazione di pagamento, in assenza di idonee garanzie e, comunque, il non aver riscosso il prezzo;
in conclusione, il non aver incassato nulla;
- l'aver agito in presenza di conflitto di interessi, essendo amministratore di diritto di e nonchè amministratore di fatto di Parte_1 Controparte_2
Controparte_3
Dagli atti di causa, si evince quanto segue:
- è amministratore unico di a far data dal 25.11.2009 Controparte_1 Parte_1
(cfr. visura storica e verbale di assemblea del 25.11.2009, in atti); Parte_1
- con atto del 16.4.2008 (anteriore al conferimento dell'incarico di amministratore a
), ha costituito società con Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 socio unico (titolare, allora, del 100% delle quote), ed ha Parte_1 contemporaneamente conferito nella società di nuova costituzione la piena proprietà del ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di produzione serramenti e carpenteria metallica con sede in Termoli (CB), contrada Pantano;
- al predetto atto costitutivo e di conferimento è allegata la perizia di stima del ramo di azienda conferito, a firma della dott.ssa , le cui conclusioni Persona_1 così si riportano nei punti salienti:
pagina 8 di 21 ;
- al predetto atto costitutivo e di conferimento è allegata altresì la perizia di stima giurata degli immobili di cui al ramo di azienda conferito, a firma dell'Ing. Per_2
le cui conclusioni così si riportano nei punti salienti:
[...]
pagina 9 di 21 ;
- con atto del 18.10.2010, rappresentata dall'amministratore unico Parte_1 [...]
, ha trasferito a il 51% della sua quota di partecipazione al CP_1 Controparte_3 capitale sociale nella verso il corrispettivo di euro Controparte_2
617.413,14;
- innanzi al notaio, per la redazione del predetto atto, sono comparsi: CP_1
, nella qualità di amministratore unico di parte venditrice;
[...] Parte_1 [...]
, quale procuratore speciale di parte acquirente;
Per_3 Controparte_3
- il prezzo di vendita, in quella sede convenuto, è stato determinato sulla scorta della perizia di stima redatta dal dott. del 16.4.2010, Persona_4 commissionata da , nella quale testualmente si legge: Controparte_1
pagina 10 di 21
;
pagina 11 di 21 - detto contratto prevede che il prezzo di vendita sia corrisposto in sei rate annuali, dell'importo minimo di euro 60.000,00, a far data dal 13.5.2011 (dunque, sette mesi dopo l'avvenuto trasferimento delle quote), senza la previsione di qualsivoglia acconto;
- in conseguenza della predetta cessione, la compagine sociale di
[...]
è così composta: 49% in capo a 51% in capo a Controparte_2 Parte_1
Controparte_3
- all'assemblea dei soci di del 7.10.2010, avente ad oggetto la Controparte_3 decisione in ordine all'acquisto e sottoscrizione delle quote sociali del 51% della hanno partecipato: quale amministratore Controparte_2 Parte_2 unico e , quale delegato dell'altro socio IA NK Controparte_1
SP;
- nella visura storica di aggiornata al 6.7.2021, si legge che Controparte_3
è stato nominato liquidatore a far data dal 6.12.2012 (nomina Controparte_1 iscritta il 16.1.2013);
- nella perizia di stima del 9.11.2011 a firma dell'Ing. , redatta Persona_5 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 144/2010, pendente presso il Tribunale di Larino nei confronti di (introdotta Controparte_2 con il pignoramento trascritto in data 30.12.2010), avente ad oggetto i beni immobili di cui al ramo d'azienda in questione (ciò che si evince dal fatto che, nella ricostruzione della provenienza degli immobili pignorati, l'esperto stimatore rappresenta che sono stati acquistati da sulla scorta del Controparte_2 conferimento in società da parte di con il predetto atto notarile del Parte_1
16.4.2008), detti immobili sono stimati in euro 2.990.571,25.
Ritiene il Collegio che sussistano le violazioni di legge e dello statuto contestate dalla parte attrice al convenuto;
la parte attrice ha adempiuto all'onere della prova CP_1 su di lei gravante, dimostrando il fatto (la sussistenza delle violazioni oggetto di doglianza, originate dall'atto di cessione di quote), il danno che ne è derivato (la fuoriuscita dal patrimonio sociale della quota nella misura del 51%, in assenza di incasso del giusto corrispettivo), nonchè del nesso di causalità tra fatto e danno (il danno patrimoniale in questione è stato cagionato dalla determinazione e successiva pagina 12 di 21 cessione delle quote sociali, per un corrispettivo inferiore al valore di stima e comunque mai riscosso).
Il tutto, alla luce di quanto segue.
2.1. Sulla sussistenza delle violazioni contestate: sulla violazione dell'art. 2479 co. 2 n. 5 c.c. e dell'art. 17 lett. e) dello statuto.
Ritiene il Collegio che sussistano le violazioni di legge e dello statuto contestate dalla parte attrice al convenuto . CP_1
È noto che i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo (art. 2479 co. 1 c.c.) e che, in ogni caso, è riservata alla competenza dei soci “la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci” (art. 2479 co. 2 n. 5 c.c.); nel medesimo senso, l'art. 17 lett. e) dello statuto di prevede che è riservata alla competenza dei Parte_1 soci “la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché
l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata”.
In punto di diritto, si osserva quanto segue:
- “I poteri attribuiti agli amministratori di società devono essere individuati con riferimento agli atti rientranti nell'oggetto sociale - qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica -, pur se eccedano i limiti della cosiddetta ordinaria amministrazione. Ne consegue che, salvo le limitazioni specificamente previste nello statuto sociale, devono ritenersi nella competenza dell'amministratore tutti gli atti che ineriscono alla gestione della società, mentre eccedono i suoi poteri quelli di diposizione o di alienazione, suscettibili di modificare la struttura dell'ente e, perciò, esorbitanti e contrastanti con l'oggetto sociale.” (Cass. 5152/2010); ed ancora, “ulteriore delicata questione da esaminare è quella che attiene al contenuto
e alla finalità propria della previsione di cui all'art 2475 comma 2 nr 5 c.c.. Sul punto, invero, va evidenziato come le operazioni che comportano sostanziali modificazioni dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo sono quelle che causano una modifica stessa del capitale di rischio della società e che, pertanto, devono essere deliberate dalla stessa assemblea dei soci. In particolare, mentre ai fini del giudizio di
pagina 13 di 21 abuso o meno della condotta dell'amministratore che abbia travalicato i poteri gestori
a lui conferiti dall'atto costitutivo o dai soci la verifica che il Tribunale deve compiere deve essere fatta secondo un criterio comparativo, di “strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale inteso come la specifica attività economica concordata dai soci nell'atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio dell'ente” (Cass. sez. I, 4 agosto 2006, 17696; Cass. sez. I, 21 novembre 2002,
16416), nell'ipotesi di violazione della previsione di cui al nr 5 dell'art 2479 comma secondo c.c. occorre verificare in concreto se la singola operazione abbia alterato e modificato il livello di rischio investito nell'attività della società, comprendendosi per quale motivo in tale ipotesi solo l'assemblea dei soci possa decidere se autorizzare tale modifica che può addirittura determinare il venir meno stesso della società, ponendo la norma, come più volte ribadito anche dalla dottrina che si è pronunciata sul punto, un limite non già convenzionale ma legale ai poteri di rappresentanza degli amministratori, di natura inderogabile in quanto incidente direttamente sulla prosecuzione della società medesima. Al riguardo appare opportuno rimarcare la differenza ontologica esistente tra gli atti di gestione c.d. ultra vires e le operazioni che modifichino in modo determinante l'oggetto sociale non appena si consideri come mentre le prime si esauriscono in un atto determinato che può eventualmente vincolare oltre le previsioni dell'oggetto sociale, la società, le seconde modificano addirittura quell'oggetto sociale, cioè la stessa finalità economica della società che attraverso singoli atti persegue un suo scopo di lucro nel tempo richiedendo, conseguentemente, una volontà espressa dell'assemblea che ne costituisca il fondamento. Consegue a ciò che tali operazioni, da individuarsi caso per caso, se poste in essere per propria autonomia dall'amministratore sono realizzate in assenza di potere inteso come incompetenza funzionale inderogabile del medesimo, avendo il Legislatore sul punto introdotto un limite legale opponibile anche nei confronti dei terzi indipendentemente da qualsivoglia indagine in ordine al loro atteggiamento soggettivo. (cfr. Trib. Milano, 5 novembre 2017)” … “In modo significativo si deve infatti, evidenziare come la giurisprudenza ha costantemente affermato come la cessione dell'azienda e addirittura anche talora l'affitto di essa, trasformando l'attività sociale da produttiva a finanziaria, debba essere sempre deliberata dall'assemblea dei soci comportando, proprio per la natura dell'operazione, una modifica sostanziale dell'oggetto sociale
pagina 14 di 21 della stessa (in termini Tribunale Bergamo,19 marzo 2015 con specifico riguardo alla natura inderogabile della previsione in esame, Tribunale delle Imprese di Milano, sentenza 24 giugno 2013; Tribunale delle Imprese di Milano, ordinanza cautelare, 4 dicembre 2012; Tribunale di Roma, sentenza 28 aprile 2011, secondo cui “ L'art. 2475 bis c.c. attribuisce agli amministratori di s.r.l. il potere di rappresentanza generale della società e stabilisce che ai terzi non sono opponibili le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, salvo che si provi che i terzi hanno intenzionalmente agito a danno della società. Dal campo di operatività della norma testé esaminata esulano, tuttavia, le ipotesi in cui l'amministratore abbia agito con abuso di rappresentanza, cioè con superamento dei limiti legali (non convenzionali) del potere di rappresentanza, rimanendo questi comunque opponibili ai terzi. Tra tali ipotesi rientrano certamente gli atti che comportano una rilevante modifica dell'oggetto sociale [sostanziale, n.d.r.] quali, ad esempio, la cessione dell'azienda costituente la sola attività dell'impresa sociale non accompagnata dal contestuale riacquisto di altra azienda con la quale continuare l'attività d'impresa in precedenza esercitata” (Tribunale Lecce sez. III
1004/2023);
- ancora, nella giurisprudenza di legittimità, “Fatte salve le limitazioni specificamente previste nello statuto sociale, rientrano nella competenza dell'amministratore tutti gli atti che ineriscono alla gestione della società, mentre eccedono i suoi poteri quelli di disposizione o alienazione, suscettibili di modificare la struttura dell'ente e perciò esorbitanti (e contrastanti con) l'oggetto sociale” (Cass. 2010/5152).
Ciò posto, deve ritenersi che la condotta dell'amministratore , che ha CP_1 sottoscritto nella predetta qualità l'atto di cessione del 51% delle quote sociali di in abbia violato tanto la legge (art. 2479 co. Parte_1 Controparte_2
2 n. 5 c.c.), quanto lo statuto della prima società (oggi curatela fallimentare) (sub specie di art. 17 lett. e)).
In applicazione dei criteri ermeneutici sopra ricostruiti, chiarito che esorbitano dai poteri e dalle competenze dell'amministratore gli atti di diposizione/alienazione, idonei a modificare la struttura dell'ente (e, pertanto, contrastanti con l'oggetto sociale), chiarito che ogni atto dell'amministratore deve essere valutato caso per caso ai fini della verifica della violazione contestata, ulteriormente precisato che la pagina 15 di 21 cessione dell'azienda (e a questo punto anche di parte consistente di essa, data dalla maggioranza delle relative quote di partecipazione) è atto idoneo a modificare in maniera sostanziale la struttura sociale, nel caso di specie è evidente che la cessione delle quote in questione abbia determinato un completo stravolgimento dell'assetto societario di e della posizione di al suo Controparte_2 Parte_1 interno.
Ed invero, è utile ribadire che in origine, al momento della costituzione di
[...]
(conferitaria di ramo di azienda), ne era socio unico Controparte_2 Parte_1
(dunque, a partecipazione totalitaria), con conseguente integrale controllo della società; all'esito della cessione in questione, l'assetto sociale di
[...] ne è risultato capovolto: l'originale socio unico ( è Controparte_2 Parte_1 divenuto socio di minoranza ( 49%; 51%), con Parte_1 Controparte_3 conseguente – e verosimile estromissione dal nucleo delle decisioni sociali;
ed ancora, è opportuno sottolineare che ha conferito il proprio ramo di Parte_1 azienda in perdendone, pertanto, il controllo. Controparte_2
Detta ricostruzione risulta ulteriormente corroborata dall'evidente presenza del conflitto di interessi in capo al convenuto : quest'ultimo, al momento dei fatti CP_1 per cui è causa, era amministratore di diritto delle due società e Parte_1
, nonchè amministratore di fatto di Detto Controparte_2 Controparte_3 ultimo dato non è revocabile in dubbio, alla luce della duplice circostanza documentale data, da un lato, dal fatto che il socio di maggioranza di
[...]
IA NK SP, ha espressamente dichiarato che il CP_3 proprio mandato fiduciario è stato conferito da e, dall'altro, dal Controparte_1 fatto che, di lì a poco, a seguito della messa in liquidazione di Controparte_3 ne è stato nominato liquidatore.
Ad abundantiam, si evidenzia che, all'assemblea dei soci di del Controparte_3
7.10.2010, avente ad oggetto la decisione in ordine all'acquisto e sottoscrizione delle quote sociali del 51% della hanno partecipato Controparte_2 Pt_2
quale amministratore unico e , quale delegato dell'altro socio
[...] Controparte_1
IA NK SP (titolare della quota sociale del 99%): ulteriore riprova del fatto che anche il controllo di deve imputarsi, tanto in fatto, Controparte_3 quanto in diritto, sempre alla parte convenuta . CP_1
pagina 16 di 21 Devono ritenersi esistenti, allora, le violazioni contestate, da individuarsi quale fonte di responsabilità dell'amministratore . CP_1
2.2 Sulla sussistenza delle violazioni contestate: sul mancato incasso del prezzo di cessione
In primo luogo – e con valore assorbente - , si osserva che il prezzo di vendita delle quote non è stato riscosso: la parte attrice imputa al convenuto il non essersi adoperato per cercare di ottenere il pagamento del prezzo concordato;
il convenuto nulla prova in ordine all'avvenuto pagamento.
In atti non vi è prova del fatto che la controparte contrattuale (acquirente
[...]
abbia adempiuto al pagamento di quanto dovuto;
a ciò si aggiunge che CP_3 non vi è prova del fatto che l'amministratore abbia agito in via giudiziale CP_1 ovvero stragiudiziale per ottenere il pagamento del prezzo. Al più che, dalla visura camerale di si evince che è stato nominato liquidatore Controparte_3 CP_1 della parte acquirente debitrice, che nulla ha fatto per provvedere al pagamento del debito nei confronti della società oggi curatela fallimentare.
Prive di pregio si rivelano, allora, le censure svolte dalla difesa del convenuto, il quale si duole della circostanza per cui il curatore fallimentare non avrebbe posto in essere tutti i tentativi volti ad ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di quote o, comunque, a recuperare le somme dovute: in questa sede non rilevano le scelte operative della curatela fallimentare, del cui programma di liquidazione non è dato sapere e che nella presente sede non costituiscono oggetto del contendere;
ciò che rileva è unicamente l'omissione imputabile all'amministratore il quale, dopo aver trasferito a terzi ( CP_1 [...]
le quote di partecipazione di in CP_3 Parte_1 Controparte_2 nulla ha fatto per pretendere l'adempimento, dunque, il pagamento del prezzo dovuto quale corrispettivo della vendita, cagionando alla società il grave danno consistente nel depauperamento (dato pur sempre dall'uscita dal patrimonio sociale delle quote nella , al quale non è corrisposto l'incasso del Controparte_2 prezzo.
In aggiunta al predetto profilo di responsabilità, si evidenziano, da un lato, la circostanza per cui al momento della stipula della cessione di quote non è stato corrisposto nessun acconto (è alquanto anomalo il fatto che, a fronte di un pagina 17 di 21 corrispettivo di importo così ingente, superiore ad euro 600.000,00, all'immediato trasferimento della proprietà non corrisponda l'immediato pagamento quantomeno di un acconto) e, dall'altro, l'ingiustificata concessione della dilazione di pagamento, in assenza di qualsivoglia garanzia: è la stessa parte convenuta, infatti, che riconosce che la società acquirente si trovasse in significative difficoltà economiche;
non si vede, allora, la ragione per la quale, a fronte del mancato pagamento della prima rata alla scadenza prevista, l'amministratore non si sia attivato per CP_1 pretendere il pagamento del dovuto ovvero per recuperare la proprietà delle quote
(mediante risoluzione del contratto di cessione, ad esempio). D'altro canto, è noto che la mera proprietà di immobili in capo all'acquirente – solo allegata ma non documentata – non è sufficiente a fugare i dubbi in ordine all'insolvenza, posto che è noto che l'insolvenza è data dall'incapacità di adempiere alle obbligazioni con mezzi ordinari: quel che rileva in questa sede – è opportuno ribadirlo – non è l'insolvenza dell'acquirente (che non è parte del giudizio e nei cui confronti non è stata avanzata qui alcuna domanda), ma l'inerzia dell'amministratore rispetto all'inadempimento e all'insolvenza di quest'ultimo.
2.2. Sulla sussistenza delle violazioni contestate: sul valore irrisorio/sottostimato del prezzo di cessione
Parimenti deve ritenersi sussistente la responsabilità della parte convenuta in ordine alla determinazione del prezzo di cessione delle quote in misura sensibilmente inferiore al valore reale delle stesse.
Ed invero, dalla ricostruzione documentale sopra operata si evince che:
- il ramo di azienda è stato stimato nella perizia del 2008 in circa euro
2.100.000,00; il valore degli immobili è stato altresì stimato nell'ulteriore elaborato a firma dell'Ing. per un valore compreso tra circa euro 2.300.000 ed euro Per_2
2.400.000: entrambi gli elaborati non sono stati commissionati da , ma dal CP_1 precedente amministratore al momento della costituzione di Controparte_2
[...]
- lo stesso ramo di azienda è stato poi stimato nel 2010 in circa euro 1.195.000,00, sulla scorta di incarico conferito dallo stesso in occasione dell'atto di CP_1 cessione in questa sede contestato;
pagina 18 di 21 - i medesimi immobili cono stati altresì stimati nel 2011 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare sopra detta, con valore individuato in euro 2.990.000,00.
Da quanto precede, è agevole ritenere che il valore di stima più attendibile, al quale fare riferimento, non può che essere quello di cui alla perizia allegata dalla parte attrice e posta a fondamento della domanda: ciò in quanto non può dubitarsi della sua genuinità – al di là di mere formule di stile in essa contenute – poiché il relativo incarico è stato conferito da soggetto diverso dall'odierna parte convenuta, priva di interesse rispetto all'atto in questa sede contestato e fonte di responsabilità, e la relativa stima risulta sostanzialmente confermata da quella eseguita in sede esecutiva, della quale non v'è motivo di dubitare, essendo stata realizzata da un soggetto terzo ed imparziale, quale è l'esperto stimatore nominato dal GE.
In ordine alla rilevanza della perizia resa in sede esecutiva, sarà sufficiente rammentare che “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche”, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.” (Cass. 2947/20023); nell'alveo delle prove atipiche, allora, vi rientra a buon diritto anche la perizia/consulenza espletata in un diverso giudizio tra le stesse od altre parti (cfr. ex multis, Cass. 15714/2010, Cass. 2904/2009,
Cass. 28855/2008, Cass. 12422/2000, Cass. 8585/1999, Cass. 16069/2001), e quindi anche la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal GE sui beni coincidenti con quelli per cui è causa.
Né potrebbe ritenersi che il valore di detti immobili debba essere individuato a ribasso, come sostenuto dalla parte convenuta, in ragione del ridotto prezzo di aggiudicazione degli stessi in sede esecutiva, all'esito dei plurimi esperimenti di vendita: ciò in quanto la stima deve essere correttamente eseguita avuto riguardo al valore dei beni al momento della cessione delle quote – in altri termini, al momento in cui è stato posto in essere l'atto dispositivo fonte di responsabilità.
Posto, allora, che:
pagina 19 di 21 - il valore della quota ceduta deve ritenersi stimato in euro 1.071.000,00;
- il prezzo di cessione è stato determinato in euro 617.413,14; il danno cagionato dalla predetta cessione alla curatela attrice può essere agevolmente quantificato - e liquidato - nell'originario valore della quota, al quale avrebbe potuto essere trasferita: dunque euro 1.071.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla cessione alla presente sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Assorbita ogni altra questione.
3. Sugli ulteriori danni
La domanda di ulteriori danni deve essere respinta in quanto generica, non provata e non rispondente alla necessaria allegazione specifica.
4.Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, applicando i valori minimi, per i giudizi innanzi al tribunale dello scaglione di valore dato dal decisum, avuto riguardo allo svolgimento del giudizio e al tenore delle difese, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda, accerta e dichiara la responsabilità di CP_1
nei confronti di oggi curatela del fallimento ex art.
[...] Parte_1 Parte_1
2476 c.c. per i fatti contestati in parte motiva;
- condanna al pagamento, in favore della curatela del fallimento Controparte_1
del risarcimento del danno, liquidato in euro 1.071.000,00, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria dalla cessione alla presente sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna alla rifusione, in favore della curatela del fallimento Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 18.977,00, oltre Parte_1 rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge se dovuti, oltre spese vive documentate.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore pagina 20 di 21 dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente dott.ssa Barbara Previati
pagina 21 di 21