Ordinanza cautelare 5 febbraio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 07/05/2026, n. 8442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8442 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08442/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00709/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 709 del 2026, proposto da
ER GR S.r.l. Unip., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B76BAC4F7A, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Centro Unico Contrattuale dell’Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;
nei confronti
di Metiki 1863 S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa concessione delle misure cautelari ritenute più idonee,
- del provvedimento n. 1501/7/20-59 di prot., del 5 dicembre 2025, adottato dal RUP, Gen. B. Rosario Drago, con il quale è stata disposta l'esclusione del predetto RTI di cui è mandataria la scrivente ER GR S.r.l. (nel prosieguo, anche con riferimento al RTI, anche solo "ER") dalla procedura aperta per la conclusione di quattro "accordi quadro" della durata di 48 mesi per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento utili a colmare il fabbisogno logistico connesso alla nuova assegnazione/rinnovo dei capi di vestiario per gli anni 2026-2029, in relazione al Lotto n. 1, Fornitura di n. 340.000 camicie bianche con tasche al petto e controspalline e n. 40.000 camicie bianche con colletto "alla coreana" - C.I.G. B76BAC4F7A ;
- della comunicazione prot. n. 1501/7/20-59-1 di prot. ricevuta dalla ER GR in data 5.12.2025 con la quale è stato dato avviso della predetta esclusione;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché non conosciuti che comunque incidano sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. DO De MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1 ER GR S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con C.B.F. Balducci GR S.p.A. S.B. (di seguito anche ER), chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, degli atti in epigrafe con cui era stata esclusa dal lotto 1 della procedura aperta per la conclusione di quattro “accordi quadro” della durata di 48 mesi per “la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento” all’Arma Carabinieri.
1.2 Esponeva che con bando pubblicato l’1.7.2025 in BDNCP e il 30.6.2025 in GUUE, il Comando Generale Arma Carabinieri – Centro Unico Contrattuale (in seguito anche “SA”) aveva indetto una procedura aperta per la conclusione di 4 distinti Accordi Quadro della durata di 48 mesi, per la fornitura di vestiario necessario al fabbisogno logistico connesso alla nuova assegnazione o rinnovo di capi per gli anni 2026-2029.
1.3 La procedura era stata suddivisa in 4 autonomi lotti e tra essi il lotto 1 (CIG B76BAC4F7A) concernente la fornitura di 340.000 camicie bianche con tasche al petto e controspalline e 40.000 camicie bianche con colletto “alla coreana” e del valore complessivo presunto di euro 8.056.400,00 oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 p. per l’offerta tecnica e 30 per quella economica), anche in presenza di una sola offerta valida.
1.4 Avevano concorso al lotto 1 la predetta ER GR S.r.l., mandataria del costituendo RTI con C.B.F. Balducci GR S.p.A. S.B. e la Metiki 1863 S.r.l.
1.5 Riferiva parte ricorrente che, verificata la correttezza dei requisiti amministrativi dei partecipanti, la Commissione dopo l’apertura delle offerte tecniche aveva però proposto l’esclusione di entrambe le offerenti al lotto 1, contestando a ER di non aver “…presentato i rapporti di prova richiesti per i tessuti termoadesivi per interni (collo, polsini, spalline e pattine tasche) previsti al CAPO III "REQUISITI TECNICI MATERIE PRIME PRINCIPALI" delle specifiche tecniche n. CIO del 15/03/2002 u.a.v. 12/02/2025”, segnalando che “… la mancata presentazione di quanto richiesto, come indicato alla lettera d., parte II “parametri di valutazione dell’offerta tecnica”, capo I “modalità di presentazione dell’offerta” delle suddette specifiche, costituisce motivo di esclusione dal prosieguo della gara”.
1.6 Insorgeva contro l’esclusione la ricorrente, dapprima con istanza di autotutela e poi con il ricorso che ci occupa, mentre l’altra concorrente Metiki 1863 S.r.l., esclusa per lo stesso motivo, non assumeva iniziative.
1.7 Il ricorso si articolava su tre motivi così rubricati e sintetizzabili:
“I - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi del clare loqui , del favor partecipationis e della tassatività delle clausole di esclusione. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere, ambiguità e manifesta erroneità ed illogicità dell’azione amministrativa.” con cui si lamentava come la lex specialis non prevedesse espressamente né l’obbligo di presentare i rapporti di prova per i termoadesivi, né l’esclusione per la loro omissione; l’Amministrazione avrebbe indebitamente ricostruito per relationem l’obbligo, tramite un generico richiamo alle “materie prime principali”, senza una previsione diretta e univoca, ed in presenza di indici testuali di segno contrario.
“II – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in particolare per violazione del principio di proporzionalità . Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per l’irrazionalità delle condizioni di gara e conseguente ambiguità, manifesta erroneità e illogicità dell’azione amministrativa.” con cui si sosteneva che, anche ammessa la violazione dell’obbligo di presentare i rapporti di prova, emergeva comunque la sproporzione e l’irragionevolezza della reazione espulsiva, dal momento che le specifiche tecniche (pag. 6) consentivano di sostituire i termoadesivi con “prodotti ritenuti più idonei”, dimostrando come non fossero elementi rigidamente predeterminati e come fosse superflua la verifica preventiva; in aggiunta per manufatti analoghi (camicia coreana dello stesso Lotto 1 e camicia azzurra di altra gara n. 1501) i termoadesivi non erano stati considerati materie prime principali con richiesta di rapporti prova, con conseguente, illogica, disparità di regole nella fornitura di prodotti identici.
“III - In via subordinata, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 D.lgs. n. 36/2023, dell’art. 14 del Disciplinare di gara. Ingiusta applicazione della sanzione espulsiva senza (eventuale) attivazione del soccorso istruttorio.” con cui, in via gradata, si contestava la mancata attivazione del soccorso istruttorio ex art. 101 D.Lgs. 36/2023, avendo impropriamente l’Amministrazione invocato l’art. 14 del Disciplinare, che esclude il soccorso per l’offerta tecnica, nonostante si fosse in presenza di clausole non chiare nè univoche, come confermato dal fatto che anche l’unico altro concorrente (Metiki 1863 S.r.l.) era incorso nello stesso errore interpretativo, omettendo il deposito dei rapporti prova.
1.8 L’Avvocatura dello Stato si costituiva per la SA resistendo al ricorso ed all’istanza cautelare.
1.9 Metiki 1863 S.r.l., evocata in giudizio, non si costituiva.
1.10 Questo TAR con ordinanza n.776/2026, premessa l’inidoneità della vicenda ad immediata definizione in esito all’udienza cautelare, respingeva l’istanza di sospensione per carenza di adeguato fumus.
1.11 All’udienza pubblica del 22 aprile 2026 fissata per la trattazione di merito le parti costituite, dopo aver presentato memorie scritte, discutevano le rispettive prospettazioni e, quindi, la causa era assunta in decisione.
IR
2. Il Collegio, pronunciandosi in forma semplificata ex art. 120, comma 5, CPA, respinge il ricorso.
2.1 Posto che è pacifico che la ricorrente non abbia presentato in sede di offerta tecnica i rapporti di prova relativi ai tessuti termoadesivi per interni (collo, polsini, spalline e pattine tasche), i due motivi dedotti in via principale da ER (supra sub 1.7 I e II) si infrangono sul dato letterale emergente dalla lex specialis.
2.2 Da quest’ultima risulta (v.si “Parte II parametri di valutazione dell’offerta tecnica - Capo I - modalita’ di presentazione dell’offerta lett. d”) che l’offerta tecnica doveva comprendere la presentazione dei rapporti di prova relativamente a tutte le materie prime principali e che nell’ambito di queste ultime (v.si “Parte I, Capo III (Requisiti Tecnici Materie Prime principali) par. III.2 delle Specifiche tecniche n. C 10 (ultima variante aggiornamento 12.2.2025)”) rientravano i tessuti termoadesivi per interni (collo, polsini, spalline e pattine tasche).
2.3 Detta formulazione risulta di per sé idonea ad esprimere un chiaro dovere nella composizione dell’offerta tecnica che, nel caso di specie, è stato violato dando luogo ad una carenza oggettiva nel documento presentato.
2.4 Anche ammessa e non concessa, poi, la presenza di possibili elementi di ambiguità emergenti in altri punti della disciplina di gara, sarebbe stato comunque comportamento di esigibile autoresponsabilità quello più prudenziale di includere i rapporti di prova nell’offerta piuttosto che ometterli o quantomeno quello di sollecitare la SA a fornire chiarimenti sul punto.
2.5 Ciò comporta anche l’infondatezza del terzo, subordinato, motivo (supra sub 1.7 III). Trattandosi di una carenza nell’offerta tecnica la sua immodificabilità non consente soccorso istruttorio, ex art. 101, comma 1, D. Lgs. 36/2023.
3 Conclusivamente il ricorso va respinto in ogni domanda e in tutti i motivi.
3.1 Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni domanda e motivo, per l’effetto confermando gli atti impugnati;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali a favore della controparte pubblica resistente, nella misura di complessivi euro 4000,00 (quattromila/00), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, nonché IVA e gli altri accessori se dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN NI, Presidente
DO De MA, Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| DO De MA | NN NI |
IL SEGRETARIO