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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8124/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/02/1973, con il patrocinio degli avv.ti DE SANTIS GUIDO e DE MARCHIS
BARBARA, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
08/09/1964;
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/02/2024 DEL , premesso che Parte_1
in data 24.09.1995 aveva contratto matrimonio a Roma con CP_1
e che dalla predetta unione erano nati i figli (Roma, 27.09.1998) e
[...] Per_1
(Roma, 15.05.2003), esponeva che con sentenza n. 8101/2022 il Tribunale Per_2
di Roma aveva dichiarato la separazione personale tra le parti alle condizioni ivi indicate e che da allora non vi era stata riconciliazione tra gli stessi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione. Chiedeva pertanto che ciascun coniuge provvedesse al proprio mantenimento e che venisse determinato in euro 500,00 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio , Per_2
maggiorenne ma non economicamente indipendente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, CP_1
che veniva, pertanto, dichiarato contumace.
[...]
All'udienza del 25.11.2024 tenutasi dinanzi al Giudice Designato compariva personalmente la sola parte ricorrente la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso, rinunciando peraltro alla domanda avente ad oggetto il mantenimento del figlio.
Il Giudice, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova e fatte precisare le conclusioni, stante l'assenza di provvedimenti provvisori ed urgenti da assumere ex art. 473bis 22, ordinava la discussione orale della causa nella stessa udienza, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione.
Con provvedimento del 04.12.2024, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo al fine di acquisire documentazione necessaria per la pronuncia di divorzio.
La causa veniva quindi rimessa nuovamente alla decisione del Collegio all'esito dell'udienza cartolare del 06.02.2025.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Ciascun coniuge provvederà al proprio autonomo sostentamento, non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile.
Nulla deve disporsi con riguardo ai figli delle parti, entrambi maggiorenni, posto che anche il figlio è divenuto economicamente autosufficiente nelle more Per_2
del procedimento.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8124/2024, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il
24.09.1995 tra e ; Parte_1 Controparte_1 - dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 01229, parte 2, serie A02);
- dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
- dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
12/02/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI