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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/11/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2944/21 RGAC, decisa, in esito a discussione delle parti, alla odierna udienza del 13.11.2025, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
TRA
, in persona Presidente l.r.p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Parte_1
AT MA, NN RI BB, TI AS e CI RI giusta procura in atti;
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di
Perugia.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste, anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza, in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
FATTO
Con ricorso ex art. 10 D.lgs n. 150/2011, la (così, anche, per brevità) ha Pt_1 impugnato il provvedimento del Garante (così, anche, per brevità) n. 170 del 29 aprile 2021, con il quale era stata irrogata, alla prima, la sanzione pecuniaria di €. pagina 1 di 7 15.000,00 per la violazione degli artt. 5, 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), e 17 del
Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Il procedimento, esitato nella sanzione ridetta, prendeva le mosse da un reclamo inoltrato dal tal il quale rilevava che, dopo aver presentato Persona_1 domanda di partecipazione ad alcune procedure concorsuali bandite per l'anno
2015 dalla , “a distanza di circa tre anni dalla effettuazione delle Parte_1 prove selettive, le griglie degli ammessi con riserva e/o la convocazione per la preselezione […] sono ancora indicizzate dai motori di ricerca”.
La Regione, dopo aver chiarito al reclamante le modalità e le necessità sottostanti al trattamento così effettuato (precisando che i dati “sensibili” tenuti visibili erano
“limitati” al solo nome, cognome e data di nascita), inviava al Garante le proprie memorie difensive, con nota prot. n. 112801 del 01.0.2020, fornendo tutte le informazioni ed i chiarimenti del caso;
con successiva nota, prot. n. 48495 del 12 marzo 2021, comunicava l'avvenuta cancellazione di tutti gli atti /documenti /link pubblicati nella sezione Documenti esito /graduatoria della pagina del sito internet istituzionale dedicata all'avviso pubblico indetto con DD n. 5939/2015 (bando cui il aveva partecipato), tra cui gli elenchi degli ammessi con riserva e dei Per_1 convocati alla preselezione, annotando l'informazione che tali atti erano stati pubblicati per il periodo di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e che, decorsi tali termini, erano accessibili ai sensi dell'articolo 5 “Accesso civico a dati
e documenti” dello stesso D.Lgs. n. 33/2013.
Nonostante ciò, il Garante, rilevata “l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dalla , per aver diffuso, mantenendo online gli elenchi Parte_1 di numerosi interessati (circa 2.500), relativi agli ammessi con riserva e ai convocati alla preselezione della procedura selettiva di cui trattasi determinando un'indebita diffusione di dati personali, in violazione degli artt. 5, 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), e 17 del Regolamento e 2-ter,commi 1 e 3, del Codice”, emetteva il provvedimento qui gravato.
Rilevava la ricorrente l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per non aver il debitamente tenuto conto del fatto che la procedura selettiva era stata CP_1 particolarmente complessa;
che la diffusione dei dati era stata limitata ai soli dati pagina 2 di 7 identificativi “nome e cognome” seguiti dalla “data di nascita”, inserita esclusivamente e necessariamente per i possibili casi di omonimia, dato l'elevatissimo numero di concorrenti, in ossequio al principio di minimizzazione dei dati;
che tutti i partecipanti avevano volontariamente aderito alla procedura selettiva e alle prescrizioni del bando (ed alle modalità di gestione dei dati e delle comunicazioni connesse alla procedura concorsuale), articolato, in puncto, secondo le previsioni Regolamento Regionale n. 6/2010 (“REGOLAMENTO DEI
CONCORSI”), emanato ai sensi dell'art. 39 dello Statuto della , Parte_1 con la conseguenza che le forme di pubblicazione dei dati comuni, oggetto di censura, erano in realtà vincolanti per i concorrenti e per la medesima Ragione, dovendo considerarsi il bando lex specialis e come tale prevalente anche rispetto alla normativa superiore, in applicazione dei principi di correttezza e trasparenza, più volte rimarcati proprio dall'Autorità resistente.
Per altra ragione, ribadito che la diffusione era limitata al solo nome, cognome e data di nascita, la ricorrente evidenziava che era altresì obbligata alla pubblicazione di tutti i documenti, come previsto dall'art. 89 co 4 d.lgs n.
267/2000, dall'art. 32 l. n 69/2009 e dall'art. 19 d.lgs n. 33/2013, ed aveva adottato le opportune misure per la pubblicazione dei soli dati necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, sicché nemmeno poteva addebitarsi alla di aver agito senza Pt_1 copertura di legge.
In punto di opportunità del provvedimento, poi, la Regione sottolineava come il D.
L.vo n. 101/2018, che aveva adeguato il Codice alle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679, fosse entrato in vigore il 19 settembre 2018, prevedendo un periodo di applicazione pressoché “attenuato” dell'apparato sanzionatorio;
rilevato, altresì, che la condotta contestata risaliva al 2015, era giocoforza ritenere che la sanzione fosse illegittima, perché disposta in applicazione di una norma entrata in vigore successivamente (settembre 2018, appunto).
Inoltre, tale scansione temporale, in uno alla complessità della procedura concorsuale ed alla minima diffusione dei dati, avrebbero dovuto suggerire una sanzione di importo decisamente inferiore a quello comminato, ovvero una pagina 3 di 7 sanzione alternativa a quella pecuniaria, anche alla luce della buona fede della e della massima disponibilità dimostrata nel corso della procedura Pt_1 amministrativa.
Rassegnava, per l'effetto, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'ECC.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso ed in accoglimento dei dedotti motivi, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento del Garante n. 170 del 29 aprile
2021 notificato con nota pec prot. 0026029 del 11.05.2021, revocare e/o annullare la sanzione comminata con la relativa ingiunzione per euro 15.000,00. In subordine, ridurre la sanzione pecuniaria poiché non adeguata e proporzionata alla condotta. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il Garante che contestava la avversa domanda e ne postulava il rigetto, rilevando che il provvedimento impugnato trovava piena giustificazione e legittimità.
Richiamata la normativa di settore, evidenziava che la stessa non consentiva la pubblicazione (anche in materia di procedure concorsuali) delle prove selettive, né dei dati sensibili, ma solo le graduatorie finali e solo fino alla conclusione della procedura medesima, risultando il diritto degli interessati ad avere informazioni sui propri dati e sulla correttezza dell'agire amministrativo, adeguatamente tutelato mediante la previsione, da parte delle norme di settore, di tutta una serie di iniziative conoscitive.
Inoltre, il bando di concorso non poteva considerarsi avente natura formale di legge, regolamento e atto amministrativo generale, come previsto dall'art. 1 ter
Codice, né poteva ritenersi “sanante” la volontaria accettazione da parte dei candidati delle regole di pubblicità delle informazioni contestate.
Quanto alla presunta violazione del principio di irretroattività della norma applicata ed alla assunta sproporzione della sanzione, la difesa del Garante rilevava sia la eccessiva durata della “pubblicazione” dei dati (conclusasi solo a marzo 2021), sia il modesto importo irrogato con la sanzione inflitta, in relazione ai valori massimi applicabili in fattispecie analoghe.
Così concludeva: si chiede che il Tribunale Civile di Perugia voglia dichiarare infondato il ricorso. Con vittoria di spese. pagina 4 di 7 Così costituito il contraddittorio e precisate le rispettive difese, la causa, di natura meramente documentale, dopo alcuni rinvii dovuti anche all'avvicendarsi del
Giudice, perveniva alla udienza di discussione e decisione ex art. 429 c.p.c. applicabile alla materia.
DIRITTO
La domanda proposta dalla è infondata. Pt_1
Rileva, in primo luogo, evidenziare che l'Ente ricorrente riconosce esplicitamente la condotta contestata dal Garante, offrendo a giustificazione della stessa una serie di motivi che risultano inidonei a determinare la caducazione del provvedimento sanzionatorio. il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, anche quando operano nell'ambito di procedure concorsuali e selettive del personale, è lecito, in particolare, se il trattamento e necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” oppure “per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) del
Regolamento).
Inoltre, tale trattamento deve essere comunque rispettoso dei principi di “liceità, correttezza e trasparenza” nonche di “minimizzazione”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato” e devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”.
Sicché, per poter ritenere corretto il comportamento della , era necessario Pt_1 che il trattamento, oltre a trovare il proprio fondamento in una espressa previsione di legge, fosse anche limitato nel tempo (nel caso di specie, al massimo fino all'esecuzione della prova da parte del singolo candidato) e contenesse solo i dati strettamente necessari allo scopo.
L'aver indicato oltre ai dati anagrafici, il giorno, l'ora ed il luogo di esecuzione della prova selettiva sfugge palesemente ai criteri suddetti, oltre a forzare le previsioni normative nella materia concorsuale, che prevede l'ostensibilità delle sole graduatorie finali dei vincitori di concorso e non anche gli avvisi di pagina 5 di 7 convocazione dei candidati contenenti i dati personali identificativi (nome e cognome), il giorno, l'ora e il luogo della convocazione dei partecipanti alla procedura.
Né vale argomentare che il trattamento è stato attuato prima dell'entrata in vigore della normativa applicata dal Garante.
Se è vero, infatti, che la pubblicazione dei dati è riferita al 2015, è altrettanto vero che la condotta, permanente, si è protratta fino al 2021 con la cancellazione dei dati su richiesta dell'interessato, sicché pienamente applicabile è la normativa de qua.
Ancora, non appare condivisibile l'assunto in virtù del quale quel tipo di trattamento era consentito dalla copertura di legge identificata, quest'ultima, nel
Bando di concorso.
Come correttamente evidenziato dalla difesa del Garante, il Bando non può affatto essere assimilato ad uno dei provvedimenti di cui all'art. 2 ter co.1 del
Codice.
Analogamente, del tutto irrilevante è la circostanza che i concorrenti avessero prestato implicito consenso al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando;
a parte che tale consenso era necessitato, nel senso che non era ammissibile una partecipazione del candidato alle prove in assenza dell'adesione totale ed incondizionata al bando stesso, quanto poi rileva il fatto che la materia concorsuale è estranea alle ipotesi di rapporti tra privati per i quali
è necessario (e sufficiente) il consenso di una delle parti al trattamento.
Infine, in ordine alla protestata eccessività della sanzione irrogata, è opportuno invece rilevare che la somma inflitta è adeguata sia alla gravità della violazione sia al considerevole lasso di tempo durante il quale la violazione è stata perpetrata e tiene in debito conto sia le difficoltà derivanti dalla particolare procedura concorsuale che l'entrata in vigore della normativa in un tempo successivo all'inziale violazione, così come la collaborazione prestata dalla e l'assenza di precedenti violazioni. Pt_1
Ne consegue che il ricorso proposto dalla va respinto. Pt_1
pagina 6 di 7 La particolarità delle questioni trattate è giustificato motivo di compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Pt_1
in persona del suo Presidente p.t., ogni altra istanza disattesa o
[...] assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
1. Compensa le spese di lite.
Perugia, 13.11.2025.
Il Giudice.
Dott. Fulvio Dello Iacovo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2944/21 RGAC, decisa, in esito a discussione delle parti, alla odierna udienza del 13.11.2025, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
TRA
, in persona Presidente l.r.p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Parte_1
AT MA, NN RI BB, TI AS e CI RI giusta procura in atti;
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di
Perugia.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste, anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza, in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
FATTO
Con ricorso ex art. 10 D.lgs n. 150/2011, la (così, anche, per brevità) ha Pt_1 impugnato il provvedimento del Garante (così, anche, per brevità) n. 170 del 29 aprile 2021, con il quale era stata irrogata, alla prima, la sanzione pecuniaria di €. pagina 1 di 7 15.000,00 per la violazione degli artt. 5, 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), e 17 del
Regolamento e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice.
Il procedimento, esitato nella sanzione ridetta, prendeva le mosse da un reclamo inoltrato dal tal il quale rilevava che, dopo aver presentato Persona_1 domanda di partecipazione ad alcune procedure concorsuali bandite per l'anno
2015 dalla , “a distanza di circa tre anni dalla effettuazione delle Parte_1 prove selettive, le griglie degli ammessi con riserva e/o la convocazione per la preselezione […] sono ancora indicizzate dai motori di ricerca”.
La Regione, dopo aver chiarito al reclamante le modalità e le necessità sottostanti al trattamento così effettuato (precisando che i dati “sensibili” tenuti visibili erano
“limitati” al solo nome, cognome e data di nascita), inviava al Garante le proprie memorie difensive, con nota prot. n. 112801 del 01.0.2020, fornendo tutte le informazioni ed i chiarimenti del caso;
con successiva nota, prot. n. 48495 del 12 marzo 2021, comunicava l'avvenuta cancellazione di tutti gli atti /documenti /link pubblicati nella sezione Documenti esito /graduatoria della pagina del sito internet istituzionale dedicata all'avviso pubblico indetto con DD n. 5939/2015 (bando cui il aveva partecipato), tra cui gli elenchi degli ammessi con riserva e dei Per_1 convocati alla preselezione, annotando l'informazione che tali atti erano stati pubblicati per il periodo di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e che, decorsi tali termini, erano accessibili ai sensi dell'articolo 5 “Accesso civico a dati
e documenti” dello stesso D.Lgs. n. 33/2013.
Nonostante ciò, il Garante, rilevata “l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dalla , per aver diffuso, mantenendo online gli elenchi Parte_1 di numerosi interessati (circa 2.500), relativi agli ammessi con riserva e ai convocati alla preselezione della procedura selettiva di cui trattasi determinando un'indebita diffusione di dati personali, in violazione degli artt. 5, 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), e 17 del Regolamento e 2-ter,commi 1 e 3, del Codice”, emetteva il provvedimento qui gravato.
Rilevava la ricorrente l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per non aver il debitamente tenuto conto del fatto che la procedura selettiva era stata CP_1 particolarmente complessa;
che la diffusione dei dati era stata limitata ai soli dati pagina 2 di 7 identificativi “nome e cognome” seguiti dalla “data di nascita”, inserita esclusivamente e necessariamente per i possibili casi di omonimia, dato l'elevatissimo numero di concorrenti, in ossequio al principio di minimizzazione dei dati;
che tutti i partecipanti avevano volontariamente aderito alla procedura selettiva e alle prescrizioni del bando (ed alle modalità di gestione dei dati e delle comunicazioni connesse alla procedura concorsuale), articolato, in puncto, secondo le previsioni Regolamento Regionale n. 6/2010 (“REGOLAMENTO DEI
CONCORSI”), emanato ai sensi dell'art. 39 dello Statuto della , Parte_1 con la conseguenza che le forme di pubblicazione dei dati comuni, oggetto di censura, erano in realtà vincolanti per i concorrenti e per la medesima Ragione, dovendo considerarsi il bando lex specialis e come tale prevalente anche rispetto alla normativa superiore, in applicazione dei principi di correttezza e trasparenza, più volte rimarcati proprio dall'Autorità resistente.
Per altra ragione, ribadito che la diffusione era limitata al solo nome, cognome e data di nascita, la ricorrente evidenziava che era altresì obbligata alla pubblicazione di tutti i documenti, come previsto dall'art. 89 co 4 d.lgs n.
267/2000, dall'art. 32 l. n 69/2009 e dall'art. 19 d.lgs n. 33/2013, ed aveva adottato le opportune misure per la pubblicazione dei soli dati necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, sicché nemmeno poteva addebitarsi alla di aver agito senza Pt_1 copertura di legge.
In punto di opportunità del provvedimento, poi, la Regione sottolineava come il D.
L.vo n. 101/2018, che aveva adeguato il Codice alle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679, fosse entrato in vigore il 19 settembre 2018, prevedendo un periodo di applicazione pressoché “attenuato” dell'apparato sanzionatorio;
rilevato, altresì, che la condotta contestata risaliva al 2015, era giocoforza ritenere che la sanzione fosse illegittima, perché disposta in applicazione di una norma entrata in vigore successivamente (settembre 2018, appunto).
Inoltre, tale scansione temporale, in uno alla complessità della procedura concorsuale ed alla minima diffusione dei dati, avrebbero dovuto suggerire una sanzione di importo decisamente inferiore a quello comminato, ovvero una pagina 3 di 7 sanzione alternativa a quella pecuniaria, anche alla luce della buona fede della e della massima disponibilità dimostrata nel corso della procedura Pt_1 amministrativa.
Rassegnava, per l'effetto, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'ECC.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso ed in accoglimento dei dedotti motivi, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento del Garante n. 170 del 29 aprile
2021 notificato con nota pec prot. 0026029 del 11.05.2021, revocare e/o annullare la sanzione comminata con la relativa ingiunzione per euro 15.000,00. In subordine, ridurre la sanzione pecuniaria poiché non adeguata e proporzionata alla condotta. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il Garante che contestava la avversa domanda e ne postulava il rigetto, rilevando che il provvedimento impugnato trovava piena giustificazione e legittimità.
Richiamata la normativa di settore, evidenziava che la stessa non consentiva la pubblicazione (anche in materia di procedure concorsuali) delle prove selettive, né dei dati sensibili, ma solo le graduatorie finali e solo fino alla conclusione della procedura medesima, risultando il diritto degli interessati ad avere informazioni sui propri dati e sulla correttezza dell'agire amministrativo, adeguatamente tutelato mediante la previsione, da parte delle norme di settore, di tutta una serie di iniziative conoscitive.
Inoltre, il bando di concorso non poteva considerarsi avente natura formale di legge, regolamento e atto amministrativo generale, come previsto dall'art. 1 ter
Codice, né poteva ritenersi “sanante” la volontaria accettazione da parte dei candidati delle regole di pubblicità delle informazioni contestate.
Quanto alla presunta violazione del principio di irretroattività della norma applicata ed alla assunta sproporzione della sanzione, la difesa del Garante rilevava sia la eccessiva durata della “pubblicazione” dei dati (conclusasi solo a marzo 2021), sia il modesto importo irrogato con la sanzione inflitta, in relazione ai valori massimi applicabili in fattispecie analoghe.
Così concludeva: si chiede che il Tribunale Civile di Perugia voglia dichiarare infondato il ricorso. Con vittoria di spese. pagina 4 di 7 Così costituito il contraddittorio e precisate le rispettive difese, la causa, di natura meramente documentale, dopo alcuni rinvii dovuti anche all'avvicendarsi del
Giudice, perveniva alla udienza di discussione e decisione ex art. 429 c.p.c. applicabile alla materia.
DIRITTO
La domanda proposta dalla è infondata. Pt_1
Rileva, in primo luogo, evidenziare che l'Ente ricorrente riconosce esplicitamente la condotta contestata dal Garante, offrendo a giustificazione della stessa una serie di motivi che risultano inidonei a determinare la caducazione del provvedimento sanzionatorio. il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, anche quando operano nell'ambito di procedure concorsuali e selettive del personale, è lecito, in particolare, se il trattamento e necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” oppure “per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) del
Regolamento).
Inoltre, tale trattamento deve essere comunque rispettoso dei principi di “liceità, correttezza e trasparenza” nonche di “minimizzazione”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato” e devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”.
Sicché, per poter ritenere corretto il comportamento della , era necessario Pt_1 che il trattamento, oltre a trovare il proprio fondamento in una espressa previsione di legge, fosse anche limitato nel tempo (nel caso di specie, al massimo fino all'esecuzione della prova da parte del singolo candidato) e contenesse solo i dati strettamente necessari allo scopo.
L'aver indicato oltre ai dati anagrafici, il giorno, l'ora ed il luogo di esecuzione della prova selettiva sfugge palesemente ai criteri suddetti, oltre a forzare le previsioni normative nella materia concorsuale, che prevede l'ostensibilità delle sole graduatorie finali dei vincitori di concorso e non anche gli avvisi di pagina 5 di 7 convocazione dei candidati contenenti i dati personali identificativi (nome e cognome), il giorno, l'ora e il luogo della convocazione dei partecipanti alla procedura.
Né vale argomentare che il trattamento è stato attuato prima dell'entrata in vigore della normativa applicata dal Garante.
Se è vero, infatti, che la pubblicazione dei dati è riferita al 2015, è altrettanto vero che la condotta, permanente, si è protratta fino al 2021 con la cancellazione dei dati su richiesta dell'interessato, sicché pienamente applicabile è la normativa de qua.
Ancora, non appare condivisibile l'assunto in virtù del quale quel tipo di trattamento era consentito dalla copertura di legge identificata, quest'ultima, nel
Bando di concorso.
Come correttamente evidenziato dalla difesa del Garante, il Bando non può affatto essere assimilato ad uno dei provvedimenti di cui all'art. 2 ter co.1 del
Codice.
Analogamente, del tutto irrilevante è la circostanza che i concorrenti avessero prestato implicito consenso al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando;
a parte che tale consenso era necessitato, nel senso che non era ammissibile una partecipazione del candidato alle prove in assenza dell'adesione totale ed incondizionata al bando stesso, quanto poi rileva il fatto che la materia concorsuale è estranea alle ipotesi di rapporti tra privati per i quali
è necessario (e sufficiente) il consenso di una delle parti al trattamento.
Infine, in ordine alla protestata eccessività della sanzione irrogata, è opportuno invece rilevare che la somma inflitta è adeguata sia alla gravità della violazione sia al considerevole lasso di tempo durante il quale la violazione è stata perpetrata e tiene in debito conto sia le difficoltà derivanti dalla particolare procedura concorsuale che l'entrata in vigore della normativa in un tempo successivo all'inziale violazione, così come la collaborazione prestata dalla e l'assenza di precedenti violazioni. Pt_1
Ne consegue che il ricorso proposto dalla va respinto. Pt_1
pagina 6 di 7 La particolarità delle questioni trattate è giustificato motivo di compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Pt_1
in persona del suo Presidente p.t., ogni altra istanza disattesa o
[...] assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
1. Compensa le spese di lite.
Perugia, 13.11.2025.
Il Giudice.
Dott. Fulvio Dello Iacovo
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